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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Paternò, Parte_1 C.F._1 via E. Bellia 35, presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì (C.F.: e P.IVA: C.F._2
), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefania Salamone P.IVA_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
(p.i. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Filippo CO P.IVA_2
Maugeri, c.f. , giusta procura in atti C.F._3
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 9 CONTRO
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catania Controparte_3 CodiceFiscale_5
Via Canfora n. 135 presso lo studio dell'Avv. Gennara Basile, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Cotroneo Controparte_4 C.F._6 del Foro di Catania, presso il cui studio legale sito a Catania, in Corso Italia n° 72 elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_5
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti
(c.f. ), già elettivamente Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7 domiciliata in Catania Via Vitaliano Brancati n. 20 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sapuppo (c.f.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._7
(C.F. - P. IVA ), rappresentata e Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6 difesa, giusta di procura di procura in atti, dall'avv. Salvatore Barresi presso il cui studio in Catania,
Via M. Renato Imbriani n° 222, è elettivamente domiciliata
(p.i. ) Controparte_9 P.IVA_7
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 28.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1683/2024, pubblicata in data 3.4.2024, il Tribunale di Catania riteneva: che i medici ginecologi operanti presso la e CO0 [...]
fossero in colpa per non essersi avveduti, in occasione degli esami ecografici Parte_1 eseguiti sul feto portato in grembo dall'attrice rispettivamente, nel secondo e nel Parte_2 terzo trimestre di gravidanza, delle gravissime malformazioni da cui lo stesso era affetto e che, pur non avendone determinato il decesso dopo il parto, a seguito delle cure apprestate, lo avevano comunque costretto in condizioni di pesante invalidità (alla dimissione in data 7.1.2014 dal Policlinico
Universitario di Catania dove era stato subito ricoverato veniva posta la seguente diagnosi: “Sindrome plurimalformativa, grave scoliosi deformante del tratto dorso-lombare con malformazioni complesse di bacino arto superiore ed inferiore dx, distress respiratorio, atresia anale, colostomia, pervietà del setto interatriale”); che la domanda di risarcimento spiegata dalla madre e dal padre Parte_2 Controparte_2 avente ad oggetto il danno derivante dalla impossibilità, a cagione della omessa diagnosi della polimalformazione, di accedere alla interruzione volontaria della gravidanza, doveva essere rigettata non sussistendone, nel caso a mani, i rigorosi presupposti di legge;
che tuttavia la mancata diagnosi della malformazione ed il conseguente difetto di informazione in ordine alla stessa integrava, in capo ai genitori, il danno non patrimoniale consistente nella impossibilità di giungere adeguatamente preparati al parto, liquidato in complessivi € 40.000,00 in favore di ciascuno degli attori;
che la condanna veniva inflitta ad entrambi i medici convenuti in via solidale, oltre che alla
[...]
CO che entrambi i medici venivano condannati a tenere indenne la di tutto CO quanto la stessa avrebbe pagato agli attori in forza della sentenza;
che la compagnia di assicurazioni di CO1
pagina 3 di 9 , veniva condannata a tenere indenne l'assicurata di quanto la stessa avesse pagato Controparte_5 agli attori oltre la somma di € 50.000; che le domande di garanzia spiegate da entrambi i medici nei confronti di CP_6 [...] ed dovevano essere rigettate. Parte_3 Controparte_8 Pt_1
Regolava quindi le spese di lite come segue:
“condanna i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia, sia per la fase sommaria che per la presente, in complessivi € 5545.00, di cui € 545.00 per spese, € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. condanna i convenuti e al rimborso delle spese processuali in favore della CP_4 Pt_1 [...] liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, i.v.a. CO
e c.p.a. come per legge;
condanna Controparte_5
al rimborso delle spese processuali in favore della
[...] CO liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della HDI Ass.ni spa e di CO0
liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 3500.00 per compensi., Controparte_9 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1
liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, CO2
i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello, citando i convenuti per Parte_1
l'udienza del 15.10.2024 (rinviata ai sensi dell'art. 57 disp. att. c.p.c. al giorno seguente). si costituiva in giudizio tempestivamente chiedendone il rigetto e spiegando CO appello incidentale condizionato.
Si costituiva in giudizio, il giorno prima della udienza di trattazione, anche il quale CO0 non proponeva appello incidentale, né domanda nei confronti di alcuna delle altre parti.
