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5 aprile 2008
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6 febbraio 2016
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17 luglio 2024
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Art. 635-quinquies.
(( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) )) .
(( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) )) .
Commentari • 135
- 1. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitàAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 28 maggio 2020 · 337.89365
Il testo dell'art. 635-quinquies c.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2023, n. 48752Provvedimento: […] In ogni caso, il Tribunale ben avrebbe potuto riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 635-quinquies, comma 2, cod. pen., essendo tale prospettiva riconosciuta dallo stesso provvedimento. 2.2. […] Inoltre, ben poteva il Tribunale considerare ai fini della gravità indiziaria il concorrente reato di cui all'art. 635-quinquies cod. pen., in fatto contestato nella provvisoria imputazione. 3. […]Leggi di più...
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