Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2024, proposto da
CL CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Arciello, Miriam Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 45 del 21.10.2023 con la quale il Comune di Villaricca ha ingiunto la demolizione delle opere dichiarate abusive dell’unità immobiliare di proprietà del ricorrente ex art. 31 DPR 380/2001, e preannunciato l’acquisizione al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un’unità immobiliare, riportata al catasto al foglio 01, particella 1253 sub 8, sita in Villaricca alla Via Palermo 68/70, all’interno di un Condominio denominato “Parco Elisa”; sulla scorta di tali premesse ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe più puntualmente indicata, articolando avverso di essa i seguenti motivi di gravame:
1) in primo luogo, si assume che l’ordinanza sarebbe viziata laddove dichiara una presunzione di responsabilità a carico del ricorrente, nonostante quest’ultimo abbia provato la sua piena buona fede
nell’acquisto del titolo, come diffusamente argomentato anche nelle relative osservazioni endoprocedimentali;
2) si assume, inoltre, la piena sanabilità dei contestati abusi: con particolare riferimento all’ampliamento sul terrazzo di progetto, attraverso la chiusura perimetrale in muratura, per una superficie residenziale pari circa 7 mq, si specifica che l’intervento in difformità ha interessato la costruzione abusiva soltanto di una parete in muratura, quindi di un solo lato e non invece tutti e quattro lati; dunque, non vi sarebbe stato un aumento di superficie calpestabile;
quanto all’ampliamento del vano scala di 1,50 per 1,50 mt, per una superficie totale di circa 3 mq, la particolare esiguità dell’ampliamento e dell’aumento di volumetria, peraltro a discapito di un volume tecnico, è tale da comportare al più una variazione catastale, che appare però manifestamente assentibile con sanatoria ex art. 34 TU;
3) si assume, inoltre, che un intervento demolitorio degli abusi contestati non potrebbe mai essere compiuto se non attraverso un intervento edilizio che coinvolga l’intero condominio, ivi compresi i proprietari degli immobili che non presentano opere difformi;
4) ancora: il Comune resistente avrebbe ingiunto la riduzione in pristino sulla scorta dell’art. 31 e non più correttamente dell’art. 34 del citato DPR; le opere contestate, infatti, sarebbero in tutta evidenza in parziale difformità del titolo abilitativo e non in totale difformità dallo stesso;
5) infine, l’omessa confutazione delle osservazioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento, tanto più alla luce delle forti carenze di istruttoria dell’operato comunale, evidenzierebbero un ulteriore vizio del provvedimento impugnato.
Il Comune di Villaricca si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica in data 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 31 Tued., in riferimento agli abusi edilizi esistenti presso la proprietà del ricorrente.
In particolare, dall’esame della relazione tecnica relativa all’unità abitativa riportata in catasto al foglio 01 p.lla 1253 sub 8, emerge che il personale tecnico che ha effettuato il sopralluogo ha riscontrato le seguenti difformità rispetto al permesso di costruire n. 3234 del 2.03.2004:
“ampliamento sul terrazzo di progetto, attraverso la chiusura perimetrale in muratura, per una superficie residenziale pari circa 7 mq, per una volumetria di circa 21 mc, e un ampliamento della superficie residenziale sul vano tecnico scala di 1,50 per 1,50 mt, sviluppando una superficie di circa 3 mq ed una volumetria di circa 8,85 mc” (cfr. all. 6 al ricorso).
2. Ciò posto, e secondo quanto osservato in via di cognizione sommaria con l’ordinanza cautelare nr.1673/2024 (che non consta essere stata impugnata), il ricorso è fondato nella parte in cui l’ordine di demolizione risulta essere stato emesso ai sensi della previsione di cui all’art. 31 Tued., pur essendosi in presenza di difformità di carattere solo parziale (siccome in precedenza descritte) che avrebbero imposto l’applicazione del disposto dell’art. 34 DPR380/2001.
Quanto agli ulteriori motivi di censura è agevole osservare, in ossequio alla consolidata giurisprudenza anche di questo TAR, che l’eventuale buona fede del ricorrente è del tutto indifferente ai fini dell’emissione dell’ordine di rimessione in pristino, atteso il carattere reale della misura disposta.
La repressione degli abusi edilizi può esser, infatti, disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il principio d'estraneità all'effettuazione dell'abuso e, al più, l'eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili, non inficianti la legittimità dell'ordine di demolizione/rispristino. In altri termini, in materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l'ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario (ovvero: possessore, ovvero detentore dell'immobile abusivo) stesso giacché questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l'appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto (o potere di fatto): la demolizione di un'opera abusiva è ingiunta al proprietario (ovvero: possessore o detentore) attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell'ordine demolitorio/ripristinatorio (si veda: T.A.R. , Napoli , sez. IV , 17/11/2022 , n. 7109).
Quanto alla possibilità di accedere al beneficio della fiscalizzazione dell’abuso, si tratta, come noto, di verifica da effettuarsi nella fase esecutiva e a iniziativa dell’interessato: “ Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 07/11/2023, n.6089).
Quanto alla successiva sanabilità dell’abuso, si tratta di circostanza non influente ai fini del vaglio circa la legittimità dell’ordine di demolizione impartito.
Da quanto osservato discende, altresì, che la dedotta mancata valutazione delle osservazioni endoprocedimentali, rileva esclusivamente nei termini in precedenza evidenziati (ossia, nella parte in cui l’Amministrazione ha omesso di valorizzare il carattere parziale della difformità rilevata).
3. Conclusivamente, il gravame merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO