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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2843/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2843/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDRICCIOLA ANTONIO per parte ricorrente Parte_2
, per parte resistente l'avv. FONTANA ANTONELLA.
[...] Controparte_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua Persona_1 pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 2843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2843/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANDRICCIOLA ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: apprendistato
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, già dipendente della società convenuta assunta formalmente con un contratto di apprendistato professionalizzante, agiva in giudizio contro la parte datoriale, al fine di: «In via principale: 1) accertare e dichiarare che la sig.ra dal 24.02.2020 e fino al 29.02.2020 ha svolto Parte_1 una prestazione di lavoro subordinato priva di qualsiasi formalizzazione in favore
pagina 2 di 9 della società presso la sede della stessa in Bologna, via dei Mille n. Controparte_1
19; 2) accertare e dichiarare , in conseguenza, che tra la sig.ra e la Parte_1 società resistente è intercorso fin dal 24.02.2020 un rapporto di lavoro subordinato ordinario, con inquadramento al 3° livello di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte e di quanto previsto dal successivo illegittimo contratto di apprendistato sottoscritto il
1.03.2020. 3) accertare e dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra alle Parte_1 differenze retributive tra il profilo professionale di formale inquadramento (1°
Gruppo) ed il 3° livello di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda.
Per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dirette, indirette e differite, tra la qualifica formalmente rivestita (1° gruppo) ed il superiore livello spettante (3° livello) di cui al CCNL Parrucchieri ed
Estetisti applicato in azienda, per effetto del diverso e superiore inquadramento alla stessa fino a tutto il 6 maggio 2023, come quantificati nel conteggio allegato in € 13.889,35 oltre interessi e rivalutazione sulle somme spettanti dalle singole scadenze fino al saldo. In via subordinata e salvo gravame: 1) accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità del contratto di apprendistato del
1.3.2020 con pari decorrenza, e conseguentemente convertire e/o qualificare lo stesso sin dall'inizio, ossia a partire dal 1.03.2020, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni indicate in ricorso;
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'inquadramento al III Parte_1 livello del CCNL Parrucchieri ed Estetisti dal 24.2.2020 o dal 1.03.2020 al 6.05.2023, data delle dimissioni rassegnate;
2) per l'effetto condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dirette, indirette e differite, tra la qualifica formalmente rivestita (1° gruppo) ed il superiore livello spettante (3° livello) di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda, per effetto del diverso e superiore inquadramento alla stessa spettante dal 1 marzo 2020 al 6 maggio 2023, come quantificati nel conteggio allegato in € 13.889,35 oltre interessi
e rivalutazione sulle somme spettanti dalle singole scadenze fino al saldo».
pagina 3 di 9 II. Sosteneva, infatti, la sig.ra che prima della stipula formale, in data Pt_1
1.3.2020, del contratto di apprendistato (finalizzato al raggiungimento del livello 3 di inquadramento quale estetista), la stessa precedentemente avesse svolto una settimana di lavoro senza formale assunzione, precisamente dal 24 febbraio 2020 alla formale assunzione, svolgendo mansioni di estetista.
Evidenzia, poi, che il progetto formativo sarebbe stato generico e, in ogni modo, non svolto dalla parte datoriale, senza alcuna registrazione e con l'individuazione di un tutor aziendale spesso assente.
III. Si costituiva parte resistente contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando nel merito di aver rispettato formalmente e sostanzialmente la disciplina di settore.
Eccepisce poi che, in ogni modo, il rapporto sarebbe stato interrotto per dimissioni oltre un anno prima del termine previsto con il contratto di apprendistato e, dunque, con la conseguenza che l'acquisizione della professionalità relativa non sarebbe stata possibile per esclusiva colpa della lavoratrice.
Svolta istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. Con riferimento al merito della questione, parte ricorrente evidenzia un duplice momento di criticità nel suo rapporto di lavoro: la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza formale assunzione;
la carenza formale e sostanziale dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro.
Come evidenziato, entrambe le censure conducono all'illegittimità del contratto di apprendistato, con effetti non sulla costituzione del rapporto
(interrotto dal maggio 2023), ma solo sulla sua qualificazione, sull'inquadramento e sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe diritto a percepire.
