Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 811/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Celentano Presidente
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 7869/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
06.07.2017, iscritto al n. 811/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), nata a Napoli il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della figlia, già minorenne, nata a [...] l'[...], (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gritti (C.F. C.F._2
; C.F._3
Appellante
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Arzano (NA), alla Via Annunziata n. 56, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Brindisi (C.F. ) e Rosa Campanile C.F._4
(C.F. ); C.F._5
Appellato
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.01.2012 quale genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale sulla figlia minore conveniva in giudizio, dinanzi alla Sezione Parte_2 distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli, l' Cuore, Controparte_2
per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2048 e/o 1218 c.c., a pagarle la somma di € 6.346,15 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito del sinistro verificatosi il 02.02.2007.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che durante l'orario scolastico, precisamente durante le attività che si svolgevano nello spazio all'aperto antistante l'ingresso dell'aula sita al piano terreno della scuola, mentre la bambina si approssimava con la classe a rientrare in aula,
“inciampava contro un gradino sconnesso” e rovinando al suolo batteva “il mento contro il cemento”.
A causa della caduta l'UN riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il vicino Presidio Ospedaliero, ove le veniva diagnosticata una “ferita lacerocontusa mentoniera ed escoriazioni nella medesima regione”.
Si costituiva l'Ente Religioso Figlie il quale eccepiva Controparte_3
l'infondatezza della domanda per assenza di prova e deduceva l'esclusione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., essendo l'evento traumatico riconducibile al caso fortuito.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale e ctu medico-legale, con sentenza pubblicata il 06.07.2017, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta, ponendo le spese di lite e le spese di
CTU a carico della parte attrice.
In particolare, il primo giudice - inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 1218 c.c. – rigettava la domanda perché dalle dichiarazioni testimoniali era emersa una dinamica dell'incidente diversa da quella descritta in citazione;
per tale ragione escludeva che le lesioni subite dalla minore si fossero verificate per l'omessa vigilanza della struttura scolastica, dovendosi invece ricondurre l'evento ad una sequenza causale non imputabile all'ente convenuto, in quanto non prevedibile e non altrimenti evitabile ed idoneo ad integrare il caso fortuito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sostenendo che il Giudice di primo Parte_1
grado:
- avrebbe ingiustamente rigettato la domanda sulla base di un'erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, ritenendo erroneamente che le dichiarazioni testimoniali fossero contrasto con quanto allegato da parte attrice;
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- pur correttamente inquadrando la responsabilità dell'istituto scolastico nell'alveo della responsabilità contrattuale, avrebbe erroneamente applicato l'art. 1218 c.c. A giudizio dell'appellante, avendo dimostrato il verificarsi del sinistro all'interno dell'istituto scolastico e durante l'orario delle lezioni, incombeva sulla scuola dimostrare di avere adottato gli accorgimenti atti ad impedire l'evento.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare
e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza dell'ente scolastico convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla refusione dei danni patiti dalla persona dell'istante per la somma complessiva di Euro 5.084,35, così come accertato e valutato in sede di C.T.U. medico-legale, o in quella minore o a quella misura maggiore o minore che la Corte riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; 2. in via subordinata accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità extracontrattuale “per culpa in vigilando” ex art. 2048 c.c. dell'ente scolastico convenuto nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa, ed in estremo subordine ex art. 2043 c.c., e per
l'effetto condannare alla refusione dei danni tutti patiti dalla persona dell'istante per la somma complessiva di Euro 5.084,35, così come accertato e valutato in sede di C.T.U. medico-legale, o in quella minore o a quella misura maggiore o minore che la Corte riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; 3. Condannare il convenuto ente scolastico al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario per fattone anticipo”.
CP_ Si è costituito l' che, resistendo al gravame, Controparte_4 ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto ritenendo che l'appellante non avesse fornito la prova dell'esatta dinamica dell'incidente.
All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la Corte ha rimesso la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che l'appello è ammissibile in quanto formulato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., consentendo l'atto di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste.
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Sempre in via preliminare va rilevata la corretta qualificazione giuridica della responsabilità dell'ente convenuto da parte del Tribunale. Nel caso in esame, infatti, venendo in rilievo un'ipotesi di autolesione ovvero di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, l'azione prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è da ricondurre nell'ambito di applicazione dell'art. 1218 c.c. In particolare, il titolo della responsabilità dell'ente scolastico convenuto (responsabile per i danni che gli alunni subiscono durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, per il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra i dipendenti e l'ente) deve inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato” inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., pur invocata da parte attrice, richiede che il danno cagionato a terzi (nella specie al minore) sia eziologicamente riconducibile ad una condotta tenuta da altro scolaro sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, integrante illecito aquiliano.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato costantemente il principio secondo cui, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell'alunno nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso;
inoltre, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza.
La ricorrenza, quindi, di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta, in ordine all'onere probatorio, che l'attore deve soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre è onere del convenuto dimostrare, anche in via presuntiva, che l'evento dannoso sia stato determinato da causa allo stesso non imputabile
(Cass. S.U. n. 9346/2002; Cass. n. 8067/2007; Cass. S.U. n. 26972/2008; Cass. n. 2413/2014;
Cass. n. 3695/2016; Cass. n. 8849/2021; Cass. n. 5118/2023).
Tanto premesso, passando all'esame del merito della controversia, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
I motivi di appello vanno trattati congiuntamente, essendo tra loro connessi.
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L'appellante ha censurato la sentenza per avere il primo giudice escluso che, ad opera di parte attrice, “vi sia stata tempestiva e adeguata allegazione di una condotta di inadempimento in grado di determinare il sorgere di un puntuale onere probatorio a carico dell'ente ritenuto danneggiante”. A giudizio dell'appellante il Tribunale, pur muovendo dall'esatto presupposto della natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico, avrebbe erroneamente posto a carico della danneggiata l'onere di allegare e provare “quale obbligazione sia rimasta inadempiuta” o, meglio, quali addebiti fossero ascrivibili al convenuto quanto alla omessa predisposizione delle opportune misure di protezione e di sorveglianza. Sulla scorta di tali premesse, nonché sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie (nello specifico delle dichiarazioni rese dalle due testi di parte attrice) il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che la caduta della piccola Pt_2
fosse un evento imprevedibile, non prevenibile e, quindi, non imputabile a titolo di inadempimento né alle insegnanti, tenute alla sorveglianza, né alla scuola.
La Corte ritiene infondate tali doglianze per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che, in punto di riparto dell'onere probatorio, è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (Cass. n. 8849/2021).
Dunque, colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non quello di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e il danno (Cass.19/07/2018, n. 19204; Cass.
13/07/2018, 18557; Cass.09/05/2018, n. 11165). La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente inadempiente, l'onere di fornire "la prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. SS.UU. n.
13533/2001). Tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c. Non può valere nemmeno, in senso
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contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”: la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'inadempimento mancato o inesatto" (Cass. n.
8849/2021; Cass. n. 18392/2017).
Tutto ciò premesso, a giudizio della Corte deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo degli indicati principi di diritto. Ed infatti, richiamando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, il giudice ha ritenuto di escludere la responsabilità della scuola essendo l'infortunio della minore “riconducibile a un evento del tutto estraneo alla sua sfera di controllo, ed idonea ad integrare un caso fortuito.”
Tale valutazione, ad opinione di questo Collegio, è del tutto condivisibile.
Sul punto va evidenziato che la caduta della piccola all'interno della scuola e nel corso Pt_2
dell'orario scolastico è circostanza non contestata dalla controparte, la quale, tuttavia, ha negato esplicitamente che la dinamica del sinistro fosse quella narrata in citazione.
Ebbene, proprio dalle dichiarazioni delle due testimoni indicate da parte attrice (entrambe insegnanti della struttura scolastica), sentite all'udienza del 19 novembre 2015, si evince che la dinamica dell'incidente è stata del tutto diversa da quella descritta in citazione.
La prima teste, ha dichiarato che l'UN cadde da sola mentre si trovava nel Testimone_1
cortile, in un punto dove la pavimentazione non presentava anomalie e non vi era alcun gradino.
L'altra teste, ha riferito che la bambina cadde senza essere stata spinta da Testimone_2
nessuno, urtando con il mento per terra, aggiungendo che il cortile era privo di scale e non presentava alcuna anomalia. Entrambe le insegnati, inoltre, hanno riferito di aver visto dopo la caduta che l'UN aveva una scarpa slacciata.
Dunque, dalle concordanti dichiarazioni delle testimoni si desume chiaramente che la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione era diversa da quanto dichiarato dalle testimoni. Ed infatti, mentre le insegnanti hanno riferito che la bambina era caduta da sola, probabilmente a causa di una scarpa slacciata, in punto del cortile dove non vi era alcun gradino, l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha sostenuto che la figlia si era procurata le lesioni a causa di un gradino sconnesso presente nell'area ricreativa.
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Per tale ragione correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'attrice non avesse assolto all'onere probatorio, non avendo dimostrato quale fosse stata la causa esatta della caduta.
Alla stregua delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda (scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00), ai sensi del d.m. 147/2022, in assenza di nota specifica, nei seguenti importi, che vanno ripartiti tra i due difensori dell'appellante, che ne hanno chiesto la distrazione in loro favore, nella misura della metà ciascuno, in mancanza di loro diverse indicazioni in proposito:
fase di studio: € 600,00
fase introduttiva: € 500,00
fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.000,00
fase decisoria: € 1.000,00
Totale: € 3.100,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli - V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia , allora Parte_1 Parte_2 minorenne, nei confronti dell' , avverso la Controparte_5 sentenza n. 7869/2017 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con distrazione in favore degli avv.ti Nicola Brindisi e Rosa Campanile, in quanto antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott. Paolo Celentano
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