Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 617/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 617/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato ad [...] il 5 ottobre Parte_1 C.F._1
1970, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Angela
ROSSI, (c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio legale in C.F._2
NO, (AQ) Via Amendola n. 52, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), nata ad [...] l'[...], Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara DE SANTIS (cf.
) elettivamente domiciliata presso lo studio legale in NO (AQ), C.F._4
Via XX settembre n. 200, giusta procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONDIZIONI
“SULL'AFFIDO CONDIVISO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI Per_ I coniugi, preliminarmente, riconoscono il diritto preminente dei figli, e , a Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori. I SI.ri e si Parte_1 Pt_2 impegnano reciprocamente a comunicare tra loro in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando in armonia una comune linea educativa degli stessi. I coniugi, pertanto, concordano;
sull'affidamento congiunto, con collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione di proprietà della
SI.ra , sita in NO (AQ) Via San Martino n.
8. Parte_2
- I coniugi, tenuto conto della professione dagli stessi svolta, che si articola nei seguenti turni:
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.12, , dal lunedi alla Parte_2 Parte_1 domenica, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.30 e notte, dalle ore
21.00 alle ore 7.30, terranno con loro i figli alternativamente, secondo quanto su indicato. Ogni comunicazione in riferimento alla gestione quotidiana degli stessi, dovrà essere concertata esclusivamente tra i coniugi, per le vie brevi.
- Per quanto riguarda le festività, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue: ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. La medesima previsione vale anche per il giorno di compleanno e onomastico dei figli. Riguardo alle festività natalizie e pasquali, i figli le trascorreranno alternativamente, ogni anno, in base ai turni di lavoro dei coniugi.
- Il padre e la madre, in considerazione dei suindicati turni di lavoro, avranno la possibilità di trascorrere con i figli, week end alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. I coniugi, in tal caso, potranno accordarsi preventivamente mantenendo una flessibilità legata ai predetti turni lavorativi.
Il padre, , per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con i figli giorni 15, anche Parte_1 non consecutivi, che comunicherà alla SI.ra nel mese di maggio a seguito della Pt_2 pianificazione del piano ferie aziendale. In caso di scelta di una località estera ovetrascorrere le predette vacanze, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, i propri recapiti, anche telefonici.
I coniugi si impegnano affinchè i figli conservino rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
- I SIg.ri e , rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento Parte_3 Parte_2 per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordemente stabiliscono che si opti per il regime di “mantenimento diretto” della prole, in ossequio ai crinali ermeneutici in argomento e alle direttive chiaramente espresse dalla Suprema Corte in tema di collocamento paritetico e alternato.
- Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli con corresponsione mensile alla moglie, Parte_1
, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , della Parte_2 Parte_2 somma di Euro 300,00 per la figlia minorenne, , e Euro 200,00 per il figlio Persona_3 maggiorenne, entro il 28 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente Persona_1 secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì nella suddivisione al 50% delle spese cd. straordinarie, sia obbligatorie che non obbligatorie per le quali si fa riferimento al Protocollo del
Tribunale di NO allegato al presente ricorso. Resta inteso che le medesime dovranno essere concordemente preventivate tra le parti.
-I ricorrenti danno inoltre sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei passaporti personali.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Che l'On.le Tribunale adito voglia:
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi e , in data 08.09.2002 in NO (AQ); Parte_1 Parte_2
-dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 L.898/1970;
-una volta passata in giudicato la sentenza di Omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suindicati, in data 08.09.2002 in NO, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile, di procedere alle dovute annotazioni.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e in data 28.08.2024 hanno depositato Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in NO (AQ) il giorno
08.09.2002, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dalla predetta unione sono nati 2 figli, , nato ad [...] il Persona_1
26.11.2003 ad oggi maggiorenne e , nata ad [...] il [...] Persona_3
minorenne.
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso per divorzio, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa.
Il Pm ha espresso parere favorevole
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
29.10.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse dei figli.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , celebrato in NO (AQ) il 08.09.2002 con atto numero 5,
[...] Parte_2
parte II, serie A, anno 2002.
CONFERMA le condizioni già previste in sede di separazione per l'affido, la collocazione il diritto di visita della minore, e per le condizioni economiche previste per entrambi i figli;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NO il 28 maggio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo