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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/09/2024, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1632/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marcello Tortora Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio degli avv.ti Marco Lopez de Gonzalo e Controparte_1
Giovanni Fini
-appellata-
nonché con il patrocinio dell'avv. Francesco Logrieco Controparte_2
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 674/2021del Tribunale di Parma del 23/03/2021 e pubblicata il 21/04/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 12/12/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna dichiarare ammissibile il presente giudizio di gravame avverso la sentenza n.674/2021 reso dal Tribunale di Parma;
Voglia l'adita Corte di Appello prendere atto che la società appellata ha esercitato il proprio diritto nei confronti del vettore appellante di ottenere la riconsegna delle merci oggetto del servizio di autotrasporti così come risulta dalle bolle di consegna sottoscritte e pertanto ai sensi dell'art.1689 pagina 1 di 5 comma 2 cod. civ. è tenuta al pagamento delle spese di trasporto nei confronti del vettore per esercitare i diritti derivanti dal contratto di Trasporto;
Accertare e dichiarare che la società appellata ha esercitato il diritto di deroga alla competenza per territorio dal foro di Molfetta al foro di Parma subentrando nella posizione contrattuale del
Committente del trasporto società Number 1 Logistiscs Group come ha stabilito l'Ordinanza del
03/08/2021 n. 22149 della Corte di Cassazione e come tale è tenuta al pagamento delle spese di trasporto sempre ai sensi dell'art. 1689 comma 2 cod. civ.
Per effetto di quanto sopra rappresentato riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma e dichiarare che l'unico legittimato passivo al pagamento delle spese di trasporto è il destinatario delle merci società CP_2 CP_2
Nel merito prendere atto che il destinatario delle merci società non ha mai contestato le Controparte_2 modalità di esecuzione dei servizi di autotrasporti resi e per l'effetto di quanto sopra condannare la società appellata al pagamento della fattura n.83 del 31/103/2012 di € 4719,00 in favore di Parte_2 oltre gli interessi moratori previsti per legge. Pt_1
Condannare il destinatario delle merci al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello spiegato da Parte_1
avverso la sentenza n. 674/2021 del Tribunale di Parma in quanto infondato in fatto e in diritto e,
[...] per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Parma.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
-Rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ex art. 342 CpC ed infondato, Parte_1 in fatto e in diritto;
-In via subordinata, dichiarare prescritto il diritto di credito dedotto dalla nei confronti Parte_1 della , ai sensi dell'art. 2951 c.c.; Controparte_2
-Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, condannare direttamente la chiamata e ad adempiere l'obbligazione dedotta in giudizio da CP_3 Controparte_4 CP_5
, oppure condannare la stessa chiamata e a garantire integralmente la
[...] CP_3 Controparte_4 convenuta da tutte le conseguenze pregiudizievoli della lite;
Controparte_2
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Molfetta la società e ne richiedeva la condanna al pagamento della Controparte_2 somma di € 4.719,00 oltre accessori quale corrispettivo per lo svolgimento di servizi di trasporto dei quali la convenuta era stata destinataria.
pagina 2 di 5 Sosteneva l'attrice che l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dei trasporti a carico della convenuta derivavano dal fatto che quest'ultima aveva assunto la qualità di terzo beneficiario di contratti di trasporto stipulati con l'attrice
La società convenuta poi chiamava in garanzia la società e la società Controparte_1
F.lli Parte_3
A seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Molfetta, il processo veniva riassunto dinanzi al Giudice di pace di Parma e, a seguito della dichiarazione di incompetenza per valore di quest'ultimo giudice, dinanzi al Tribunale di Parma.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 674/2021, pronunciando nella causa n. R.G. 3790/2015, rigettava la domanda proposta da nei confronti di e la condannava al Parte_2 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, compensando le spese tra i terzi chiamati e i soggetti che li avevano evocati in giudizio.
Il Tribunale, sulla base del contratto dell'1/01/2011 tra e Controparte_1 CP_1 CP_5 rilevava che unico referente soggettivo dei pagamenti risultava la società e Controparte_1 il detto contratto imponeva una deroga al regime richiamato dalla società attrice di cui all'art. 1510 , c2 cc che trasferisce sul compratore le spese del trasporto e che costituisce norma non imperativa e quindi derogabile in via pattizia.
