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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 520/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 408/2023 depositata in data
13.7.2023 e non notificata, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difeso, Parte_1 giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv.
SS CI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cisterna di
Latina, largo FI RI n. 10;
APPELLANTE
E
, in persona dalla Dott.ssa Monica DELL'ANNA, Controparte_1
Viceprefetto Aggiunto, come da delega conferita con Decreto Prefettizio n.
23500/21/GAB del 13/04/2021 in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 23.12.2025, svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, impugnava la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Latina, dott.ssa. Maria Luce Stefania Stasi, n.
408/2023, depositata in data 13.7.2023 e non notificata, al fine di ottenerne l'integrale riforma.
A tal fine, eccepiva preliminarmente l'intervenuto giudicato, essendo sul medesimo verbale n. 70/18158749 intervenuta sentenza di accoglimento n.
88/23 del 25.01.2023, depositata in data 27.02.2023. Nel merito deduceva l'erroneità della pronuncia di prime cure laddove il giudice aveva ritenuto provata la violazione nonostante la mancata produzione in giudizio della documentazione da parte dell'odierna appellata, nonché la tardività della notifica, oltre il termine di giorni 90.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23.12.2025, svoltasi la discussione della causa secondo la modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter - 128 c.p.c., il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'appello è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Appare assorbente, secondo il principio della ragione più liquida,
l'accoglimento dell'eccezione di giudicato.
Invero risulta prodotta in atti sentenza Giudice di pace di Latina n.
88/2023 del 27.2.2023 con relativa attestazione di passaggio in giudicato del
10.12.2025, avente ad oggetto il medesimo verbale n. 70/18158749 .
Orbene non v'è dubbio che la domanda proposta nel giudizio deciso con sentenza n. 88/2023 sia da considerarsi medesima rispetto a quella azionata nel presente giudizio avendo il medesimo petitum e causa petendi, nonché la medesimezza delle parti ed avendo ad oggetto lo stesso verbale.
La sentenza n. 88/2023 accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato, mentre la sentenza quivi impugnata rigettava il ricorso.
- 2 - Orbene l'esistenza del giudicato, anche esterno, non forma oggetto di un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, persino nell'ipotesi in cui la sua formazione sia avvenuta successivamente, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi astratti, siccome destinato a fissare la regola del caso concreto.
Anche di recente infatti la Suprema Corte ha ribadito che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo nella stessa ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
26/06/2018, n. 16847; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/04/2017, n. 8607; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/07/2016, n. 15627; Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza,
18/01/2016, n. 691; Cass. civ. Sez. VI Ord., 06/06/2011, n. 12159).
La parte ha fornito prova del giudicato esterno, producendo la sentenza corredata dalla certificazione (art. 124 disp. att. c.p.c.) dalla quale risulta che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come richiesto da costante giurisprudenza (ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 02/05/2018, n. 10465;
Cass. civ. Sez. III Sent., 09/03/2017, n. 6024).
Pertanto stante la medesimezza delle domande, rilevata l'effettiva sussistenza di un giudicato esterno, deve essere dichiarata l'improseguibilità della domanda di primo grado originaria, proseguita nel presente giudizio di appello, in quanto il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito (cfr., in
- 3 - tal senso, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 21/07/2005, n. 15341; Cass. civ. Sez. I,
18/09/2006, n. 20111; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 05/04/2007, n. 8527).
Nel caso di specie l'atto impugnato risulta annullato dalla sentenza n.
88/2023, pertanto, appare improseguibile ogni azione ulteriore volta a ottenere un riesame nel merito della decisione.
La regola del “ne bis in idem”, infatti, impone al giudice del processo ancora in corso di prendere atto della conclusione dell'altra lite e quindi di chiudere la causa con una pronuncia solo di rito. (Corte d'appello di Napoli sentenza n. 2416 del 30 giugno 2020).
Ogni ulteriore profilo è assorbito dalla decisione assunta in relazione all'accertata sussistenza del giudicato esterno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra inferiore a euro 1.100,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello dichiara improseguibile l'originario ricorso di primo grado;
b) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessivi euro
332,00 per compensi del presente grado, oltre esborsi di legge nonchè rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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