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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 349/24 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc viene emessa la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 349 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ed , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(RC) il 06/11/1964 (C.F. ), entrambi residenti a [...], in C.F._2
via Dalmazia, n. 31 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Vito Garreffa del foro di
Palmi giusta procura in atti
(ATTORI ) contro
CON SEDE LEGALE IN Controparte_1
ROSARNO (RC), CONTRADA , COD. FISC. E P. IVA , NELLA CP_2 P.IVA_1
PERSONA DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA, LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
[...]
; Email_1
1
- SIG. , NATO A GIOIA TAURO (RC), IL 05/07/1980 (COD. FISC. Controparte_3
), RESIDENTE IN ROSARNO (RC), ALLA VIA CONTRADA FAVARA, C.F._3
SNC,
(CONVENUTI CONTUMACI )
avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile -risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna parte istante evocava in giudizio la ditta nonché il sig. Controparte_1 [...]
per come in atti generalizzati per ivi sentire dichiarare che gli stessi CP_3
occupano sine titulo l'unità immobiliare- capannone industriale con terreno circostante- sito in SA (RC), via provinciale Passo Nicotera, snc, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 10 particella 1403, ad essi pervenuto per successione legittima in morte della madre, sig.ra , deceduta in data Persona_1
07.04.2013, con condanna al rilascio dello stesso ed al risarcimento del danno quale indennizzo della illegittima occupazione commisurata in euro 500,00 ( quale misura del canone locativo minimo previsto per gli immobile nella detta zona) e ciò dal
15.3.20111 e sino all'effettivo rilascio ovvero altra somma ritenuta di giustizia.
Gli attori con l'atto introduttivo precisavano che: a) l'immobile di cha trattasi era stato attenzionato sin dal 2009 dal sig. allora socio accomandatario Controparte_3
della impresa artigiana il quale aveva manifestato la volontà di CP_1
acquisirlo; b) che nonostante il decorrere del tempo non si era perfezionato alcun
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accordo per mancanza di provvista economica dell'acquirente; c) che solo nel 2012 gli attori apprendevano che il senza il loro consenso e/o qualsivoglia CP_3
autorizzazione aveva effettuato dei lavori all'interno del capannone riferendo che gli stessi erano stati necessitati dalla richiesta della banca di alcune modifiche per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto; d) che nel 2013 a seguito di notifica di liquidazione di imposta di registrato gli attori apprendevano che sul medesimo capannone esisteva un contratto di locazione per 15 ( quindici) anni firmato dalla madre ed apparentemente concesso dalla stessa al;
Persona_1 CP_3
e) che nonostante la presenza del detto contratto di locazione il non ha mai CP_3
provveduto al pagamento di alcun canone di locazione;
f) che nel prosieguo è stata sottoposta a verifica la firma apposta in calce al contratto di locazione dalla sig.ra che risultava apocrifa, g) che la impresa nonostante le diverse Per_1 CP_1
rassicurazioni non procedeva all'acquisto del capannone neanche a seguito del cambio di denominazione della impresa;
h) che la occupazione illegittima sin dal
2011 aveva determinato un grosso danno agli attori che con il presente atto chiedono la relativa declaratoria con ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno causato per la occupazione senza titolo, danno da quantificarsi nella somma di euro
500,00 per mese dalla occupazione del 15.3.2011 e sino al rilascio e/o della somma ritenuta di giustizia.
Con ordinanza veniva dichiarata la contumacia dei convenuti regolarmente citati e non costituiti e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti veniva rinviata per la decisione con termine per note conclusive ex art 127 ter cpc.
Il Tribunale ritiene che la domanda principale sia fondata nei limiti di seguito riportati.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire
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l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del
18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, in punto di assorbente doglianza direttamente nel merito quanto alla mancanza in atti della presenza di un titolo idoneo per la occupazione dell'immobile oggetto di causa.
B) Orbene, quanto alla domanda oggetto di causa non vi è dubbio, che l'unità immobiliare- capannone industriale con terreno circostante- sito in SA (RC),
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via provinciale Passo Nicotera, snc, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 10 particella 1403 sia proprietà della parte attrice per come risulta dagli atti di causa, né il titolo di proprietà in capo agli attori risulta essere stato messo in discussione considerato che i convenuti non si sono costituiti, in questo modo facendo condiscendenza alla pretesa in contestazione.
La parte attrice in tal senso ha, quindi, assolto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, di dimostrare la proprietà dell'immobile e la disponibilità del bene ai convenuti. Di contro, i convenuti non hanno dimostrato di possedere l'immobile oggetto di causa sulla scorta di un valido titolo di godimento, stante la loro assenza nel processo
Quanto al contratto di locazione dedotto in atti, lo stesso sulla base della perizia di parte ( non contestata) è da ritenersi nullo perché la firma apposta in calce risulterebbe apocrifa e quindi mai concessa dalla dante causa degli attori al CP_3
con la conseguenza che in assenza di contratto lo stesso dal 2011 continua a d occupare l'immobile senza titolo con grave danno economico per gli attori.
Ne deriva che la parti convenute in primo luogo vanno condannate al rilascio dell'immobile in questione in favore della parte attrice nel termine che si ritiene equo fissare al 30.4.25, ex art. 56 L. 392/1978, applicabile analogicamente, anche nelle ipotesi di immobili detenuti sine titulo.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per occupazione illegittima per come formulato dalla attrice in ragione del mancato godimento dell'immobile ed indicato nella somma di euro 500.00 dal mese di marzo 2011 ( data della effettiva occupazione) e sino alla restituzione è necessario precisare come segue.
E' dato rilevare che la questione di che trattasi ha subito una nuova valutazione da parte delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione dirimente rispetto al contrasto che ne era insorto quanto alla presenza o meno del danno in re ipsa nel caso di occupazione senza titolo.
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Infatti, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33645 del 15.11.22 ha fissato tre principi di diritto:
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»;
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Infatti, con la nuova pronuncia le Sezioni Unite ritengono che al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 20 gennaio 2022, n. 4936; Cass. 22 aprile 2022, n.
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12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
Tenuto conto di tale nuovo indirizzo interpretativo al quale questo tribunale ritiene di aderire, in via equitativa ritiene equo procedere alla liquidazione del danno presunto determinato dal mancato godimento dell'immobile nella somma che vene determinata in euro 200,00 mensili dalla data del marzo 2011 e sino alla data di effettivo rilascio. Si evidenzia che la somma di euro 200,00 determinata in via equitativa tiene conto della ulteriore circostanza che la situazione di occupazione risale in ogni caso ad epoca di molto anteriore alla questione posta all'attenzione di questo tribunale.
Quanto alle spese di lite, considerata la contumacia dei convenuti, ritenuto che di fatto la causa è stata rinviata per la decisione già alla prima udienza senza alcun ulteriore attività, questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
+1 , così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, ed accertato che i convenuti tutti per come in atti generalizzati, occupano l'unità immobiliare- capannone industriale con terreno circostante- sito in SA (RC), via provinciale Passo Nicotera, snc, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 10 particella 1403 sine titolo, 2) Dispone che l'unità immobiliare- capannone industriale con terreno circostante- sito in SA (RC), via provinciale Passo Nicotera, snc, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 10 particella 1403 di proprietà della parte attrice sia rilasciato al legittimo proprietario libero da persone e cose entro la data del 30.4.25 per le causali di cui in parte motiva. 3) Spese compensate
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IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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