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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1990 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi n.
5 - C.F.: elett. dom. in Giulianova (TE) alla Via XXIV C.F._1
Maggio n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Marco Cartone (C.F.: ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti. L'Avv. Marco Cartone chiede di poter ricevere le future comunicazioni presso il numero di fax 085.8005816 e/o alla casella di posta elettronica PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM GA (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP ex articolo 445 bis c.p.c. (R.G. n. 804/2025)
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1). in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario legittimante la percezione della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 Legge 18/80, con decorrenza dal 18 ottobre 2024, ovvero quantomeno per un periodo di due anni in osservanza del certificato dell'1.07.2025, o, in subordine, l'invalidità civile del 100%, quale requisito legittimante la PENSIONE DI INABILITA' CIVILE ex art. 12 D.L. 30/01/1971 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, senza rivedibilità del requisito sanitario;
2). in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario così come accertato dal C.T.U. nella pregressa fase di ATP (proc. n. 804/2025 R.G. Tribunale di Teramo) e, conseguentemente, affermare che Parte_1 presenta i requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni;
3). con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della pregressa fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Parte resistente: “nel merito, -a) inammissibile ed infondata la proposta opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, 6° comma, cod. proc. civ., con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) inammissibile la domanda di condanna dell al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di revoca della prestazione assistenziale in oggetto (verbale sanitario del
18.10.2024), la ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento, in subordine la pensione di inabilità civile (artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971), in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., assumendo di essere in possesso del requisito sanitario richiesto.
Nel corso del giudizio per ATP il CTU nominato, dott. riconosceva la Persona_2 sussistenza dei requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita di revisione e precisamente dal 18.10.2024 per un periodo di due anni dopo i quali indicava la necessità di visita di revisione. Negava, invece, la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente formulava tempestivamente il dissenso ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. e quindi, introduceva il presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'Indennità di Accompagnamento (L. n.
508/1988) ed anche al fine di contestare la previsione di rivedibilità del requisito per la
Pensione di Inabilità Civile (L. n. 118/1971).
A sostegno dell'opposizione riteneva che il CTU avesse errato nel negare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, assumendo, come necessaria, l'assistenza h24.
2 Riteneva, in particolare, che l'Art. 1 della Legge n. 18/1980 fa testuale riferimento all'assistenza continua anche per coloro che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Di conseguenza, l'assistenza continua è pienamente riferibile a quei soggetti che, a causa di gravi deficit psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per la necessità della vita quotidiana, necessitando di un supporto esecutivo e di vigilanza attiva per superare l'inerzia patologica.
Riteneva, dunque, arduo ipotizzare che un soggetto affetto da un complesso morboso così polimorfo e aggressivo – caratterizzato da grave obesità patologica, gonartrosi tricompartimentale, spondilodiscoartrosi, e patologia oncologica in trattamento ormonoterapico – potesse mantenere una performance di attività quotidiana (lavarsi, vestirsi, nutrirsi, gestire la terapia, provvedere alla spesa e alle finanze) pienamente autonoma e non bisognosa di un'assistenza continua. Precisava che questa presunta autonomia cozzava in modo plateale con l'evidenza documentale di un crescente deterioramento clinico, specialmente sul versante psichico, che aveva subito una marcata accentuazione negli ultimi anni.
1.2. L si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità dei motivi di opposizione, in spregio all'art. 445 bis c.p.c.; comunque ritenendolo infondato attesa la disamina puntuale della documentazione e delle patologie effettuata dal consulente d'ufficio.
1.3. Acquisito il fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha insistito nella CTU, mentre l' ha ribadito le conclusioni formulate. CP_1
2. La causa può essere immediatamente decisa allo stato degli atti, non ritenendo sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU medico legale, già espletata in fase di
ATP, ed avendo le parti già analiticamente articolato le proprie prospettazioni difensive, apparendo inutile un ulteriore rinvio.
3 La parte opponente ritiene che il CTU dott. nominato in sede di fase di ATP ex Per_2 articolo 445 bis c.p.c., abbia fondato il diniego dell'indennità di accompagnamento su un presupposto normativo erroneo, affermando che la prestazione richiederebbe la "necessità di assistenza H24", locuzione non richiesta dall'ordinamento.
