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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5990/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRAIO ELENA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
AN AN come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 2.10.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
2. Con ricorso depositato in data 16.5.2023 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' con cui è stato revocato il beneficio del CP_1
reddito di cittadinanza sulla base della comunicazione del 31.8.2022 per l'importo di € 7.357,08 relativamente al periodo compreso tra luglio 2019 e agosto 2022 adottato sulla base della seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co 1, a) 2) L. 26/2019) – non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
A sostegno della domanda è stato dedotto:
- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. dal 08/09/2011 con scadenza illimitata (data Numero_1 anteriore alla presentazione della domanda del RDC del 19/06/2019), permesso rinnovato - a seguito della riforma attuata con la L. 23/12/2021 n.238 entrata in vigore il 01/02/2022 – in data 28/01/2022 tessera n. con scadenza Numero_2
28/01/2032;
- di aver, in particolare, risieduto in Italia dal 2003: dal 04/12/2003 al 02/03/2012
a PORTICI (NA); dal 02/03/2012 al 02/08/2019 a SAN GIORGIO A CREMANO
(NA); dal 02/08/2019 al 16/01/2020 a Sant'Antimo (NA); dal 16/01/2020 al
16/12/2020 a Casandrino (NA); dal 07/06/2019 al 10/06/2021 a TORRE DEL
CO (NA); dal 10/06/2021 ad oggi a IA (NA); Parte_2
2 - che la permanenza da oltre 20 anni in Italia risultava anche dall'estratto conto previdenziale in cui erano indicati rapporti di lavoro subordinato sin dal CP_1
2002;
L' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che prestazione la revoca era CP_1
avvenuta a seguito la revoca oggetto di contestazione in giudizio è stata disposta,
“su segnalazione/revoca inserita direttamente dall' (in questo caso il CP_2
) sull'apposita piattaforma informatica prevista dalla legge”. Controparte_3
2. L'art. 2 della legge 26/19 prevede “Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto dell' che è il soggetto competente ad CP_1
adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater). Infatti è all' che compete la verifica preventiva CP_1
e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare
3 tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).
3. Sulla questione giuridica esaminata e con particolare riferimento alla durata di permanenza in Italia è intervenuta nelle more del giudizio la sentenza n. 31/25 della Corte Costituzione, con cui è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
4. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. certificati di residenza storici e stato famiglia, copia carta d'identita' e permesso di soggiorno, estratto conto previdenziale e documentazione medica) risulta evidente che al momento della domanda amministrativa (19.6.2019) era sussistente il requisito della residenza quinquennale in Italia, come richiesto dalla norma così come riformulata a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
l' non ha in alcun modo contestato le circostanze contenute in ricorso ed i CP_1
certificati di residenza storici depositati a sostegno delle specifiche allegazioni sui periodi temporali indicati a dimostrazione della permanenza in Italia, né ha chiarito sulla base di quali accertamenti è stata disposta la segnalazione da parte del
Comune che ha condotto alla revoca della prestazione.
Il ricorso va pertanto accolto e, di conseguenza, va accertato che l' non ha CP_1
diritto di ripetere la somma corrisposta alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da oggetto di comunicazione del 31.8.2022 per il periodo compreso tra luglio 2019 e agosto 2022.
5. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione di quanto statuito, soltanto nelle more del giudizio, dalla Corte
4 Costituzionale con la richiamata pronuncia sullo specifico requisito oggetto di contestazione nella fattispecie esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di ripetere la somma corrisposta alla ricorrente a CP_1
titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra luglio 2019 e agosto
2022 oggetto di comunicazione del 31.8.2022;
- spese compensate.
Aversa, 3.10.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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