CASS
Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2024, n. 33275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33275 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: RA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte Appello di Torino SENTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi IO che, riportandosi alla memoria depositata in atti, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenuta prescrizione dei reati relativi alle fatture del 2010, ritenuta l'inammissibilità dei restanti motivi del ricorso. udito il difensore avvocato Scaramozzino Cristian che chiede l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza emessa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appello di Torino di conferma della pronuncia del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Biella che ha ritenuto VA RA responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver emesso più fatture per operazioni inesistenti negli anni 2010, 2011 e nel 2012, in qualità di socio unico e legale rappresentante della "New Edil S.r.l. unipersonale", al fine di consentire alla "AN Group S,r,l," l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti Ani CID Penale Sent. Sez. 3 Num. 33275 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 02/07/2024 alla contestata recidiva reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, relativamente al giudizio di inesistenza delle operazioni commerciali oggetto di fatturazione. Osserva il ricorrente che la Corte di appello è caduta in un errore di valutazione laddove ha ritenuto impossibile che l'imputato avesse potuto effettuare, tramite la propria azienda, i lavori di sistemazione della cava in un periodo antecedente al rinnovo, intervenuto solo il 31 dicembre 2011, dell'autorizzazione all'uso della stessa da parte del Comune di Buronzo in favore della AN UO. Si premette che la concessione dell'uso della cava era risalente al 2006, a quando il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 20 settembre 2006 aveva concesso il diritto di coltivazione della cava di sabbia e argilla e che, in ogni caso, vi erano stati nel tempo vari interventi di più enti giuridici che avevano concesso l'uso della stessa. Si deduce che la Corte di appello non ha valorizzato un dato importante, ossia che l'autorizzazione comunale all'uso della cava era subordinata alla messa in sicurezza del cantiere, per cui i lavori svolti dalla ditta del ricorrente erano non solo obbligatori e legali, ma addirittura necessari, perché funzionali alla messa in sicurezza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova in relazione alla valutazione delle emergenze processuali. Si deduce che la corte territoriale non ha valutato le prove idonee a dimostrare l'effettiva realizzazione dei lavori, emergenti dalle puntuali, precise e dettagliate dichiarazioni rese dall'imputato, che non avrebbe potuto fornire una mole così vasta e dettagliata di informazioni, passaggi, dati tecnici, mezzi utilizzati, se non avesse effettivamente svolto i lavori che si assumono inesistenti. Quanto alla cessione del ramo di azienda tra la SI SR e la ANVER SR si evidenzia che le fatture emesse prima della cessione risalivano soltanto a due giorni prima e ciò dimostra che i contatti tra le due aziende erano già vessere. Si contesta inoltre la patente di inattendibilità data al teste SO, solo per ritenere parimenti inattendibile l'imputato. 2.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2, 157 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 8 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Si osserva che per i fatti commessi dall'imputato prima del 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138) il tempo 2 necessario a prescrivere è quello previgente alla riforma, ossia il termine massimo di sette anni e mezzo;
solo dopo il 17 settembre 2011, con il nuovo art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione sono stati elevati di un terzo ed essi vanno calcolati considerando altresì la modifica, in punto di pena, operata dal d.l. n. 138 del 2011, che ha elevato la pena minima per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 da sei mesi di reclusione ad un anno e sei mesi di reclusione. Ne deriva che, anche tenendo conto dell'aumento per la recidiva reiterata, quantomeno le fatture n. 11 (del 10 novembre 2010) e n. 12 (del 10 novembre 2010) sono relative a reati prescritti prima della sentenza di appello. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenuta prescrizione dei reati relativi alle fatture del 2010; l'inammissibilità dei restanti motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi di doglianza. 1. Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. "doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 1.1 Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al primo motivo di doglianza, che questa Corte non può rivalutare i fatti storici accertati nel corso dei gradi di merito e valutati con congrua motivazione. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il 3 ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.2 Nessuna censura può essere mossa ai giudici di merito che hanno evidenziato, con un percorso argomentativo logico ed adeguato, che le prime due fatture risultano emesse per attività compiute quando la AN Group non aveva titolo per disporre lavori sulla cava e superano, per il loro ingente valore, l'ammontare di eventuali opere per la messa in sicurezza delle zona;
le successive fatture, al pari delle prime, risultano antecedenti all'autorizzazione all'esercizio della cava ed anche le ultime fatture non risultano compatibili, ma sono anzi smentite da quanto riferito dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che hanno dato conto della mancata o estremamente ridotta coltivazione della cava e parallelamente sulla scarsa rilevanza dei lavori. 2. Egualmente inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle emergenze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni dell'imputato. 2.1 Sul punto va chiarito che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217). 2.2 Nel caso che occupa il travisamento della prova viene riferito, in parte alle dichiarazioni rese dai tesi NT e SO, dei quali vengono riportati stralci di affermazioni per suffragare che la società dell'imputato avesse effettivamente eseguito i lavori, sui quali tuttavia i giudici di merito motivano (pag 5 della sentenza) offrendo una lettura, conforme, nel senso della inesistenza dei lavori, con argomentazione che, come analizzato nel primo motivo di censura, appare logica ed adeguata;
in altra parte, il travisamento della prova verrebbe in rilievo in relazione alle dichiarazioni dell'imputato, lungamente riportate a pag. 7 del ricorso, con tutta una serie di indicazioni di dettaglio non indicate nei motivi di appello, nel quale il riferimento a tali dichiarazioni era contenuto in pochissime righe, laddove si è affermato che, a fronte delle risultanze processuali, l'imputato aveva fornito una dettagliata descrizione dello stato iniziale della cava, delle opere attività rese dalla New Edil, specificanclohe solo per mettere in sicurezza la cava fu necessario acquistare un escavatore ivalore di 60.000 euro. Su tali affermazioni la Corte di appello motiva con un percorso logico che valorizza tutte le altre emergenze processuali, contrastanti con il 'narrato offerto dall'imputato, e che risulta immune da censure, con conseguente inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 3.1. La disposizione dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricata "interruzione della prescrizione" è stata interpolata in sede di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, con l'art. 1, comma 1, ha disposto la modifica dell'art. 2 di. citato, introducendo il comma 36-vides semel, disposizione, questa, che ha previsto l'aggiunta, all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, del comma 1-bis, ("I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"). Correttamente il difensore rileva che tale disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 138 del 2011 si applica ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dalla data del 17 settembre 2011. Prima del 17 settembre 2011 il termine di prescrizione, per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non va, dunque, elevato di un terzo e la prescrizione va calcolata tenendo presente che la disposizione è stata a sua volta interessata dalla modifica operata dall'art. 39, comma 1, lett. I), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni (ma non in parte qua) dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha sostituito le parole "un anno e sei mesi a sei", dalle attuali "quattro a otto". 3.2. Nel caso di specie, il termine di prescrizione, per tutte le fatture in contestazione è di sei anni, decorrente dalla data di emissione della fattura, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema, secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento). (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01). Al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., occorre tuttavia considerare la recidiva reiterata, che, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sulla pena: ai sensi dell'art. 99, comma quarto cod. pen., la recidiva contestata importa un aumento di pena della 5 metà e quindi il termine per la prescrizione è di nove anni (sei, cui si aggiunge la metà, pari a tre). Tale termine, a sua volta, tenuto conto della interruzione della prescrizione, va aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. in considerazione della recidiva contestata e quindi di sei anni, così pervenendo ad un termine complessivo di prescrizione pari a quindici anni, al quale per altro vanno aggiunti i giorni in cui la prescrizione è stata sospesa (pari a 491 giorni). 3.3 La recidiva reiterata contestata all'imputato incide infatti "due volte" sulla prescrizione: una prima volta ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.; una seconda, in base all'art. 161, comma secondo, cod. pen. Sul punto questo collegio fa proprio (2ER quanto affermato di recente da Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01 secondo cui «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso TO c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione». In ragione di quanto esposto i delitti relativi alle fatture del 2010 non sono prescritti e non lo erano neanche prima della sentenza della Corte di appello, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di doglianza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi IO che, riportandosi alla memoria depositata in atti, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenuta prescrizione dei reati relativi alle fatture del 2010, ritenuta l'inammissibilità dei restanti motivi del ricorso. udito il difensore avvocato Scaramozzino Cristian che chiede l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza emessa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appello di Torino di conferma della pronuncia del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Biella che ha ritenuto VA RA responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver emesso più fatture per operazioni inesistenti negli anni 2010, 2011 e nel 2012, in qualità di socio unico e legale rappresentante della "New Edil S.r.l. unipersonale", al fine di consentire alla "AN Group S,r,l," l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti Ani CID Penale Sent. Sez. 3 Num. 33275 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 02/07/2024 alla contestata recidiva reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, relativamente al giudizio di inesistenza delle operazioni commerciali oggetto di fatturazione. Osserva il ricorrente che la Corte di appello è caduta in un errore di valutazione laddove ha ritenuto impossibile che l'imputato avesse potuto effettuare, tramite la propria azienda, i lavori di sistemazione della cava in un periodo antecedente al rinnovo, intervenuto solo il 31 dicembre 2011, dell'autorizzazione all'uso della stessa da parte del Comune di Buronzo in favore della AN UO. Si premette che la concessione dell'uso della cava era risalente al 2006, a quando il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 20 settembre 2006 aveva concesso il diritto di coltivazione della cava di sabbia e argilla e che, in ogni caso, vi erano stati nel tempo vari interventi di più enti giuridici che avevano concesso l'uso della stessa. Si deduce che la Corte di appello non ha valorizzato un dato importante, ossia che l'autorizzazione comunale all'uso della cava era subordinata alla messa in sicurezza del cantiere, per cui i lavori svolti dalla ditta del ricorrente erano non solo obbligatori e legali, ma addirittura necessari, perché funzionali alla messa in sicurezza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova in relazione alla valutazione delle emergenze processuali. Si deduce che la corte territoriale non ha valutato le prove idonee a dimostrare l'effettiva realizzazione dei lavori, emergenti dalle puntuali, precise e dettagliate dichiarazioni rese dall'imputato, che non avrebbe potuto fornire una mole così vasta e dettagliata di informazioni, passaggi, dati tecnici, mezzi utilizzati, se non avesse effettivamente svolto i lavori che si assumono inesistenti. Quanto alla cessione del ramo di azienda tra la SI SR e la ANVER SR si evidenzia che le fatture emesse prima della cessione risalivano soltanto a due giorni prima e ciò dimostra che i contatti tra le due aziende erano già vessere. Si contesta inoltre la patente di inattendibilità data al teste SO, solo per ritenere parimenti inattendibile l'imputato. 2.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2, 157 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 8 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Si osserva che per i fatti commessi dall'imputato prima del 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138) il tempo 2 necessario a prescrivere è quello previgente alla riforma, ossia il termine massimo di sette anni e mezzo;
solo dopo il 17 settembre 2011, con il nuovo art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione sono stati elevati di un terzo ed essi vanno calcolati considerando altresì la modifica, in punto di pena, operata dal d.l. n. 138 del 2011, che ha elevato la pena minima per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 da sei mesi di reclusione ad un anno e sei mesi di reclusione. Ne deriva che, anche tenendo conto dell'aumento per la recidiva reiterata, quantomeno le fatture n. 11 (del 10 novembre 2010) e n. 12 (del 10 novembre 2010) sono relative a reati prescritti prima della sentenza di appello. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenuta prescrizione dei reati relativi alle fatture del 2010; l'inammissibilità dei restanti motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi di doglianza. 1. Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. "doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 1.1 Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al primo motivo di doglianza, che questa Corte non può rivalutare i fatti storici accertati nel corso dei gradi di merito e valutati con congrua motivazione. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il 3 ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.2 Nessuna censura può essere mossa ai giudici di merito che hanno evidenziato, con un percorso argomentativo logico ed adeguato, che le prime due fatture risultano emesse per attività compiute quando la AN Group non aveva titolo per disporre lavori sulla cava e superano, per il loro ingente valore, l'ammontare di eventuali opere per la messa in sicurezza delle zona;
