CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1407 dell'anno 2024
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuliano Monterisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Controparte_1
Umberto Fumarulo e Ida Ciocie ed elettivamente domiciliato in Barletta in piazza F. Conteduca n.13, presso lo studio del primo;
APPELLATO
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 la causa è stata riservata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Trani, onde opporsi al decreto ingiuntivo n. 265/2016 del 16 febbraio 2016, notificato l'8 marzo 2016, ingiuntogli da Enel Servizio Elettrico spa per l'importo di €. 90.159,24, oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo dei consumi presso l'utenza di fornitura
Cod. POD IT001E753139371 in Barletta, contrada La Polvere SN, portato dalla fattura n.
72500402001492A del 19 novembre 2013 emessa in seguito all'accertamento di prelievo abusivo di corrente elettrica realizzato mediante manomissione del contatore e relativa al periodo ottobre 2008- ottobre 2013.
In particolare, l'opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, deducendo : a) la mancanza di corrispondenza fra gli importi portati dalla fattura a base del decreto ingiuntivo e la fornitura di energia elettrica effettivamente fornita da Enel e regolarmente pagata;
b) l'irregolarità del verbale di verifica n. 72/2013 Enel, eseguita senza contraddittorio, nel quale si dava atto di una derivazione abusiva da cavo Enel di presa per alimentazione contatore attraverso nr. 4 morsetti a cappuccio;
c) la mancanza di prova di essere l'autore della presunta manomissione in quanto la cabina era posta all'esterno del terreno;
d) la inidoneità del verbale a costituire prova del furto di energia in quanto all'inizio e alla fine della verifica il contatore riportava i medesimi dati e l'arbitraria ricostruzione dei consumi eseguita mediante il criterio presuntivo della potenza tecnicamente prelevabile in rapporto alla sezione del cavo riscontrato sulla derivazione abusiva, che non teneva conto degli impianti, della estensione e della modalità di utilizzo del terreno, il tutto come accertato nella perizia di parte allegata;
e)
l'erroneità del quantum della pretesa azionata e il periodo di riferimento preso in esame per la ricostruzione dei consumi, avendo l'opposta fatto riferimento ad un periodo ipotetico dal 10 ottobre
2008 al 9 ottobre 2013, tralasciando di prendere in considerazione che nel marzo 2013 i tecnici dell'Enel Distribuzione aveva provveduto alla sostituzione del contatore, senza riscontrare alcuna anomalia.
Si costituiva la , contestando gli avversi assunti e concludendo Controparte_3 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Con comparsa del 7 marzo 2023 si costituiva la società in qualità di cessionaria Controparte_2
del credito azionato dal (già Enel Servizio Elettrico spa), chiedendo, Parte_1 previa estromissione della , l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla Controparte_4
società cedente.
Istruita la causa a mezzo di CTU e di prova orale, dunque, il Tribunale di Trani, con la sentenza n.
1156/2024 del 12 luglio 2024, pubblicata il successivo 15 luglio 2024, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo a carico dell'opposta e della terza intervenuta le spese del giudizio e dell'espletato approfondimento istruttorio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2024, il
Servizio , chiedendo, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1. accertata la manomissione del misuratore in uso al sig D'avanzo dichiararlo debitore di per il complessivo importo di € 90.650,41 Parte_1 di cui alla fattura n. 72500402001492A del 19.12.2013 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de quo
e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte con il D.I. qui opposto, oltre gli interessi commerciali e il maggior danno ex art. 1224 c.c. da svalutazione;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione de quo, condannare l'opponente al pagamento in favore di della minor somma determinata in via Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. in ogni caso, si chiede che il sig. venga condannato CP_1
alla rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
con gli accessori di legge, ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico della
[...]
parte appellata;
4. sempre in via subordinata, laddove non dovesse essere accolta la richiesta di condanna al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio nei confronti del sig.
, si insiste nell'accoglimento della richiesta di compensazione di spese e compensi del I CP_1
grado di giudizio tra le parti in causa.
Con comparsa depositata il 27 gennaio 2025, si è costituito chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità per tardività – ed in subordine, il rigetto – dell'appello, con vittoria di spese.
In particolare, l'appellato ha eccepito che, avendo notificato la sentenza di primo grado, con pec del
19 settembre 2024, al fine di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt.325 e 326
c.p.c., ai difensori e domiciliatari del e della la Parte_1 CP_2
sentenza n.1156/2024 avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dal dì della notifica
(giovedì 19.09.2024) e, quindi, entro il 19.10.2024, e, tenuto conto che tale data corrisponde a un sabato, il termine ultimo per l'appello era il successivo lunedì 21 ottobre 2024.
3 Al contrario, la terza intervenuta in primo grado non si è costituita in appello, CP_2 nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore designato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3 c.p.c., nuova formulazione, rinviava la causa dinanzi al Collegio per l'udienza del 16 maggio 2025, alla quale la Corte si riservava di decidere, sulle conclusioni formulate dalle parti.
Ragioni della decisione
Va affrontata, dunque, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
Sul punto, a fronte dell'eccezione di parte appellata, l'appellante non ha contestato la circostanza, ammettendo che la notificazione dell'appello era avvenuta oltre il termine di legge e deducendo esclusivamente di avere appreso della notificazione della sentenza soltanto con la costituzione dell'appellata1 e “rilevando il disguido nella comunicazione dell'avvenuta notifica della sentenza, che ha indotto incolpevolmente il sottoscritto difensore a non rispettare il termine breve di impugnazione”2, senza però spiegare in cosa fosse consistito il dedotto “disguido”.
In conclusione, il termine breve per l'impugnazione non è stato rispettato, senza che l'appellante abbia dedotto e dimostrato una causa di forza maggiore che avesse potuto giustificare tale tardività,
e ciò comporta l'inevitabile inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio, la mancata opposizione dell'appellante rispetto all'eccezione di controparte, appellante che si è rimessa espressamente alla Corte3, non incide sulla regolamentazione delle spese che non può prescindere dal criterio della soccombenza, ma sulla loro quantificazione, che potrà essere contenuta nel minimo dello scaglione di riferimento.
Nulla va disposto per le spese nel rapporto con l'altra appellata stante la contumacia CP_2
della stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2024 da Parte_1
avverso la sentenza n. n. 1156/2024 del 12 luglio 2024, del Tribunale di Trani, nel giudizio n.
2358/2016, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_2
2) dichiara inammissibile l'appello; 3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle Controparte_1
spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto con l'altra appellata CP_2
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cosi l'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza depositate il 19 febbraio 2025. 2 Così l'appellante nelle note di trattazione scritta depositate il 30 aprile 2025. Parte_1 3 V. note conclusive depositate in data 22 aprile 2025.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1407 dell'anno 2024
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuliano Monterisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Controparte_1
Umberto Fumarulo e Ida Ciocie ed elettivamente domiciliato in Barletta in piazza F. Conteduca n.13, presso lo studio del primo;
APPELLATO
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 la causa è stata riservata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Trani, onde opporsi al decreto ingiuntivo n. 265/2016 del 16 febbraio 2016, notificato l'8 marzo 2016, ingiuntogli da Enel Servizio Elettrico spa per l'importo di €. 90.159,24, oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo dei consumi presso l'utenza di fornitura
Cod. POD IT001E753139371 in Barletta, contrada La Polvere SN, portato dalla fattura n.
72500402001492A del 19 novembre 2013 emessa in seguito all'accertamento di prelievo abusivo di corrente elettrica realizzato mediante manomissione del contatore e relativa al periodo ottobre 2008- ottobre 2013.
In particolare, l'opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, deducendo : a) la mancanza di corrispondenza fra gli importi portati dalla fattura a base del decreto ingiuntivo e la fornitura di energia elettrica effettivamente fornita da Enel e regolarmente pagata;
b) l'irregolarità del verbale di verifica n. 72/2013 Enel, eseguita senza contraddittorio, nel quale si dava atto di una derivazione abusiva da cavo Enel di presa per alimentazione contatore attraverso nr. 4 morsetti a cappuccio;
c) la mancanza di prova di essere l'autore della presunta manomissione in quanto la cabina era posta all'esterno del terreno;
d) la inidoneità del verbale a costituire prova del furto di energia in quanto all'inizio e alla fine della verifica il contatore riportava i medesimi dati e l'arbitraria ricostruzione dei consumi eseguita mediante il criterio presuntivo della potenza tecnicamente prelevabile in rapporto alla sezione del cavo riscontrato sulla derivazione abusiva, che non teneva conto degli impianti, della estensione e della modalità di utilizzo del terreno, il tutto come accertato nella perizia di parte allegata;
e)
l'erroneità del quantum della pretesa azionata e il periodo di riferimento preso in esame per la ricostruzione dei consumi, avendo l'opposta fatto riferimento ad un periodo ipotetico dal 10 ottobre
2008 al 9 ottobre 2013, tralasciando di prendere in considerazione che nel marzo 2013 i tecnici dell'Enel Distribuzione aveva provveduto alla sostituzione del contatore, senza riscontrare alcuna anomalia.
Si costituiva la , contestando gli avversi assunti e concludendo Controparte_3 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Con comparsa del 7 marzo 2023 si costituiva la società in qualità di cessionaria Controparte_2
del credito azionato dal (già Enel Servizio Elettrico spa), chiedendo, Parte_1 previa estromissione della , l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla Controparte_4
società cedente.
Istruita la causa a mezzo di CTU e di prova orale, dunque, il Tribunale di Trani, con la sentenza n.
1156/2024 del 12 luglio 2024, pubblicata il successivo 15 luglio 2024, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo a carico dell'opposta e della terza intervenuta le spese del giudizio e dell'espletato approfondimento istruttorio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2024, il
Servizio , chiedendo, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1. accertata la manomissione del misuratore in uso al sig D'avanzo dichiararlo debitore di per il complessivo importo di € 90.650,41 Parte_1 di cui alla fattura n. 72500402001492A del 19.12.2013 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de quo
e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte con il D.I. qui opposto, oltre gli interessi commerciali e il maggior danno ex art. 1224 c.c. da svalutazione;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione de quo, condannare l'opponente al pagamento in favore di della minor somma determinata in via Parte_1 equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. in ogni caso, si chiede che il sig. venga condannato CP_1
alla rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
con gli accessori di legge, ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico della
[...]
parte appellata;
4. sempre in via subordinata, laddove non dovesse essere accolta la richiesta di condanna al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio nei confronti del sig.
, si insiste nell'accoglimento della richiesta di compensazione di spese e compensi del I CP_1
grado di giudizio tra le parti in causa.
Con comparsa depositata il 27 gennaio 2025, si è costituito chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità per tardività – ed in subordine, il rigetto – dell'appello, con vittoria di spese.
In particolare, l'appellato ha eccepito che, avendo notificato la sentenza di primo grado, con pec del
19 settembre 2024, al fine di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt.325 e 326
c.p.c., ai difensori e domiciliatari del e della la Parte_1 CP_2
sentenza n.1156/2024 avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dal dì della notifica
(giovedì 19.09.2024) e, quindi, entro il 19.10.2024, e, tenuto conto che tale data corrisponde a un sabato, il termine ultimo per l'appello era il successivo lunedì 21 ottobre 2024.
3 Al contrario, la terza intervenuta in primo grado non si è costituita in appello, CP_2 nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore designato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3 c.p.c., nuova formulazione, rinviava la causa dinanzi al Collegio per l'udienza del 16 maggio 2025, alla quale la Corte si riservava di decidere, sulle conclusioni formulate dalle parti.
Ragioni della decisione
Va affrontata, dunque, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
Sul punto, a fronte dell'eccezione di parte appellata, l'appellante non ha contestato la circostanza, ammettendo che la notificazione dell'appello era avvenuta oltre il termine di legge e deducendo esclusivamente di avere appreso della notificazione della sentenza soltanto con la costituzione dell'appellata1 e “rilevando il disguido nella comunicazione dell'avvenuta notifica della sentenza, che ha indotto incolpevolmente il sottoscritto difensore a non rispettare il termine breve di impugnazione”2, senza però spiegare in cosa fosse consistito il dedotto “disguido”.
In conclusione, il termine breve per l'impugnazione non è stato rispettato, senza che l'appellante abbia dedotto e dimostrato una causa di forza maggiore che avesse potuto giustificare tale tardività,
e ciò comporta l'inevitabile inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio, la mancata opposizione dell'appellante rispetto all'eccezione di controparte, appellante che si è rimessa espressamente alla Corte3, non incide sulla regolamentazione delle spese che non può prescindere dal criterio della soccombenza, ma sulla loro quantificazione, che potrà essere contenuta nel minimo dello scaglione di riferimento.
Nulla va disposto per le spese nel rapporto con l'altra appellata stante la contumacia CP_2
della stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2024 da Parte_1
avverso la sentenza n. n. 1156/2024 del 12 luglio 2024, del Tribunale di Trani, nel giudizio n.
2358/2016, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata CP_2
2) dichiara inammissibile l'appello; 3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle Controparte_1
spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto con l'altra appellata CP_2
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cosi l'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza depositate il 19 febbraio 2025. 2 Così l'appellante nelle note di trattazione scritta depositate il 30 aprile 2025. Parte_1 3 V. note conclusive depositate in data 22 aprile 2025.
4