Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Toscana, sezione I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 355https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2026
FATTO 1. La ricorrente, dipendente del Comune di Cecina, appartenente all'Area Istruttori (ex categoria C), ha preso parte alla procedura per la progressione verticale tra aree, indetta dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 392 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali 2019-2021, che alla citata norma del testo unico del pubblico impiego ha dato attuazione. Si tratta di una procedura così detta "in deroga" che, come meglio si chiarirà nel prosieguo, consente, in via transitoria, il passaggio tra aree anche per quei lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04790/2025REG.PROV.COLL.
N. 06166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6166 del 2024, proposto da
Di ON IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ruocco, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Chiarella, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
RA EF, SI IO, FA CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Tigre, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, n. 538 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e dei signori RA, SI e FA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. EF Fantini ed uditi per le parti gli avvocati Ruocco, Chiarella e Tigre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Il sig. Di ON IA ha interposto appello nei confronti della sentenza 30 aprile 2024, n. 538 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il suo ricorso esperito avverso un “ avviso interno di selezione per la procedura comparativa per le progressioni verticali riservate al personale dipendente ai sensi del d.l. n. 80 del 2021 ” emesso dal Comune di Foggia in data 7 dicembre 2022, nonché i verbali della commissione esaminatrice e le determinazioni di approvazione della graduatoria definitiva, relativamente al profilo di “istruttore direttivo di vigilanza-Cat. D/1”, nella parte in cui non ha assegnato alcun punteggio al ricorrente per i titoli di studio e di servizio (che per contro ritiene che ne avrebbe dovuti conseguire ulteriori 5,5) ed in quella nella quale sono stati attribuiti al candidato FA CO 0,5 punti per l’incarico di referente del fondo di previdenza “Perseo Sirio” per la Polizia locale, e punti 3 (come ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura) al candidato RA EF.
L’appellante è dipendente di ruolo in servizio presso il Comune di Foggia con contratto a tempo indeterminato, nella categoria “C”, profilo istruttore di Polizia locale dall’8 maggio 2004. Con istanza del 10 dicembre 2022 ha chiesto alla propria amministrazione di partecipare all’avviso interno suindicato per la copertura di tre posti.
All’esito del procedimento selettivo per tre istruttori direttivi specialisti di vigilanza categoria “D” è risultato sedicesimo in graduatoria con 21 punti (di cui 5 per il colloquio), mentre vincitori sono divenuti RA EF con punti 27,8 (di cui 8 per il colloquio), SI IO con punti 27,4 (di cui 8 per il colloquio) ed FA CO con punti 26 (di cui 8 per il colloquio).
2. – Con il ricorso in primo grado il sig. Di ON ha impugnato i predetti atti del procedimento selettivo e e la conclusiva graduatoria, deducendo che era stato pubblicato all’albo pretorio, dal 7 al 22 dicembre 2022, un avviso interno di selezione diverso da quello approvato con determinazione n. 2048 del 3 novembre 2022 ed inoltre lamentando l’omesso riconoscimento, in suo favore, di alcuni titoli di studio, presentati e documentati, e, al contrario, l’illegittima attribuzione ai vincitori FA e RA di punteggi maggiori di quelli spettanti; se tali errori nell’assegnazione del punteggio non fossero stati compiuti, a suo dire, sarebbe risultato primo graduato.
3. - La sentenza appellata ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure demolitorie e respinto quelle volte a contestare l’attribuzione ai candidati dei vari punteggi.
4.- Con il ricorso in appello il sig. Di ON ha criticato la sentenza di prime cure, anzitutto contestando la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse, reiterando poi le censure di primo grado.
5. - Si sono costituiti in resistenza il Comune di Foggia ed i signori SI IO, RA EF e FA CO, puntualmente controdeducendo e chiedendone la reiezione.
