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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.5.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fior
pec Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 15
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
d i
Controparte_2
in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Ruberto e dall' avv. Maria Giovanna Conti
chiamata in causa
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di Parte_1
manovratore senza soluzione di continuità nel periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Accertare e dichiarare per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti l'omesso
riconoscimento in favore del sig. degli aumenti di valutazione per il periodo Pt_1
CP_ 01.01.1997-31.12.2003 e per l'effetto condannare/ordinare ad in persona del legale
rappresentante pro tempore a regolarizzare la posizione contributiva del sig. con Pt_1
riconoscimento degli aumenti di valutazione anche per il periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Il tutto con vittoria delle spese legali di giudizio, oltre 4% CNPA, 15% per spese generali e
22% IVA”
pagina 2 di 15 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare/pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione per essere competente a giudicare sulla questione
controversa la Corte dei Conti di Trento in funzione di giudice delle pensioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine CP_1
all'accertamento del profilo professionale del ricorrente e del diritto agli aumenti conseguenti alla qualifica e, per l'effetto, dichiarare il ricorso inammissibile;
- in subordine: disporre la integrazione del contraddittorio mediante chiamata in
causa della società datrice di lavoro;
Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte ricorrente e con condanna al pagamento delle spese legali”
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA
“In via pregiudiziale:
- dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione
- della Corte dei Conti di Trento per le ragioni di cui sopra;
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di er le ragioni di cui sopra;
- respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per le ragioni di cui sopra.
Nel merito:
- rigettarsi le domande del ricorrente, per i motivi di cui in atti.
- con vittoria di spese e compensi di lite”
pagina 3 di 15 MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ lavora alle dipendenze della Controparte_4
(già ER ) dal 30.10.1992 ed è iscritto al Fondo speciale ER LL CP_5
TA (doc. 1 fasc. ric.);
✓ nell'aprile 1995 è stato inquadrato quale operatore di circolazione e da allora ha sempre svolto mansioni di manovratore (doc. 2 fasc. ric.);
✓ nell'agosto 2023 è stato inquadrato nel profilo professionale di operatore specializzato e nella figura professionale di operatore specializzato circolazione/manovratore (doc.
3 fasc. ric.);
✓ l' ha omesso di riconoscergli, in riferimento al periodo dal 1° gennaio 1997 al CP_1
31 dicembre 2003, gli aumenti di valutazione previsti dall'art. 217 d.P.R. 29.12.1973,
n. 1092, alla luce della nuova classificazione ex Tabella A allegata al CCNL Attività
Ferroviarie del 16.4.2004, nonostante la datrice Controparte_4
abbia trasmesso all' la documentazione attestante
[...] CP_6
l'adibizione del ricorrente al settore manovra (mentre analogo riconoscimento è già
intervenuto in ordine ai periodi dal 30 ottobre 1992 al 31 dicembre 1996 e dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2011) –
propone domanda volta ad accertare che egli ha svolto mansioni di manovratore nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, senza soluzione di continuità, e che,
quindi, ha diritto a vedersi riconosciuti, in relazione a quel periodo, gli aumenti di valutazione ai sensi dell'art. 217 d.P.R. 1092/1973, alla luce della nuova classificazione ex Tabella A pagina 4 di 15 allegata al CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2004, con conseguente condanna dell' a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente mediante CP_1
riconoscimento degli aumenti di valutazione anche per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31
dicembre 2003.
§2
l'ordinanza di chiamata in causa di In Controparte_4
data 28.1.2025 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti,
a scioglimento della riserva che precede, considerato che il ricorrente ha proposto nei confronti dell' Parte_1 CP_1
le seguenti domande:
“Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di Parte_1
manovratore senza soluzione di continuità nel periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Accertare e dichiarare per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti l'omesso riconoscimento in favore del sig. degli aumenti di valutazione per il periodo Pt_1
01.01.1997-31.12.2003 e,
per l'effetto,
CP_ condannare/ordinare ad in persona del legale rappresentante pro tempore a regolarizzare la posizione contributiva del sig. con riconoscimento degli aumenti Pt_1
di valutazione anche per il periodo 01.01.1997 -31.12.2003”;
pagina 5 di 15 considerato che l' costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva in ordine alle due domande di accertamento proposte dal ricorrente e ha così dedotto a sostegno: Parte_1
“In diritto, si tratta della questione degli aumenti di valutazione per coloro che rivestono il profilo di
“Operatore della circolazione”.
La questione controversa deve essere risolta dal ricorrente dipendente in contraddittorio non già CP_ CP_ con l , ma con la società datrice di lavoro. L' non può procedere in autonomia all'aggiornamento dell'estratto contributivo con relativo riconoscimento degli aumenti di valutazione, poiché gestisce il conto e liquida le prestazioni pensionistiche in base alla posizione contributiva che FERSERVIZI comunica per i lavoratori del FONDO FERROVIE”; considerato che nella nota depositata in data 30.9.2024 il ricorrente ha condiviso l'eccezione sollevata dall' chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di Controparte_7
ritenuto, alla luce del disposto ex art. 217 co. 1 d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (“Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.”), che l'accertamento del corretto inquadramento spettante al lavoratore ricorrente debba essere condotto nel contraddittorio con il datore di lavoro convenuto, riguardando un diritto soggettivo afferente al rapporto di lavoro subordinato e non già al rapporto previdenziale,
pagina 6 di 15 considerato che l' contesta l'allegazione di parte ricorrente secondo cui la CP_1
società datrice avrebbe nel 2011 “documentazione… in merito Parte_2 Parte_3
alla conferma LL svolgimento di mansioni di manovratore da parte del sig. nel Pt_1
periodo 1.1.1997 – 31,12,1993”, dispone la chiamata in causa di quale Controparte_7
litisconsorte necessario;
fissa nuova udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2025, ore 9,00, onerando la parte ricorrente, stante la necessità di reperire gli indirizzi dell'Istituto chiamato, della notificazione, entro dieci giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla società egli atti introduttivi delle Controparte_7
parti e della presente ordinanza…”.
