Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/10/2023, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 03037/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per la condanna
del Ministero della difesa al risarcimento dei danni biologici, morali, esistenziali, patiti -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti, nella loro qualità di eredi, hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti -OMISSIS-
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
3. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-questo T.A.R. ha accertato la sussistenza dei presupposti per la richiesta risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, disponendo una verificazione ai fini della sola determinazione del quantum risarcitorio.
4. In data 22 agosto 2023, il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Legale dell’A.O.U. “ G. Rodolico – San Marco ” di NI, nella sua veste di Verificatore, ha depositato la sua relazione conclusiva, con cui ha stabilito che agli eredi del danneggiato debba essere riconosciuto i-OMISSIS-
A) -OMISSIS-
- un periodo -OMISSIS-epoca in cui si instaurava -OMISSIS-
- un periodo di -OMISSIS-
- un periodo di -OMISSIS-
B) -OMISSIS-
- d-OMISSIS-
- di -OMISSIS-
- di -OMISSIS-
5. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6. Ai fini della determinazione del quantum risarcitorio -OMISSIS-in questione, prendendo atto dei contenuti della relazione conclusiva depositata dal Verificatore nominato con la sentenza n. -OMISSIS-di questo T.A.R. e in applicazione delle apposite Tabelle predisposte dal Tribunale ordinario di Milano, il Collegio è giunto alle conclusioni di seguito riportate.
7. Come riportato nella sua relazione, il Verificatore, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal -OMISSIS-di cui trattasi, con considerazioni cui il Collegio aderisce, ha ritenuto valutabili due distinte forme di nocumento: il -OMISSIS-
7.1 Per quanto attiene al -OMISSIS-esso va parametrato all’invalidità temporanea riportata dal danneggiato per effetto dell’insorgere dello stato patologico determinato dal fatto illecito altrui che, senza alcuna stabilizzazione, determina un progressivo aggravamento delle condizioni della vittima fino al suo decesso.
In casi di tal fatta, dunque, non è possibile ipotizzare una liquidazione del danno da “invalidità permanente” che, dal punto di vista ontologico, presuppone piuttosto l’intervenuta cessazione dello stato di malattia, ovvero la sua stabilizzazione, consentendo così di apprezzarne gli esiti permanenti residuali.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico temporaneo, come da giurisprudenza consolidata, esso va liquidato mediante i criteri ordinari, eventualmente adeguati in modo opportuno al caso di specie.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte ” (Cass., sent. n. 12041/2020, così come richiamata da Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 36841/2022).
In considerazione di tali insegnamenti, il Collegio, applicando il valore massimo (euro 149,00) al Punto Base di I.T.T. e rapportandolo ai tre diversi periodi di invalidità temporanea accertati dal Verificatore, pari al 25%, al 50% e al 100%, ritiene equo liquidare, quale -OMISSIS-la somma di euro 190.235,75 (centonovantamiladuecentotrentacinque/75) in favore degli odierni ricorrenti.
7.2 Alla prefata tipologia di danno, al fine di assicurare un ristoro completo del danno non patrimoniale subito dal de cuius e suscettibile di trasmissione per via ereditaria, deve essere altresì preso in considerazione il -OMISSIS- così come evidenziato dalla richiamata pronuncia del Giudice di legittimità, secondo cui “ in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al -OMISSIS-consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale) […] il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014) ”.
Sempre la medesima Corte ha poi precisato come “ per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017) ”.
Orbene, nelle Tabelle richiamate, per tale tipologia di danno morale, è possibile attribuire un incremento minimo, rispetto alla quantificazione del danno biologico di cui sopra, pari al 25%, fino a un massimo del 50%.
Per tali ragioni, alla luce della Verificazione, che ha riscontrato -OMISSIS-
Dall’applicazione dei citati parametri, il Collegio ha stabilito d-OMISSIS-
8. In via complessiva, dunque, il danno risarcibile da parte dell’Amministrazione resistente nei confronti degli odierni ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria, è pari a euro-OMISSIS- a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dal --OMISSIS-in epigrafe, loro dante causa, trasmissibile iure hereditatis , così come domandato.
9. Al prefato importo dovrà poi essere aggiunta la rivalutazione delle somme, a partire dalla produzione del fatto illecito -OMISSIS-, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “ in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento debba essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass., 3, n. 2654 del 9/2/2005, Cass., 3, n. 5054 del 3/3/2009; Cass., 1, n. 8766 del 10/4/2018) ” (Cass., Sezione III, sent. n. 2979/2023).
Per quanto precede, si dispone la rivalutazione delle somme in via annuale, a decorrere dal-OMISSIS-secondo l’indice medio dei prezzi al consumo ISTAT, mentre per quanto riguarda gli interessi questi dovranno essere computati, nella misura del saggio legale, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, fino al soddisfo (in termini, cfr. Cons. Stato, Sezione III, sent. n. 4857/2019).
10. Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, pro quota ereditaria, che si liquidano in complessivi euro -OMISSIS- oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, come precisato in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente altresì al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Profili, Presidente FF, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Profili |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.