In merito al primo profilo è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Astrattamente non può ritenersi comunque incompatibile il tipo negoziale apprendistato con un precedente rapporto di lavoro (tra le stesse parti, ovvero con un diverso datore di lavoro) e ciò nemmeno se il precedente rapporto pagina 4 di 9 prevedeva un inquadramento addirittura superiore rispetto a quello oggetto dell'apprendistato, in quanto il profilo decisivo, che permea la causa (specifica) dell'apprendistato e che ne giustifica una disciplina in parte derogatoria rispetto al lavoro subordinato ordinario, si sostanzia nella sua strumentalità al fine di permettere al lavoratore di raggiungere non un semplice determinato inquadramento, bensì una professionalità specifica che, logicamente, in precedenza non possedeva (cfr., Tribunale Torino 24 aprile 2013: «Il contratto di apprendistato presuppone l'iniziale incapacità del lavoratore di svolgere autonomamente le mansioni per le quali è stato assunto, cui è correlato l'obbligo del datore di lavoro di impartire la formazione necessaria per consentire all'apprendista di acquisire le cognizioni professionali necessarie per svolgere in autonomia tali mansioni. Questi presupposti non vengono meno in ragione del fatto che, durante precedenti rapporti, il lavoratore possa aver svolto mansioni diverse, pur riconducibili ad un inquadramento contrattuale superiore rispetto a quello riconosciuto all'apprendista al momento dell'assunzione (principio affermato in relazione a fattispecie nella quale il lavoratore, che durante precedenti rapporti a tempo determinato, aveva svolto mansioni di addetto al cali center, limitandosi a fornire alla clientela indirizzi e recapiti telefonici degli inserzionisti delle Pagine gialle, era stato adibito, durante il rapporto di apprendistato, a mansioni di customer care, aventi ad oggetto la soluzione dei problemi segnalati dai vari inserzionisti)»).
2. In altre parole, pur potendosi richiamare anche un diverso (e minoritario orientamento) che si esprime in termini rigidi e preclusivi circa la compatibilità di un precedente rapporto di lavoro, intervenendo ad operare una censura in termini causali (cfr., ad esempio, Tribunale Roma, sez. lav., 22/12/2016:
«L'avvenuta instaurazione tra le parti, in epoca antecedente la stipula del contratto di apprendistato, di un rapporto di lavoro subordinato, necessariamente
a tempo indeterminato, comporta inevitabilmente la nullità dei successivi contratti di apprendistato per nullità della causa atteso che in siffatta ipotesi si determina la trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sé precario, con
l'apposizione di un termine in un'ipotesi non prevista dalla legge (nel caso
pagina 5 di 9 specifico il tribunale ha riconosciuto applicabili i principi dettati in tema di contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto a tempo indeterminato)»), come detto risulta congruo attenersi ad una diversa ricostruzione, che valorizza in pieno la funzione economico sociale del contratto di apprendistato.
Sotto questo profilo, allora, laddove il contratto di apprendistato, stipulato dopo un primo contratto di lavoro, presenti elementi qualificanti rispetto al primo rapporto, sia in termini di professionalizzazione, che in termini organizzativi, potrebbe ritenersi legittimo (cfr., Corte appello Milano, 25/01/2024: «Il contratto di apprendistato, la cui causa formativa è elemento essenziale, può considerarsi genuino se contiene una puntuale definizione e condivisione del percorso formativo tecnico pratico, cui l'esecuzione del rapporto negoziale deve essere finalizzata, e se tale piano è concretamente ed effettivamente attuato. In tal senso, è ammissibile che un contratto di apprendistato succeda ad un rapporto di lavoro subordinato ordinario, se le mansioni affidate all'apprendista sono differenti da quelle già assegnate in qualità di dipendente o se sono richieste in un mutato contesto organizzativo. In difetto di questi elementi, il contratto è nullo per assenza di causa. L'onere della prova dell'effettivo svolgimento del programma formativo incombe sul datore di lavoro»).
3. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso di accertare i seguenti fatti rilevanti.
È risultato pienamente dimostrato che la sig.ra (assunta formalmente Pt_1 in data 1° marzo 2020) abbia iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso il centro estetico della società resistente già fin dalla settimana precedente.
In particolare, è emerso che effettivamente l'azienda ha chiamato la ricorrente prima della formale assunzione, al fine di sopperire ad una carenza di personale, determinata, peraltro, proprio dall'assenza del soggetto individuato dal datore di lavoro quale tutor aziendale (cfr., teste – ud. 30.1.2025: «ricordo Tes_1 che contattai la ricorrente circa una settimana prima della data di inizio del suo rapporto di lavoro (che sarebbe dovuto iniziare il primo di marzo) per chiederle di
pagina 6 di 9 iniziare a lavorare un po' prima, in quanto eravamo sottorganico e la responsabile sig.ra in quei giorni era assente. Confermo quindi che la ricorrente Persona_2 dal 24 febbraio 2020 si è recata sul posto di lavoro per svolgere l'attività di estetista. In quei giorni siamo state noi colleghe presenti a mostrare alla ricorrente
l'ambiente di lavoro e ad indicarle i compiti da svolgere»).
Considerato che, allora, la fin da subito ha svolto mansioni di estetista Pt_1 ed evidenziando che dette mansioni risultano soprattutto acquisibili attraverso la pratica (cfr., teste – ud. 5.2.2025: «La formazione teorica era quasi nulla, era Per_2 molto pratica, sull'utilizzo delle macchine, dunque al massimo mi limitavo a descrivere le funzioni della macchina, poi era tutta pratica sull'utilizzo dei macchinari stessi») è possibile ritenere che il rapporto di lavoro senza formale assunzione, così come emerso dall'istruttoria, avesse ad oggetto proprio la professionalità individuata dal contratto di apprendistato, alla luce del fatto che le mansioni espletate erano le medesime alle quali il contratto formale tendeva (cfr.,
Tribunale Teramo sez. lav. 08 ottobre 2015 n. 866: «La possibilità di stipulazione di un contratto di apprendistato anche durante il corso di un rapporto di lavoro già costituito ed operante, dedotta dalla resistente, deve ritenersi limitata ai casi di stipula del contratto per l'acquisizione di una professionalità diversa da quella richiesta dalle mansioni assegnate in base al contratto già in essere. Diversamente, infatti, verrebbe frustrata la finalità di acquisizione di una specifica professionalità, quale connotazione tipica di una delle specie di apprendistato regolamentate dal D.Lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis nel caso di specie»).
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, valutando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via fattuale dal 24 febbraio 2020 (rispetto al quale, come visto, vi è prova tanto delle mansioni svolte, quanto degli ordini e direttive datoriali) le domande così come proposte in via principale dalla ricorrente possono essere accolte (cfr., in materia di vecchio contratto di formazione e lavoro, Cassazione civile sez. lav. 09 marzo 2009 n. 5644: «In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo
pagina 7 di 9 gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro (nella specie, si trattava della qualifica di "sarta" già conseguita in precedente rapporto di apprendistato), il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un siffatto accertamento è devoluto al giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato») e, dichiarata la nullità del rapporto di apprendistato e la sussistenza di un rapporto lavoro subordinato ordinario dalla sua costituzione del 24 febbraio 2020 fino al 6 maggio
2023, con inquadramento al 3° livello del CCNL di settore (qualifica alla quale tendeva il contratto di apprendistato), parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto in ricorso, considerando che i conteggi, non contestati in maniera analitica e specifica, sono facilmente controllabili e utilizzabili per la quantificazione delle spettanze retributive.
L'accoglimento delle domande svolte in via principale rende irrilevante l'esame del secondo aspetto lamentato dalla ricorrente, in ordine alla effettiva e regolare formazione da parte del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 24 febbraio 2020 al 6 maggio 2023, con qualifica di 3° livello CCNL Estetica e
Acconciatori;
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 13.889,35 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.700,00 oltre spese generali, IVA e CAP.
Bologna il 08/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2843/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDRICCIOLA ANTONIO per parte ricorrente Parte_2
, per parte resistente l'avv. FONTANA ANTONELLA.
[...] Controparte_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua Persona_1 pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 2843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2843/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANDRICCIOLA ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: apprendistato
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, già dipendente della società convenuta assunta formalmente con un contratto di apprendistato professionalizzante, agiva in giudizio contro la parte datoriale, al fine di: «In via principale: 1) accertare e dichiarare che la sig.ra dal 24.02.2020 e fino al 29.02.2020 ha svolto Parte_1 una prestazione di lavoro subordinato priva di qualsiasi formalizzazione in favore
pagina 2 di 9 della società presso la sede della stessa in Bologna, via dei Mille n. Controparte_1
19; 2) accertare e dichiarare , in conseguenza, che tra la sig.ra e la Parte_1 società resistente è intercorso fin dal 24.02.2020 un rapporto di lavoro subordinato ordinario, con inquadramento al 3° livello di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte e di quanto previsto dal successivo illegittimo contratto di apprendistato sottoscritto il
1.03.2020. 3) accertare e dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra alle Parte_1 differenze retributive tra il profilo professionale di formale inquadramento (1°
Gruppo) ed il 3° livello di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda.
Per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dirette, indirette e differite, tra la qualifica formalmente rivestita (1° gruppo) ed il superiore livello spettante (3° livello) di cui al CCNL Parrucchieri ed
Estetisti applicato in azienda, per effetto del diverso e superiore inquadramento alla stessa fino a tutto il 6 maggio 2023, come quantificati nel conteggio allegato in € 13.889,35 oltre interessi e rivalutazione sulle somme spettanti dalle singole scadenze fino al saldo. In via subordinata e salvo gravame: 1) accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità del contratto di apprendistato del
1.3.2020 con pari decorrenza, e conseguentemente convertire e/o qualificare lo stesso sin dall'inizio, ossia a partire dal 1.03.2020, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni indicate in ricorso;
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'inquadramento al III Parte_1 livello del CCNL Parrucchieri ed Estetisti dal 24.2.2020 o dal 1.03.2020 al 6.05.2023, data delle dimissioni rassegnate;
2) per l'effetto condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dirette, indirette e differite, tra la qualifica formalmente rivestita (1° gruppo) ed il superiore livello spettante (3° livello) di cui al CCNL Parrucchieri ed Estetisti applicato in azienda, per effetto del diverso e superiore inquadramento alla stessa spettante dal 1 marzo 2020 al 6 maggio 2023, come quantificati nel conteggio allegato in € 13.889,35 oltre interessi
e rivalutazione sulle somme spettanti dalle singole scadenze fino al saldo».
pagina 3 di 9 II. Sosteneva, infatti, la sig.ra che prima della stipula formale, in data Pt_1
1.3.2020, del contratto di apprendistato (finalizzato al raggiungimento del livello 3 di inquadramento quale estetista), la stessa precedentemente avesse svolto una settimana di lavoro senza formale assunzione, precisamente dal 24 febbraio 2020 alla formale assunzione, svolgendo mansioni di estetista.
Evidenzia, poi, che il progetto formativo sarebbe stato generico e, in ogni modo, non svolto dalla parte datoriale, senza alcuna registrazione e con l'individuazione di un tutor aziendale spesso assente.
III. Si costituiva parte resistente contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando nel merito di aver rispettato formalmente e sostanzialmente la disciplina di settore.
Eccepisce poi che, in ogni modo, il rapporto sarebbe stato interrotto per dimissioni oltre un anno prima del termine previsto con il contratto di apprendistato e, dunque, con la conseguenza che l'acquisizione della professionalità relativa non sarebbe stata possibile per esclusiva colpa della lavoratrice.
Svolta istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. Con riferimento al merito della questione, parte ricorrente evidenzia un duplice momento di criticità nel suo rapporto di lavoro: la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza formale assunzione;
la carenza formale e sostanziale dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro.