§3
l'eccezione, sollevata dal convenuto e dalla chiamata, di difetto di giurisdizione
Il convenuto e la chiamata CP_1 Controparte_4
eccepiscono il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di Trento, asserendo che la controversia rientra nella cognizione della Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale.
L'eccezione è fondata.
a)
Come ha già ricordato anche la difesa della società datrice
[...]
la regola di riparto della giurisdizione tra giudice Controparte_4
ordinario e giudice amministrativo o giudice contabile, desumibile dall'art. 386 pagina 7 di 15 cod.proc.civ. (“La decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda”) non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, cioè LL specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto,
dall'ordinamento alla posizione medesima (ex multis, anche di recente, Cass. S.U.
27.2.2025, n. 5236; Cass. S.U. 24.1.2024, n. 2368;).
b)
Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 27.2.2013,
n. 4853; Cass. S.U. 7.1.2013, n. 153; Cass. 8.11.2006, n. 23732; Cass. 28.11.1996, n.
10618; ) – essendo le pensioni dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società
aventi causa) in parte a carico LL TA in quanto gravano su un apposito Fondo, che continua ad essere parzialmente alimentato dallo TA ai sensi dell'art. 210 ult. co. d.P.R.
29.12.1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA”) anche dopo l'entrata in vigore della L. 17.5.1985, n. 210, istitutiva dell'Ente ER LL TA, e anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della Delib. Pt_4
12.8.1992, a norma dell'art. 18 D.L. 11.7.1992, n. 333, conv. in L. 8.8.1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 D.L. 5.12.1991, n. 386 conv. in L. 29.1.1992, n. 35) – trova applicazione anche rispetto alle pensioni dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società aventi causa) il principio per cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti,
pagina 8 di 15 a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti1. 1 Cass. 10618/1996 cit. ha perspicuamente statuito:
“Con legge 9 luglio 1908, n. 418 venne istituito il fondo pensioni per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ER LL TA, prevedendosi, con l'ultimo comma dell'art. 7, che le controversie contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni fosse ammesso ricorso degli interessati alla Corte dei Conti. Questa norma venne ribadita dall'art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ER . CP_5 La nuova disciplina del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie LL TA, dettata nell'ambito del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non reca alcuna disposizione modificativa della previgente norma di previsione della competenza giurisdizionale in materia, limitandosi i quattro titoli della parte terza (artt. 209 - 251) LL stesso decreto a regolare i rapporti sostanziali ed i procedimenti amministrativi funzionali al trattamento suddetto, senza nulla innovare in tema di tutela giudiziaria. D'altra parte, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali di cui al suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, ivi compresa, quindi, quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ER LL TA, discendeva dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti", secondo cui la Corte stessa "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico LL TA", e dall'art. 62 del medesimo testo unico, secondo cui contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale LL TA è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte. Con legge 17 maggio 1985, n. 210, venne istituito l'Ente ER LL TA, prevedendosi, all'art. 21, che il rapporto di lavoro del personale dipendente fosse regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, e, all'art. 23, che le controversie di lavoro relative a questo personale ricadessero nell'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, coerentemente con la disposta privatizzazione del rapporto. Ciò, peraltro, non comportava innovazioni relativamente alla giurisdizione sulle controversie in materia di pensione per quei lavoratori. Da un lato, è da tenere presente che quest'ultima disposizione, riferendosi, per espresso tenore letterale, alle sole controversie di lavoro, non può essere interpretata come idonea a ricomprendere un più ampio ambito oggettivo di giudizi, che risulti inclusivo delle controversie previdenziali, atteso il carattere tecnico della locuzione usata, la quale ribadisce quella propria dell'art. 409 cod. proc. civ., così differenziandola dall'altra, presente nell'art. 442, stesso codice, con la quale si individua questa seconda categoria di controversie (cfr. Cass. 22 ottobre 1987, n. 7819 e, particolarmente, Cass. 9 giugno 1989, n. 2821; Id. 28 agosto 1990, n. 8904). Dall'altro lato, deve rilevarsi che lo stesso art. 21. che pur dispone nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro, espressamente stabilisce, all'ultimo comma, che "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto alla entrata in vigore della presente legge, trasferendosi a carico dell'Ente ER LL TA l'onere finanziario finora gravante sullo TA, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari". Il trattamento di quiescenza resta, quindi, regolato dalle disposizioni tuttora vigenti del T.U. approvato col citato d.P.R. n. 1092 del 1973 e dalle disposizioni precedenti, dalle quali non v'è motivo di escludere quelle che riguardano la giurisdizione. In altre parole, come in relazione alla pagina 9 di 15 privatizzazione del rapporto si è imposto ed è stato normativamente sancito l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria delle controversie attinenti al medesimo rapporto, così la conservazione - sia pure in via transitoria - della previgente disciplina del trattamento di quiescenza, in una col difetto di qualsiasi disposizione espressa intesa a sottrarre le relative controversie alla giurisdizione contabile, non può non implicare la persistenza di quest'ultima, rispetto alla quale non è mutato il quadro normativo di riferimento che ne giustificava l'originaria sussistenza. Né può argomentarsi in contrario dall'ultima parte dell'ultimo comma citato art. 21 della legge n. 210 del 1985, dove si prevede il trasferimento a carico dell'Ente ER dell'onere finanziario anteriormente gravante sullo TA. Si consideri in proposito che, a norma dell'art. 210 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il fondo pensioni per i dipendenti delle ER statali era alimentato, fra l'altro, da ritenute a carico degli assicurati e da contributi dall'Azienda autonoma, pari a cinque volte e mezzo l'ammontare di tali ritenute ordinarie e straordinarie. Orbene il trasferimento di oneri finanziari di cui all'art. 21 della legge n. 210 del 1985, se concerne necessariamente questi contributi, non comporta soppressione di ogni onere LL TA rispetto al regime pensionistico dei suddetti lavoratori, poiché, da un lato, la salvezza di una ulteriore partecipazione è espressamente posta dalla parte conclusiva LL stesso art. 21; e, dall'altro lato, ad essa è stata effettivamente data attuazione. Invero, l'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che lo TA partecipi alla copertura del Fondo pensioni con un contributo, da stabilirsi per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo. E quest'onere non è stato affatto trasferito a carico dell'ente, in forza della legge istitutiva, ma sempre puntualmente assolto dallo TA, in ogni esercizio finanziario successivo al 1985: cfr. art. 10, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; art. 2, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910; art. 13, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67; art. 3, comma 4 della legge 24 dicembre 1988, n. 541; art. 11, comma 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 4, comma 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 415: norme nelle quali si descrive l'intervento come diretto "la copertura del disavanzo del Fondo pensioni", con locuzione chiaramente significativa dell'assolvimento dell'onere di contribuzione indicato nell'ultimo comma dell'art. 210 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Di identico segno anche la normazione successiva, vale a dire l'art. 3, comma 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (disposizione che appare particolarmente significativa anche sotto il profilo definitorio, in essa indicandosi la partecipazione de qua, testualmente, come "concorso finanziario LL TA negli oneri del Fondo pensioni delle ER LL TA s.p.a."); l'art. 4, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ove, ribadendosi questa definizione nel contesto della previsione di una futura riforma "del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri", risulta fortemente sottolineata la linea di continuità dell'attuale gestione rispetto a quella passata, anche sotto il profilo della distribuzione degli oneri;
l'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, che detta una disposizione identica a quella contenuta nella citata legge finanziaria dell'anno precedente. Le disposizioni da ultime citate comprovano altresì che la situazione non è mutata, pur a seguito della trasformazione dell'Ente ER LL TA in società per azioni (verificatasi in virtù di delibera Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella l. 29 gennaio 1992 n. 35). Né è ulteriore dimostrazione l'art. 5, comma 4, del d.l. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 1994, n. 644, secondo il quale "fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle ER LL TA s.p.a., nelle norme della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società". Anche il sistema di erogazione degli assegni è rimasto sostanzialmente pagina 10 di 15 c)
E' incontestato che la domanda proposta dal ricorrente concerne gli “aumenti di valutazione del servizio ferroviario” previsti dall'art. 217 co. 1 d.P.R. 29.12.1973, n. 1092
(“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA”), il quale dispone:
“Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o
comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del
predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo
d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni”.
Al fine di individuare la giurisdizione in ordine alle relative controversie assume portata decisiva il rilievo che detti “aumenti di valutazione” sono benefici, i quali – sebbene il diritto a conseguirli scaturisca anche da circostanze attinenti al rapporto di lavoro subordinato con l'ente ferroviario, in particolare dall'inquadramento del lavoratore in talune qualifiche (ossia in quelle per le quali il limite di età per il collocamento a riposo invariato, essendosi stabilito con l'art. 3 del d.l. 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1995, n. 503, che fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale del personale delle ER Statali, il pagamento delle pensioni a carico del Fondo di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 1092 del 1973 continua ad essere effettuato dalle Direzioni provinciali del tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la s.p.a. ER LL TA. In sintesi, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti non può essere negata neppure facendo leva sull'argomento, esposto dalla resistente, di una presunta caducazione dell'impegno finanziario LL TA nei trattamenti pensionistici de quibus, essendo dato, all'opposto, rilevare - anche a prescindere dall'originaria disposizione di cui agli artt. 7 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (che, nell'assoggettare a quella giurisdizione le controversie in materia di pensioni dei dipendenti delle ferrovie, non contenevano alcun richiamo espresso all'onere a carico LL TA) - come tali controversie attengano pur sempre a prestazioni che implicano un onere siffatto, ancorché parziale, onde la ragione della persistenza della giurisdizione contabile continua a riposare su questo invariato fondamento, in piena coerenza col combinato disposto degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214”. pagina 11 di 15 d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio,
rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni”) – influiscono unicamente sull'entità della pensione e non sull'ammontare della retribuzione spettante al prestatore in costanza del rapporto.
In proposito la Suprema Corte (Cass. 10618/1996 cit.) ha statuito che la devoluzione alla giurisdizione contabile delle controversie concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società aventi causa) non è esclusa dalla pendenza attuale del rapporto di lavoro dell'interessato e, quindi, dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche relativamente a quei provvedimenti che, pur non rientrando nella suddetta categoria, siano destinati comunque ad avere esclusiva influenza in tema di determinazione della prestazione pensionistica2. 2 La controversia esaminata da Cass. 10618/1996 cit. concerneva la domanda di un dipendente di ER LL TA volta ad ottenere che la ricongiunzione, presso il Fondo Pensioni dell'ente ER LL TA, ai sensi dell'art. 2 L. 29/1979, della posizione assicurativa a lui intestata presso l fosse estesa anche CP_1 alla contribuzione versata per il riscatto degli studi universitari. La Suprema Corte ha statuito:
“Sotto altro aspetto, va posto in rilievo che quella giurisdizione non può essere esclusa neppure dalla circostanza dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro dell'interessata e dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione. La giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla "materia" delle pensioni a totale o parziale carico LL TA, come espressamente stabilito dal citato art. 13 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214; e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. D'altra parte, che il primo comma dell'art. 62 LL stesso r.d., nel menzionare la facoltà di ricorso "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione" non esaurisca, con ciò solo, l'ambito della giurisdizione contabile, è reso palese dalla restrizione espressamente sancita dall'ultimo comma della disposizione per il caso di questioni attinenti al riscatto di servizi: prevedendosi al riguardo che "il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza", la limitazione sarebbe sostanzialmente superflua, ove dovesse desumersene l'operatività già in base al disposto del primo comma della medesima norma, interpretato nel senso di condizionare, in ogni caso, la giurisdizione de qua all'attualità di siffatto trattamento. Né, in quest'ordine di idee, la stessa Corte dei conti ha mancato di rilevare che le questioni concernenti le ricongiunzioni di servizi possono essere proposte innanzi ad essa anche in costanza del rapporto di servizio o di impiego (v. le decisioni della sez. III, pens. civili, 25 maggio 1983, n. 53808, 6 dicembre 1973, n. 33121, 3 novembre 1970, n. 28006; 21 dicembre 1968, n. 25229). Aggiungasi, per quanto più particolarmente concerne la situazione di specie, che il secondo comma dell'art. 62 del d.P.R. n. 1214 del 1934, prevede la devoluzione alla giurisdizione pagina 12 di 15 Questo orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. 23732/2006 cit. in ordine a una controversia concernente, come quella in esame, un beneficio (previsto dall'art. 13 co. 8 L. 27.3.1992, n. 257) consistente nell'aumento di valutazione ai fini pensionistici di periodi di prestazione lavorativa (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5) e, quindi,
volto a influire unicamente sull'entità della pensione e non sull'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore in costanza del rapporto, sebbene il diritto a conseguirlo scaturisca anche da circostanze attinenti al rapporto di lavoro subordinato con l'ente ferroviario (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni)3.
della Corte dei conti" anche di tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte" stessa: e come qui si rinviene lo stesso ampio riferimento alla "materia" pensionistica, che si legge nel precedente art. 13, così il citato art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 - che prevedendo codesta giurisdizione per le controversie attinenti alle pensioni dei ferrovieri, è da intendersi richiamato dalla succitata disposizione del Testo Unico del 1934 - si riferisce genericamente a tutte le deliberazioni "riguardanti il diritto alle pensioni", con locuzione chiaramente idonea a ricomprendere anche provvedimenti che non siano di mera liquidazione del trattamento di quiescenza”. 3 Cass. 23732/2006 cit. ha statuito:
“Sotto altro aspetto, queste Sezioni Unite hanno posto in rilievo, con la sentenza n. 10618/1995 (che qui si conferma espressamente anche per la parte motiva), che quella giurisdizione non può essere esclusa neppure dalla circostanza dell'attuale eventuale pendenza del rapporto di lavoro degli interessati e dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione. La giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla "materia" delle pensioni a totale o parziale carico LL TA.(come espressamente stabilito dal citato R.D. 12 luglio 934, n. 1214, art. 13) e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. D'altra parte, che l'art. 62, comma 1 LL stesso R.D., nel menzionare la facoltà di ricorso "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione" non esaurisca, con ciò solo, l'ambito della giurisdizione contabile, è reso palese dalla restrizione espressamente sancita dall'ultimo comma della disposizione per il caso di questioni attinenti al riscatto di servizi: prevedendosi al riguardo che "il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza", la limitazione sarebbe sostanzialmente superflua, ove dovesse desumersene l'operatività già in base al disposto del primo comma della medesima norma, interpretato nel senso di condizionare, in ogni caso, la giurisdizione de qua all'attualità di siffatto trattamento. È, altresì, da rilevare, per quanto più particolarmente concerne la situazione di specie, che il D.P.R. n. 1214 del 1934, art. 62, comma 2, prevede la devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti "anche di tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte" stessa: e come qui si rinviene lo stesso ampio riferimento alla "materia" pensionistica, che si legge nel precedente art. 13, così il citato R.D. 22 aprile 1909, n. 229, art. 22 - che prevedendo codesta giurisdizione per le controversie attinenti alle pensioni dei ferrovieri, è da intendersi richiamato dalla succitata disposizione del Testo Unico del 1934 - si riferisce genericamente a tutte le deliberazioni pagina 13 di 15 Nello stesso senso, in riferimento a controversia dal contenuto simile, si sono espresse
Cass. 10.1.2007, n. 221 e Cass. 31.3.2009, n. 7771.
* * *
In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di
Trento, in funzione di giudice del lavoro, rientrando la controversia nella cognizione della
Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 121/1934.
Stante la novità della questione trattata in punto giurisdizione relativamente a controversia avente a oggetto gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti dall'art. 217 co. 1 d.P.R. 1092/1973, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, rientrando la controversia nella cognizione della Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale, a norma degli artt.
