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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.02.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1 studio del procuratore avvocato Maurizio Cenci, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
n persona del lrpt
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento spese legali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato parte attrice, premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Viale di Tor San Giovanni n. 167/169, concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 1.1.2014, regolarmente registrato, ha proposto intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone relativo ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, maturando una morosità pari ad €6.063,00. All'udienza del 31.10.2016 parte attrice dava atto del pagamento della morosità dopo la notifica dell'intimazione e chiedeva il mutamento del rito. La causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa all'udienza del 5.3.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla conseguente pronuncia di condanna al rilascio, ed infine sulla domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di canoni dal momento che parte attrice ha inteso procedere per la sola condanna alle spese di lite. Non v'è dubbio che le spese seguono la virtuale soccombenza ed in questo senso si rende necessario un breve excursus in ordine al merito della vicenda. Appare di tutta evidenza che il ritardo nel pagamento del canone avrebbe influito sul sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio nelle posizioni contrattuali e giuridiche delle parti. Parte convenuta ha corrisposto i ratei relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022 a far data dal 16.5.2022 in poi a mezzo bonifici bancari. L'intimazione è stata notificata in data 3.5.2022 via PEC, con l'ovvia conseguenza che i pagamenti sono intervenuti tardivamente, vale a dire a giudizio incardinato. Il pagamento, quindi, risulta tardivo ed avrebbe legittimato il locatore a chiedere la risoluzione contrattuale per grave inadempimento per i motivi di seguito riportati. La nozione di grave inadempimento deve essere ricondotta alla normativa dettata in materia. Come è noto, ai sensi dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c.. Il pagamento a lite instaurata, dunque, non impedisce la pronuncia di risoluzione, salvo che non si inalvei nel congegno di sanatoria giudiziale — ove applicabile — contemplato dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978. Ciò posto, come emerge dagli atti di causa, l'intimato ha effettuato i pagamenti in data 16.5.2022/16.6.2022 per i mesi di febbraio, marzo ed
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aprile 2022 e l'intimazione è stata notificata in data 3.5.2022. La questione deve quindi essere risolta sulla scorta della vicenda nel suo insieme. Il conduttore ha posto in essere numerosi ritardi nei pagamenti e ciò avrebbe costituito elemento fondante una eventuale richiesta di risoluzione contrattuale. In conclusione la condotta della avrebbe determinato CP_1 uno squilibrio insanabile fra le controprestazioni andando inesorabilmente ad incidere sul sinallagma contrattuale. In questo senso va censurata la condotta della parte convenuta che risulta soccombente con ogni conseguenza di legge. Tanto premesso l Controparte_1
n persona del lrpt dovrà essere condannata al pagamento
[...] delle spese di lite che verranno liquidate come da dispositivo. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_1
n persona del lrpt, così provvede:
[...]
1.- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla domanda di condanna al rilascio e sulla domanda di condanna al pagamento dei ratei di canone;
2.- condanna l' Controparte_1 in persona del lrpt alla rifusione in favore della parte
[...] attrice delle spese sostenute per questo giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 3.550,00 di cui euro 380,00 per spese oltre rimborso forfettario – 15%- IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 05.03.2025
Il Giudice. Dott.ssa Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.02.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1 studio del procuratore avvocato Maurizio Cenci, rappresentante e difensore per procura in calce all'atto di intimazione
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
n persona del lrpt
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento spese legali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato parte attrice, premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Viale di Tor San Giovanni n. 167/169, concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 1.1.2014, regolarmente registrato, ha proposto intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento del canone relativo ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, maturando una morosità pari ad €6.063,00. All'udienza del 31.10.2016 parte attrice dava atto del pagamento della morosità dopo la notifica dell'intimazione e chiedeva il mutamento del rito. La causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa all'udienza del 5.3.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla conseguente pronuncia di condanna al rilascio, ed infine sulla domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di canoni dal momento che parte attrice ha inteso procedere per la sola condanna alle spese di lite. Non v'è dubbio che le spese seguono la virtuale soccombenza ed in questo senso si rende necessario un breve excursus in ordine al merito della vicenda. Appare di tutta evidenza che il ritardo nel pagamento del canone avrebbe influito sul sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio nelle posizioni contrattuali e giuridiche delle parti. Parte convenuta ha corrisposto i ratei relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022 a far data dal 16.5.2022 in poi a mezzo bonifici bancari. L'intimazione è stata notificata in data 3.5.2022 via PEC, con l'ovvia conseguenza che i pagamenti sono intervenuti tardivamente, vale a dire a giudizio incardinato. Il pagamento, quindi, risulta tardivo ed avrebbe legittimato il locatore a chiedere la risoluzione contrattuale per grave inadempimento per i motivi di seguito riportati. La nozione di grave inadempimento deve essere ricondotta alla normativa dettata in materia. Come è noto, ai sensi dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c.. Il pagamento a lite instaurata, dunque, non impedisce la pronuncia di risoluzione, salvo che non si inalvei nel congegno di sanatoria giudiziale — ove applicabile — contemplato dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978. Ciò posto, come emerge dagli atti di causa, l'intimato ha effettuato i pagamenti in data 16.5.2022/16.6.2022 per i mesi di febbraio, marzo ed
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aprile 2022 e l'intimazione è stata notificata in data 3.5.2022. La questione deve quindi essere risolta sulla scorta della vicenda nel suo insieme. Il conduttore ha posto in essere numerosi ritardi nei pagamenti e ciò avrebbe costituito elemento fondante una eventuale richiesta di risoluzione contrattuale. In conclusione la condotta della avrebbe determinato CP_1 uno squilibrio insanabile fra le controprestazioni andando inesorabilmente ad incidere sul sinallagma contrattuale. In questo senso va censurata la condotta della parte convenuta che risulta soccombente con ogni conseguenza di legge. Tanto premesso l Controparte_1
n persona del lrpt dovrà essere condannata al pagamento
[...] delle spese di lite che verranno liquidate come da dispositivo. Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_1
n persona del lrpt, così provvede:
[...]
1.- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione contrattuale, sulla domanda di condanna al rilascio e sulla domanda di condanna al pagamento dei ratei di canone;
2.- condanna l' Controparte_1 in persona del lrpt alla rifusione in favore della parte
[...] attrice delle spese sostenute per questo giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 3.550,00 di cui euro 380,00 per spese oltre rimborso forfettario – 15%- IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 05.03.2025
Il Giudice. Dott.ssa Mariaelena Francone
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