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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5537/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5537/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 dicembre 1965, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv. Marilena Facente e Federica Tortorelli, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
MO SI del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Giarre (CT) il 16 giugno 1990 (rectius 13 gennaio 1990) e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 indipendenti sotto il profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti alla definizione di questioni patrimoniali, ovvero latamente economiche), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in pagina 1 di 2 ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, di dover omologare le condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_2 Parte_1 avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) il 13 gennaio 1990 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1, p. I, Ufficio 1, anno 1990).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 30 giugno 2025 e depositato il 15 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
IM ME OT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5537/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 dicembre 1965, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv. Marilena Facente e Federica Tortorelli, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
MO SI del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Giarre (CT) il 16 giugno 1990 (rectius 13 gennaio 1990) e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 indipendenti sotto il profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti alla definizione di questioni patrimoniali, ovvero latamente economiche), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in pagina 1 di 2 ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, di dover omologare le condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_2 Parte_1 avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) il 13 gennaio 1990 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1, p. I, Ufficio 1, anno 1990).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 30 giugno 2025 e depositato il 15 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
IM ME OT
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