"riguardanti il diritto alle pensioni", con locuzione chiaramente idonea a ricomprendere anche provvedimenti che ora siano di mera liquidazione del trattamento di quiescenza. In definitiva, l'asserzione che il beneficio pensionistico possa essere richiesto dinanzi all'A.G.O. dal "lavoratore- ancora-in-servizio" e dinanzi alla Corte dei Conti dal "lavoratore-pensionato" risulta del tutto errato poiché, lungi dal valorizzare il petitum sostanziale come parametro alla stregua dal quale individuare il reparto di giurisdizione, finirebbe per elevare ad elemento di discrimine un fattore - quello della permanenza, o meno, in servizio al momento della pendenza delle domanda giudiziale - del tutto casuale ed estrinseco rispetto alla fattispecie fondante il diritto pensionistico arrivato in giudizio” pagina 14 di 15 Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 121.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.5.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fior
pec Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 15
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
d i
Controparte_2
in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Ruberto e dall' avv. Maria Giovanna Conti
chiamata in causa
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di Parte_1
manovratore senza soluzione di continuità nel periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Accertare e dichiarare per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti l'omesso
riconoscimento in favore del sig. degli aumenti di valutazione per il periodo Pt_1
CP_ 01.01.1997-31.12.2003 e per l'effetto condannare/ordinare ad in persona del legale
rappresentante pro tempore a regolarizzare la posizione contributiva del sig. con Pt_1
riconoscimento degli aumenti di valutazione anche per il periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Il tutto con vittoria delle spese legali di giudizio, oltre 4% CNPA, 15% per spese generali e
22% IVA”
pagina 2 di 15 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare/pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione per essere competente a giudicare sulla questione
controversa la Corte dei Conti di Trento in funzione di giudice delle pensioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine CP_1
all'accertamento del profilo professionale del ricorrente e del diritto agli aumenti conseguenti alla qualifica e, per l'effetto, dichiarare il ricorso inammissibile;
- in subordine: disporre la integrazione del contraddittorio mediante chiamata in
causa della società datrice di lavoro;
Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte ricorrente e con condanna al pagamento delle spese legali”
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA
“In via pregiudiziale:
- dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione
- della Corte dei Conti di Trento per le ragioni di cui sopra;
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di er le ragioni di cui sopra;
- respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per le ragioni di cui sopra.
Nel merito:
- rigettarsi le domande del ricorrente, per i motivi di cui in atti.
- con vittoria di spese e compensi di lite”
pagina 3 di 15 MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ lavora alle dipendenze della Controparte_4
(già ER ) dal 30.10.1992 ed è iscritto al Fondo speciale ER LL CP_5
TA (doc. 1 fasc. ric.);
✓ nell'aprile 1995 è stato inquadrato quale operatore di circolazione e da allora ha sempre svolto mansioni di manovratore (doc. 2 fasc. ric.);
✓ nell'agosto 2023 è stato inquadrato nel profilo professionale di operatore specializzato e nella figura professionale di operatore specializzato circolazione/manovratore (doc.
3 fasc. ric.);
✓ l' ha omesso di riconoscergli, in riferimento al periodo dal 1° gennaio 1997 al CP_1
31 dicembre 2003, gli aumenti di valutazione previsti dall'art. 217 d.P.R. 29.12.1973,
n. 1092, alla luce della nuova classificazione ex Tabella A allegata al CCNL Attività
Ferroviarie del 16.4.2004, nonostante la datrice Controparte_4
abbia trasmesso all' la documentazione attestante
[...] CP_6
l'adibizione del ricorrente al settore manovra (mentre analogo riconoscimento è già
intervenuto in ordine ai periodi dal 30 ottobre 1992 al 31 dicembre 1996 e dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2011) –
propone domanda volta ad accertare che egli ha svolto mansioni di manovratore nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, senza soluzione di continuità, e che,
quindi, ha diritto a vedersi riconosciuti, in relazione a quel periodo, gli aumenti di valutazione ai sensi dell'art. 217 d.P.R. 1092/1973, alla luce della nuova classificazione ex Tabella A pagina 4 di 15 allegata al CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2004, con conseguente condanna dell' a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente mediante CP_1
riconoscimento degli aumenti di valutazione anche per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31
dicembre 2003.
§2
l'ordinanza di chiamata in causa di In Controparte_4
data 28.1.2025 è stata pronunciata la seguente ordinanza:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti,
a scioglimento della riserva che precede, considerato che il ricorrente ha proposto nei confronti dell' Parte_1 CP_1
le seguenti domande:
“Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del sig. di mansioni di Parte_1
manovratore senza soluzione di continuità nel periodo 01.01.1997 -31.12.2003.
Accertare e dichiarare per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti l'omesso riconoscimento in favore del sig. degli aumenti di valutazione per il periodo Pt_1
01.01.1997-31.12.2003 e,
per l'effetto,
CP_ condannare/ordinare ad in persona del legale rappresentante pro tempore a regolarizzare la posizione contributiva del sig. con riconoscimento degli aumenti Pt_1
di valutazione anche per il periodo 01.01.1997 -31.12.2003”;
pagina 5 di 15 considerato che l' costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva in ordine alle due domande di accertamento proposte dal ricorrente e ha così dedotto a sostegno: Parte_1
“In diritto, si tratta della questione degli aumenti di valutazione per coloro che rivestono il profilo di
“Operatore della circolazione”.
La questione controversa deve essere risolta dal ricorrente dipendente in contraddittorio non già CP_ CP_ con l , ma con la società datrice di lavoro. L' non può procedere in autonomia all'aggiornamento dell'estratto contributivo con relativo riconoscimento degli aumenti di valutazione, poiché gestisce il conto e liquida le prestazioni pensionistiche in base alla posizione contributiva che FERSERVIZI comunica per i lavoratori del FONDO FERROVIE”; considerato che nella nota depositata in data 30.9.2024 il ricorrente ha condiviso l'eccezione sollevata dall' chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di Controparte_7
ritenuto, alla luce del disposto ex art. 217 co. 1 d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (“Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.”), che l'accertamento del corretto inquadramento spettante al lavoratore ricorrente debba essere condotto nel contraddittorio con il datore di lavoro convenuto, riguardando un diritto soggettivo afferente al rapporto di lavoro subordinato e non già al rapporto previdenziale,
pagina 6 di 15 considerato che l' contesta l'allegazione di parte ricorrente secondo cui la CP_1
società datrice avrebbe nel 2011 “documentazione… in merito Parte_2 Parte_3
alla conferma LL svolgimento di mansioni di manovratore da parte del sig. nel Pt_1
periodo 1.1.1997 – 31,12,1993”, dispone la chiamata in causa di quale Controparte_7
litisconsorte necessario;
fissa nuova udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2025, ore 9,00, onerando la parte ricorrente, stante la necessità di reperire gli indirizzi dell'Istituto chiamato, della notificazione, entro dieci giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla società egli atti introduttivi delle Controparte_7
parti e della presente ordinanza…”.
§3
l'eccezione, sollevata dal convenuto e dalla chiamata, di difetto di giurisdizione
Il convenuto e la chiamata CP_1 Controparte_4
eccepiscono il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di Trento, asserendo che la controversia rientra nella cognizione della Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale.
L'eccezione è fondata.
a)
Come ha già ricordato anche la difesa della società datrice
[...]
la regola di riparto della giurisdizione tra giudice Controparte_4
ordinario e giudice amministrativo o giudice contabile, desumibile dall'art. 386 pagina 7 di 15 cod.proc.civ. (“La decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda”) non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, cioè LL specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto,
dall'ordinamento alla posizione medesima (ex multis, anche di recente, Cass. S.U.
27.2.2025, n. 5236; Cass. S.U. 24.1.2024, n. 2368;).
b)
Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 27.2.2013,
n. 4853; Cass. S.U. 7.1.2013, n. 153; Cass. 8.11.2006, n. 23732; Cass. 28.11.1996, n.
10618; ) – essendo le pensioni dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società
aventi causa) in parte a carico LL TA in quanto gravano su un apposito Fondo, che continua ad essere parzialmente alimentato dallo TA ai sensi dell'art. 210 ult. co. d.P.R.
29.12.1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA”) anche dopo l'entrata in vigore della L. 17.5.1985, n. 210, istitutiva dell'Ente ER LL TA, e anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della Delib. Pt_4
12.8.1992, a norma dell'art. 18 D.L. 11.7.1992, n. 333, conv. in L. 8.8.1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 D.L. 5.12.1991, n. 386 conv. in L. 29.1.1992, n. 35) – trova applicazione anche rispetto alle pensioni dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società aventi causa) il principio per cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti,
pagina 8 di 15 a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti1. 1 Cass. 10618/1996 cit. ha perspicuamente statuito:
“Con legge 9 luglio 1908, n. 418 venne istituito il fondo pensioni per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ER LL TA, prevedendosi, con l'ultimo comma dell'art. 7, che le controversie contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni fosse ammesso ricorso degli interessati alla Corte dei Conti. Questa norma venne ribadita dall'art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ER . CP_5 La nuova disciplina del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie LL TA, dettata nell'ambito del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non reca alcuna disposizione modificativa della previgente norma di previsione della competenza giurisdizionale in materia, limitandosi i quattro titoli della parte terza (artt. 209 - 251) LL stesso decreto a regolare i rapporti sostanziali ed i procedimenti amministrativi funzionali al trattamento suddetto, senza nulla innovare in tema di tutela giudiziaria. D'altra parte, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali di cui al suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, ivi compresa, quindi, quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ER LL TA, discendeva dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti", secondo cui la Corte stessa "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico LL TA", e dall'art. 62 del medesimo testo unico, secondo cui contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale LL TA è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte. Con legge 17 maggio 1985, n. 210, venne istituito l'Ente ER LL TA, prevedendosi, all'art. 21, che il rapporto di lavoro del personale dipendente fosse regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, e, all'art. 23, che le controversie di lavoro relative a questo personale ricadessero nell'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, coerentemente con la disposta privatizzazione del rapporto. Ciò, peraltro, non comportava innovazioni relativamente alla giurisdizione sulle controversie in materia di pensione per quei lavoratori. Da un lato, è da tenere presente che quest'ultima disposizione, riferendosi, per espresso tenore letterale, alle sole controversie di lavoro, non può essere interpretata come idonea a ricomprendere un più ampio ambito oggettivo di giudizi, che risulti inclusivo delle controversie previdenziali, atteso il carattere tecnico della locuzione usata, la quale ribadisce quella propria dell'art. 409 cod. proc. civ., così differenziandola dall'altra, presente nell'art. 442, stesso codice, con la quale si individua questa seconda categoria di controversie (cfr. Cass. 22 ottobre 1987, n. 7819 e, particolarmente, Cass. 9 giugno 1989, n. 2821; Id. 28 agosto 1990, n. 8904). Dall'altro lato, deve rilevarsi che lo stesso art. 21. che pur dispone nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro, espressamente stabilisce, all'ultimo comma, che "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto alla entrata in vigore della presente legge, trasferendosi a carico dell'Ente ER LL TA l'onere finanziario finora gravante sullo TA, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari". Il trattamento di quiescenza resta, quindi, regolato dalle disposizioni tuttora vigenti del T.U. approvato col citato d.P.R. n. 1092 del 1973 e dalle disposizioni precedenti, dalle quali non v'è motivo di escludere quelle che riguardano la giurisdizione. In altre parole, come in relazione alla pagina 9 di 15 privatizzazione del rapporto si è imposto ed è stato normativamente sancito l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria delle controversie attinenti al medesimo rapporto, così la conservazione - sia pure in via transitoria - della previgente disciplina del trattamento di quiescenza, in una col difetto di qualsiasi disposizione espressa intesa a sottrarre le relative controversie alla giurisdizione contabile, non può non implicare la persistenza di quest'ultima, rispetto alla quale non è mutato il quadro normativo di riferimento che ne giustificava l'originaria sussistenza. Né può argomentarsi in contrario dall'ultima parte dell'ultimo