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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3122/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 20-068515650209 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4742/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto, notificato in data 18 aprile 2025, con il quale la Regione Lombardia ha intimato il pagamento della somma di € 1.291,74, comprensiva di sanzioni e interessi, dovuta con riferimento all'omesso pagamento della Tassa auto dovuta con riferimento all'anno 2020 per il veicolo targato Targa_1, di cui all'avviso di accertamento, notificato a mezzo PEC in data 21 ottobre 2023.
Il contribuente eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento relativa alla tassa automobilistica di cui all'ingiunzione di pagamento qui impugnata e, pertanto, chiede di dichiarare la prescrizione/decadenza del credito vantato;
di dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla Regione
Lombardia relativamente al credito preteso in riferimento alla Tassa automobilistica relativa all'anno 2020; di condannare la Regione Lombardia al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio con comparsa in data 30 giugno 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, afferma che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 26 del D.L.
76/2020 in data 21 ottobre 2023 al seguente indirizzo PEC: Email_3, indirizzo rilevato dal sito INI PEC. Tale avviso si riferirebbe al veicolo targato Targa_1 ed avrebbe ad oggetto la tassa automobilistica anno d'imposta 2020.
La Regione riferisce che sia in data 28 settembre 2023 che in data 5 ottobre 2025 è stato ricevuto da SEND il messaggio di mancato recapito all'indirizzo di PEC sopra indicato e, conseguentemente, in data 5 ottobre
2023 il gestore della piattaforma avrebbe reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.L. 76/2020. Ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 9, lett. b) n. 1 del D.L. 76/2020 la notifica si sarebbe, quindi, perfezionata nel quindicesimo giorno successivo alla data sopra riportata in cui il gestore della piattaforma avrebbe reso disponibile l'avviso di mancato recapito.
Chiede, pertanto, di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente.
Con memoria in data 21 novembre 2025 il contribuente rileva che non vi sarebbe alcuna prova rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento datato 7 settembre 2023.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 nessuna delle parti è presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
La Regione ha regolarmente notificato l'avviso di accertamento che ha preceduto l'ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 76/2020, norma che disciplina le modalità di funzionamento generali della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e che permette alle amministrazioni di notificare atti, provvedimenti e comunicazioni in modo digitale, al fine di rendere il processo più semplice, efficiente, sicuro ed economico.
Ed infatti la Regione, per la notifica dell'avviso di accertamento si è avvalsa di quanto disposto dal comma
3 dell'art. 26 sopra citato ai sensi del quale “Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.”
Tuttavia, la casella postale del ricorrente è risultata “satura” e, pertanto, non in grado di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento. In tale ipotesi, il comma 6 della norma prevede che “Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
La Regione ha, quindi, prodotto il certificato INI – PEC dal quale risulta l'indirizzo PEC del ricorrente
(Email_3) nonché la certificazione di cui al comma 11 dell'art. 26 dal D.L. 76/2000 dal quale risulta che: “in data 28/09/2023 h. 22:10 è stato ricevuto il relativo messaggio di mancato recapito al domicilio digitale indicato immediatamente sopra la presente data (…) in data 05/10/2023 h. 22:15 è stato ricevuto il relativo messaggio di mancato recapito al domicilio digitale indicato immediatamente sopra la presente data. In data 05/10/2023 h. 22:15 il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L. 76 del 16 luglio 2020”.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, commi 6 e 9, lett. b) n. 1, del D.L. 76/2020 la notifica si perfeziona, al più tardi, nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito, quindi, nel caso di specie, il 21 ottobre 2023.
Occorre, infine, ricordare che, in ragione di quanto disposto dal paragrafo 10 del medesimo articolo, “La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.”
Pertanto, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, non si rileva alcuna prescrizione o decadenza, nel caso di specie.
In conclusione: l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente in data 21 ottobre
2023; quest'ultimo non ha impugnato detto avviso nei termini di legge e, pertanto, il credito ivi fatto valere si è cristallizzato.
Nessun rilevo di carattere formale è stato mosso dal ricorrente avverso l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, pertanto, le domande formulate da quest'ultimo non possono essere accolte.
