Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7659/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile promosso con ricorso ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024
DA nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. SIMEONE ALESSANDRO e dall'avv. RICCIO GLORIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. SACCHETTI FRANCESCO MARIA e dall'avv. IONA' DANIELE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano e vistati ex artt. 70 e 71 c.p.c. senza osservazioni in data 6 settembre 2024.
OGGETTO: Separazione/ Divorzio congiunto ex artt. 473 bis. 49 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SANT Parte_1 Parte_3
(NA) in data 31 agosto 2013 (con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT nell'anno 2013, atto n.341, parte II, serie A nonché successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano nell'anno 2013, atto n. 525, parte II, serie B);
Dalla loro unione è nato il figlio minore (in Milano in data 17 febbraio 2015). Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024, le parti medesime hanno presentato domanda congiunta ex artt.
473 bis. 49 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio, con cui dopo aver dato atto, ai sensi dell'art. 473- bis.51, comma 2, c.p.c., che:
a) dichiarano di non volersi riconciliare;
b) dichiarano di rinunziare alla comparizione personale;
c) chiedono che il procedimento sia trattato mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
d) si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c., ferma restando la facoltà del Giudice di ordinarne il deposito;
e) dichiarano di rinunciare all'impugnazione delle emananda sentenze. hanno, quindi, chiesto che il Giudice Relatore - designato ai sensi dell'art. 473 bis.51 3° comma c.p.c. - disposta la trasmissione degli atti del Pubblico Ministero affinché lo stesso esprima il proprio parere, concesso termine ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. per il deposito delle note di trattazione scritta, rimetta la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti:
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...], il 29 settembre Parte_1
1985, (C.F. ) e nato a [...], il [...], (C.F. C.F._1 Parte_2
; coniugi sposati in SANT (NA) in data 31 agosto 2013 (matrimonio trascritto nei C.F._2
Registri del Comune di SANT (NA) al n. 341, Parte 2, Serie A, Anno 2013 e nei Registri del Comune di
Milano al n. 525, parte 2 Serie B anno 2014 doc.1), in regime di separazione dei beni, ordinando alla
Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1 in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna. Per_1
pagina 2 di 16 3. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario e salvo diversi accordi tra le Per_1 parti:
a) durante l'anno scolastico,
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza paterna, due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo, e in caso di mancato accordo il lunedì e il mercoledì, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro le ore 21.00;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, il lunedì pomeriggio prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro le ore 21.00 e il giovedì con pernottamento prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo.
Resta inteso che nei giorni di propria spettanza, il padre provvederà altresì ad accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e che, nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche, il prelievo avverrà presso la casa materna alle ore 16.00 e il riaccompagnamento sempre presso la casa materna alle ore 21.00.
b) per i Ponti adiacenti al week end di spettanza (se il Ponte "cade" di lunedì, martedì e mercoledì spetterà al genitore con cui il minore ha trascorso il fine settimana precedente;
se "cade" di giovedì o venerdì spetterà al genitore con cui il minore trascorrerà il fine settimana successivo);
c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e più precisamente, negli anni pari, prelevandolo dalla casa materna alle ore 10.00 del primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandolo entro le ore
19.00 del 30 dicembre;
negli anni dispari, prelevandolo dalla casa materna alle ore 19.00 del 30 dicembre e ivi riportandolo alle 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
A parziale deroga di tale disposizione, trascorrerà tutti gli anni dalla serata del 24 dicembre alla Per_1 mattina del 25 dicembre con la mamma e il pranzo del 25 dicembre con il papà;
d) per le vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
e) per le vacanze di Carnevale negli anni con cifra finale pari;
f) per le vacanze estive, due settimane consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
nei mesi di giugno e settembre resterà in vigore il calendario ordinario;
nel mese di luglio, come di consueto, trascorrerà con la madre un periodo di vacanza. Per_1
Il tutto con la precisazione che: a) ciascun genitore si impegna, nel rispettivo periodo di spettanza, a consentire all'altro di essere presente nel giorno del compleanno del figlio, oltre che in occasione di saggi, recite scolastiche di fine anno, gare sportive, partite di calcio, feste di fine anno di amici di scuola;
b) al termine di un periodo di vacanza (estivo, natalizio e pasquale) trascorrerà il fine settimana immediatamente Per_1 successivo con il genitore con cui non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
c) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di permanenza del figlio, se fuori Milano, e a garantire comunque la reperibilità telefonica.
pagina 3 di 16 4. La casa familiare, sita in Milano, via Alfredo Cappellini 11, resta assegnata, con tutto quanto la arreda a dandosi atto che ha già rilasciato l'immobile e asporterà tutti i propri effetti Parte_1 Parte_3 personali entro il 31 agosto 2024, concordando con la Signora la data per il prelievo. Dal mese di Pt_1 maggio 2024, le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno sostenute integralmente dalla Signora
Pt_1
Il Signor alla data di sottoscrizione del ricorso consegnerà le chiavi del box auto annesso alla casa _3 familiare.
5. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento di , versando alla madre collocataria, _3 Per_1
l'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024; l'importo che dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio bancario materno e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT costo vita, prima rivalutazione giugno 2025, base giugno 2024.
6. Entrambi i genitori, si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui si ritrascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 4 di 16 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo 9 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In deroga a quanto indicato al punto 6 che precede, le parti danno atto che le spese della scuola privata di rimarranno a carico del nonno materno. Per_1
C. Dare atto dei seguenti accordi raggiunti tra le parti
7. I coniugi, nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi concordano quanto segue:
7.1. si impegna a trasferire a che si impegna ad accettare, la propria quota del Parte_3 Parte_1
50% del diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Milano, via Alfredo Cappellini n. 11, censito al NCEU del Comune di Milano al Foglio 270, particella 305 subalterno 90, piano 8, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 6, vani 5, rendita catastale Euro 1.213,67, per l'appartamento e al Foglio 270, particella 305, subalterno
122, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 8, metri quadrati 15, rendita catastale Euro 171,21, per l'autorimessa, comprensivo delle relative pertinenze e della quota sulle parti comuni;
il tutto salvo errori ed omissioni (di seguito la Casa Familiare).
7.2. si impegna a trasferire a , che si impegna ad accettare, la propria quota del Parte_1 Parte_3
50% della Parte_4
7.3. si impegna a versare, all'atto dei trasferimenti, a l'importo di € 30.000,00 Parte_1 Parte_3
(trentamila//00) che sarà trattenuto da un Notaio cui le parti conferiranno mandato fiduciario affinché il Notaio versi il predetto importo a all'atto dell'acquisto di un immobile in Milano, da intestarsi, previa Parte_3 concessione delle relative autorizzazioni, al figlio minore . Per_1
7.4. Le rate del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con , n. 8N89061292977 del CP_1
2012, capitale residuo al 30 aprile 2024 € 262.139,47, scadenza al 30.06.2041, rata mensile € 1.891,32. (di seguito il Mutuo) saranno sostenute integralmente sino alla rata in scadenza nel mese di maggio 2024 da _3
. Le rate del Mutuo in scadenza dal mese di giugno 2024 sino all'effettuazione del rogito di cui al punto 7.1.,
[...] saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Ove non avesse adempiuto all'obbligo Parte_3 di pagamento del 50% delle rate del Mutuo scadenti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2024 e il pagina 5 di 16 trasferimento di cui al punto 7.1. , il relativo importo (pari al 50% della rata) sarà detratto dall'importo di cui al punto 7.3; ove non avesse adempiuto all'obbligo di pagamento del 50% delle rate del Mutuo Parte_1 scadenti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2024 e il trasferimento di cui al punto 7.1, il relativo importo (pari al 50% della rata), andrà restituito a all'atto del rogito. Parte_3
7.5. La Signora all'atto di trasferimento della Casa familiare, di cui al punto 7.1, si accollerà Pt_1 integralmente il Mutuo.
7.6 I trasferimenti, il versamento dell'importo e l'accollo avverranno contestualmente presso un Notaio scelto e individuato dalla Signora con rogito da effettuarsi entro 60 giorni dalla sentenza di separazione. Pt_1
7.7. Le spese e le eventuali imposte connesse al trasferimento della Casa familiare rimarranno a carico della
Signora Le spese e le eventuali imposte connesse al trasferimento delle quote di cui al punto 7.2. Pt_1 rimarranno a carico di;
i coniugi dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle esenzioni di cui Parte_3 all'art. 19 L. 74/87.
Le spese connesse al futuro acquisto dell'immobile da intestare al figlio , e quelle relative al mandato Per_1 fiduciario di cui al punto 7.3. rimarranno a carico del Signor . _3
8. si impegna a fornire, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla Signora Parte_3 le credenziali (e.g. nome utente e password) per accedere al conto corrente intestato al figlio;
Pt_1 Per_1
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza e, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate.
In particolare, i coniugi dichiarano di non avere, l'uno verso l'altra, alcuna ragione debitoria o creditoria per quanto riguarda l'acquisto della Casa familiare, il pagamento delle rate del Mutuo (e del precedente mutuo estinto), l'acquisto delle quote della il pagamento di utenze e spese condominiali, dichiarando Parte_4 sin d'ora che i pagamenti effettuati da ciascuno di essi sono stati fatti nell'ambito dell'art. 143 c.c.
D. Rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo affinché il Giudice Relatore fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, acquisito il parere del PM, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...]
Milano, il 29 settembre 1985, (C.F. ) e nato a [...], il 29 C.F._1 Parte_2 luglio 1981, (C.F. , in SANT (NA) in data 31 agosto 2013 (matrimonio trascritto C.F._2 nei Registri del Comune di SANT (NA) al n. 341, Parte 2, Serie A, Anno 2013 e nei Registri del Comune
pagina 6 di 16 di Milano al n. 525, parte 2 Serie B anno 2014), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1 in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna. Per_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario e salvo diversi accordi tra le Per_1 parti:
a) durante l'anno scolastico,
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza paterna, due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo, e in caso di mancato accordo il lunedì e il mercoledì, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro le ore 21.00;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, il lunedì pomeriggio prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro le ore 21.00 e il giovedì con pernottamento prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo.
Resta inteso che nei giorni di propria spettanza, il padre provvederà altresì ad accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e che, nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche, il prelievo avverrà presso la casa materna alle ore 16.00 e il riaccompagnamento sempre presso la casa materna alle ore 21.00.
b) per i Ponti adiacenti al week end di spettanza (se il Ponte "cade" di lunedì, martedì e mercoledì spetterà al genitore con cui il minore ha trascorso il fine settimana precedente;
se "cade" di giovedì o venerdì spetterà al genitore con cui il minore trascorrerà il fine settimana successivo);
c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e più precisamente, negli anni pari, prelevandolo dalla casa materna alle ore 10.00 del primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandolo entro le ore
19.00 del 30 dicembre;
negli anni dispari, prelevandolo dalla casa materna alle ore 19.00 del 30 dicembre e ivi riportandolo alle 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
A parziale deroga di tale disposizione, trascorrerà tutti gli anni dalla serata del 24 dicembre alla Per_1 mattina del 25 dicembre con la mamma e il pranzo del 25 dicembre con il papà;
d) per le vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
e) per le vacanze di Carnevale negli anni con cifra finale pari;
pagina 7 di 16 f) per le vacanze estive, due settimane consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
nei mesi di giugno e settembre resterà in vigore il calendario ordinario;
nel mese di luglio, come di consueto, trascorrerà con la madre un periodo di vacanza. Per_1
Il tutto con la precisazione che: a) ciascun genitore si impegna, nel rispettivo periodo di spettanza, a consentire all'altro di essere presente nel giorno del compleanno del figlio, oltre che in occasione di saggi, recite scolastiche di fine anno, gare sportive, partite di calcio, feste di fine anno di amici di scuola;
b) al termine di un periodo di vacanza (estivo, natalizio e pasquale) trascorrerà il fine settimana immediatamente Per_1 successivo con il genitore con cui non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
c) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di permanenza del figlio, se fuori Milano, e a garantire comunque la reperibilità telefonica.
4. La casa familiare, sita in Milano, via Alfredo Cappellini 11, resta assegnata, con tutto quanto la arreda a dandosi atto che ha già rilasciato l'immobile e asporterà tutti i propri effetti Parte_1 Parte_3 personali entro il 31 agosto 2024, concordando con la Signora la data per il prelievo. Dal mese di Pt_1 maggio 2024, le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno sostenute integralmente dalla Signora
Pt_1
Il Signor alla data di sottoscrizione del ricorso consegnerà le chiavi del box auto annesso alla casa _3 familiare.
5. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento di , versando alla madre collocataria, _3 Per_1
l'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024; l'importo che dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio bancario materno e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT costo vita, prima rivalutazione giugno 2025, base giugno 2024.
6. Entrambi i genitori, si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui si ritrascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero pagina 8 di 16 connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo 9 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In deroga a quanto indicato al punto 6 che precede, le parti danno atto che le spese della scuola privata di rimarranno a carico del nonno materno. Per_1
C. Dare atto
- della conferma da parte dei coniugi, anche con riferimento al divorzio, degli ulteriori accordi indicati ai punti
7 e 8 delle condizioni della separazione;
- che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza e, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento di quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate;
in particolare, i coniugi dichiarano di non avere, l'uno verso l'altra, alcuna ragione debitoria o creditoria per quanto riguarda l'acquisto della Casa familiare, il pagamento delle rate del Mutuo (e del precedente mutuo estinto), l'acquisto delle quote della il Parte_4 pagamento di utenze e spese condominiali, dichiarando sin d'ora che i pagamenti effettuati da ciascuno di essi sono stati fatti nell'ambito dell'art. 143 c.c..
pagina 9 di 16 In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale. “
Attesa la richiesta formalizzata in ricorso dalle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con decreto del 9 settembre 2024 veniva concesso termine fino al 9 ottobre 2024 ore
12,00 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con successivo deposito in data 25 settembre 2024 “vista l'insorgenza di molteplici attriti tra i Parte_3 ricorrenti, soprattutto per la gestione del figlio minore ”, ha espresso, formalmente, la sua volontà di non Per_1 separarsi alle condizioni indicate e sottoscritte nel ricorso depositato”, chiedendo “di voler revocare il provvedimento di fissazione dell'udienza secondo il dettato dell'art. 127ter c.p.c. e, pertanto, di voler fissare, ex art. 128 c.p.c., la trattazione della causa de qua secondo le forme della pubblica udienza disponendo, infine, la comparizione personale delle parti ai quali verrà, espressamente, richiesto il consenso alla separazione consensuale”.
Le parti sono state sentite all'udienza del 8 novembre 2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Roberta Madera con verbale in atti;
il difensore della signora si è riportato a quanto già dedotto nella memoria Pt_1 illustrativa in merito all'inammissibilità della revoca del consenso come manifestata;
il difensore di si Parte_3
è riportata all'istanza già depositata, chiedendo la rimessione degli atti al Collegio.
Con successivo provvedimento del 14 novembre 2024 è stato assegnato alle parti termine fino al 13 dicembre
2024 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. che venivano rispettivamente depositate e la causa veniva quindi rimessa al Collegio con provvedimento del 16 dicembre 2024.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg, mod.), contenute in
“canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
Più nello specifico la previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708
pagina 10 di 16 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente ”. Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, condivisi anche dalla Sezione di appartenenza di questo Tribunale, in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato
(ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).”
pagina 11 di 16 Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al
Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio
(oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito
(tra cui anche Milano) che già in precedenza lo aveva ammesso.
Segnatamente la Corte dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale.”, nell'affrontare proprio uno degli elementi ostativi da una parte della dottrina e della giurisprudenza alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali (poi risolto positivamente), ha così motivato:”
pagina 12 di 16 Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473 bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a
«mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).”
Ne consegue pertanto, alla luce di siffatti principi espressi dopo l'introduzione della Riforma c.d. Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio ora che il rito è stato espressamente unificato. Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art. 473 bis. 51, comma 4° c.p.c.), prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Tutto ciò premesso e argomentato, neppure messo in discussione dalle parti la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al pagina 13 di 16 ricorso, che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore e in nulla in contrasto con norme imperative.
Segnatamente non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca del consenso, Parte_3 circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi di e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle Per_1 parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis. 51 comma 4° c.p.c..
Segnatamente la revoca del consenso del sig. si configura come mero ripensamento e/o rivalutazione di _3 elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto e per ciò privo di alcuna rilevanza.
Il sig. , che peraltro nella comunicazione depositata il 30.09.2024 con richiesta di revoca del provvedimento _3 di fissazione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. si era limitato solo a riferire che “stante l'insorgenza di molteplici attriti tra i ricorrenti soprattutto per la gestione del figlio minore il signor ha espresso Per_1 Parte_3 formalmente la sua volontà di non separarsi alle condizioni indicate sottoscritte nel ricorso”, nelle verbalizzazioni rese davanti al Giudice Onorario delegato ha, in primo luogo, precisato di “aver firmato l'accordo a causa delle pressioni che subivo da tutti, anche da mio padre, mi dicevano che soffriva Parte_1 che piangeva ogni giorno che non dormiva” con ciò escludendo che possano integrarsi le fattispecie, peraltro neppure dedotte o in alcun modo lamentate, di dolo, violenza o errore di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. aventi ben diversi e più pregnanti presupposti e necessitanti non solo di allegazioni ma anche di riscontri del tutto assenti.
E' poi lo stesso , a precisare ulteriormente come la decisione di revocare il consenso, peraltro “dopo due _3 giorni dalla firma dell'accordo” (a dimostrazione dell'insussistenza e/o comunque dell'allegazioni di qualsivoglia sopravvenienza), sia dovuta essenzialmente al fatto che nei giorni di sua spettanza debba accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio, previsti il lunedì e il mercoledì.
