Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1014/21 di R.G. avente ad oggetto “nullità contrattuale;
restituzione somme”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Lezzi, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
ATTORE
e
anche quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Mario Esposito, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 1.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti di costituzione.
1
L'epigrafato attore conviene in giudizio eccependo in relazione al mutuo fondiario in Controparte_1
corso di ammortamento, stipulato il 23.5.08 e rinegoziato il 3.7.15 ed il 20.3.18, a) l'usura genetica degli interessi, data l'incidenza di quelli moratori e delle altre concorrenti voci di costo, tali da far lievitare il t.a.e.g. oltre i limiti consentiti e determinare, sul piano sanzionatorio, la gratuità del mutuo (art.1815 c.c.);
b) la nullità della pattuizione del isc/t.a.e.g. dell'operazione, realmente superiore a quello indicato in contratto, e la conseguente violazione degli artt.117 co.
4-6 del t.u.b., sanzionata dal comma 7 con l'applicazione degli interessi sostitutivi al tasso rendibot;
c) la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, che registrano un tasso effettivo (t.a.e.) maggiore dal t.a.n. contrattuale, determinato dal piano di ammortamento del prestito e dai maggiori costi “anatocistici” propri del regime di capitalizzazione periodica (della rata) degli interessi, illecita ai sensi dell'art.1283 c.c. L'attore chiede, previo accertamento delle nullità negoziali, la rideterminazione dei piani di rimborso e la conseguente condanna della banca a restituirgli l'importo di euro 68.902,52 indebitamente percetto.
deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, smentite dal dato documentale e Controparte_1
dalla normativa di riferimento, e l'incongruenza della pretesa restitutoria, peraltro riferita ad un rapporto obbligatorio ancora in corso.
* * * * * * * *
Le domande attrici vanno rigettate.
L'operazione creditizia non è viziata da anomalie strutturali e, di riflesso, è infondata in radice la pretesa restitutoria.
I) In data 23.5.2008 l' ha sottoscritto con un contratto di mutuo fondiario di euro Pt_1 Controparte_1
94.680,00 (somma accreditata sul conto corrente dell'intestatario) da rimborsare in trenta anni mediante la corresponsione di n.360 rate mensili comprensive di una quota capitale e di una quota interessi al saggio annuo del 6,050% secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese” (rate costanti composte da una
2 quota-capitale via via crescente e da una quota-interessi decrescente, calcolata sul debito residuo alla data precedente), evincibile dal modulo allegato.
Il titolo indica le altre spese e le conseguenze in caso di inadempimento del mutuatario (tasso di mora del
9,050% alla data di stipula, parametrato al t.e.g.m. degli interessi corrispettivi aumentato della metà,
secondo le indicazioni dei decreti ministeriali antiusura); riporta l'indicatore del costo totale del credito
(i.s.c.) pari al 6,242% annuo.
Il contratto primigenio è stato poi rinegoziato per iscritto.
In data 3.7.2015 le parti hanno convenuto la riduzione del saggio d'interesse corrispettivo annuo (3,50%)
sulle rate costanti a scadere dal 31.7.15, rideterminate in minus (euro 447,00) secondo l'allegato piano di ammortamento;
hanno rinegoziato anche il saggio di mora, parametrandolo al tasso BCE maggiorato di 4
punti percentuali (alla data di stipula, 4,30%) e, in caso di sopravvenuta eliminazione di quel criterio determinativo, al tasso Euribor a 6 mesi con la maggiorazione del 2,75% da applicare nei termini pattuiti.
E' poi intervenuta una successiva modifica in data 20.4.18, indotta anche dalla morosità del mutuatario nel pagamento dei ratei.
E' stato quindi rimodulato il piano di rimborso in n.368 rate mensili di pari importo (euro 329,45) a decorrere dal 30.4.18, comprensive di una quota-interessi al tasso fisso del 2,45%, con la maggiorazione di due punti percentuali in caso di mora (saggio del 4,45%).
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II) Si rivelano infondate le censure di nullità.
II.1) L'attore adombra nelle sue difese la natura usuraria degli interessi applicati al prestito.
La parte che contesta il superamento del tasso soglia ha l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto.
L' on allega alcunchè di specifico limitandosi a sostenere che il costo effettivo dell'operazione Pt_1
3 creditizia supererebbe il limite consentito, e ciò sull'errato presupposto (non seguito neppure dal perito di parte) che ai fini del t.e.g. debbano cumularsi i costi collegati all'erogazione del credito e quelli (meramente eventuali) propri della fase patologica del rapporto.
L'interesse convenzionale di mora e le penali equiparate sono però apprezzabili, a grandezze diverse, in ipotesi distinte ed alternative alle prestazioni di natura corrispettiva ragion per cui la loro autonoma rilevanza e valutazione ai fini dell'usura risponde all'ontologica differenza strutturale e funzionale tra gli oneri “fisiologici” strettamente connessi con l'operazione di finanziamento ed il danno (eventuale) da mancato o ritardato adempimento, risarcito in misura forfettaria (art.1224/2 - 1382 c.c.).
Il tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) dell'operazione creditizia va elaborato nel solco delle direttive di
Bankitalia, norme tecniche autorizzate dal legislatore, necessarie per dare uniforme attuazione al disposto dell'art.644 c.p. oltre che per evitare valutazioni di dati disomogenei.
Il punto C4) delle predette Istruzioni, riservato al trattamento degli oneri e delle spese, esclude dal calcolo,
oltre agli oneri affatto eventuali come la commissione di estinzione anticipata, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili previsti contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo (lett.d). Nel tasso effettivo globale (t.e.g.), pertanto, non vanno conteggiate la componente “indennitaria” della mora e le penali equiparate, in linea con quanto segnalato, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2008/48/CE art.19
parag.2).
E' quindi illogica la comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei e la loro sommatoria aritmetica;
di riflesso, non è concepibile l'elaborazione di un tasso composto risultante dall'applicazione (eventuale)
degli interessi moratori su quelli corrispettivi (Cass.22/14214).
In caso di inadempimento del debitore la soglia usuraria si raffronta all'interesse moratorio previsto e applicato (Cass. S/U 20/19597), ed agli eventuali costi posti a carico del finanziato a causa dell'inadempienza (Cass.22/14214; Cass.24/9201).
4 Ciò posto, l'operazione creditizia registra per tabulas - anche in sede di accordi modificativi - la pattuizione di interessi corrispettivi e moratori ben inferiori alle rispettive soglie usurarie (il t.s.u. degli interessi di mora va costruito sul t.e.g.m. della singola operazione maggiorato della percentuale di mora e sull'aumento nella misura di legge previsto quale ulteriore tolleranza - Cass. S/U 20/19597).
II.2) La presunta divergenza tra l' .A.E.G. indicato in contratto e quello applicato (8,87% secondo il CP_3
discutibile ricalcolo di parte attrice) è una anomalia che non incide sugli elementi strutturali del contratto e men che meno è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall'art.117/6 del TUB.
L'ISC/TAEG, introdotto dalla Delibera CICR n.10688 del 4.3.03 (art.9/2), è un “indice” comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia, che nella modificata Circolare n.229/99 (agg.to del 25.7.03) ha prescritto la menzione di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi aventi ad oggetto mutui ed altri finanziamenti, ai fini della trasparenza bancaria.
E' evidente che non si è al cospetto di un tasso determinativo dell'interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto ma di uno strumento riassuntivo che svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo dell'operazione creditizia prima di accedervi.
Pa In altri termini, l' non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale,
ragion per cui non assurge a regola d'invalidità del contratto ai sensi dell'art.117/6 TUB, che si riferisce solo a “tassi, prezzi e condizioni” (Cass. 23/4597; Cass.21/39169; ex multis, Corte App. Brescia 17.3.22 n.352;
Trib Sulmona 14.4.22 n.94; Trib. Brindisi 22.12.21 n.1699; Trib. Roma 2.3.20 n.4570 e 3.1.20 n.43; Trib.
Milano 5.2.20 n.1029; Trib. Napoli 9.7.18; Trib. Bologna 9.1.18 n.34).
Stante l'assenza di una specifica norma dal tenore analogo all'art.125 bis co.6 del TUB (prevista dal legislatore, a partire dal 2010, in caso di finanziamento chirografario al cliente consumatore non superiore ad euro 75.000), l'erronea quantificazione del TAEG/ISC si traduce dunque in una mera violazione
5 dell'obbligo informativo, inidonea a determinare alcuna invalidità contrattuale - tantomeno della sola clausola relativa agli interessi - ma possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori, che in ogni caso l'attore non allega in modo compiuto né dimostra (anche in ordine al danno/conseguenza).
II.3) Secondo l'opponente il contratto è viziato da indeterminatezza del tasso d'interesse e/o di altra componente “strutturale” della prestazione di rimborso (l'ammortamento) sì da violare l'art.1346 c.c. e le regole di trasparenza sottese al disposto dell'art.117 del TUB.
L'assunto è infondato.
Si osserva che il titolo negoziale riporta le condizioni basilari applicate al finanziamento, ossia l'importo finanziato, il tasso corrispettivo, la durata del finanziamento, la data d'inizio dell'ammortamento, il numero e la periodicità delle rate.
Nel contratto base non viene esplicitata la tipologia di ammortamento prescelta per la restituzione del debito ma il deficit informativo non rende indeterminabile il contenuto dell'obbligazione restitutoria.
Rileva, al riguardo, l'individuazione in contratto delle modalità di ammortamento e, quindi, degli elementi predeterminati componenti la singola rata (è allegato il piano di rimborso), i quali consentono di enucleare il sistema di rimborso del prestito: il programmato rimborso è la risultante di un piano di ammortamento alla francese costruito in regime finanziario composto, tale, secondo la regola matematica di chiusura, da azzerare il capitale residuo all'ultimo pagamento. In sostanza, il reticolato negoziale fornisce elementi sufficienti anche per elaborare il meccanismo di rimborso.
Ad ogni modo, la mancata indicazione del regime di computo (capitalizzazione) degli interessi debitori non incide sulla validità della convenzione (cfr. Cass. S/U 24/15130). In tal caso, sottolineano la Sezioni Unite,
non vi è violazione delle regole di trasparenza: la differenza tra il piano alla francese e quello all'italiana non dipende dal fatto che, nel primo, il tasso effettivo è maggiore di quello nominale quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale;
il
6 maggior “carico” degli interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, e non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, “non incidendo sul t.a.n.
e sul t.a.e.g.”, ma costituisce un naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente.
II.4) Logico corollario è che il piano di ammortamento alla francese costruito in regime di capitalizzazione composta non comporta l'invalidità strutturale del regolamento contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto (la maggiore onerosità del regime finanziario del prestito riguarda altro profilo) o per inosservanza del divieto di cui all'art.1283 c.c., dato che non vi è addebito di un costo occulto di matrice anatocistica.
L'approfondimento peritale ha posto l'accento sulla dinamica esponenziale dell'interesse composto caratterizzante il piano di ammortamento “a rata costante” del mutuo stipulato dall' a, secondo le Pt_1
affermazioni di principio di Cass. S/U 24/15130, nel regime standard e nella fisiologia del rapporto “deve
escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi
relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. In
sostanza, sul piano giuridico, la maggior quota di interessi derivante dal suddetto meccanismo di rimborso non deriva dalla produzione di “interessi su interessi” né tanto meno da un fenomeno propriamente anatocistico.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e parametri aggiornati dal d.m. n.147/2022.
Anche gli oneri della c.t.u., liquidati con decreto del 19.4.23, gravano sull'attore, fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.
7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta le domande attrici e, per l'effetto, condanna l' a rifondere alla le Pt_1 Controparte_1
competenze di lite, che liquida in euro 8.283,00 oltre rsg, iva e cap come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Taranto, 8.1.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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