comma citato art. 21 della legge n. 210 del 1985, dove si prevede il trasferimento a carico dell'Ente ER dell'onere finanziario anteriormente gravante sullo TA. Si consideri in proposito che, a norma dell'art. 210 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il fondo pensioni per i dipendenti delle ER statali era alimentato, fra l'altro, da ritenute a carico degli assicurati e da contributi dall'Azienda autonoma, pari a cinque volte e mezzo l'ammontare di tali ritenute ordinarie e straordinarie. Orbene il trasferimento di oneri finanziari di cui all'art. 21 della legge n. 210 del 1985, se concerne necessariamente questi contributi, non comporta soppressione di ogni onere LL TA rispetto al regime pensionistico dei suddetti lavoratori, poiché, da un lato, la salvezza di una ulteriore partecipazione è espressamente posta dalla parte conclusiva LL stesso art. 21; e, dall'altro lato, ad essa è stata effettivamente data attuazione. Invero, l'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che lo TA partecipi alla copertura del Fondo pensioni con un contributo, da stabilirsi per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo. E quest'onere non è stato affatto trasferito a carico dell'ente, in forza della legge istitutiva, ma sempre puntualmente assolto dallo TA, in ogni esercizio finanziario successivo al 1985: cfr. art. 10, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; art. 2, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910; art. 13, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67; art. 3, comma 4 della legge 24 dicembre 1988, n. 541; art. 11, comma 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 4, comma 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 415: norme nelle quali si descrive l'intervento come diretto "la copertura del disavanzo del Fondo pensioni", con locuzione chiaramente significativa dell'assolvimento dell'onere di contribuzione indicato nell'ultimo comma dell'art. 210 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Di identico segno anche la normazione successiva, vale a dire l'art. 3, comma 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (disposizione che appare particolarmente significativa anche sotto il profilo definitorio, in essa indicandosi la partecipazione de qua, testualmente, come "concorso finanziario LL TA negli oneri del Fondo pensioni delle ER LL TA s.p.a."); l'art. 4, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ove, ribadendosi questa definizione nel contesto della previsione di una futura riforma "del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri", risulta fortemente sottolineata la linea di continuità dell'attuale gestione rispetto a quella passata, anche sotto il profilo della distribuzione degli oneri;
l'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, che detta una disposizione identica a quella contenuta nella citata legge finanziaria dell'anno precedente. Le disposizioni da ultime citate comprovano altresì che la situazione non è mutata, pur a seguito della trasformazione dell'Ente ER LL TA in società per azioni (verificatasi in virtù di delibera Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella l. 29 gennaio 1992 n. 35). Né è ulteriore dimostrazione l'art. 5, comma 4, del d.l. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 1994, n. 644, secondo il quale "fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle ER LL TA s.p.a., nelle norme della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società". Anche il sistema di erogazione degli assegni è rimasto sostanzialmente pagina 10 di 15 c)
E' incontestato che la domanda proposta dal ricorrente concerne gli “aumenti di valutazione del servizio ferroviario” previsti dall'art. 217 co. 1 d.P.R. 29.12.1973, n. 1092
(“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari LL TA”), il quale dispone:
“Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o
comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del
predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo
d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni”.
Al fine di individuare la giurisdizione in ordine alle relative controversie assume portata decisiva il rilievo che detti “aumenti di valutazione” sono benefici, i quali – sebbene il diritto a conseguirli scaturisca anche da circostanze attinenti al rapporto di lavoro subordinato con l'ente ferroviario, in particolare dall'inquadramento del lavoratore in talune qualifiche (ossia in quelle per le quali il limite di età per il collocamento a riposo invariato, essendosi stabilito con l'art. 3 del d.l. 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1995, n. 503, che fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale del personale delle ER Statali, il pagamento delle pensioni a carico del Fondo di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 1092 del 1973 continua ad essere effettuato dalle Direzioni provinciali del tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la s.p.a. ER LL TA. In sintesi, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti non può essere negata neppure facendo leva sull'argomento, esposto dalla resistente, di una presunta caducazione dell'impegno finanziario LL TA nei trattamenti pensionistici de quibus, essendo dato, all'opposto, rilevare - anche a prescindere dall'originaria disposizione di cui agli artt. 7 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (che, nell'assoggettare a quella giurisdizione le controversie in materia di pensioni dei dipendenti delle ferrovie, non contenevano alcun richiamo espresso all'onere a carico LL TA) - come tali controversie attengano pur sempre a prestazioni che implicano un onere siffatto, ancorché parziale, onde la ragione della persistenza della giurisdizione contabile continua a riposare su questo invariato fondamento, in piena coerenza col combinato disposto degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214”. pagina 11 di 15 d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio,
rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni”) – influiscono unicamente sull'entità della pensione e non sull'ammontare della retribuzione spettante al prestatore in costanza del rapporto.