Orbene oltre dover osservare come la partecipazione di un genitore alle attività anche sportive del figlio faccia parte delle incombenze genitoriali e anzi concretizzi a pieno il ruolo genitoriale nella vita di un figlio, corrispondendo ciò certamente all'interesse del medesimo, tanto più avendo il padre maggiori capacità di movimento rispetto alla madre, rischiando altrimenti di non far partecipare il figlio ad un'attività per lo stesso importante ed anche da condividere con il padre stesso, si evidenzia poi come i tempi di frequentazione concordati, che appaiono ampi ed adeguati, prevedano comunque che anche nei giorni di spettanza materna il minore debba essere accompagnato agli allenamenti di calcio. Inoltre proprio nell'esercizio dell'affido condiviso, in alcun modo messo in discussione, i genitori potranno e dovranno condividere le migliori decisioni nell'interesse del figlio minore anche sotto il profilo degli impegni da assumere e della scelta dell'attività sportiva da svolgere con giorni ed orari della settimana destinati agli allenamenti e alle partite che potranno fra l'altro nel tempo variare, con necessità di rimodulazione nel rispetto della volontà del figlio e avendo sempre di mira le esigenze e i bisogni del medesimo. Ciò peraltro, come previsto in ricorso, fatti salvi sempre diversi accordi delle parti auspicabili ed apprezzabili, nell'esercizio concreto di una responsabilità genitoriale effettiva e pagina 14 di 16 autentica, avendo anche la signora già dichiarato di essere disponibile a far trascorrere al padre una Pt_1 settimana in più con il figlio durante le vacanze estive.
Ne consegue, quindi, come l'accordo formalizzato dalle parti in ordine ai tempi e ai giorni di frequentazione paterna sia del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore e quanto sostenuto e richiesto sia piuttosto un'esigenza del padre di diversa organizzazione o rimodulazione logistica che in alcun modo può inficiare l'accordo o integrare i presupposti previsti dal richiamato comma 4 dell'art. 473 bis. 51 c.p.c..
Quanto poi agli accordi economici, essendosi limitato il sig. a riferire come siano “pesanti avendo anche _3 ceduto una casa frutto di sacrifici miei e dei miei genitori”, non avendo dedotto alcuna sopravvenienza, giammai possono considerarsi contrari all'interesse del figlio ma piuttosto frutto soltanto di un mera rivalutazione di dati ed elementi già presenti e certamente noti al momento della sottoscrizione del ricorso, integrando altresì le disposizioni inerenti le attribuzioni patrimoniali reciproche (inerenti sia la quota del 50% della casa coniugale che il 50% della società con peraltro anche l'impegno del sig. a comprare con il Parte_4 _3 corrispettivo un immobile da intestare al figlio minore) delle pattuizioni negoziali, che non possono essere contestate o censurate Tribunale né altrimenti potendo configurare condizioni in contrasto con gli interessi del figlio minore.
Nessuna altra allegazione posta alla base della revoca del consenso merita ulteriore esame, ritenendo il Tribunale che gli accordi ratificati con il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti e depositato ex art. 473 bis. 51 c.p.c. non contrastino con gli interessi di , non essendo stati altresì in alcun modo dedotti mutamenti di Per_1 circostanze rilevanti.
All'esito di questa ampia disanima, a parere del Collegio sussistono, pertanto, i presupposti di legge per pronunciare sentenza di separazione personale, omologando le condizioni condivise di cui al ricorso e prendendo atto delle ulteriori pattuizioni negoziali.
Non si ritiene, infine, proprio sulla base del ragionamento svolto alla luce anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità sul punto, che sussistano i presupposti per richiedere l'intervento della Corte di
Cassazione ai sensi e per gli effetti di cui all'invocato art. 363 bis c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta sussistendo i presupposti di legge. Vanno, altresì omologate le condizioni di cui al ricorso depositato e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Deve, essere infine emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia del divorzio con sentenza definitiva e con fissazione di udienza decorso il termine di 6 mesi dal deposito delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 15 di 16 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_3 matrimonio con rito concordatario in SANT (NA) in data 31 agosto 2013 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di SANT nell'anno 2013, atto n.341, parte II, serie A nonché successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2013, atto n. 525, parte II, serie B);
2) Omologa le condizioni di cui al ricorso per separazione personale ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024 inerenti al figlio minore , nato a [...] il [...] ed ai rapporti economici Per_1
e provvede in conformità alle condizioni riportate in ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato, nel ricorso sottoscritto personalmente, alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT (NA) e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria
Laura Amato
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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