Ne conseguiva il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Inoltre, il Tribunale non riteneva applicabile l'art. 7 della legge n. 286/2005 sulla solidarietà con riguardo ai soggetti che partecipano alla filiera dei trasporti, in quanto non risultava aver Parte_2 commissionato il trasporto ma solo acquistato merce di cui aveva garantito la consegna, CP_1 senza obbligo e dunque corresponsabilità di committenza.
Il Tribunale riteneva poi che il rigetto della domanda di nei confronti di Parte_2 Controparte_2 comportava altresì il rigetto della domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti dei terzi chiamati.
***
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che ne ha richiesto l'integrale riforma, con accoglimento della domanda così Parte_1 come formulata in primo grado.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 gravata sentenza;
in subordine, ha richiesto di dichiarare prescritto il credito azionato da CP_5 ovvero di condannare la chiamata e ad adempiere l'obbligazione dedotta in CP_3 Controparte_4 giudizio da anche in via di garanzia verso . Controparte_5 Controparte_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12/12/2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte esamina congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica i primo due motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erroneità della gravata sentenza in relazione alla interpretazione del contratto di trasporto dell'1/01/2011 tra e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 laddove il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione di Controparte_1 [...] senza tener conto del principio contenuto nella ordinanza della S.C. n. 22149/2021 che, CP_2 nell'esaminare analogo contratto oggetto del presente giudizio, aveva statuito che il destinatario (nel caso richiamato, tale Colonial Sud) “subentra nella posizione contrattuale del committente del trasporto
(cioè della Numer 1 Logistics Group Spa) determina la facoltà di potersi avvalere della clausola derogatoria della competenza per territorio. Tale facoltà può essere esercitata solo se il destinatario delle merci diventa parte integrante del contratto di trasporto e non certamente, qualora, fosse stato considerato giuridicamente terzo beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1411 cc. Da tale considerazione ne scaturisce l'obbligo del subentrante di provvedere al pagamento del corrispettivo del trasporto al fine di poter esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto come previsto dall'art. 1689 c2 cc” (cfr. atto di appello, pag.5) Sulla base della richiamata decisione della S.C. l'appellante ritiene che essendo Controparte_2 subentrata nella stessa posizione del committente è altresì subentrata Controparte_1 nell'obbligo di provvedere al pagamento delle spese di trasporto in favore di Pt_1
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea interpretazione dell'art. 1510 c2 cc e mancata acquisizione di prova documentale circa l'esonero della destinataria Controparte_2 in relazione all'obbligo di pagare direttamente i servizi di trasporto oggetto di causa
[...]
Le doglianze sono infondate per le ragioni che seguono.
La Corte innanzitutto ritiene non pertinente il richiamo dell'appellante alla decisione della S.C. n.
22149/2021 per sostenere la fondatezza della sua domanda, in quanto tale decisione, pur in analoga fattispecie, riguardava essenzialmente la competenza per territorio.
Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare del contratto dell'1/01/2011 tra e Pt_1
, emerge, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, che Controparte_1
l'obbligo di pagamento dei corrispettivi in favore di è posto esclusivamente a carico di Pt_1
e che sono disciplinati particolari meccanismi di fatturazione mensile per Controparte_1 una pluralità indeterminata di trasporti con destinatari diversi e di pagamento con compensazione delle ragioni di credito del committente(cfr. artt 9 e 10 contratto inter partes) integrati da un accordo di conto corrente (cfr. art. 20 contratto inter partes), incompatibili, come sostenuto dall'appellante, con un obbligo di pagamento a carico del destinatario . Controparte_2
Del resto, dalla documentazione prodotta da emerge che aveva Controparte_1 Pt_1 sempre addebitato alla prima i corrispettivi dovuti per i trasporti eseguiti in base al contratto in esame mediante emissione delle fatture secondo la regolamentazione pattizia mensile e con conseguente pagamento.
Ne consegue, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che “Number 1 costituisce l'unico referente soggettivo dei pagamenti, soggiace a precisi oneri di fatturazione (art. 9) e i pagamenti sono gestiti tra le parti secondo le modalità del conto corrente (art. 20)”, per cui resta confermato il difetto di legittimazione di così come statuito dalla gravata sentenza e rigetto della doglianza. Parte_1
Inoltre, ancora come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la disciplina contrattuale costituisce e consente una deroga al regime di cui all'art. 1510, c2 cc che trasferisce sul compratore le spese del trasporto, tenendo conto della natura non imperativa e quindi derogabile della richiamata norma
In conclusione, i primi due motivi di impugnazione risultano infondate e sono quindi rigettati.
***
pagina 4 di 5 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta mancata applicazione dell'art. 7 ter d.lgs. n. 285/2005 circa l'estensione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo del trasporto a carico di
Controparte_2
La doglianza è infondata.
Infatti nessun pregio ha la richiesta dell'appellante di applicazione al caso di specie della norma sopra indicata, non sussistendo nel caso di specie alcun vincolo di solidarietà tra i soggetti partecipanti alla filiera dei trasporti, in quanto non ha commissionato il trasporto ma ha solo acquistato della Pt_1 merce di cui ha garantito la consegna, senza alcun obbligo di committenza. Controparte_6
La richiamata norma nel prevedere che “il vettore ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” ha come sua finalità specifica quella di tutelare il subvettore nell'ipotesi in cui il suo committente non paghi il corrispettivo pattuito, conferendo al primo la facoltà di agire nei confronti del primo committente e comunque nei confronti di tutti coloro che hanno via via affidato il trasporto. Nel caso di specie, non può essere Controparte_2 qualificata come uno dei soggetti della filiera del trasporto secondo l'invocata disposizione in quanto non ha preso parte in alcun modo al conferimento dell'incarico di trasporto alla (non essendo Pt_4 cioè mittente, caricatore o vettore principale) ma semplice destinataria della merce in virtù del contratto di compravendita che poneva il costo del trasporto a carico di ovvero Controparte_1 dell'altra appellata . CP_7
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza n. 674/2021 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge .
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 02.09.2024
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1632/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marcello Tortora Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio degli avv.ti Marco Lopez de Gonzalo e Controparte_1
Giovanni Fini
-appellata-
nonché con il patrocinio dell'avv. Francesco Logrieco Controparte_2
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 674/2021del Tribunale di Parma del 23/03/2021 e pubblicata il 21/04/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 12/12/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna dichiarare ammissibile il presente giudizio di gravame avverso la sentenza n.674/2021 reso dal Tribunale di Parma;
Voglia l'adita Corte di Appello prendere atto che la società appellata ha esercitato il proprio diritto nei confronti del vettore appellante di ottenere la riconsegna delle merci oggetto del servizio di autotrasporti così come risulta dalle bolle di consegna sottoscritte e pertanto ai sensi dell'art.1689 pagina 1 di 5 comma 2 cod. civ. è tenuta al pagamento delle spese di trasporto nei confronti del vettore per esercitare i diritti derivanti dal contratto di Trasporto;
Accertare e dichiarare che la società appellata ha esercitato il diritto di deroga alla competenza per territorio dal foro di Molfetta al foro di Parma subentrando nella posizione contrattuale del
Committente del trasporto società Number 1 Logistiscs Group come ha stabilito l'Ordinanza del
03/08/2021 n. 22149 della Corte di Cassazione e come tale è tenuta al pagamento delle spese di trasporto sempre ai sensi dell'art. 1689 comma 2 cod. civ.
Per effetto di quanto sopra rappresentato riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma e dichiarare che l'unico legittimato passivo al pagamento delle spese di trasporto è il destinatario delle merci società CP_2 CP_2
Nel merito prendere atto che il destinatario delle merci società non ha mai contestato le Controparte_2 modalità di esecuzione dei servizi di autotrasporti resi e per l'effetto di quanto sopra condannare la società appellata al pagamento della fattura n.83 del 31/103/2012 di € 4719,00 in favore di Parte_2 oltre gli interessi moratori previsti per legge. Pt_1
Condannare il destinatario delle merci al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello spiegato da Parte_1
avverso la sentenza n. 674/2021 del Tribunale di Parma in quanto infondato in fatto e in diritto e,
[...] per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Parma.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
-Rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ex art. 342 CpC ed infondato, Parte_1 in fatto e in diritto;
-In via subordinata, dichiarare prescritto il diritto di credito dedotto dalla nei confronti Parte_1 della , ai sensi dell'art. 2951 c.c.; Controparte_2
-Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, condannare direttamente la chiamata e ad adempiere l'obbligazione dedotta in giudizio da CP_3 Controparte_4 CP_5
, oppure condannare la stessa chiamata e a garantire integralmente la
[...] CP_3 Controparte_4 convenuta da tutte le conseguenze pregiudizievoli della lite;
Controparte_2
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Molfetta la società e ne richiedeva la condanna al pagamento della Controparte_2 somma di € 4.719,00 oltre accessori quale corrispettivo per lo svolgimento di servizi di trasporto dei quali la convenuta era stata destinataria.
pagina 2 di 5 Sosteneva l'attrice che l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dei trasporti a carico della convenuta derivavano dal fatto che quest'ultima aveva assunto la qualità di terzo beneficiario di contratti di trasporto stipulati con l'attrice
La società convenuta poi chiamava in garanzia la società e la società Controparte_1
F.lli Parte_3
A seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Molfetta, il processo veniva riassunto dinanzi al Giudice di pace di Parma e, a seguito della dichiarazione di incompetenza per valore di quest'ultimo giudice, dinanzi al Tribunale di Parma.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 674/2021, pronunciando nella causa n. R.G. 3790/2015, rigettava la domanda proposta da nei confronti di e la condannava al Parte_2 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, compensando le spese tra i terzi chiamati e i soggetti che li avevano evocati in giudizio.
Il Tribunale, sulla base del contratto dell'1/01/2011 tra e Controparte_1 CP_1 CP_5 rilevava che unico referente soggettivo dei pagamenti risultava la società e Controparte_1 il detto contratto imponeva una deroga al regime richiamato dalla società attrice di cui all'art. 1510 , c2 cc che trasferisce sul compratore le spese del trasporto e che costituisce norma non imperativa e quindi derogabile in via pattizia.
Ne conseguiva il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Inoltre, il Tribunale non riteneva applicabile l'art. 7 della legge n. 286/2005 sulla solidarietà con riguardo ai soggetti che partecipano alla filiera dei trasporti, in quanto non risultava aver Parte_2 commissionato il trasporto ma solo acquistato merce di cui aveva garantito la consegna, CP_1 senza obbligo e dunque corresponsabilità di committenza.
Il Tribunale riteneva poi che il rigetto della domanda di nei confronti di Parte_2 Controparte_2 comportava altresì il rigetto della domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti dei terzi chiamati.
***
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che ne ha richiesto l'integrale riforma, con accoglimento della domanda così Parte_1 come formulata in primo grado.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 gravata sentenza;
in subordine, ha richiesto di dichiarare prescritto il credito azionato da CP_5 ovvero di condannare la chiamata e ad adempiere l'obbligazione dedotta in CP_3 Controparte_4 giudizio da anche in via di garanzia verso . Controparte_5 Controparte_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12/12/2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte esamina congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica i primo due motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erroneità della gravata sentenza in relazione alla interpretazione del contratto di trasporto dell'1/01/2011 tra e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 laddove il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione di Controparte_1 [...] senza tener conto del principio contenuto nella ordinanza della S.C. n. 22149/2021 che, CP_2 nell'esaminare analogo contratto oggetto del presente giudizio, aveva statuito che il destinatario (nel caso richiamato, tale Colonial Sud) “subentra nella posizione contrattuale del committente del trasporto
(cioè della Numer 1 Logistics Group Spa) determina la facoltà di potersi avvalere della clausola derogatoria della competenza per territorio. Tale facoltà può essere esercitata solo se il destinatario delle merci diventa parte integrante del contratto di trasporto e non certamente, qualora, fosse stato considerato giuridicamente terzo beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1411 cc. Da tale considerazione ne scaturisce l'obbligo del subentrante di provvedere al pagamento del corrispettivo del trasporto al fine di poter esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto come previsto dall'art. 1689 c2 cc” (cfr. atto di appello, pag.5) Sulla base della richiamata decisione della S.C. l'appellante ritiene che essendo Controparte_2 subentrata nella stessa posizione del committente è altresì subentrata Controparte_1 nell'obbligo di provvedere al pagamento delle spese di trasporto in favore di Pt_1
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea interpretazione dell'art. 1510 c2 cc e mancata acquisizione di prova documentale circa l'esonero della destinataria Controparte_2 in relazione all'obbligo di pagare direttamente i servizi di trasporto oggetto di causa
[...]
Le doglianze sono infondate per le ragioni che seguono.
La Corte innanzitutto ritiene non pertinente il richiamo dell'appellante alla decisione della S.C. n.
22149/2021 per sostenere la fondatezza della sua domanda, in quanto tale decisione, pur in analoga fattispecie, riguardava essenzialmente la competenza per territorio.
Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare del contratto dell'1/01/2011 tra e Pt_1
, emerge, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, che Controparte_1
l'obbligo di pagamento dei corrispettivi in favore di è posto esclusivamente a carico di Pt_1
e che sono disciplinati particolari meccanismi di fatturazione mensile per Controparte_1 una pluralità indeterminata di trasporti con destinatari diversi e di pagamento con compensazione delle ragioni di credito del committente(cfr. artt 9 e 10 contratto inter partes) integrati da un accordo di conto corrente (cfr. art. 20 contratto inter partes), incompatibili, come sostenuto dall'appellante, con un obbligo di pagamento a carico del destinatario . Controparte_2
Del resto, dalla documentazione prodotta da emerge che aveva Controparte_1 Pt_1 sempre addebitato alla prima i corrispettivi dovuti per i trasporti eseguiti in base al contratto in esame mediante emissione delle fatture secondo la regolamentazione pattizia mensile e con conseguente pagamento.
Ne consegue, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che “Number 1 costituisce l'unico referente soggettivo dei pagamenti, soggiace a precisi oneri di fatturazione (art. 9) e i pagamenti sono gestiti tra le parti secondo le modalità del conto corrente (art. 20)”, per cui resta confermato il difetto di legittimazione di così come statuito dalla gravata sentenza e rigetto della doglianza. Parte_1
Inoltre, ancora come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la disciplina contrattuale costituisce e consente una deroga al regime di cui all'art. 1510, c2 cc che trasferisce sul compratore le spese del trasporto, tenendo conto della natura non imperativa e quindi derogabile della richiamata norma
In conclusione, i primi due motivi di impugnazione risultano infondate e sono quindi rigettati.
***
pagina 4 di 5 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta mancata applicazione dell'art. 7 ter d.lgs. n. 285/2005 circa l'estensione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo del trasporto a carico di
Controparte_2
La doglianza è infondata.
Infatti nessun pregio ha la richiesta dell'appellante di applicazione al caso di specie della norma sopra indicata, non sussistendo nel caso di specie alcun vincolo di solidarietà tra i soggetti partecipanti alla filiera dei trasporti, in quanto non ha commissionato il trasporto ma ha solo acquistato della Pt_1 merce di cui ha garantito la consegna, senza alcun obbligo di committenza. Controparte_6
La richiamata norma nel prevedere che “il vettore ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” ha come sua finalità specifica quella di tutelare il subvettore nell'ipotesi in cui il suo committente non paghi il corrispettivo pattuito, conferendo al primo la facoltà di agire nei confronti del primo committente e comunque nei confronti di tutti coloro che hanno via via affidato il trasporto. Nel caso di specie, non può essere Controparte_2 qualificata come uno dei soggetti della filiera del trasporto secondo l'invocata disposizione in quanto non ha preso parte in alcun modo al conferimento dell'incarico di trasporto alla (non essendo Pt_4 cioè mittente, caricatore o vettore principale) ma semplice destinataria della merce in virtù del contratto di compravendita che poneva il costo del trasporto a carico di ovvero Controparte_1 dell'altra appellata . CP_7
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza n. 674/2021 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge .
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 02.09.2024
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito pagina 5 di 5