Come evidenziato, entrambe le censure conducono all'illegittimità del contratto di apprendistato, con effetti non sulla costituzione del rapporto
(interrotto dal maggio 2023), ma solo sulla sua qualificazione, sull'inquadramento e sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe diritto a percepire.
In merito al primo profilo è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Astrattamente non può ritenersi comunque incompatibile il tipo negoziale apprendistato con un precedente rapporto di lavoro (tra le stesse parti, ovvero con un diverso datore di lavoro) e ciò nemmeno se il precedente rapporto pagina 4 di 9 prevedeva un inquadramento addirittura superiore rispetto a quello oggetto dell'apprendistato, in quanto il profilo decisivo, che permea la causa (specifica) dell'apprendistato e che ne giustifica una disciplina in parte derogatoria rispetto al lavoro subordinato ordinario, si sostanzia nella sua strumentalità al fine di permettere al lavoratore di raggiungere non un semplice determinato inquadramento, bensì una professionalità specifica che, logicamente, in precedenza non possedeva (cfr., Tribunale Torino 24 aprile 2013: «Il contratto di apprendistato presuppone l'iniziale incapacità del lavoratore di svolgere autonomamente le mansioni per le quali è stato assunto, cui è correlato l'obbligo del datore di lavoro di impartire la formazione necessaria per consentire all'apprendista di acquisire le cognizioni professionali necessarie per svolgere in autonomia tali mansioni. Questi presupposti non vengono meno in ragione del fatto che, durante precedenti rapporti, il lavoratore possa aver svolto mansioni diverse, pur riconducibili ad un inquadramento contrattuale superiore rispetto a quello riconosciuto all'apprendista al momento dell'assunzione (principio affermato in relazione a fattispecie nella quale il lavoratore, che durante precedenti rapporti a tempo determinato, aveva svolto mansioni di addetto al cali center, limitandosi a fornire alla clientela indirizzi e recapiti telefonici degli inserzionisti delle Pagine gialle, era stato adibito, durante il rapporto di apprendistato, a mansioni di customer care, aventi ad oggetto la soluzione dei problemi segnalati dai vari inserzionisti)»).
2. In altre parole, pur potendosi richiamare anche un diverso (e minoritario orientamento) che si esprime in termini rigidi e preclusivi circa la compatibilità di un precedente rapporto di lavoro, intervenendo ad operare una censura in termini causali (cfr., ad esempio, Tribunale Roma, sez. lav., 22/12/2016:
«L'avvenuta instaurazione tra le parti, in epoca antecedente la stipula del contratto di apprendistato, di un rapporto di lavoro subordinato, necessariamente
a tempo indeterminato, comporta inevitabilmente la nullità dei successivi contratti di apprendistato per nullità della causa atteso che in siffatta ipotesi si determina la trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sé precario, con
l'apposizione di un termine in un'ipotesi non prevista dalla legge (nel caso
pagina 5 di 9 specifico il tribunale ha riconosciuto applicabili i principi dettati in tema di contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto a tempo indeterminato)»), come detto risulta congruo attenersi ad una diversa ricostruzione, che valorizza in pieno la funzione economico sociale del contratto di apprendistato.
Sotto questo profilo, allora, laddove il contratto di apprendistato, stipulato dopo un primo contratto di lavoro, presenti elementi qualificanti rispetto al primo rapporto, sia in termini di professionalizzazione, che in termini organizzativi, potrebbe ritenersi legittimo (cfr., Corte appello Milano, 25/01/2024: «Il contratto di apprendistato, la cui causa formativa è elemento essenziale, può considerarsi genuino se contiene una puntuale definizione e condivisione del percorso formativo tecnico pratico, cui l'esecuzione del rapporto negoziale deve essere finalizzata, e se tale piano è concretamente ed effettivamente attuato. In tal senso, è ammissibile che un contratto di apprendistato succeda ad un rapporto di lavoro subordinato ordinario, se le mansioni affidate all'apprendista sono differenti da quelle già assegnate in qualità di dipendente o se sono richieste in un mutato contesto organizzativo. In difetto di questi elementi, il contratto è nullo per assenza di causa. L'onere della prova dell'effettivo svolgimento del programma formativo incombe sul datore di lavoro»).
3. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso di accertare i seguenti fatti rilevanti.
È risultato pienamente dimostrato che la sig.ra (assunta formalmente Pt_1 in data 1° marzo 2020) abbia iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso il centro estetico della società resistente già fin dalla settimana precedente.
In particolare, è emerso che effettivamente l'azienda ha chiamato la ricorrente prima della formale assunzione, al fine di sopperire ad una carenza di personale, determinata, peraltro, proprio dall'assenza del soggetto individuato dal datore di lavoro quale tutor aziendale (cfr., teste – ud. 30.1.2025: «ricordo Tes_1 che contattai la ricorrente circa una settimana prima della data di inizio del suo rapporto di lavoro (che sarebbe dovuto iniziare il primo di marzo) per chiederle di
pagina 6 di 9 iniziare a lavorare un po' prima, in quanto eravamo sottorganico e la responsabile sig.ra in quei giorni era assente. Confermo quindi che la ricorrente Persona_2 dal 24 febbraio 2020 si è recata sul posto di lavoro per svolgere l'attività di estetista. In quei giorni siamo state noi colleghe presenti a mostrare alla ricorrente
l'ambiente di lavoro e ad indicarle i compiti da svolgere»).
Considerato che, allora, la fin da subito ha svolto mansioni di estetista Pt_1 ed evidenziando che dette mansioni risultano soprattutto acquisibili attraverso la pratica (cfr., teste – ud. 5.2.2025: «La formazione teorica era quasi nulla, era Per_2 molto pratica, sull'utilizzo delle macchine, dunque al massimo mi limitavo a descrivere le funzioni della macchina, poi era tutta pratica sull'utilizzo dei macchinari stessi») è possibile ritenere che il rapporto di lavoro senza formale assunzione, così come emerso dall'istruttoria, avesse ad oggetto proprio la professionalità individuata dal contratto di apprendistato, alla luce del fatto che le mansioni espletate erano le medesime alle quali il contratto formale tendeva (cfr.,
Tribunale Teramo sez. lav. 08 ottobre 2015 n. 866: «La possibilità di stipulazione di un contratto di apprendistato anche durante il corso di un rapporto di lavoro già costituito ed operante, dedotta dalla resistente, deve ritenersi limitata ai casi di stipula del contratto per l'acquisizione di una professionalità diversa da quella richiesta dalle mansioni assegnate in base al contratto già in essere. Diversamente, infatti, verrebbe frustrata la finalità di acquisizione di una specifica professionalità, quale connotazione tipica di una delle specie di apprendistato regolamentate dal D.Lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis nel caso di specie»).
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, valutando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via fattuale dal 24 febbraio 2020 (rispetto al quale, come visto, vi è prova tanto delle mansioni svolte, quanto degli ordini e direttive datoriali) le domande così come proposte in via principale dalla ricorrente possono essere accolte (cfr., in materia di vecchio contratto di formazione e lavoro, Cassazione civile sez. lav. 09 marzo 2009 n. 5644: «In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo
pagina 7 di 9 gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro (nella specie, si trattava della qualifica di "sarta" già conseguita in precedente rapporto di apprendistato), il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un siffatto accertamento è devoluto al giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato») e, dichiarata la nullità del rapporto di apprendistato e la sussistenza di un rapporto lavoro subordinato ordinario dalla sua costituzione del 24 febbraio 2020 fino al 6 maggio
2023, con inquadramento al 3° livello del CCNL di settore (qualifica alla quale tendeva il contratto di apprendistato), parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto in ricorso, considerando che i conteggi, non contestati in maniera analitica e specifica, sono facilmente controllabili e utilizzabili per la quantificazione delle spettanze retributive.
L'accoglimento delle domande svolte in via principale rende irrilevante l'esame del secondo aspetto lamentato dalla ricorrente, in ordine alla effettiva e regolare formazione da parte del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 24 febbraio 2020 al 6 maggio 2023, con qualifica di 3° livello CCNL Estetica e
Acconciatori;
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 13.889,35 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.700,00 oltre spese generali, IVA e CAP.
Bologna il 08/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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