La ricorrente assume che tale locuzione è estranea all'ordinamento positivo, che esige unicamente la "necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita"
(Art. 1, L. n. 508/1988), assumendone la sussistenza nel caso di specie, in ragione delle plurime patologie di cui la stessa è portatrice, con particolare riferimento a quella psichica, che avrebbe subito un progressivo peggioramento, di cui il CTU non avrebbe tenuto conto in sede di indagine medico legale.
3. A tal proposito, in punto di diritto, va ricordato che ai sensi della L. n. 509 del 1988, art. 1, la prestazione è prevista in favore dei " mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 2 e 12, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di cassazione, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998;
Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
4 Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte (cfr. Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società
(Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile
1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo
(Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare
5 se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass.
23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea
(demenza precoce), nonché Cass. ord. 27/11/2014 n. 25255, in un caso di "oligofrenia di grado medio grave in soggetto affetto da cerebropatia" e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di "deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con
Eurolettici atipici".
In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute,, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona.
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Per quanto riguarda il precedente citato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto che la deambulazione con necessità di "supervisione continua", riscontrata nel caso sottoposto al suo esame, rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione di cui all'articolo 1 della legge n.
18/1980, nell'ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, dall'esame della C.T.U. medico legale assunta in sede di ATP, risulta quanto segue.
La ricorrente è stata sottoposta a settembre 2016 ad intervento chirurgico di segmentectomia SE sin (CDIS-G2/DIN2) ed a febbraio 2022 ad intervento chirurgico di segmentctomia S sin (ca invasivo di 3 mm;
ER:30% PgR:30%; ki67:5% Her2: O pT1 a pNx
G2), ha effettuato trattamento radioterapico, a marzo 2022 ad intervento chirurgico di biopsia
6 DO NT ( 2 N -) ha iniziato trattamento ormonoterapico adiuvante con anastrozolo.
In terapia con Di BA e PR per grave osteoporosi, artrosi tricompartimentale a carico di ambedue le ginocchia, vivo dolore a carico del tratto lombo sacrale con limitazione flesso- estensione. Risulta, inoltre, affetta da depressione maggiore grave, in trattamento con antidepressivi ed ansiolitici presso il CSM di Giulianova.
In trattamento per diabete mellito NID con ipoglicemizzanti orali.
E' affetta da cardiopatia ipertensiva e spondilodiscoartrosi e grave gonartrosi.
All'esito dell'esame obiettivo, per quanto attiene la patologia psichica, l'ausiliario del
Giudice ha riscontrato che la ricorrente avesse umore fortemente depresso, ansia libera e somatizzata, rallentamento psicomotorio, rimuginazione ossessive sulla sua salute, lamentando insomnia e preoccupazioni ipocondiache. In ordine, invece, al problema di artrosi, il CTU ha rilevato che a causa del quadro artrosico e degli effetti collaterali della terapia farmacologica, la ricorrente presenta dolori ossei generalizzati, artrosi importante a carico delle ginocchia con difficoltà nella deambulazione.
Sia nella documentazione relativa al problema articolare, sia nella documentazione della patologia psichica, emerge una difficoltà di deambulazione, senza ulteriore preclusione in ordine alla realizzazione degli atti quotidiani della vita quotidiana e senza alcuna previsione circa la necessità di supervisione continua o di particolari ausili.
A fronte di tali considerazioni, l'ausiliario del Giudice ha concluso assumendo che non ricorressero le condizioni per l'indennità di accompagnamento, e che, al contrario, sussistevano i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità.
Al fine di motivare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento il CTU ha utilizzato impropriamente il termine “h24” per rappresentare la insussistenza delle condizioni di necessità continua.
La ricorrente concentra le proprie difese contestando il concetto di assistenza “h24” richiamato dal CTU, non previsto dalla disciplina in materia di indennità di accompagnamento, assumendo che l'assistenza continuativa h24 non sia richiesta quale requisito per la integrazione della fattispecie in esame.
Ebbene, a dispetto di quanto assunto dall'opponente, appare evidente che l'ausiliario del
Giudice abbia utilizzato il concetto di assistenza “h24”, in maniera atecnica o comunque impropria.
