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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.216 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2203/2019 del Giudice di pace di Pisa, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Fusi presso Parte_1 il cui studio sito in Capannori (LU), alla via di Sottomonte n.1, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Bascià presso il cui studio sito in Roma, alla Via G.Grezar, n.14, è elettivament e domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresent ante pro tempore, Controparte_2 rappresent ato e difeso dagli Avv.ti Luca Campinoti e Carmela Di Filippo presso il cui studio in alla Via S. Giustina n.6 è elettivamente domiciliato;
CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'udienza del 13.03.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1. proponeva innanzi al Giudice di Pace di Pisa Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n.08720110000908173 per il tramite di estratto di ruolo ad essa relativo, rilasciato in data 28.01.2019 dall'
[...]
[...] a seguito di una verifica sulla propria posizione debitoria, e Controparte_3 relativo alla riscossione di sanzione amministrativa elevata dalla P.M. del
[...]
nel 2009. CP_2
Assumeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale ed eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza Controparte_1 di interesse ad agi re;
il nel costituirsi in giudizio , deduceva la Controparte_2 propria estraneit à ai motivi di opposizione.
2. Il Giudice di pace adito, con la sentenza n. 2203/2019, depositata in data
02.12.2019, accoglieva la domanda dichiarando estinto per intervenut a prescrizione il credito portato nella cart ella di pagamento n.08720110000908173 e compensando le spese di lit e.
2.1. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello Parte_1 invocando la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e chiedendo la riforma dell a sentenza nella part e in cui compensava le spese di lite.
2.2 Si costituivano nel giudizio d'appello che Controparte_1 chiedeva l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e che Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello.
3. L'appello va rigettato.
Posta l'ammissibilità dell'impugnazione, venendo in considerazione l'applicazione dei principi regolatori della liquidazione delle spese processuali, l'appello è infondato nel merito.
Dall'esposizione della vicenda processuale contenuta nello stesso ricorso risulta che l'opposizione avanzata da ha avuto ad oggetto l'estratto di Parte_1 ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la part e ha eccepito, tra l'altro, la mancat a notifica oltre che la maturat a prescrizione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pisa ha posto, alla base della compensazione delle spese di lite oggetto di odierna censura, l'esistenza dell'oscillante orientamento della Suprema Corte “sulle questioni espost e ed affrontate”.
Invero, nella parte motiva della sentenza, il giudice di prime cure ha affrontato, in relazione alla specifica questione della prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica della cart ella, il dibattuto tema dell'ammissibilità dell'azione per assenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui venga impugnato l'estratto di ruolo.
In particol are, il giudice di prime cure ha dappri ma dato atto delle recenti pronunce della Cassazione che escluderebbero l'interesse ad agire per accertare la
2 prescrizione dell'obbligazione portata da un estratto di ruolo ( Cass. N5443/19,
5444/19 etc), e poi ha dato conto delle pronunce di segno contrario che invece hanno afferm ato la sussistenza di un interesse ad un accert amento dell a prescrizione in sede di contestazione dell'estratto di ruolo, aderendo a queste ultime (Cass. Sez. n.10809/17, n.29174/17 etc).
Ed è in relazione a detto contrasto giurisprudenzial e - che avrebbe portato all a inammissibilità dell'azione proposta in caso di adesione alla tesi contraria -peraltro successivamente risolto dal legislatore proprio nel senso della non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non in specifici casi (cfr art.
3 -bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, che ha aggiunto il comma 4 bis all''art. 12 d.p.r. n. 602/73) -che correttamente il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite.