In proposito la Suprema Corte (Cass. 10618/1996 cit.) ha statuito che la devoluzione alla giurisdizione contabile delle controversie concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle ER LL TA (e delle società aventi causa) non è esclusa dalla pendenza attuale del rapporto di lavoro dell'interessato e, quindi, dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche relativamente a quei provvedimenti che, pur non rientrando nella suddetta categoria, siano destinati comunque ad avere esclusiva influenza in tema di determinazione della prestazione pensionistica2. 2 La controversia esaminata da Cass. 10618/1996 cit. concerneva la domanda di un dipendente di ER LL TA volta ad ottenere che la ricongiunzione, presso il Fondo Pensioni dell'ente ER LL TA, ai sensi dell'art. 2 L. 29/1979, della posizione assicurativa a lui intestata presso l fosse estesa anche CP_1 alla contribuzione versata per il riscatto degli studi universitari. La Suprema Corte ha statuito:
“Sotto altro aspetto, va posto in rilievo che quella giurisdizione non può essere esclusa neppure dalla circostanza dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro dell'interessata e dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione. La giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla "materia" delle pensioni a totale o parziale carico LL TA, come espressamente stabilito dal citato art. 13 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214; e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. D'altra parte, che il primo comma dell'art. 62 LL stesso r.d., nel menzionare la facoltà di ricorso "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione" non esaurisca, con ciò solo, l'ambito della giurisdizione contabile, è reso palese dalla restrizione espressamente sancita dall'ultimo comma della disposizione per il caso di questioni attinenti al riscatto di servizi: prevedendosi al riguardo che "il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza", la limitazione sarebbe sostanzialmente superflua, ove dovesse desumersene l'operatività già in base al disposto del primo comma della medesima norma, interpretato nel senso di condizionare, in ogni caso, la giurisdizione de qua all'attualità di siffatto trattamento. Né, in quest'ordine di idee, la stessa Corte dei conti ha mancato di rilevare che le questioni concernenti le ricongiunzioni di servizi possono essere proposte innanzi ad essa anche in costanza del rapporto di servizio o di impiego (v. le decisioni della sez. III, pens. civili, 25 maggio 1983, n. 53808, 6 dicembre 1973, n. 33121, 3 novembre 1970, n. 28006; 21 dicembre 1968, n. 25229). Aggiungasi, per quanto più particolarmente concerne la situazione di specie, che il secondo comma dell'art. 62 del d.P.R. n. 1214 del 1934, prevede la devoluzione alla giurisdizione pagina 12 di 15 Questo orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. 23732/2006 cit. in ordine a una controversia concernente, come quella in esame, un beneficio (previsto dall'art. 13 co. 8 L. 27.3.1992, n. 257) consistente nell'aumento di valutazione ai fini pensionistici di periodi di prestazione lavorativa (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5) e, quindi,
volto a influire unicamente sull'entità della pensione e non sull'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore in costanza del rapporto, sebbene il diritto a conseguirlo scaturisca anche da circostanze attinenti al rapporto di lavoro subordinato con l'ente ferroviario (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni)3.
della Corte dei conti" anche di tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte" stessa: e come qui si rinviene lo stesso ampio riferimento alla "materia" pensionistica, che si legge nel precedente art. 13, così il citato art. 22 del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 - che prevedendo codesta giurisdizione per le controversie attinenti alle pensioni dei ferrovieri, è da intendersi richiamato dalla succitata disposizione del Testo Unico del 1934 - si riferisce genericamente a tutte le deliberazioni "riguardanti il diritto alle pensioni", con locuzione chiaramente idonea a ricomprendere anche provvedimenti che non siano di mera liquidazione del trattamento di quiescenza”. 3 Cass. 23732/2006 cit. ha statuito:
“Sotto altro aspetto, queste Sezioni Unite hanno posto in rilievo, con la sentenza n. 10618/1995 (che qui si conferma espressamente anche per la parte motiva), che quella giurisdizione non può essere esclusa neppure dalla circostanza dell'attuale eventuale pendenza del rapporto di lavoro degli interessati e dalla conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione. La giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla "materia" delle pensioni a totale o parziale carico LL TA.(come espressamente stabilito dal citato R.D. 12 luglio 934, n. 1214, art. 13) e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. D'altra parte, che l'art. 62, comma 1 LL stesso R.D., nel menzionare la facoltà di ricorso "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione" non esaurisca, con ciò solo, l'ambito della giurisdizione contabile, è reso palese dalla restrizione espressamente sancita dall'ultimo comma della disposizione per il caso di questioni attinenti al riscatto di servizi: prevedendosi al riguardo che "il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza", la limitazione sarebbe sostanzialmente superflua, ove dovesse desumersene l'operatività già in base al disposto del primo comma della medesima norma, interpretato nel senso di condizionare, in ogni caso, la giurisdizione de qua all'attualità di siffatto trattamento. È, altresì, da rilevare, per quanto più particolarmente concerne la situazione di specie, che il D.P.R. n. 1214 del 1934, art. 62, comma 2, prevede la devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti "anche di tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte" stessa: e come qui si rinviene lo stesso ampio riferimento alla "materia" pensionistica, che si legge nel precedente art. 13, così il citato R.D. 22 aprile 1909, n. 229, art. 22 - che prevedendo codesta giurisdizione per le controversie attinenti alle pensioni dei ferrovieri, è da intendersi richiamato dalla succitata disposizione del Testo Unico del 1934 - si riferisce genericamente a tutte le deliberazioni pagina 13 di 15 Nello stesso senso, in riferimento a controversia dal contenuto simile, si sono espresse
Cass. 10.1.2007, n. 221 e Cass. 31.3.2009, n. 7771.
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In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di
Trento, in funzione di giudice del lavoro, rientrando la controversia nella cognizione della
Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 121/1934.
Stante la novità della questione trattata in punto giurisdizione relativamente a controversia avente a oggetto gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti dall'art. 217 co. 1 d.P.R. 1092/1973, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, rientrando la controversia nella cognizione della Corte dei conti del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, sezione giurisdizionale, a norma degli artt.
"riguardanti il diritto alle pensioni", con locuzione chiaramente idonea a ricomprendere anche provvedimenti che ora siano di mera liquidazione del trattamento di quiescenza. In definitiva, l'asserzione che il beneficio pensionistico possa essere richiesto dinanzi all'A.G.O. dal "lavoratore- ancora-in-servizio" e dinanzi alla Corte dei Conti dal "lavoratore-pensionato" risulta del tutto errato poiché, lungi dal valorizzare il petitum sostanziale come parametro alla stregua dal quale individuare il reparto di giurisdizione, finirebbe per elevare ad elemento di discrimine un fattore - quello della permanenza, o meno, in servizio al momento della pendenza delle domanda giudiziale - del tutto casuale ed estrinseco rispetto alla fattispecie fondante il diritto pensionistico arrivato in giudizio” pagina 14 di 15 Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 e 62 r.d. 12.7.1934, n. 121.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.