le successive fatture, al pari delle prime, risultano antecedenti all'autorizzazione all'esercizio della cava ed anche le ultime fatture non risultano compatibili, ma sono anzi smentite da quanto riferito dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che hanno dato conto della mancata o estremamente ridotta coltivazione della cava e parallelamente sulla scarsa rilevanza dei lavori. 2. Egualmente inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle emergenze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni dell'imputato. 2.1 Sul punto va chiarito che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217). 2.2 Nel caso che occupa il travisamento della prova viene riferito, in parte alle dichiarazioni rese dai tesi NT e SO, dei quali vengono riportati stralci di affermazioni per suffragare che la società dell'imputato avesse effettivamente eseguito i lavori, sui quali tuttavia i giudici di merito motivano (pag 5 della sentenza) offrendo una lettura, conforme, nel senso della inesistenza dei lavori, con argomentazione che, come analizzato nel primo motivo di censura, appare logica ed adeguata;
in altra parte, il travisamento della prova verrebbe in rilievo in relazione alle dichiarazioni dell'imputato, lungamente riportate a pag. 7 del ricorso, con tutta una serie di indicazioni di dettaglio non indicate nei motivi di appello, nel quale il riferimento a tali dichiarazioni era contenuto in pochissime righe, laddove si è affermato che, a fronte delle risultanze processuali, l'imputato aveva fornito una dettagliata descrizione dello stato iniziale della cava, delle opere attività rese dalla New Edil, specificanclohe solo per mettere in sicurezza la cava fu necessario acquistare un escavatore ivalore di 60.000 euro. Su tali affermazioni la Corte di appello motiva con un percorso logico che valorizza tutte le altre emergenze processuali, contrastanti con il 'narrato offerto dall'imputato, e che risulta immune da censure, con conseguente inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 3.1. La disposizione dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricata "interruzione della prescrizione" è stata interpolata in sede di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, con l'art. 1, comma 1, ha disposto la modifica dell'art. 2 di. citato, introducendo il comma 36-vides semel, disposizione, questa, che ha previsto l'aggiunta, all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, del comma 1-bis, ("I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"). Correttamente il difensore rileva che tale disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 138 del 2011 si applica ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dalla data del 17 settembre 2011. Prima del 17 settembre 2011 il termine di prescrizione, per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non va, dunque, elevato di un terzo e la prescrizione va calcolata tenendo presente che la disposizione è stata a sua volta interessata dalla modifica operata dall'art. 39, comma 1, lett. I), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni (ma non in parte qua) dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha sostituito le parole "un anno e sei mesi a sei", dalle attuali "quattro a otto". 3.2. Nel caso di specie, il termine di prescrizione, per tutte le fatture in contestazione è di sei anni, decorrente dalla data di emissione della fattura, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema, secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento). (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01). Al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., occorre tuttavia considerare la recidiva reiterata, che, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sulla pena: ai sensi dell'art. 99, comma quarto cod. pen., la recidiva contestata importa un aumento di pena della 5 metà e quindi il termine per la prescrizione è di nove anni (sei, cui si aggiunge la metà, pari a tre). Tale termine, a sua volta, tenuto conto della interruzione della prescrizione, va aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. in considerazione della recidiva contestata e quindi di sei anni, così pervenendo ad un termine complessivo di prescrizione pari a quindici anni, al quale per altro vanno aggiunti i giorni in cui la prescrizione è stata sospesa (pari a 491 giorni). 3.3 La recidiva reiterata contestata all'imputato incide infatti "due volte" sulla prescrizione: una prima volta ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.; una seconda, in base all'art. 161, comma secondo, cod. pen. Sul punto questo collegio fa proprio (2ER quanto affermato di recente da Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01 secondo cui «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso TO c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione». In ragione di quanto esposto i delitti relativi alle fatture del 2010 non sono prescritti e non lo erano neanche prima della sentenza della Corte di appello, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di doglianza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2024.