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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Pt_1
Avv. Simona Miglio
Appellante /appellato incidentale
E
Controparte_1
Avv. Ester Ferrari Morandi
Appellato/appellante incidentale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 311/2023 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 1.3.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante/appellato incidentale:
“… accogliere il presente ricorso e, in parziale riforma della sentenza n.
311/23 del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere, confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Per l'appellato principale/appellante incidentale:
“QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 311/2022 del 01/03/2023:
ACCERTARE documentalmente il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dal 21/01/2015 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/06/2017, o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei Pt_1 maturati dell'assegno di invalidità per i periodi 01/02/2015 –
29/02/2016 / 01/04/2018 – 30/11/2018 (escludendo quindi i periodi di riscossione dell'indennità di disoccupazione NA) per un importo pari ad 7.867,9 Euro, o nell'importo di giustizia, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/06/2017 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 222/1984 e successive modifiche.
QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE dichiarare comunque infondata e non provata la pretesa spiegata dall'appellante nell'avverso gravame.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti per entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2019, ha Controparte_1 convenuto in giudizio l' per la condanna degli arretrati dell'assegno Pt_1 ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/1984, relativamente al periodo
1-2015/11-2018, per l'importo complessivo di €. 11.214,70 deducendo:
-che, con decreto di omologa del 19.6.2017, notificato in data
22.6.2017, il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto all'istante l'assegno ex art. 1 L. 222/1984 a decorrere dal 21.1.2015 data della domanda amministrativa;
- che, in data 5.11.2018, l' ha comunicato al la Pt_1 CP_1 liquidazione dell'assegno ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal
21.1.2015 e ha corrisposto dal mese di dicembre 2018 l'importo mensile dovuto;
-di aver percepito la Naspi dal mese di marzo 2016 al mese di marzo
2018;
-che, per il suindicato periodo, tenuto conto dell'incompatibilità prevista dalla disciplina legislativa tra le due prestazioni non è dovuta alcuna somma a titolo di assegno di invalidità;
- che dalla somma richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era già scomputato quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione Naspi dal marzo 2016 al marzo 2018, con esclusione di ogni cumulo con l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/1984.
2. Ha concluso chiedendo condannarsi l' al pagamento della Pt_1 somma di € 11.214,70 a titolo di arretrati di assegno ex art. 1 L.
222/1984.
3. L' si è costituito in giudizio deducendo di aver già corrisposto le Pt_1 somme e ha concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere.
3 4. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha così statuito:
“condanna a corrispondere al ricorrente la somma di Euro Pt_1
2.161,13 per la causale di cui in motivazione;
compensa tra le parti le spese del giudizio”.
5. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in data 9.5.2023, lamentando, con unico motivo, l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado condannato l' Pt_2 al pagamento di un importo già corrisposto.
6. ha resistito al gravame proponendo appello Controparte_1 incidentale per non aver il Tribunale riconosciuto integralmente i ratei dell'assegno di invalidità per le mensilità non coincidenti con la percezione della Naspi e per aver ritenuto legittima la trattenuta operata dall' Pt_1
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appello principale e incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
9. Il Tribunale, dato atto del divieto di cumulo tra due prestazioni, quale circostanza pacifica tra le parti, ha evidenziato che la controversia verteva sulla quantificazione degli importi dovuti. Ha dunque detratto dall'importo di € 24.719,95 lordi - corrispondente a quanto dovuto per ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità da febbraio 2015
(mese successivo alla domanda amministrativa) al novembre 2018
(mese in cui la prestazione ha cominciato a essere erogata) – la somma di € 21.898,96, ricevuta dal a titolo di Naspi, ottenendo una CP_1 differenza pari a € 2.161,13, oggetto della pronuncia di condanna a carico dell' Pt_1
4
10. Il giudice di prime ha, infine compensato tra le parti le spese di lite sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto esercitare il diritto di opzione tra le due prestazioni già in sede amministrativa, avendo impedito, cin tale omissione, all'Ente di pagare gli arretrati, nonostante la richiesta rivolta in tal senso dall' con e-mail del 5.11.2018. Pt_2
11. Sostiene censura la sentenza di primo grado l' che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nel condannare l'istituto al pagamento della somma di € 2,161,13 a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto tale somma era già stata corrisposta, come da cedolino di pagamento del 4/11/2019 per € 3.346,80 lordi (sub doc. n.