In ragione di quanto sopra, Il Giudice, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore della resistente liquidate in € 200,00.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite a favore della resistente che vengono liquidate in € 200,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico LU De SA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3122/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 20-068515650209 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4742/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto, notificato in data 18 aprile 2025, con il quale la Regione Lombardia ha intimato il pagamento della somma di € 1.291,74, comprensiva di sanzioni e interessi, dovuta con riferimento all'omesso pagamento della Tassa auto dovuta con riferimento all'anno 2020 per il veicolo targato Targa_1, di cui all'avviso di accertamento, notificato a mezzo PEC in data 21 ottobre 2023.
Il contribuente eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento relativa alla tassa automobilistica di cui all'ingiunzione di pagamento qui impugnata e, pertanto, chiede di dichiarare la prescrizione/decadenza del credito vantato;
di dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla Regione
Lombardia relativamente al credito preteso in riferimento alla Tassa automobilistica relativa all'anno 2020; di condannare la Regione Lombardia al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio con comparsa in data 30 giugno 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, afferma che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 26 del D.L.
76/2020 in data 21 ottobre 2023 al seguente indirizzo PEC: Email_3, indirizzo rilevato dal sito INI PEC. Tale avviso si riferirebbe al veicolo targato Targa_1 ed avrebbe ad oggetto la tassa automobilistica anno d'imposta 2020.
La Regione riferisce che sia in data 28 settembre 2023 che in data 5 ottobre 2025 è stato ricevuto da SEND il messaggio di mancato recapito all'indirizzo di PEC sopra indicato e, conseguentemente, in data 5 ottobre
2023 il gestore della piattaforma avrebbe reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.L. 76/2020. Ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 9, lett. b) n. 1 del D.L. 76/2020 la notifica si sarebbe, quindi, perfezionata nel quindicesimo giorno successivo alla data sopra riportata in cui il gestore della piattaforma avrebbe reso disponibile l'avviso di mancato recapito.
Chiede, pertanto, di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente.
Con memoria in data 21 novembre 2025 il contribuente rileva che non vi sarebbe alcuna prova rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento datato 7 settembre 2023.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 nessuna delle parti è presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
La Regione ha regolarmente notificato l'avviso di accertamento che ha preceduto l'ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 76/2020, norma che disciplina le modalità di funzionamento generali della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e che permette alle amministrazioni di notificare atti, provvedimenti e comunicazioni in modo digitale, al fine di rendere il processo più semplice, efficiente, sicuro ed economico.
Ed infatti la Regione, per la notifica dell'avviso di accertamento si è avvalsa di quanto disposto dal comma
3 dell'art. 26 sopra citato ai sensi del quale “Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.”
Tuttavia, la casella postale del ricorrente è risultata “satura” e, pertanto, non in grado di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento. In tale ipotesi, il comma 6 della norma prevede che “Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
La Regione ha, quindi, prodotto il certificato INI – PEC dal quale risulta l'indirizzo PEC del ricorrente
(Email_3) nonché la certificazione di cui al comma 11 dell'art. 26 dal D.L. 76/2000 dal quale risulta che: “in data 28/09/2023 h. 22:10 è stato ricevuto il relativo messaggio di mancato recapito al domicilio digitale indicato immediatamente sopra la presente data (…) in data 05/10/2023 h. 22:15 è stato ricevuto il relativo messaggio di mancato recapito al domicilio digitale indicato immediatamente sopra la presente data. In data 05/10/2023 h. 22:15 il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L. 76 del 16 luglio 2020”.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, commi 6 e 9, lett. b) n. 1, del D.L. 76/2020 la notifica si perfeziona, al più tardi, nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito, quindi, nel caso di specie, il 21 ottobre 2023.
Occorre, infine, ricordare che, in ragione di quanto disposto dal paragrafo 10 del medesimo articolo, “La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.”
Pertanto, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, non si rileva alcuna prescrizione o decadenza, nel caso di specie.
In conclusione: l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente in data 21 ottobre
2023; quest'ultimo non ha impugnato detto avviso nei termini di legge e, pertanto, il credito ivi fatto valere si è cristallizzato.
Nessun rilevo di carattere formale è stato mosso dal ricorrente avverso l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, pertanto, le domande formulate da quest'ultimo non possono essere accolte.
In ragione di quanto sopra, Il Giudice, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali a favore della resistente liquidate in € 200,00.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite a favore della resistente che vengono liquidate in € 200,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico LU De SA