Il dott. infatti, usando tale espressione, non intendeva discostarsi dai Persona_2 parametri normativi, ma voleva semplicemente ribadire che l'opponente non ha bisogno di
7 assistenza continuativa nel corso della vita quotidiana, potendo provvedervi senza l'intervento assistenziale continuo di terzi.
Tale conclusione si rinviene nella risposta che il CTU fornisce alle osservazioni della ricorrente, nella parte in cui sottolinea che in sede di commissione del 18.10.2024, in materia di riconoscimento della 104, si affermava quanto segue: “passaggi posturali e deambulazione autonoma”, tanto che poi l'handicap grave non veniva riconosciuto.
Il CTU sottolinea, inoltre, che non si rinviene alcuna certificazione fisiatrica o ortopedica o esami radiologi, che denunci problematiche deambulatorie, tanto che al momento della visita la perizianda aveva mostrato limitazioni nei movimenti, ma la deambulazione ed i passaggi posturali erano autonomi.
Né diverse conclusioni possono evincersi dal certificato del 01.07.2025 del DSB di Roseto di capacità motorie sensibilmente ridotte, in quanto meramente funzionale ad ottenere il
"contrassegno disabili", che permette di circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare negli spazi appositi ed agevolazioni e benefici fiscali.
Tali certificazioni non hanno quindi nulla a che fare con l'indennità di accompagnamento che richiede la necessità di una assistenza continua o l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma, situazione che la opponente non presenta.
Per quanto riguarda la problematica di natura psichica, il CTU ha poi precisato che si tratta di un quadro reattivo alla neoplasia mammaria del 2016 che attualmente nel DSM 5 viene chiamato depressione maggiore, assumendo che comunque non vi sarebbero le condizioni per il riconoscimento una depressione di particolare gravità, sottolineando al riguardo l'assenza di ricoveri in strutture psichiatriche, ma soprattutto l'assenza di visite frequenti, invece richieste in caso di particolare gravità del caso, essendo presente una visita nel 2024 e l'altra nel 2025.
Ha anche sottolineato che i test effettuati non avrebbero alcuna oggettività in quando fondanti su domanda e successiva risposta del paziente sul suo stato.
Orbene, le valutazioni effettuate dal CTU dott. oltre che complete e convincenti Per_2 sotto il profilo medico-legale, sono altresì corrette sotto un profilo meramente giuridico, atteso che nel caso di specie non risulta sufficientemente dimostrato che le patologie sofferte
(comprese quelle di natura psichica) siano tali da aver determinato un grave deterioramento delle facoltà psichiche, tali da mostrare una incapacità di tipo funzionale e compromettere la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare in maniera autonoma.
A dispetto di quanto assunto a sostegno dell'opposizione, l'ausiliario del Giudice ha ritenuto che le patologie sofferte dalla ricorrente non fossero in grado di compromettere
8 gravemente l'autonoma deambulazione della paziente o di pregiudicare lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, sicchè il riferimento improprio al concetto di assistenza h24 deve essere inteso in tali termini, come evincibile dall'esame complessivo della relazione peritale prodotta ed in particolare, dalla risposta alle osservazioni formulate dalle parti.
In particolare, il CTU, oltre che dalla documentazione disponibile, ha potuto constatare direttamente, in sede di visita peritale, che la ricorrente, al momento della visita, era in grado di deambulare autonomamente e che la stessa non presentava un decadimento cognitivo tale da imporre l'intervento assistenziale di terzi nello svolgimento degli atti della quotidianità.
Ne consegue che sotto tale profilo l'opposizione non si ritiene fondata, non sussistendo alcun elemento che possa giustificare una rinnovazione della CTU.
La parte opponente eccepisce, inoltre, che la relazione peritale sarebbe affetta da contraddizione nella parte in cui, da un lato ha riconosciuto i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario dell'inabilità civile, mentre dall'altro lato non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Si ritiene che anche tale doglianza sia del tutto priva di fondamento, considerata la evidente diversità dei presupposti costituitivi delle due prestazioni assistenziali, come sopra evidenziato in punto di diritto. Peraltro, seguendo la tesi di parte opponente, si dovrebbe anche considerare che con verbale del 26.05.2025, l' ha confermato il giudizio di CP_1 portatore di “handicap non grave” già espresso in precedenza, aldilà della sua opposizione o meno.
Le conclusioni del CTU risultano, dunque, congruamente motivate, non sussistendo vizi logici o errori logico-giuridici, sia rispetto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, sia rispetto alla previsione, per la pensione di inabilità, di revisione dopo un periodo di due anni.
Sotto tale ultimo profilo le censure mosse dalla parte opponente appaiono del tutto generiche ed indeterminate.
La domanda principale proposto in sede di opposizione va, dunque, rigettata, risultando, di conseguenza possibile accogliere la domanda subordinata, con riconoscimento dei requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di
Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni.
9 La parte opponente ha correttamente richiesto solo l'accertamento del requisito sanitario, non avendo, invece, rivendicato la liquidazione della provvidenza economica e degli arretrati, sicchè l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dall' appare del tutto infondata. CP_1
5. Per quanto riguarda le spese di lite, è necessario tenere in considerazione l'infondatezza dell'opposizione, e dall'altro lato il riconoscimento del requisito sanitario dell'inabilità civile, invece negato dall' . CP_1
Tali elementi portano a ritenere compensate le spese del giudizio di opposizione, e dall'altro lato, parzialmente compensate le spese di ATP ex articolo 445 bis c.p.c., per il resto poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, considerando la dichiarazione reddituale, rimangono, invece, a carico dell' come da decreto di liquidazione già adottato. CP_1
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ad ATP depositato R.G. n. 1990/2025 così provvede:
• in accoglimento della domanda subordinata in sede di opposizione, accerta e dichiara la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario così come accertato dal C.T.U. nella pregressa fase di ATP (proc. n. 804/2025 R.G. Tribunale di Teramo) e, conseguentemente, afferma che presenta i requisiti sanitari che danno Parte_1 diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni;
• rigetta per il resto l'opposizione;
• compensa le spese di lite del giudizio di opposizione;
• previa compensazione di un terzo, condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le CP_1 spese di giudizio della fase di ATP 445 bis c.p.c. che liquida in € 600,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU nella misura già liquidata CP_1 con decreto.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi n.
5 - C.F.: elett. dom. in Giulianova (TE) alla Via XXIV C.F._1
Maggio n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Marco Cartone (C.F.: ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti. L'Avv. Marco Cartone chiede di poter ricevere le future comunicazioni presso il numero di fax 085.8005816 e/o alla casella di posta elettronica PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM GA (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP ex articolo 445 bis c.p.c. (R.G. n. 804/2025)
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1). in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario legittimante la percezione della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 Legge 18/80, con decorrenza dal 18 ottobre 2024, ovvero quantomeno per un periodo di due anni in osservanza del certificato dell'1.07.2025, o, in subordine, l'invalidità civile del 100%, quale requisito legittimante la PENSIONE DI INABILITA' CIVILE ex art. 12 D.L. 30/01/1971 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, senza rivedibilità del requisito sanitario;
2). in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario così come accertato dal C.T.U. nella pregressa fase di ATP (proc. n. 804/2025 R.G. Tribunale di Teramo) e, conseguentemente, affermare che Parte_1 presenta i requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni;
3). con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della pregressa fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Parte resistente: “nel merito, -a) inammissibile ed infondata la proposta opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, 6° comma, cod. proc. civ., con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) inammissibile la domanda di condanna dell al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di revoca della prestazione assistenziale in oggetto (verbale sanitario del
18.10.2024), la ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento, in subordine la pensione di inabilità civile (artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971), in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., assumendo di essere in possesso del requisito sanitario richiesto.
Nel corso del giudizio per ATP il CTU nominato, dott. riconosceva la Persona_2 sussistenza dei requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita di revisione e precisamente dal 18.10.2024 per un periodo di due anni dopo i quali indicava la necessità di visita di revisione. Negava, invece, la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente formulava tempestivamente il dissenso ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. e quindi, introduceva il presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'Indennità di Accompagnamento (L. n.
508/1988) ed anche al fine di contestare la previsione di rivedibilità del requisito per la
Pensione di Inabilità Civile (L. n. 118/1971).
A sostegno dell'opposizione riteneva che il CTU avesse errato nel negare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, assumendo, come necessaria, l'assistenza h24.
2 Riteneva, in particolare, che l'Art. 1 della Legge n. 18/1980 fa testuale riferimento all'assistenza continua anche per coloro che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Di conseguenza, l'assistenza continua è pienamente riferibile a quei soggetti che, a causa di gravi deficit psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per la necessità della vita quotidiana, necessitando di un supporto esecutivo e di vigilanza attiva per superare l'inerzia patologica.
Riteneva, dunque, arduo ipotizzare che un soggetto affetto da un complesso morboso così polimorfo e aggressivo – caratterizzato da grave obesità patologica, gonartrosi tricompartimentale, spondilodiscoartrosi, e patologia oncologica in trattamento ormonoterapico – potesse mantenere una performance di attività quotidiana (lavarsi, vestirsi, nutrirsi, gestire la terapia, provvedere alla spesa e alle finanze) pienamente autonoma e non bisognosa di un'assistenza continua. Precisava che questa presunta autonomia cozzava in modo plateale con l'evidenza documentale di un crescente deterioramento clinico, specialmente sul versante psichico, che aveva subito una marcata accentuazione negli ultimi anni.
1.2. L si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità dei motivi di opposizione, in spregio all'art. 445 bis c.p.c.; comunque ritenendolo infondato attesa la disamina puntuale della documentazione e delle patologie effettuata dal consulente d'ufficio.
1.3. Acquisito il fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha insistito nella CTU, mentre l' ha ribadito le conclusioni formulate. CP_1
2. La causa può essere immediatamente decisa allo stato degli atti, non ritenendo sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU medico legale, già espletata in fase di
ATP, ed avendo le parti già analiticamente articolato le proprie prospettazioni difensive, apparendo inutile un ulteriore rinvio.
3 La parte opponente ritiene che il CTU dott. nominato in sede di fase di ATP ex Per_2 articolo 445 bis c.p.c., abbia fondato il diniego dell'indennità di accompagnamento su un presupposto normativo erroneo, affermando che la prestazione richiederebbe la "necessità di assistenza H24", locuzione non richiesta dall'ordinamento.
La ricorrente assume che tale locuzione è estranea all'ordinamento positivo, che esige unicamente la "necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita"
(Art. 1, L. n. 508/1988), assumendone la sussistenza nel caso di specie, in ragione delle plurime patologie di cui la stessa è portatrice, con particolare riferimento a quella psichica, che avrebbe subito un progressivo peggioramento, di cui il CTU non avrebbe tenuto conto in sede di indagine medico legale.
3. A tal proposito, in punto di diritto, va ricordato che ai sensi della L. n. 509 del 1988, art. 1, la prestazione è prevista in favore dei " mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 2 e 12, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di cassazione, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n.
6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998;
Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
4 Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte (cfr. Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società
(Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri (Cass. 21 aprile
1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo
(Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare
5 se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass.
23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea
(demenza precoce), nonché Cass. ord. 27/11/2014 n. 25255, in un caso di "oligofrenia di grado medio grave in soggetto affetto da cerebropatia" e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di "deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con
Eurolettici atipici".
In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute,, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona.
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Per quanto riguarda il precedente citato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto che la deambulazione con necessità di "supervisione continua", riscontrata nel caso sottoposto al suo esame, rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione di cui all'articolo 1 della legge n.
18/1980, nell'ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, dall'esame della C.T.U. medico legale assunta in sede di ATP, risulta quanto segue.
La ricorrente è stata sottoposta a settembre 2016 ad intervento chirurgico di segmentectomia SE sin (CDIS-G2/DIN2) ed a febbraio 2022 ad intervento chirurgico di segmentctomia S sin (ca invasivo di 3 mm;
ER:30% PgR:30%; ki67:5% Her2: O pT1 a pNx
G2), ha effettuato trattamento radioterapico, a marzo 2022 ad intervento chirurgico di biopsia
6 DO NT ( 2 N -) ha iniziato trattamento ormonoterapico adiuvante con anastrozolo.
In terapia con Di BA e PR per grave osteoporosi, artrosi tricompartimentale a carico di ambedue le ginocchia, vivo dolore a carico del tratto lombo sacrale con limitazione flesso- estensione. Risulta, inoltre, affetta da depressione maggiore grave, in trattamento con antidepressivi ed ansiolitici presso il CSM di Giulianova.
In trattamento per diabete mellito NID con ipoglicemizzanti orali.
E' affetta da cardiopatia ipertensiva e spondilodiscoartrosi e grave gonartrosi.
All'esito dell'esame obiettivo, per quanto attiene la patologia psichica, l'ausiliario del
Giudice ha riscontrato che la ricorrente avesse umore fortemente depresso, ansia libera e somatizzata, rallentamento psicomotorio, rimuginazione ossessive sulla sua salute, lamentando insomnia e preoccupazioni ipocondiache. In ordine, invece, al problema di artrosi, il CTU ha rilevato che a causa del quadro artrosico e degli effetti collaterali della terapia farmacologica, la ricorrente presenta dolori ossei generalizzati, artrosi importante a carico delle ginocchia con difficoltà nella deambulazione.
Sia nella documentazione relativa al problema articolare, sia nella documentazione della patologia psichica, emerge una difficoltà di deambulazione, senza ulteriore preclusione in ordine alla realizzazione degli atti quotidiani della vita quotidiana e senza alcuna previsione circa la necessità di supervisione continua o di particolari ausili.
A fronte di tali considerazioni, l'ausiliario del Giudice ha concluso assumendo che non ricorressero le condizioni per l'indennità di accompagnamento, e che, al contrario, sussistevano i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità.
Al fine di motivare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento il CTU ha utilizzato impropriamente il termine “h24” per rappresentare la insussistenza delle condizioni di necessità continua.
La ricorrente concentra le proprie difese contestando il concetto di assistenza “h24” richiamato dal CTU, non previsto dalla disciplina in materia di indennità di accompagnamento, assumendo che l'assistenza continuativa h24 non sia richiesta quale requisito per la integrazione della fattispecie in esame.
Ebbene, a dispetto di quanto assunto dall'opponente, appare evidente che l'ausiliario del
Giudice abbia utilizzato il concetto di assistenza “h24”, in maniera atecnica o comunque impropria.
Il dott. infatti, usando tale espressione, non intendeva discostarsi dai Persona_2 parametri normativi, ma voleva semplicemente ribadire che l'opponente non ha bisogno di
7 assistenza continuativa nel corso della vita quotidiana, potendo provvedervi senza l'intervento assistenziale continuo di terzi.
Tale conclusione si rinviene nella risposta che il CTU fornisce alle osservazioni della ricorrente, nella parte in cui sottolinea che in sede di commissione del 18.10.2024, in materia di riconoscimento della 104, si affermava quanto segue: “passaggi posturali e deambulazione autonoma”, tanto che poi l'handicap grave non veniva riconosciuto.
Il CTU sottolinea, inoltre, che non si rinviene alcuna certificazione fisiatrica o ortopedica o esami radiologi, che denunci problematiche deambulatorie, tanto che al momento della visita la perizianda aveva mostrato limitazioni nei movimenti, ma la deambulazione ed i passaggi posturali erano autonomi.
Né diverse conclusioni possono evincersi dal certificato del 01.07.2025 del DSB di Roseto di capacità motorie sensibilmente ridotte, in quanto meramente funzionale ad ottenere il
"contrassegno disabili", che permette di circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare negli spazi appositi ed agevolazioni e benefici fiscali.
Tali certificazioni non hanno quindi nulla a che fare con l'indennità di accompagnamento che richiede la necessità di una assistenza continua o l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma, situazione che la opponente non presenta.
Per quanto riguarda la problematica di natura psichica, il CTU ha poi precisato che si tratta di un quadro reattivo alla neoplasia mammaria del 2016 che attualmente nel DSM 5 viene chiamato depressione maggiore, assumendo che comunque non vi sarebbero le condizioni per il riconoscimento una depressione di particolare gravità, sottolineando al riguardo l'assenza di ricoveri in strutture psichiatriche, ma soprattutto l'assenza di visite frequenti, invece richieste in caso di particolare gravità del caso, essendo presente una visita nel 2024 e l'altra nel 2025.
Ha anche sottolineato che i test effettuati non avrebbero alcuna oggettività in quando fondanti su domanda e successiva risposta del paziente sul suo stato.
Orbene, le valutazioni effettuate dal CTU dott. oltre che complete e convincenti Per_2 sotto il profilo medico-legale, sono altresì corrette sotto un profilo meramente giuridico, atteso che nel caso di specie non risulta sufficientemente dimostrato che le patologie sofferte
(comprese quelle di natura psichica) siano tali da aver determinato un grave deterioramento delle facoltà psichiche, tali da mostrare una incapacità di tipo funzionale e compromettere la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare in maniera autonoma.
A dispetto di quanto assunto a sostegno dell'opposizione, l'ausiliario del Giudice ha ritenuto che le patologie sofferte dalla ricorrente non fossero in grado di compromettere
8 gravemente l'autonoma deambulazione della paziente o di pregiudicare lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, sicchè il riferimento improprio al concetto di assistenza h24 deve essere inteso in tali termini, come evincibile dall'esame complessivo della relazione peritale prodotta ed in particolare, dalla risposta alle osservazioni formulate dalle parti.
In particolare, il CTU, oltre che dalla documentazione disponibile, ha potuto constatare direttamente, in sede di visita peritale, che la ricorrente, al momento della visita, era in grado di deambulare autonomamente e che la stessa non presentava un decadimento cognitivo tale da imporre l'intervento assistenziale di terzi nello svolgimento degli atti della quotidianità.
Ne consegue che sotto tale profilo l'opposizione non si ritiene fondata, non sussistendo alcun elemento che possa giustificare una rinnovazione della CTU.
La parte opponente eccepisce, inoltre, che la relazione peritale sarebbe affetta da contraddizione nella parte in cui, da un lato ha riconosciuto i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario dell'inabilità civile, mentre dall'altro lato non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Si ritiene che anche tale doglianza sia del tutto priva di fondamento, considerata la evidente diversità dei presupposti costituitivi delle due prestazioni assistenziali, come sopra evidenziato in punto di diritto. Peraltro, seguendo la tesi di parte opponente, si dovrebbe anche considerare che con verbale del 26.05.2025, l' ha confermato il giudizio di CP_1 portatore di “handicap non grave” già espresso in precedenza, aldilà della sua opposizione o meno.
Le conclusioni del CTU risultano, dunque, congruamente motivate, non sussistendo vizi logici o errori logico-giuridici, sia rispetto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, sia rispetto alla previsione, per la pensione di inabilità, di revisione dopo un periodo di due anni.
Sotto tale ultimo profilo le censure mosse dalla parte opponente appaiono del tutto generiche ed indeterminate.
La domanda principale proposto in sede di opposizione va, dunque, rigettata, risultando, di conseguenza possibile accogliere la domanda subordinata, con riconoscimento dei requisiti sanitari che danno diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di
Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni.
9 La parte opponente ha correttamente richiesto solo l'accertamento del requisito sanitario, non avendo, invece, rivendicato la liquidazione della provvidenza economica e degli arretrati, sicchè l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dall' appare del tutto infondata. CP_1
5. Per quanto riguarda le spese di lite, è necessario tenere in considerazione l'infondatezza dell'opposizione, e dall'altro lato il riconoscimento del requisito sanitario dell'inabilità civile, invece negato dall' . CP_1
Tali elementi portano a ritenere compensate le spese del giudizio di opposizione, e dall'altro lato, parzialmente compensate le spese di ATP ex articolo 445 bis c.p.c., per il resto poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, considerando la dichiarazione reddituale, rimangono, invece, a carico dell' come da decreto di liquidazione già adottato. CP_1
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ad ATP depositato R.G. n. 1990/2025 così provvede:
• in accoglimento della domanda subordinata in sede di opposizione, accerta e dichiara la sussistenza per la ricorrente del requisito sanitario così come accertato dal C.T.U. nella pregressa fase di ATP (proc. n. 804/2025 R.G. Tribunale di Teramo) e, conseguentemente, afferma che presenta i requisiti sanitari che danno Parte_1 diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita del CML di Teramo e precisamente dal 18.10.2024, per un periodo di due anni;
• rigetta per il resto l'opposizione;
• compensa le spese di lite del giudizio di opposizione;
• previa compensazione di un terzo, condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le CP_1 spese di giudizio della fase di ATP 445 bis c.p.c. che liquida in € 600,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU nella misura già liquidata CP_1 con decreto.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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