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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
P.I./ C.F. ) CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso in data 1.7.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da (C.F. CP_1
Parte
) e ha disposto, tra l'altro, che l' comunicasse a tutti i creditori la proposta e C.F._1
la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire Parte Parte all' a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l' entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. A seguito delle osservazioni formulate dal creditore (che ha chiesto che il proprio Pt_2 credito sia indicato in € 18.008,74 invece che in € 15.761,50, dovendosi considerare anche le spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione nel procedimento di esecuzione mobiliare RG 1245/23), il debitore ha modificato in senso migliorativo la proposta e il piano. Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1 C.C.I.I., nessun creditore ha formulato osservazioni.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di eve essere omologato. CP_1
ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il CP_1
pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei chirografari nella misura del 40%
Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 7 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante 84 rate mensili da euro 280 ciascuna.
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
1 6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento è riconducibile alla perdita del rapporto di lavoro in conseguenza del fallimento del datore di lavoro, da un periodo molto lungo di cassa integrazione in concomitanza con un iter giudiziario iniziato con la separazione nel 2009 e cessato con il divorzio nel 2019, oltre che ad una truffa informatica subita nel 2021.
Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge
176/2020, discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale
è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.
7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.
8. La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, a parte il primo finanziamento (nr. 20831841
Compass spa del 21.05.2019), è risultato che i successivi siano stati accordati (da Findomestic e dalla stessa senza tener conto che la disponibilità del ra insufficiente per farvi fronte. Pt_2 CP_1
9. Tenuto conto dell'età del proponente (nato nel 1960) nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente idoneo a
2 sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 280, a beneficio dei creditori.
In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.
10. Il ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto della pensione da parte di Compass
Banca s.p.a., che è stato sospeso con il decreto di ammissione.
11. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di ). CP_1 CodiceFiscale_2
Dispone che sia cessi la trattenuta del quinto della pensione in favore di Compass Banca s.p.a..
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza sia:
- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.
Così deciso in Livorno il 10/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
P.I./ C.F. ) CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso in data 1.7.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da (C.F. CP_1
Parte
) e ha disposto, tra l'altro, che l' comunicasse a tutti i creditori la proposta e C.F._1
la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire Parte Parte all' a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l' entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. A seguito delle osservazioni formulate dal creditore (che ha chiesto che il proprio Pt_2 credito sia indicato in € 18.008,74 invece che in € 15.761,50, dovendosi considerare anche le spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione nel procedimento di esecuzione mobiliare RG 1245/23), il debitore ha modificato in senso migliorativo la proposta e il piano. Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1 C.C.I.I., nessun creditore ha formulato osservazioni.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di eve essere omologato. CP_1
ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il CP_1
pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei chirografari nella misura del 40%
Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 7 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante 84 rate mensili da euro 280 ciascuna.
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
1 6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento è riconducibile alla perdita del rapporto di lavoro in conseguenza del fallimento del datore di lavoro, da un periodo molto lungo di cassa integrazione in concomitanza con un iter giudiziario iniziato con la separazione nel 2009 e cessato con il divorzio nel 2019, oltre che ad una truffa informatica subita nel 2021.
Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge
176/2020, discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale
è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.
7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.
8. La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, a parte il primo finanziamento (nr. 20831841
Compass spa del 21.05.2019), è risultato che i successivi siano stati accordati (da Findomestic e dalla stessa senza tener conto che la disponibilità del ra insufficiente per farvi fronte. Pt_2 CP_1
9. Tenuto conto dell'età del proponente (nato nel 1960) nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente idoneo a
2 sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 280, a beneficio dei creditori.
In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.
10. Il ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto della pensione da parte di Compass
Banca s.p.a., che è stato sospeso con il decreto di ammissione.
11. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di ). CP_1 CodiceFiscale_2
Dispone che sia cessi la trattenuta del quinto della pensione in favore di Compass Banca s.p.a..
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza sia:
- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.
Così deciso in Livorno il 10/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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