Si costituivano altresì in giudizio tutte le compagnie di assicurazioni che avevano partecipato al primo grado di giudizio e nei cui confronti era stata resa la sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di trattazione la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata pagina 4 di 9 nei soli confronti di e della Parte_1 CO
All'udienza di discussione e decisione del 28.5.2025 rappresentava di avere CO proceduto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 70.000,00 di cui chiedeva la restituzione in caso di accoglimento dell'appello incidentale.
Anche rappresentava di avere pagato € 20.344,36, Controparte_5 in forza della sentenza appellata, in favore di e conseguentemente ne CO chiedeva la restituzione nel caso di accoglimento dell'appello incidentale.
La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo dell'appello principale, al pari del primo motivo dell'appello incidentale (che pur essendo stato condizionato all'accoglimento del terzo motivo di appello principale con cui la ha criticato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di regresso spiegata Pt_1 dalla casa di cura nella misura del 100% ed al cui esame la Corte non deve giungere a fronte dell'assorbimento determinato dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, deve essere comunque esaminato, atteso che dall'accoglimento dell'appello della con conseguente Pt_1 esclusione della sua responsabilità in ogni caso, pur a fronte del mantenimento del regresso nei confronti dell'altro medico, emerge l'interesse all'esame dell'appello condizionato, stante il conseguente venir meno di uno dei due soggetti nei cui confronti la casa di cura avrebbe avuto diritto a rivalersi e ciò fermo restando che, più propriamente, l'appello incidentale non sembra tout court potersi qualificare come condizionato atteso che l'interesse al suo esame prescinde dall'esito dell'appello principale se è vero che è senz'altro maggiormente satisfattiva una pronuncia di rigetto della domanda rispetto ad una di mero accoglimento del regresso, che presuppone l'esborso ed espone al rischio di insolvenza), siano fondati e vadano accolti.
Entrambi gli appellanti hanno infatti sostenuto che il primo giudice avrebbe pronunciato extra petita, atteso che gli attori si erano limitati a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla impossibilità, a causa della omessa rilevazione delle malformazioni del feto, di accedere alla interruzione di gravidanza, mentre il Tribunale, dopo avere escluso la fondatezza di detta domanda, ha comunque condannato i convenuti al risarcimento del diverso danno consistente nel non avere potuto per tempo prepararsi alla nascita di un figlio gravemente disabile.
Va premesso che secondo Cass., sez. III, 19 giugno 2024, n. 16967: “In tema di responsabilità del
pagina 5 di 9 medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna” (e v. anche Cass., sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2798 e Cass., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9706).
Ciò posto, effettivamente, dall'esame della citazione notificata dagli appellati nel primo grado di giudizio ed anche delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (non potendosi come è ovvio tenere conto né delle restanti memorie ex art, 183, comma 6 c.p.c., non destinate alla precisazione delle domande, e nemmeno degli scritti difensivi conclusionali), emerge che l'unico danno di cui i predetti avevano chiesto il risarcimento è quello derivato dalla impossibilità di abortire, quale conseguenza della mancata diagnosi di malformazione del feto, come detto rigettato dal primo giudice, e quindi dalla compromissione del diritto ad una procreazione libera e responsabile.
È sul punto sufficiente riportare alcuni stralci della citazione: “… tale condotta negligente ha impedito una tempestiva diagnosi delle gravi malformazioni fetali del nascituro e ha privato gli odierni Per_1 attori, e in particolare la sig. della possibilità di esercitare il diritto ad una procreazione Pt_2 cosciente e responsabile, incidendo pesantemente sulla loro libertà personale. Come è noto,
l'impossibilità per la madre di compiere la propria scelta volontaria e di autodeterminarsi circa il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è senza dubbio fonte di responsabilità civile”, ed in termini analoghi v. anche i costanti riferimenti alla lesione del diritto alla c.d. procreazione cosciente e consapevole ed all'aborto terapeutico contenuti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. alle pp. 2, 6 e 7.
In particolare, anche le conseguenze psicologiche risentite dagli attori sono da essi chiaramente, ed univocamente, ricollegate alla, asseritamente provocata dall'errore medico, impossibilità di abortire, e non già alla mancata preparazione ad accogliere in famiglia un figlio malformato, sembrando appena il caso di evidenziare come si tratti di due tipi di disagio psicologico diversi e financo contrastanti.