Per quanto esposto, l'appello deve venire rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei paramet ri minimi di cui al D.M. di riferimento avuto riguardo al valore della lite nonché alla semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerri eri, definitivam ente pronunciando sulla causa di appello avverso l a sentenza n. del Giudice di pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2203/2019 del
Giudice di pace di Pisa;
2) condanna alla refusione del le spese di lite nei confronti Parte_1 di e nei confronti di che liquida in CP_1 CP_1 Controparte_2
€ 232 per ciascuna parte oltre al 15% delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisi one, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 -bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
3
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.216 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2203/2019 del Giudice di pace di Pisa, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Fusi presso Parte_1 il cui studio sito in Capannori (LU), alla via di Sottomonte n.1, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Bascià presso il cui studio sito in Roma, alla Via G.Grezar, n.14, è elettivament e domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresent ante pro tempore, Controparte_2 rappresent ato e difeso dagli Avv.ti Luca Campinoti e Carmela Di Filippo presso il cui studio in alla Via S. Giustina n.6 è elettivamente domiciliato;
CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'udienza del 13.03.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1. proponeva innanzi al Giudice di Pace di Pisa Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n.08720110000908173 per il tramite di estratto di ruolo ad essa relativo, rilasciato in data 28.01.2019 dall'
[...]
[...] a seguito di una verifica sulla propria posizione debitoria, e Controparte_3 relativo alla riscossione di sanzione amministrativa elevata dalla P.M. del
[...]
nel 2009. CP_2
Assumeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale ed eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza Controparte_1 di interesse ad agi re;
il nel costituirsi in giudizio , deduceva la Controparte_2 propria estraneit à ai motivi di opposizione.
2. Il Giudice di pace adito, con la sentenza n. 2203/2019, depositata in data
02.12.2019, accoglieva la domanda dichiarando estinto per intervenut a prescrizione il credito portato nella cart ella di pagamento n.08720110000908173 e compensando le spese di lit e.
2.1. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello Parte_1 invocando la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e chiedendo la riforma dell a sentenza nella part e in cui compensava le spese di lite.
2.2 Si costituivano nel giudizio d'appello che Controparte_1 chiedeva l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e che Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello.
3. L'appello va rigettato.
Posta l'ammissibilità dell'impugnazione, venendo in considerazione l'applicazione dei principi regolatori della liquidazione delle spese processuali, l'appello è infondato nel merito.
Dall'esposizione della vicenda processuale contenuta nello stesso ricorso risulta che l'opposizione avanzata da ha avuto ad oggetto l'estratto di Parte_1 ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la part e ha eccepito, tra l'altro, la mancat a notifica oltre che la maturat a prescrizione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pisa ha posto, alla base della compensazione delle spese di lite oggetto di odierna censura, l'esistenza dell'oscillante orientamento della Suprema Corte “sulle questioni espost e ed affrontate”.
Invero, nella parte motiva della sentenza, il giudice di prime cure ha affrontato, in relazione alla specifica questione della prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica della cart ella, il dibattuto tema dell'ammissibilità dell'azione per assenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui venga impugnato l'estratto di ruolo.
In particol are, il giudice di prime cure ha dappri ma dato atto delle recenti pronunce della Cassazione che escluderebbero l'interesse ad agire per accertare la
2 prescrizione dell'obbligazione portata da un estratto di ruolo ( Cass. N5443/19,
5444/19 etc), e poi ha dato conto delle pronunce di segno contrario che invece hanno afferm ato la sussistenza di un interesse ad un accert amento dell a prescrizione in sede di contestazione dell'estratto di ruolo, aderendo a queste ultime (Cass. Sez. n.10809/17, n.29174/17 etc).
Ed è in relazione a detto contrasto giurisprudenzial e - che avrebbe portato all a inammissibilità dell'azione proposta in caso di adesione alla tesi contraria -peraltro successivamente risolto dal legislatore proprio nel senso della non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non in specifici casi (cfr art.
3 -bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, che ha aggiunto il comma 4 bis all''art. 12 d.p.r. n. 602/73) -che correttamente il Giudice di Pace ha compensato le spese di lite.
Per quanto esposto, l'appello deve venire rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei paramet ri minimi di cui al D.M. di riferimento avuto riguardo al valore della lite nonché alla semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerri eri, definitivam ente pronunciando sulla causa di appello avverso l a sentenza n. del Giudice di pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2203/2019 del
Giudice di pace di Pisa;
2) condanna alla refusione del le spese di lite nei confronti Parte_1 di e nei confronti di che liquida in CP_1 CP_1 Controparte_2
€ 232 per ciascuna parte oltre al 15% delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisi one, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 -bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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