6. - All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto contraddittoriamente contenente, al contempo, censure volte a demolire – da un lato – l’intera procedura concorsuale e – dall’altro – le specifiche valutazioni della commissione esaminatrice sui profili dei singoli candidati, nell’assunto che il cumulo di domande incompatibili è ammesso solamente ove le stesse siano proposte in via alternativa e gradata.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non recando la sentenza gravata una statuizione di inammissibilità del ricorso.
A prescindere dal fatto che il dispositivo è di reiezione, infatti, anche nella “parte motiva” della sentenza difetta una statuizione di totale inammissibilità.
Al punto sub 1) delle motivazioni “in diritto”, la sentenza afferma che « la coesistenza dei motivi tra di loro intrinsecamente contraddittori dovrebbe condurre di per sé – al di là delle pure condivisibili eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse sollevati dal Comune di Foggia- alla inammissibilità della impugnazione ». L’uso del modo verbale condizionale conferma che la sentenza non è addivenuta a tale pronuncia, in disparte se sarebbe stata corretta o meno; tanto è vero che, sempre al punto sub 1), (la sentenza) prosegue specificando che « in ogni caso il ricorso risulta infondato anche nel merito, per le ragioni di seguito esposte ».
Si tratta, dunque, di un’enunciazione della sentenza “ ad abundantiam ”, priva di relazione causale con il decisum , e dunque costituente un obiter dictum .
Deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse l’appello avverso l’ obiter dictum , che, in quanto tale, non ha portata dispositiva (Cons. Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1559; Cass., VI, 11 marzo 2022, n. 7995).
2. – Il secondo motivo riguarda poi la difformità tra l’avviso pubblicato dal 7 al 22 dicembre 2022 nell’albo pretorio (che, stabilendo di esaminare solamente le schede di valutazione delle performance relative agli anni 2019 e 2020, ha dettato un criterio derogatorio rispetto a quanto prescritto dall’art. 52, comma 1- bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa riferimento agli ultimi tre anni di servizio ai fini delle progressioni) e quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 2048 del 3 novembre 2022 che non lo contempla; deduce dunque la nullità dell’avviso pubblicato, che travolgerebbe tutti gli atti della procedura, contestando la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sull’assunto che non sarebbe cambiato il risultato valutando anche l’anno 2021 (nel quale il ricorrente ha conseguito lo stesso punteggio dei tre controinteressati). Ad avviso dell’appellante, però, la prova di resistenza sarebbe irrilevante allorché si persegua l’obiettivo dell’annullamento dell’intera procedura e la successiva rinnovazione della stessa.
Il motivo, seppure complesso, è infondato.
Per pacifica giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un interesse attuale al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (Cons. Stato, VII, 30 agosto 2024, n. 7322; VI, 9 gennaio 2023, n. 219). Di regola, si ritiene invece non sussistente l’onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura.
Deve peraltro osservarsi che il motivo oggetto di scrutinio, anche a ritenerlo ammissibile, è comunque infondato, in quanto il criterio della valutazione triennale della performance del dipendente, stabilito dall’art. 52, comma 1- bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, poteva essere derogato dal Comune, in coerenza con quanto previsto in via transitoria dall’art. 13, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, ma soprattutto in relazione allo stato di fatto e della documentazione disponibile al momento dell’indizione della selezione, circostanza che ha dunque imposto una differente estensione temporale di riferimento.
3. – Con il terzo motivo (rubricato sub “C”) il sig. Di ON ha contestato, in subordine all’annullamento dell’intera procedura, il “ regolamento per le progressioni verticali secondo il disposto dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 113/2021 ”, approvato dalla Commissione straordinaria del Comune di Foggia con deliberazione n. 113 in data 20 ottobre 2022, nella parte in cui prevede, all’art. 4, tra le prove selettive, il colloquio ed all’art. 5 un ulteriore punteggio al titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura, l’avviso interno di selezione approvato il 3 novembre 2022, che al regolamento rinvia, nonché le valutazioni compiute ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
In particolare, con riguardo al colloquio, deduce la violazione dell’art. 52, comma 1- bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato nel 2001, che non prevede per le progressioni verticali un concorso, ma solamente una procedura comparativa basata su elementi specifici previsti dalla norma; in ragione di ciò, per l’appellante, non può essere introdotto un elemento di valutazione discrezionale, quale è il colloquio.