Tanto premesso, sembra alla Corte perfettamente fondato il motivo di appello in esame con cui ci si duole dell'avere il primo giudice pronunciato la condanna al risarcimento del danno sopra più volte indicato in difetto di apposita domanda, sembrando appena il caso di osservare come anche sul punto si sia espressa la S.C. allorquando ha chiarito che: “Se unica è la condotta lesiva, da individuare nella
pagina 6 di 9 omissione da parte dei medici delle gravi malformazioni del feto, integrante inadempimento contrattuale colpevole, diversa è, invece, la “situazione soggettiva finale pregiudicata”, non potendosi confondersi, nella specie, il diritto di interrompere la gravidanza con il differente diritto alla predisposizione della gestione familiare in vista dell'accoglimento del nascituro malformato. Con la conseguenza che, dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria l'impossibilità, cagionata dall'inadempimento della prestazione professionale, di poter evitare la nascita, costituisce fatto nuovo la allegazione del differente interesse alla possibilità dei genitori di predisporre un'efficace organizzazione di assistenza del neonato” (così Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11123)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto da e dalla Parte_1 [...]
va riformata la sentenza appellata emendandola dalla condanna inflitta alle appellanti in CP_1 difetto di domanda e quindi, per questa parte, nulla.
Analoga statuizione non può essere adottata, in difetto di appello, in favore dell'altro medico obbligato in solido e condannato in primo grado.
Invero, opera nel caso a mani il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui:
“L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati” (così tra le molte Cass., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 542 ed anche Cass., sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24728).
All'accoglimento dell'appello incidentale proposto da consegue, trattandosi CO di capo di sentenza dipendente dalla condanna inflitta alla predetta che va dichiarata nulla,
l'assorbimento della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di
[...]
e la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha Controparte_5
pagina 7 di 9 condannato la detta compagnia di assicurazioni a tenere indenne la casa di cura di quanto essa dovesse corrispondere agli attori appellati oltre la somma di € 50.000,00.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue altresì l'accoglimento delle domande di restituzione proposte in corso di causa dalla casa di cura e dalla compagnia di assicurazioni che, prima della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza (avuto riguardo alla CO
, hanno pagato, rispettivamente la prima agli attori € 70.000 (con bonifici versati in atti intestati ad
[...] entrambi gli attori ed eseguiti su conto unico, di talché la condanna alla restituzione va disposta in solido a loro carico), e la seconda alla casa di cura la somma di € 20.344,36, con gli interessi legali dalla data dei pagamenti (per cui non è necessaria domanda v. Cass., sez. III, 12 novembre 2021, n.
34011).
Venendo alla regolazione delle spese di lite, considerato che non ha proposto né CO0 appello principale né incidentale, né spiegato domande nei confronti della sua compagnia di assicurazione (già rigettate in primo grado), addirittura condividendone la comparsa di costituzione, e che la sentenza di primo grado va, nei suoi confronti, confermata, ritiene la Corte che le spese di questo grado di giudizio vadano per intero compensate tra il predetto e le altre parti evocate in giudizio.
Con riferimento alla posizione degli appellanti e Parte_1 CO la sentenza di primo grado viene oggi riformata, con conseguente necessità di regolare le spese di
[...] entrambi i gradi di giudizio secondo la soccombenza, e quindi con la condanna degli attori CP_2
e al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, in favore sia
[...] Controparte_3 degli appellanti vittoriosi che delle compagnie di assicurazioni da essi chiamate in causa (giusta quanto reiteratamente affermato dalla S.C. su cui v., per tutte e da ultimo, Cass., sez. II, 10 marzo 2025, n.
6358).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 637/23 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1683/2024, pubblicata in data
[...] CO
3.4.2024: accoglie gli appelli e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha condannato e Parte_1 CO al pagamento, in favore di e della somma di € 80.000,00 ed ha Controparte_2 Controparte_3 condannato al pagamento delle CO3
pagina 8 di 9 somme che sarebbe stata tenuta a corrispondere a e CO Controparte_2 oltre la somma di € 50.000,00; Controparte_3 condanna e in solido, al pagamento della somma di € 70.000,00 Controparte_2 Controparte_3 in favore di oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
CO condanna al pagamento, in favore di CO [...] della somma di € 20.344,36, oltre interessi legali dalla data dei CO3 pagamenti al soddisfo;
condanna e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 Controparte_3 giudizio in favore di e che liquida Parte_1 CO in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna parte e per ognuno dei due gradi di giudizio, oltre che in favore di CO3 di che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna e per Controparte_8 ognuno dei due gradi di giudizio;
compensa nella misura dell'intero le spese di lite di questo grado di giudizio tra e le CO0 altre parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Paternò, Parte_1 C.F._1 via E. Bellia 35, presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì (C.F.: e P.IVA: C.F._2
), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefania Salamone P.IVA_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
(p.i. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Filippo CO P.IVA_2
Maugeri, c.f. , giusta procura in atti C.F._3
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 9 CONTRO
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catania Controparte_3 CodiceFiscale_5
Via Canfora n. 135 presso lo studio dell'Avv. Gennara Basile, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Cotroneo Controparte_4 C.F._6 del Foro di Catania, presso il cui studio legale sito a Catania, in Corso Italia n° 72 elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_5
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti
(c.f. ), già elettivamente Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7 domiciliata in Catania Via Vitaliano Brancati n. 20 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sapuppo (c.f.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._7
(C.F. - P. IVA ), rappresentata e Controparte_8 P.IVA_5 P.IVA_6 difesa, giusta di procura di procura in atti, dall'avv. Salvatore Barresi presso il cui studio in Catania,
Via M. Renato Imbriani n° 222, è elettivamente domiciliata
(p.i. ) Controparte_9 P.IVA_7
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 28.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1683/2024, pubblicata in data 3.4.2024, il Tribunale di Catania riteneva: che i medici ginecologi operanti presso la e CO0 [...]
fossero in colpa per non essersi avveduti, in occasione degli esami ecografici Parte_1 eseguiti sul feto portato in grembo dall'attrice rispettivamente, nel secondo e nel Parte_2 terzo trimestre di gravidanza, delle gravissime malformazioni da cui lo stesso era affetto e che, pur non avendone determinato il decesso dopo il parto, a seguito delle cure apprestate, lo avevano comunque costretto in condizioni di pesante invalidità (alla dimissione in data 7.1.2014 dal Policlinico
Universitario di Catania dove era stato subito ricoverato veniva posta la seguente diagnosi: “Sindrome plurimalformativa, grave scoliosi deformante del tratto dorso-lombare con malformazioni complesse di bacino arto superiore ed inferiore dx, distress respiratorio, atresia anale, colostomia, pervietà del setto interatriale”); che la domanda di risarcimento spiegata dalla madre e dal padre Parte_2 Controparte_2 avente ad oggetto il danno derivante dalla impossibilità, a cagione della omessa diagnosi della polimalformazione, di accedere alla interruzione volontaria della gravidanza, doveva essere rigettata non sussistendone, nel caso a mani, i rigorosi presupposti di legge;
che tuttavia la mancata diagnosi della malformazione ed il conseguente difetto di informazione in ordine alla stessa integrava, in capo ai genitori, il danno non patrimoniale consistente nella impossibilità di giungere adeguatamente preparati al parto, liquidato in complessivi € 40.000,00 in favore di ciascuno degli attori;
che la condanna veniva inflitta ad entrambi i medici convenuti in via solidale, oltre che alla
[...]
CO che entrambi i medici venivano condannati a tenere indenne la di tutto CO quanto la stessa avrebbe pagato agli attori in forza della sentenza;
che la compagnia di assicurazioni di CO1
pagina 3 di 9 , veniva condannata a tenere indenne l'assicurata di quanto la stessa avesse pagato Controparte_5 agli attori oltre la somma di € 50.000; che le domande di garanzia spiegate da entrambi i medici nei confronti di CP_6 [...] ed dovevano essere rigettate. Parte_3 Controparte_8 Pt_1
Regolava quindi le spese di lite come segue:
“condanna i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia, sia per la fase sommaria che per la presente, in complessivi € 5545.00, di cui € 545.00 per spese, € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. condanna i convenuti e al rimborso delle spese processuali in favore della CP_4 Pt_1 [...] liquidate in complessivi € 5000.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, i.v.a. CO
e c.p.a. come per legge;
condanna Controparte_5
al rimborso delle spese processuali in favore della
[...] CO liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della HDI Ass.ni spa e di CO0
liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 3500.00 per compensi., Controparte_9 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1
liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi., oltre rimborso spese generali, CO2
i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello, citando i convenuti per Parte_1
l'udienza del 15.10.2024 (rinviata ai sensi dell'art. 57 disp. att. c.p.c. al giorno seguente). si costituiva in giudizio tempestivamente chiedendone il rigetto e spiegando CO appello incidentale condizionato.
Si costituiva in giudizio, il giorno prima della udienza di trattazione, anche il quale CO0 non proponeva appello incidentale, né domanda nei confronti di alcuna delle altre parti.
Si costituivano altresì in giudizio tutte le compagnie di assicurazioni che avevano partecipato al primo grado di giudizio e nei cui confronti era stata resa la sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di trattazione la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata pagina 4 di 9 nei soli confronti di e della Parte_1 CO
All'udienza di discussione e decisione del 28.5.2025 rappresentava di avere CO proceduto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 70.000,00 di cui chiedeva la restituzione in caso di accoglimento dell'appello incidentale.
Anche rappresentava di avere pagato € 20.344,36, Controparte_5 in forza della sentenza appellata, in favore di e conseguentemente ne CO chiedeva la restituzione nel caso di accoglimento dell'appello incidentale.
La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo dell'appello principale, al pari del primo motivo dell'appello incidentale (che pur essendo stato condizionato all'accoglimento del terzo motivo di appello principale con cui la ha criticato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di regresso spiegata Pt_1 dalla casa di cura nella misura del 100% ed al cui esame la Corte non deve giungere a fronte dell'assorbimento determinato dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, deve essere comunque esaminato, atteso che dall'accoglimento dell'appello della con conseguente Pt_1 esclusione della sua responsabilità in ogni caso, pur a fronte del mantenimento del regresso nei confronti dell'altro medico, emerge l'interesse all'esame dell'appello condizionato, stante il conseguente venir meno di uno dei due soggetti nei cui confronti la casa di cura avrebbe avuto diritto a rivalersi e ciò fermo restando che, più propriamente, l'appello incidentale non sembra tout court potersi qualificare come condizionato atteso che l'interesse al suo esame prescinde dall'esito dell'appello principale se è vero che è senz'altro maggiormente satisfattiva una pronuncia di rigetto della domanda rispetto ad una di mero accoglimento del regresso, che presuppone l'esborso ed espone al rischio di insolvenza), siano fondati e vadano accolti.
Entrambi gli appellanti hanno infatti sostenuto che il primo giudice avrebbe pronunciato extra petita, atteso che gli attori si erano limitati a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla impossibilità, a causa della omessa rilevazione delle malformazioni del feto, di accedere alla interruzione di gravidanza, mentre il Tribunale, dopo avere escluso la fondatezza di detta domanda, ha comunque condannato i convenuti al risarcimento del diverso danno consistente nel non avere potuto per tempo prepararsi alla nascita di un figlio gravemente disabile.
Va premesso che secondo Cass., sez. III, 19 giugno 2024, n. 16967: “In tema di responsabilità del
pagina 5 di 9 medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna” (e v. anche Cass., sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2798 e Cass., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9706).
Ciò posto, effettivamente, dall'esame della citazione notificata dagli appellati nel primo grado di giudizio ed anche delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (non potendosi come è ovvio tenere conto né delle restanti memorie ex art, 183, comma 6 c.p.c., non destinate alla precisazione delle domande, e nemmeno degli scritti difensivi conclusionali), emerge che l'unico danno di cui i predetti avevano chiesto il risarcimento è quello derivato dalla impossibilità di abortire, quale conseguenza della mancata diagnosi di malformazione del feto, come detto rigettato dal primo giudice, e quindi dalla compromissione del diritto ad una procreazione libera e responsabile.
È sul punto sufficiente riportare alcuni stralci della citazione: “… tale condotta negligente ha impedito una tempestiva diagnosi delle gravi malformazioni fetali del nascituro e ha privato gli odierni Per_1 attori, e in particolare la sig. della possibilità di esercitare il diritto ad una procreazione Pt_2 cosciente e responsabile, incidendo pesantemente sulla loro libertà personale. Come è noto,
l'impossibilità per la madre di compiere la propria scelta volontaria e di autodeterminarsi circa il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è senza dubbio fonte di responsabilità civile”, ed in termini analoghi v. anche i costanti riferimenti alla lesione del diritto alla c.d. procreazione cosciente e consapevole ed all'aborto terapeutico contenuti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. alle pp. 2, 6 e 7.
In particolare, anche le conseguenze psicologiche risentite dagli attori sono da essi chiaramente, ed univocamente, ricollegate alla, asseritamente provocata dall'errore medico, impossibilità di abortire, e non già alla mancata preparazione ad accogliere in famiglia un figlio malformato, sembrando appena il caso di evidenziare come si tratti di due tipi di disagio psicologico diversi e financo contrastanti.
