Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1502
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti impugnati e degli atti prodromici siano state regolarmente eseguite, anche tramite consegna a terzi o direttamente al destinatario, come da referti di notifica. Inoltre, alcune cartelle erano già state oggetto di precedente contenzioso e altre domande di rateizzazione e definizione agevolata confermano la consapevolezza del debito.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnativa tempestiva degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei provvedimenti abbia interrotto la prescrizione e impedito la decadenza, consolidando la pretesa dell'ente.

  • Rigettato
    Mancata produzione degli originali

    La Corte ha ritenuto che il disconoscimento non sia stato sufficientemente specifico e che la disponibilità degli originali spetti al contribuente, data la notifica degli atti.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che le notifiche siano state regolarmente eseguite, come comprovato dai referti. Alcune cartelle erano già state oggetto di precedente contenzioso e domande di rateizzazione confermano la consapevolezza del debito.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei provvedimenti abbia interrotto la prescrizione e impedito la decadenza, consolidando la pretesa dell'ente.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnativa tempestiva degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Mancata produzione degli originali

    La Corte ha ritenuto che il disconoscimento non sia stato sufficientemente specifico e che la disponibilità degli originali spetti al contribuente, data la notifica degli atti.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso sia stata regolarmente eseguita.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei provvedimenti abbia interrotto la prescrizione e impedito la decadenza, consolidando la pretesa dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1502
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo