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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 10709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10709 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione QUINTA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 9690 DELL'ANNO 2022
FRA
Parte_1
E
SO. ORRA S.P.A. CP_1
Oggi, 11.12.2024, ad ore 9.00, innanzi al giudice unico TT.SS Rosmunda
D'AleSSndro, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. RUSSO STEFANO MARIA, oggi sostituito dall'avv. Tiziana
Sarti e
Per parte opposta l'avv. Pietro Algisi in sostituzione dell'avv. ROSSINI.
I procuratori delle parti danno atto di aver precisato le conclusioni all'udienza del
3.12.2024.
Il Giudice
Dà lettura della sentenza.
Il G.U.
Dott.SS Rosmunda D'AleSSndro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'AleSSndro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9690/2022 R.G. promoSS da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
IA Russo, con elezione di domicilio in via PaSSggio degli Osii, 2 Milano presso lo studio dell'avv. Stefano IA Russo
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
SO. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Luigi CP_1 CP_2 P.IVA_1
Rossini e Raffaele Carrano, con elezione di domicilio in via Rosa Iemma, 2 Battipaglia, presso lo studio dell'avv. Luigi Rossini;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza dell'11.12.2024 che qui si riportano.
Per parte opponente
pagina 2 di 8 Foglio di conclusioni Per: La TT.SS , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CO Stefano IA Russo;
contro
: in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano.
L'avv. Stefano IA Russo, quale procuratore della TT.SS , nel riportarsi Parte_1
a tutto quanto deTTo e proTTo nel giudizio pendente, e nel ribadire che sin da prima dell'avvio del contenzioso, nonchè durante lo stesso, la propria assistita ha formulato proposte di chiusura conciliativa in linea con le emergenze processuali e non con le infondate pretese di controparte, ribadisce innanzitutto la propria richiesta di prova testimoniale, quale formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., e che di seguito si trascrive: 1) vero che la TT.SS fu contattata il giorno 21 Parte_1
CO dicembre 2017 dalla TT.SS , dipendente di Persona_1 CP_1 CP_2
la quale comunicava che la TT.SS poteva paSSre presso gli uffici in Nola
[...] Pt_1
di eSS So. per ritirare le cambiali che aveva emesso a garanzia del CP_1 CP_2
debito assunto da 2) vero che in data 22.12.2017 la TT.SS si CP_4 Pt_1
CO recava presso la sede di , ed ivi la dipendente sig.ra CP_1 CP_2 [...]
restituiva alla steSS tutte le cambiali che erano state da eSS TT.SS Persona_1
emesse a garanzia del debito assunto da 3) vero che le uniche Pt_1 CP_4
cambiali non restituite furono quelle di dicembre 2017 nonché di gennaio febbraio e marzo 2018; 4) vero che la TT.SS riferiva che tali cambiali erano Persona_1
già state paSSte in banca e che comunque sareberro state ritirate.
Si indicano quali testimoni: - la TT.SS , domiciliata presso Persona_1
CO
, CIS di 8, lotti 8105/10, Nola (NA), CAP 80035 - TT. CP_1 CP_2 CP_5
, domiciliato in Napoli alla via del Parco Margherita 37. Persona_2
In ogni caso, l'avv. Russo, rilevata l'intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo in forza di ordinanza di scioglimento della riservata assunta in prima udienza, conclude affinchè codesto Ill. mo Tribunale voglia così provvedere:
pagina 3 di 8 1) nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo, privo di effetti, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 223/2022 emesso dal
Tribunale di Milano, Giudice TT. Federico Rolfi, in data 16.12.2021, pubblicato in data
04.01.2022, e notificato in data 24.01.2022, dichiarando non dovuto, da parte della TT.SS , l'importo di cui al menzionato decreto ingiuntivo;
2) in Parte_1
subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuto un credito in CO capo alla società nei confronti della TT.SS , CP_1 CP_2 Parte_1
accertare e dichiarare che esso 3 credito corrisponde alla minor somma di € 5.602,30, ovvero al differente importo accertato in corso di causa;
CO 3) condannare la società al pagamento di spese e competenze di CP_1 CP_2
causa, quantificate ai sensi della normativa vigente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi anche in via equitativa. Napoli – Milano, 29 gennaio 2024 (avv. Stefano
IA Russo)
Per parte opposta
di precisazione delle conclusioni Per: So. in persona del suo CP_6 CP_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano; - opposta -
contro
: TT.SS , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stefano IA Russo;
- opponente Con provvedimento dell'11/01/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il Giudice, attesa la natura documentale della causa, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione l'ha rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/01/2024.
Tutto ciò premesso la So. in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2
rappresentata e difesa come in epigrafe, rassegna le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
pagina 4 di 8 - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Addì, 25 gennaio 2024
Firmato digitalmente Avv. Luigi Rossini
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.223/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data CO CO 4.1.2022, su ricorso di (di seguito veniva ingiunto a CP_1 CP_2 CP_1
il pagamento della somma di € 94.015,99, oltre interessi e spese del Parte_1 procedimento.
La pretesa creditoria trovava fonte nell'inadempimento dell'ingiunta al pagamento della summenzionata somma relativa al residuo debito di € 209.434,60 per forniture di proTTi farmaceutici. Parte del debito era stato oggetto di accollo da parte del TT.
successivamente dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli con sentenza CP_4
n. 89/2020.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 5.3.2022, – Parte_1 previa istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, poi conceSS – eccependo l'inesistenza del credito (residuando eventualmente la minor cifra di € 5.352,30) e la non debenza degli interessi del ricorso monitorio - chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Più in particolare, parte opponente riferisce che il debito residuo al momento della cessione della farmacia al TT. risultava esser pari ad € 155.602,30 e che il TT. Pt_2 in sede di cessione si fosse accollato la somma di € 145.250,00, residuando così Pt_2 la somma di 10.352,30 della quale a seguito di ulteriori pagamenti da parte dell'ingiunta residuerebbe l'importo di € 5.602,30.
pagina 5 di 8 Inoltre, parte opponente riferisce che - a seguito del fallimento del TT. in fase CP_4 di accesso agli atti ex artt. 90 c. 3 L.F. - il credito fatto valere nei suoi confronti appariva essere una duplicazione di quello oggetto di ammissione al passivo della società CO e che il curatore prevedeva una soddisfazione dei crediti chirografari per la CP_1 predetta creditrice per un importo pari ad € 146.286,51. Non emergevano ulteriori crediti CO vantati da arma nei confronti del TT. Le cambiali emesse dalla TT.SS Pt_2 CO
erano state ad ella restituite da arma per effetto liberatorio dell'accollo da Pt_1 parte del TT. Gli interessi richiesti in fase monitoria sarebbero venuti meno a Pt_2 seguito accollo liberatorio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che con comparsa di risposta negava l'effetto liberatorio dell'accollante e sosteneva la correttezza del calcolo degli interessi moratori, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione del debitore cedente;
in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito contestava in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, ed insisteva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e previa concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI^ comma la causa veniva istruita sulle sole produzioni documentali e posta in decisione all'odierna udienza ex art. 281/sexies c.p.c. a seguito udienza di precisazione delle conclusioni del 3.1.2024.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene che risulti documentalmente provato CO (doc. n. 13 e n. 14 di parte opponente) abbia versato a dal 30.11.2017 al CP_1
31.1.3019, n. 11 rate di € 12.750,00 ciascuna, per un importo totale di € 140.250,00. Tale circostanza non risulta contestata da parte opposta. Il tutto come da atto da ricognizione e accollo di cui al documento n. 13 di parte opponente. CP_7
Tale prospettazione era stata già oggetto di ordinanza del 18.6.2022, che qui si riporta in quanto condivisibile “rilevato che non vi è contestazione in ordine all'effettivo COr pagamento della somma di € 140.250,00 in favore di da parte di CP_1 CP_2 che si era accollato (per complessivi € 155.602,30) il debito di CP_4 [...] Co
verso . ritenuto che il pagamento di tale somma da parte di Pt_1 CP_1 CP_2
pagina 6 di 8 in bonis abbia proTTo l'estinzione – per la steSS misura - del debito CP_4 di;
”. Parte_1
Del pari non risulta contestato il pagamento, nel novembre 2017, della somma di € 5.000,00 in virtù di una cambiale dalla rilasciata dalla TT.SS . Pt_1
Ciò posto, questo Giudicante deve dar atto che nel corso della procedura fallimentare del TT. è stata svolta un'azione di revocatoria per la somma pari ad CP_4 Co
€ 76.500,00 relativa ai pagamenti effettuati dal TT. nei confronti di CP_4 CP_1 dal 28.6.2018 al 30.1.2019. E' irrilevante tale somma risulta poi esser stata oggetto di CO compensazione con ulteriori somme riferibili a CP_1
In assenza di prova del consenso del creditore (So. , questo Giudicante CP_1 ritiene che la fattispecie deTTa in giudizio verta in ipotesi di accollo semplice, in base al quale l'accordo tra debitore ( ) e e terzo ( ha effetto solo tra le parti, e Pt_1 CP_4 non libera l'accollante nei confronti del creditore.
In ordine agli interessi. Tale Giudicante ritiene che gli interessi debbano esser calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall'effetto giuridico di questa, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente atteso che il creditore ha beneficiato della disponibilità di valuta già in precedenza versata.
Ciò posto questo Giudicante ritiene che gli interessi debbano conteggiarsi ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della definizione dell'azione revocatoria alla domanda dell'attuale causa, e successivamente ai sensi del 4° - medesimo articolo - comma dalla domanda al saldo.
pagina 7 di 8 Non sussistono i requisiti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di causa e delle attività in concreto svolte.
PQM
Il Tribunale - respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 223/2022 emesso dal tribunale di Milano in data 4.1.2022, in contraddittorio così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.223/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.1.2022, che per l'effetto viene revocato;
2. accerta e dichiara IA LI debitrice nei confronti di per CP_1 CP_2 la somma di € 76.500,00,
3. condanna al pagamento a favore di per la Parte_1 CP_1 CP_2 somma di € 76.500,00, oltre interessi come da parte motiva;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dell'opposta Parte_1 che liquida in complessivi € 7.400,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali.
Il Giudice
TT.SS Rosmunda D'AleSSndro
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA N. 9690 DELL'ANNO 2022
FRA
Parte_1
E
SO. ORRA S.P.A. CP_1
Oggi, 11.12.2024, ad ore 9.00, innanzi al giudice unico TT.SS Rosmunda
D'AleSSndro, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. RUSSO STEFANO MARIA, oggi sostituito dall'avv. Tiziana
Sarti e
Per parte opposta l'avv. Pietro Algisi in sostituzione dell'avv. ROSSINI.
I procuratori delle parti danno atto di aver precisato le conclusioni all'udienza del
3.12.2024.
Il Giudice
Dà lettura della sentenza.
Il G.U.
Dott.SS Rosmunda D'AleSSndro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'AleSSndro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9690/2022 R.G. promoSS da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
IA Russo, con elezione di domicilio in via PaSSggio degli Osii, 2 Milano presso lo studio dell'avv. Stefano IA Russo
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
SO. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Luigi CP_1 CP_2 P.IVA_1
Rossini e Raffaele Carrano, con elezione di domicilio in via Rosa Iemma, 2 Battipaglia, presso lo studio dell'avv. Luigi Rossini;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza dell'11.12.2024 che qui si riportano.
Per parte opponente
pagina 2 di 8 Foglio di conclusioni Per: La TT.SS , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CO Stefano IA Russo;
contro
: in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano.
L'avv. Stefano IA Russo, quale procuratore della TT.SS , nel riportarsi Parte_1
a tutto quanto deTTo e proTTo nel giudizio pendente, e nel ribadire che sin da prima dell'avvio del contenzioso, nonchè durante lo stesso, la propria assistita ha formulato proposte di chiusura conciliativa in linea con le emergenze processuali e non con le infondate pretese di controparte, ribadisce innanzitutto la propria richiesta di prova testimoniale, quale formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., e che di seguito si trascrive: 1) vero che la TT.SS fu contattata il giorno 21 Parte_1
CO dicembre 2017 dalla TT.SS , dipendente di Persona_1 CP_1 CP_2
la quale comunicava che la TT.SS poteva paSSre presso gli uffici in Nola
[...] Pt_1
di eSS So. per ritirare le cambiali che aveva emesso a garanzia del CP_1 CP_2
debito assunto da 2) vero che in data 22.12.2017 la TT.SS si CP_4 Pt_1
CO recava presso la sede di , ed ivi la dipendente sig.ra CP_1 CP_2 [...]
restituiva alla steSS tutte le cambiali che erano state da eSS TT.SS Persona_1
emesse a garanzia del debito assunto da 3) vero che le uniche Pt_1 CP_4
cambiali non restituite furono quelle di dicembre 2017 nonché di gennaio febbraio e marzo 2018; 4) vero che la TT.SS riferiva che tali cambiali erano Persona_1
già state paSSte in banca e che comunque sareberro state ritirate.
Si indicano quali testimoni: - la TT.SS , domiciliata presso Persona_1
CO
, CIS di 8, lotti 8105/10, Nola (NA), CAP 80035 - TT. CP_1 CP_2 CP_5
, domiciliato in Napoli alla via del Parco Margherita 37. Persona_2
In ogni caso, l'avv. Russo, rilevata l'intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo in forza di ordinanza di scioglimento della riservata assunta in prima udienza, conclude affinchè codesto Ill. mo Tribunale voglia così provvedere:
pagina 3 di 8 1) nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo, privo di effetti, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 223/2022 emesso dal
Tribunale di Milano, Giudice TT. Federico Rolfi, in data 16.12.2021, pubblicato in data
04.01.2022, e notificato in data 24.01.2022, dichiarando non dovuto, da parte della TT.SS , l'importo di cui al menzionato decreto ingiuntivo;
2) in Parte_1
subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuto un credito in CO capo alla società nei confronti della TT.SS , CP_1 CP_2 Parte_1
accertare e dichiarare che esso 3 credito corrisponde alla minor somma di € 5.602,30, ovvero al differente importo accertato in corso di causa;
CO 3) condannare la società al pagamento di spese e competenze di CP_1 CP_2
causa, quantificate ai sensi della normativa vigente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi anche in via equitativa. Napoli – Milano, 29 gennaio 2024 (avv. Stefano
IA Russo)
Per parte opposta
di precisazione delle conclusioni Per: So. in persona del suo CP_6 CP_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano; - opposta -
contro
: TT.SS , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stefano IA Russo;
- opponente Con provvedimento dell'11/01/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il Giudice, attesa la natura documentale della causa, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione l'ha rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/01/2024.
Tutto ciò premesso la So. in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2
rappresentata e difesa come in epigrafe, rassegna le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
pagina 4 di 8 - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Addì, 25 gennaio 2024
Firmato digitalmente Avv. Luigi Rossini
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.223/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data CO CO 4.1.2022, su ricorso di (di seguito veniva ingiunto a CP_1 CP_2 CP_1
il pagamento della somma di € 94.015,99, oltre interessi e spese del Parte_1 procedimento.
La pretesa creditoria trovava fonte nell'inadempimento dell'ingiunta al pagamento della summenzionata somma relativa al residuo debito di € 209.434,60 per forniture di proTTi farmaceutici. Parte del debito era stato oggetto di accollo da parte del TT.
successivamente dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli con sentenza CP_4
n. 89/2020.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 5.3.2022, – Parte_1 previa istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, poi conceSS – eccependo l'inesistenza del credito (residuando eventualmente la minor cifra di € 5.352,30) e la non debenza degli interessi del ricorso monitorio - chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Più in particolare, parte opponente riferisce che il debito residuo al momento della cessione della farmacia al TT. risultava esser pari ad € 155.602,30 e che il TT. Pt_2 in sede di cessione si fosse accollato la somma di € 145.250,00, residuando così Pt_2 la somma di 10.352,30 della quale a seguito di ulteriori pagamenti da parte dell'ingiunta residuerebbe l'importo di € 5.602,30.
pagina 5 di 8 Inoltre, parte opponente riferisce che - a seguito del fallimento del TT. in fase CP_4 di accesso agli atti ex artt. 90 c. 3 L.F. - il credito fatto valere nei suoi confronti appariva essere una duplicazione di quello oggetto di ammissione al passivo della società CO e che il curatore prevedeva una soddisfazione dei crediti chirografari per la CP_1 predetta creditrice per un importo pari ad € 146.286,51. Non emergevano ulteriori crediti CO vantati da arma nei confronti del TT. Le cambiali emesse dalla TT.SS Pt_2 CO
erano state ad ella restituite da arma per effetto liberatorio dell'accollo da Pt_1 parte del TT. Gli interessi richiesti in fase monitoria sarebbero venuti meno a Pt_2 seguito accollo liberatorio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che con comparsa di risposta negava l'effetto liberatorio dell'accollante e sosteneva la correttezza del calcolo degli interessi moratori, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione del debitore cedente;
in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito contestava in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, ed insisteva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e previa concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI^ comma la causa veniva istruita sulle sole produzioni documentali e posta in decisione all'odierna udienza ex art. 281/sexies c.p.c. a seguito udienza di precisazione delle conclusioni del 3.1.2024.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene che risulti documentalmente provato CO (doc. n. 13 e n. 14 di parte opponente) abbia versato a dal 30.11.2017 al CP_1
31.1.3019, n. 11 rate di € 12.750,00 ciascuna, per un importo totale di € 140.250,00. Tale circostanza non risulta contestata da parte opposta. Il tutto come da atto da ricognizione e accollo di cui al documento n. 13 di parte opponente. CP_7
Tale prospettazione era stata già oggetto di ordinanza del 18.6.2022, che qui si riporta in quanto condivisibile “rilevato che non vi è contestazione in ordine all'effettivo COr pagamento della somma di € 140.250,00 in favore di da parte di CP_1 CP_2 che si era accollato (per complessivi € 155.602,30) il debito di CP_4 [...] Co
verso . ritenuto che il pagamento di tale somma da parte di Pt_1 CP_1 CP_2
pagina 6 di 8 in bonis abbia proTTo l'estinzione – per la steSS misura - del debito CP_4 di;
”. Parte_1
Del pari non risulta contestato il pagamento, nel novembre 2017, della somma di € 5.000,00 in virtù di una cambiale dalla rilasciata dalla TT.SS . Pt_1
Ciò posto, questo Giudicante deve dar atto che nel corso della procedura fallimentare del TT. è stata svolta un'azione di revocatoria per la somma pari ad CP_4 Co
€ 76.500,00 relativa ai pagamenti effettuati dal TT. nei confronti di CP_4 CP_1 dal 28.6.2018 al 30.1.2019. E' irrilevante tale somma risulta poi esser stata oggetto di CO compensazione con ulteriori somme riferibili a CP_1
In assenza di prova del consenso del creditore (So. , questo Giudicante CP_1 ritiene che la fattispecie deTTa in giudizio verta in ipotesi di accollo semplice, in base al quale l'accordo tra debitore ( ) e e terzo ( ha effetto solo tra le parti, e Pt_1 CP_4 non libera l'accollante nei confronti del creditore.
In ordine agli interessi. Tale Giudicante ritiene che gli interessi debbano esser calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall'effetto giuridico di questa, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente atteso che il creditore ha beneficiato della disponibilità di valuta già in precedenza versata.
Ciò posto questo Giudicante ritiene che gli interessi debbano conteggiarsi ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della definizione dell'azione revocatoria alla domanda dell'attuale causa, e successivamente ai sensi del 4° - medesimo articolo - comma dalla domanda al saldo.
pagina 7 di 8 Non sussistono i requisiti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di causa e delle attività in concreto svolte.
PQM
Il Tribunale - respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 223/2022 emesso dal tribunale di Milano in data 4.1.2022, in contraddittorio così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.223/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.1.2022, che per l'effetto viene revocato;
2. accerta e dichiara IA LI debitrice nei confronti di per CP_1 CP_2 la somma di € 76.500,00,
3. condanna al pagamento a favore di per la Parte_1 CP_1 CP_2 somma di € 76.500,00, oltre interessi come da parte motiva;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dell'opposta Parte_1 che liquida in complessivi € 7.400,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali.
Il Giudice
TT.SS Rosmunda D'AleSSndro
pagina 8 di 8