Tanto premesso, sembra alla Corte perfettamente fondato il motivo di appello in esame con cui ci si duole dell'avere il primo giudice pronunciato la condanna al risarcimento del danno sopra più volte indicato in difetto di apposita domanda, sembrando appena il caso di osservare come anche sul punto si sia espressa la S.C. allorquando ha chiarito che: “Se unica è la condotta lesiva, da individuare nella
pagina 6 di 9 omissione da parte dei medici delle gravi malformazioni del feto, integrante inadempimento contrattuale colpevole, diversa è, invece, la “situazione soggettiva finale pregiudicata”, non potendosi confondersi, nella specie, il diritto di interrompere la gravidanza con il differente diritto alla predisposizione della gestione familiare in vista dell'accoglimento del nascituro malformato. Con la conseguenza che, dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria l'impossibilità, cagionata dall'inadempimento della prestazione professionale, di poter evitare la nascita, costituisce fatto nuovo la allegazione del differente interesse alla possibilità dei genitori di predisporre un'efficace organizzazione di assistenza del neonato” (così Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11123)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto da e dalla Parte_1 [...]
va riformata la sentenza appellata emendandola dalla condanna inflitta alle appellanti in CP_1 difetto di domanda e quindi, per questa parte, nulla.
Analoga statuizione non può essere adottata, in difetto di appello, in favore dell'altro medico obbligato in solido e condannato in primo grado.
Invero, opera nel caso a mani il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui:
“L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati” (così tra le molte Cass., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 542 ed anche Cass., sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24728).
All'accoglimento dell'appello incidentale proposto da consegue, trattandosi CO di capo di sentenza dipendente dalla condanna inflitta alla predetta che va dichiarata nulla,
l'assorbimento della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di
[...]
e la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha Controparte_5
pagina 7 di 9 condannato la detta compagnia di assicurazioni a tenere indenne la casa di cura di quanto essa dovesse corrispondere agli attori appellati oltre la somma di € 50.000,00.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue altresì l'accoglimento delle domande di restituzione proposte in corso di causa dalla casa di cura e dalla compagnia di assicurazioni che, prima della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza (avuto riguardo alla CO
, hanno pagato, rispettivamente la prima agli attori € 70.000 (con bonifici versati in atti intestati ad
[...] entrambi gli attori ed eseguiti su conto unico, di talché la condanna alla restituzione va disposta in solido a loro carico), e la seconda alla casa di cura la somma di € 20.344,36, con gli interessi legali dalla data dei pagamenti (per cui non è necessaria domanda v. Cass., sez. III, 12 novembre 2021, n.
34011).
Venendo alla regolazione delle spese di lite, considerato che non ha proposto né CO0 appello principale né incidentale, né spiegato domande nei confronti della sua compagnia di assicurazione (già rigettate in primo grado), addirittura condividendone la comparsa di costituzione, e che la sentenza di primo grado va, nei suoi confronti, confermata, ritiene la Corte che le spese di questo grado di giudizio vadano per intero compensate tra il predetto e le altre parti evocate in giudizio.
Con riferimento alla posizione degli appellanti e Parte_1 CO la sentenza di primo grado viene oggi riformata, con conseguente necessità di regolare le spese di
[...] entrambi i gradi di giudizio secondo la soccombenza, e quindi con la condanna degli attori CP_2
e al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, in favore sia
[...] Controparte_3 degli appellanti vittoriosi che delle compagnie di assicurazioni da essi chiamate in causa (giusta quanto reiteratamente affermato dalla S.C. su cui v., per tutte e da ultimo, Cass., sez. II, 10 marzo 2025, n.
6358).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 637/23 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1683/2024, pubblicata in data
[...] CO
3.4.2024: accoglie gli appelli e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha condannato e Parte_1 CO al pagamento, in favore di e della somma di € 80.000,00 ed ha Controparte_2 Controparte_3 condannato al pagamento delle CO3
pagina 8 di 9 somme che sarebbe stata tenuta a corrispondere a e CO Controparte_2 oltre la somma di € 50.000,00; Controparte_3 condanna e in solido, al pagamento della somma di € 70.000,00 Controparte_2 Controparte_3 in favore di oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
CO condanna al pagamento, in favore di CO [...] della somma di € 20.344,36, oltre interessi legali dalla data dei CO3 pagamenti al soddisfo;
condanna e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 Controparte_3 giudizio in favore di e che liquida Parte_1 CO in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna parte e per ognuno dei due gradi di giudizio, oltre che in favore di CO3 di che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna e per Controparte_8 ognuno dei due gradi di giudizio;
compensa nella misura dell'intero le spese di lite di questo grado di giudizio tra e le CO0 altre parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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