Il motivo, seppure problematico, è infondato.
La norma richiede che le progressioni avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Nel caso di specie, peraltro, ha trovato applicazione la norma speciale dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, concernente il triennio 2020-2022, che espressamente dispone che « tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la selezione di problemi specifici e casi concreti ».
Ora, è difficile negare la rilevanza del colloquio (prova orale) come strumento di valutazione delle competenze professionali, come pure di idoneità attitudinale, sì che non sembra corretto postulare che la sua mancata espressa previsione da parte della legge ne precluda l’inserimento nelle progressioni verticali, come ragionevole scelta discrezionale da parte dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dagli atti indittivi della procedura selettiva.
4. – L’appellante lamenta ancora la mancata attribuzione in suo favore di un punteggio per la valutazione dei titoli di studio (pari a 5,5 punti), e, al contrario, il riconoscimento di punti 0,50 al candidato FA per l’incarico di referente del fondo di previdenza “Perseo Sirio” per la polizia locale, e di punti 3 al candidato RA EF come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo per l’accesso alla procedura”. In particolare al Di ON non sarebbero stati valutati 1 punto per il master I livello su “Criminologia e Studi giuridici forensi” e 4,5 punti per i nove corsi e seminari universitari seguiti.
Con riguardo alla posizione di RA, lamenta che il titolo di studio della laurea magistrale è stato utilizzato come requisito di accesso alla valutazione e dunque non poteva essere valutato anche come “ulteriore titolo”.
Per quanto riguarda il sig. FA, la sentenza appellata non prende posizione sul punteggio di 0,50 attribuitogli nella considerazione che l’appellante non avrebbe dimostrato di superare la prova di resistenza.
Anche tale motivo è infondato.
Con riguardo alla posizione dell’appellante, va detto che il regolamento comunale per le progressioni verticali e la lex specialis hanno limitato la valutazione ai “ titoli di studio ulteriori rispetto all’accesso esterno, nonché altri titoli professionali ”; gli attestati indicati dal dott. Di ON nel ricorso in primo grado e riportati nella sentenza enucleano invece la partecipazione a seminari (secondo la certificazione della stessa Università degli Studi di Foggia, in atti), taluni svolti in ambito universitario, che non sono dunque valutabili, non essendo equiparabili ai “ corsi di specializzazione o perfezionamento post universitaria legalmente riconosciuti o legalmente equiparati a livello universitario ”.
Il master di I Livello in “Criminologia e studi giuridici forensi” presso l’Università telematica Pegaso, ove possa ritenersi davvero afferente all’area di conoscenze e competenze del posto messo a concorso, rientrerebbe tra i titoli valutabili (“ Master I livello legalmente riconosciuto con esame finale riguardante l’area di conoscenze e competenze del posto messo a concorso con esame finale ”), ma la prospettiva non è destinata a mutare, in quanto l’attribuzione di un punto non consentirebbe all’appellante di raggiungere la posizione dei vincitori.
Per quanto riguarda poi il dott. RA EF, anche a prescindere dal mancato superamento della prova di resistenza con la ipotetica decurtazione dei tre punti, deve ritenersi che correttamente sia stato valutato il titolo di studio della laurea magistrale, atteso che il (diverso) titolo di accesso alla procedura era la laurea di primo livello (triennale).
Con riguardo, infine, all’FA, ancora una volta deve considerarsi il mancato superamento della prova di resistenza; in ogni caso non è illegittima l’attribuzione di 0,5 punti, quale titolo professionale, per avere svolto l’incarico di referente del fondo previdenziale Perseo.
5. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità, anche fattuale, della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
EF Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF Fantini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO