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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.L. 4421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4421/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Clara Nieloud, elettivamente domiciliata in Torino, via Groscavallo n. 3 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: assegno unico universale - discriminazione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“nel merito: CP_ a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'AUU in Parte_1 relazione ai figli minorenni a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U. Immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione individuale, CP_ b) accertare l'insussistenza dell'indebito di cui l ha chiesto la ripetizione con lettera del 5.10.2023 e quindi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'AUU dalla data di
1 presentazione della domanda in sede amministrativa, 1.3.2022, fino alla persistenza dei relativi requisiti,
con le maggiorazioni ex art. 16, co. 6, L. 412/1991; CP_ c) condannare l' a pagare a mensilmente la somma di € 751,40 (o il diverso Parte_1 maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, rivalutato a fronte dei parametri aggiornati) a decorrere dal mese di luglio 2023 (mese della sospensione) per le prestazioni già maturate a tale titolo e non ancora erogate, anche pro futuro sussistendone gli altri requisiti di legge;
d) ordinare all' a risarcire il danno da determinarsi in via equitativa a fronte della consolidata CP_1 giurisprudenza sul punto e a fronte dell'inadempimento, da parte dell'Istituto, dell'ordine contenuto nella sentenza del Tribunale di Trento sopracitata
e) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. CP_1
150/11, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro richiesto;
f) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. CP_1
150/11, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla home page del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni;
g) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (CPA, IVA CP_1
e maggiorazione forfettaria) e contributo unificato, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”;
Per parte convenuta:
“respingere il ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando il diritto CP_ dell' alla ripetizione dell'indebito in oggetto”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 28 co. 1 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. depositato in data 22/05/2024 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di essere stata titolare di permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5 bis, d.lgs.
286/98 e 36, d.P.R. 394/99;
- avendo perso il lavoro, di essere stata titolare, dal 2021, del permesso di soggiorno
“per attesa occupazione”, ex artt. 22, co. 11, d.lgs. 286/98 e 37, co. 5, d.P.R. 394/99, con scadenza 13.4.2024;
- di avere presentato in data 1.3.2022 domanda di assegno unico universale ex art. 3, co.
1, lett. A), d.lgs. 230/2021, per i propri tre figli minorenni;
- di essere stata assunta nel frattempo nel settore della ristorazione con contratto di lavoro subordinato per la durata di 6 mesi dall'aprile all'ottobre 2023;
2 - che l' , dopo avere inizialmente concesso la prestazione, nel mese di ottobre 2023, CP_1 ha interrotto l'erogazione dell'assegno unico universale per mancato soddisfacimento dei requisiti di: “cittadinanza/residenza/permesso di soggiorno: permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che l' , con lettera raccomandata del 5.10.2023, ha richiesto alla ricorrente la CP_1
restituzione della somma percepita pari ad € 11.934,10;
- di aver diffidato l' al ripristino dell'AUU anche al fine di evitare l'insorgere del CP_1
presente contenzioso giudiziale, ma la diffida restava inevasa, priva di esito da parte della p.a. convenuta;
La ricorrente si oppone alla pretesa dell' di restituzione delle somme percepite a CP_1
titolo di assegno unico universale, affermando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione. In particolare, la ricorrente afferma che l'art. 3, co. 1, lett. A) d.lgs. 230/2021 debba essere interpretato nel senso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione debba essere ricompreso nel “permesso unico di lavoro”.
La sig.ra propone altresì domanda ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 di accertamento Pt_1 della discriminazione basata sulla nazionalità posta in essere dall' , con CP_1
l'interpretazione restrittiva dell'art. 3 co. 1, lett. A) d.lgs. 230/2021, che distingue tra i cittadini italiani momentaneamente privi di occupazione e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione privi, al momento della presentazione della domanda, di un'occupazione, formulando domanda di risarcimento del danno ai seni del quinto comma dell'art. 28 citato.
Si è costituito in giudizio l' , opponendosi all'accoglimento delle domande CP_1 proposte dalla ricorrente e chiedendo di accertare il diritto dell' alla restituzione di CP_1
quanto indebitamente pagato, non rientrando il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, tra i titoli legittimanti il riconoscimento della prestazione e negando la sussistenza della dedotta discriminazione.
In data 26.11.2024 la difesa di ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno rinnovato sino al 9.10.2026, per motivi di lavoro.
1. I presupposti dell'assegno unico universale
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
3 La prospettazione attorea in ordine alla interpretazione da dare all'art. 3 co. 1 lett. a)
d.lgs. n. 230/2021 risulta essere già stata condivisa dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto.
In particolare, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da App.
Torino, 30/09/2024 n. 316 in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa:
“nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive
2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento
CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei
“Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo
d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
4 L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica
“a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa1”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di
Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.
[…]. L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione2 e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva 2 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che “la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49” (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che “ (…) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto” (punto 13.5). 6 medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI
(interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi
Contr dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di
“permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità3.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa
Corte territoriale4 ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass.
15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del
2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”
(nello stesso senso, anche Trib. Torino, 11/10/2024, n. 2539; Trib. Roma,
03/04/2024; Trib. Torino, 01/03/2024, n. 561; Trib. Trento, 19/09/2023 n. 113).
Nel caso di specie è provato che la ricorrente fosse, al momento della presentazione della domanda di assegno unico universale (1.3.2022) titolare del permesso di lavoro
“att. occupazione” (doc. 4 di parte ricorrente), con scadenza il 13.4.2024.
Il 18.12.2023 risulta rilasciato alla ricorrente permesso unico di lavoro recante la dicitura “lav. subordinato” (si v. doc. depositato in data 26.11.2024).
È altresì dimostrato che la ricorrente abbia lavorato nei mesi da aprile a ottobre 2023
(doc. 8 di parte ricorrente).
Per tutte considerazioni sopra esposte, non può ritenersi indebito il pagamento degli assegni per il periodo 1.3.2022-31.7.2023 sicché nulla deve essere restituito dalla ricorrente all' a tale titolo. CP_1
Per contro va riconosciuto il diritto della ricorrente di percepire l'assegno, in difetto di contestazione da parte dell' convenuto in ordine alla titolarità degli ulteriori CP_3
requisiti di legge.
Con riferimento al quantum, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha precisato, fin dall'atto introduttivo, gli importi richiesti, pari a quanto corrisposto dallo stesso istituto fino alla sospensione dei pagamenti (doc. 2 di parte ricorrente); anche sotto tale profilo, parte convenuta non ha formulato alcuna specifica contestazione.
In conclusione, in accoglimento della domanda svolta in ricorso, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento di € 751,40 mensili (o diversa somma dovuta per
8 legge) a decorrere dal mese di agosto 2023, attese che l'assegno per il mese di luglio
2023 risulta erogato (docc. 1 e 2 di parte ricorrente).
2. La discriminazione basata sulla nazionalità
Poiché l'accoglimento della domanda deriva dall'applicazione di norme nazionali, che si ritiene siano state non correttamente interpretate dall' , non vi è stata alcuna CP_1
violazione della parità di trattamento determinata da una fonte normativa interna e, pertanto, va rigettata la domanda di accertamento della discriminazione.
3. Le spese di lite
Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; la residua parte è posta a carico di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico universale dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa
(1.3.2022) sino al 31.7.2023 e che pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito;
2. condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, a far data dal mese di CP_1 agosto 2023, dei ratei nella misura di legge dell'assegno unico universale maturati fino all'attualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3. rigetta, per il resto, il ricorso;
4. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite nella misura CP_1 del 50%, quota che si liquida in € 1.794,50 per onorari, oltre accessori di legge e
15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Nieloud, antistataria;
compensa tra le parti l'ulteriore quota del 50% delle spese di lite.
Torino, 27/11/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
9 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20.
5 3 Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024; 4 Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4421/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Clara Nieloud, elettivamente domiciliata in Torino, via Groscavallo n. 3 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: assegno unico universale - discriminazione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“nel merito: CP_ a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'AUU in Parte_1 relazione ai figli minorenni a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U. Immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione individuale, CP_ b) accertare l'insussistenza dell'indebito di cui l ha chiesto la ripetizione con lettera del 5.10.2023 e quindi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'AUU dalla data di
1 presentazione della domanda in sede amministrativa, 1.3.2022, fino alla persistenza dei relativi requisiti,
con le maggiorazioni ex art. 16, co. 6, L. 412/1991; CP_ c) condannare l' a pagare a mensilmente la somma di € 751,40 (o il diverso Parte_1 maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, rivalutato a fronte dei parametri aggiornati) a decorrere dal mese di luglio 2023 (mese della sospensione) per le prestazioni già maturate a tale titolo e non ancora erogate, anche pro futuro sussistendone gli altri requisiti di legge;
d) ordinare all' a risarcire il danno da determinarsi in via equitativa a fronte della consolidata CP_1 giurisprudenza sul punto e a fronte dell'inadempimento, da parte dell'Istituto, dell'ordine contenuto nella sentenza del Tribunale di Trento sopracitata
e) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. CP_1
150/11, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro richiesto;
f) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. CP_1
150/11, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla home page del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni;
g) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (CPA, IVA CP_1
e maggiorazione forfettaria) e contributo unificato, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”;
Per parte convenuta:
“respingere il ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando il diritto CP_ dell' alla ripetizione dell'indebito in oggetto”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 28 co. 1 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. depositato in data 22/05/2024 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di essere stata titolare di permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5 bis, d.lgs.
286/98 e 36, d.P.R. 394/99;
- avendo perso il lavoro, di essere stata titolare, dal 2021, del permesso di soggiorno
“per attesa occupazione”, ex artt. 22, co. 11, d.lgs. 286/98 e 37, co. 5, d.P.R. 394/99, con scadenza 13.4.2024;
- di avere presentato in data 1.3.2022 domanda di assegno unico universale ex art. 3, co.
1, lett. A), d.lgs. 230/2021, per i propri tre figli minorenni;
- di essere stata assunta nel frattempo nel settore della ristorazione con contratto di lavoro subordinato per la durata di 6 mesi dall'aprile all'ottobre 2023;
2 - che l' , dopo avere inizialmente concesso la prestazione, nel mese di ottobre 2023, CP_1 ha interrotto l'erogazione dell'assegno unico universale per mancato soddisfacimento dei requisiti di: “cittadinanza/residenza/permesso di soggiorno: permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che l' , con lettera raccomandata del 5.10.2023, ha richiesto alla ricorrente la CP_1
restituzione della somma percepita pari ad € 11.934,10;
- di aver diffidato l' al ripristino dell'AUU anche al fine di evitare l'insorgere del CP_1
presente contenzioso giudiziale, ma la diffida restava inevasa, priva di esito da parte della p.a. convenuta;
La ricorrente si oppone alla pretesa dell' di restituzione delle somme percepite a CP_1
titolo di assegno unico universale, affermando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione. In particolare, la ricorrente afferma che l'art. 3, co. 1, lett. A) d.lgs. 230/2021 debba essere interpretato nel senso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione debba essere ricompreso nel “permesso unico di lavoro”.
La sig.ra propone altresì domanda ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 di accertamento Pt_1 della discriminazione basata sulla nazionalità posta in essere dall' , con CP_1
l'interpretazione restrittiva dell'art. 3 co. 1, lett. A) d.lgs. 230/2021, che distingue tra i cittadini italiani momentaneamente privi di occupazione e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione privi, al momento della presentazione della domanda, di un'occupazione, formulando domanda di risarcimento del danno ai seni del quinto comma dell'art. 28 citato.
Si è costituito in giudizio l' , opponendosi all'accoglimento delle domande CP_1 proposte dalla ricorrente e chiedendo di accertare il diritto dell' alla restituzione di CP_1
quanto indebitamente pagato, non rientrando il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, tra i titoli legittimanti il riconoscimento della prestazione e negando la sussistenza della dedotta discriminazione.
In data 26.11.2024 la difesa di ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno rinnovato sino al 9.10.2026, per motivi di lavoro.
1. I presupposti dell'assegno unico universale
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
3 La prospettazione attorea in ordine alla interpretazione da dare all'art. 3 co. 1 lett. a)
d.lgs. n. 230/2021 risulta essere già stata condivisa dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto.
In particolare, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da App.
Torino, 30/09/2024 n. 316 in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa:
“nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive
2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento
CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei
“Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo
d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
4 L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica
“a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa1”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di
Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.
[…]. L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione2 e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva 2 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che “la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49” (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che “ (…) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto” (punto 13.5). 6 medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI
(interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi
Contr dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di
“permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità3.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa
Corte territoriale4 ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass.
15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del
2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”
(nello stesso senso, anche Trib. Torino, 11/10/2024, n. 2539; Trib. Roma,
03/04/2024; Trib. Torino, 01/03/2024, n. 561; Trib. Trento, 19/09/2023 n. 113).
Nel caso di specie è provato che la ricorrente fosse, al momento della presentazione della domanda di assegno unico universale (1.3.2022) titolare del permesso di lavoro
“att. occupazione” (doc. 4 di parte ricorrente), con scadenza il 13.4.2024.
Il 18.12.2023 risulta rilasciato alla ricorrente permesso unico di lavoro recante la dicitura “lav. subordinato” (si v. doc. depositato in data 26.11.2024).
È altresì dimostrato che la ricorrente abbia lavorato nei mesi da aprile a ottobre 2023
(doc. 8 di parte ricorrente).
Per tutte considerazioni sopra esposte, non può ritenersi indebito il pagamento degli assegni per il periodo 1.3.2022-31.7.2023 sicché nulla deve essere restituito dalla ricorrente all' a tale titolo. CP_1
Per contro va riconosciuto il diritto della ricorrente di percepire l'assegno, in difetto di contestazione da parte dell' convenuto in ordine alla titolarità degli ulteriori CP_3
requisiti di legge.
Con riferimento al quantum, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha precisato, fin dall'atto introduttivo, gli importi richiesti, pari a quanto corrisposto dallo stesso istituto fino alla sospensione dei pagamenti (doc. 2 di parte ricorrente); anche sotto tale profilo, parte convenuta non ha formulato alcuna specifica contestazione.
In conclusione, in accoglimento della domanda svolta in ricorso, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento di € 751,40 mensili (o diversa somma dovuta per
8 legge) a decorrere dal mese di agosto 2023, attese che l'assegno per il mese di luglio
2023 risulta erogato (docc. 1 e 2 di parte ricorrente).
2. La discriminazione basata sulla nazionalità
Poiché l'accoglimento della domanda deriva dall'applicazione di norme nazionali, che si ritiene siano state non correttamente interpretate dall' , non vi è stata alcuna CP_1
violazione della parità di trattamento determinata da una fonte normativa interna e, pertanto, va rigettata la domanda di accertamento della discriminazione.
3. Le spese di lite
Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; la residua parte è posta a carico di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico universale dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa
(1.3.2022) sino al 31.7.2023 e che pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito;
2. condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, a far data dal mese di CP_1 agosto 2023, dei ratei nella misura di legge dell'assegno unico universale maturati fino all'attualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3. rigetta, per il resto, il ricorso;
4. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite nella misura CP_1 del 50%, quota che si liquida in € 1.794,50 per onorari, oltre accessori di legge e
15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Nieloud, antistataria;
compensa tra le parti l'ulteriore quota del 50% delle spese di lite.
Torino, 27/11/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
9 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20.
5 3 Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024; 4 Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019.
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