Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata ricezione della richiesta di pagamento

    La Regione ha regolarmente notificato l'avviso di accertamento tramite PEC, perfezionandosi la notifica ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 9, lett. b) n. 1 del D.L. 76/2020. La messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata ricezione dell'avviso di accertamento

    La notifica dell'avviso di accertamento è stata regolarmente effettuata tramite PEC, con perfezionamento nei termini di legge. Il credito si è cristallizzato non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto il ricorrente è condannato al pagamento delle spese legali a favore della resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 38
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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