3 , pagamento pure riconosciuto all'originario ricorrente con le Pt_1 note depositate per l'udienza del 3.12.2019, non residuando altro importo da corrispondere.
12. Il lamenta, invece, che il primo giudice abbia ritenuto CP_1 non dovuti al i ratei dell'assegno ordinario di invalidità nelle CP_1 mensilità non coincidenti con quelle di percezione della Naspi, ritenendo erroneamente legittima la decurtazione operata dall' Pt_1
Precisa l'appellante incidentale di non aver in alcun modo optato per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 nei periodi in cui ha percepito la Naspi, avendo percepito (e confermando oggi tale scelta) negli stessi mesi l'indennità di disoccupazione NA per la quale ha optato con comportamento concludente.
13. Il collegio rileva quanto segue.
È pacifico che il ha ottenuto decreto di omologa, ex art. 445 CP_1 bis c.p.c. del 19.6.2017 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 21.1.2015 e ha iniziato a percepire i ratei dal dicembre 2018 (v. all.ti 1-2 di parte ricorrente).
5 14. Nel periodo di decorrenza degli arretrati da corrispondere al
(1/2/2015 – 30/11/2018), si colloca un periodo in cui il CP_1 medesimo ha percepito l'indennità di disoccupazione NA (da marzo
2016 a marzo 2018, v. all. 6 di parte ricorrente).
15. Cone risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il nel richiedere in via giudiziale gli arretrati dell'assegno di CP_1 invalidità, aveva già escluso dai conteggi i periodi nei quali aveva percepito l'indennità di disoccupazione, limitando la pretesa ai periodi residui;
né, del resto, si poneva una questione di incompatibilità al momento della domanda amministrativa (21.1.2015), quando il non godeva ancora del trattamento Naspi, percepito solo a CP_1 decorrere dal marzo 2016, mentre la e-mail dell' del 5.11.2018 – Pt_1 coeva al provvedimento di liquidazione dei ratei arretrati (v. all. n. 6 dell' -, volta a sollecitare il ricorrente a esercitare il diritto di Pt_1 opzione, si colloca in data posteriore alla cessazione del trattamento
Naspi percepito sino al marzo 2018.
16. Inoltre, in punto di obbligo del diritto di opzione, giova rilevare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord.
n. 8401/2025): “…3.1. Il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia Parte e superstiti poste a carico dell' è espressamente previsto dall'art.
6 comma 7 del D.L. n.148 del 1993 convertito in L. n.236/1993 in cui si afferma la incompatibilità dei due trattamenti. Si tratta di divieto fondato, con specifico riferimento all'assegno di invalidità, sulla identità dell'elemento costitutivo della “incollocazione” (lo ricorda la pronuncia di questa Corte resa con ord. n. 9808/2012). Vi è connessa la facoltà per l'interessato di optare fra le due prestazioni.
3.2. Il divieto di cumulo è dunque temperato dalla facoltà di opzione, il cui mancato esercizio è disciplinato espressamente, in tema di NASpI, dall'art. 11 comma 1 lett. e) del d.lgs. 22/2015 (e, per la prestazione
6 ASpI, dall'art. 2 comma 40 lett.D L.92/12), con la previsione della decadenza dal trattamento se ad esso sopravvenga l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Non altrettanto è stato, tuttavia, previsto per il caso inverso, di trattamento di assegno di invalidità precedente alla domanda di NASpI.
Seguendo la parallela disciplina dell'indennità di mobilità, l'art. 2 comma 5 del d.l. 299/1994 aveva introdotto all'art. 6 comma 7, del d.l.
148/93 conv. in L. n.236/93, l'ulteriore periodo secondo il quale all'atto della iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti
e quello di mobilità, aggiungendo che “in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento”. In sostanza, non è prevista un'automatica conseguenza decadenziale.
(…) 6. A ben vedere, poi, l'incompatibilità dei due trattamenti preclude anche la loro alternatività genetica o sopravvenuta, ossia la contemporanea presenza delle due prestazioni. Per quanto innanzi visto, nel caso di assegno ordinario di invalidità sopravvenuto al trattamento NASpI il lavoratore decade dalla fruizione di quest'ultima, salvo il diritto di opzione (art. 11 d.lgs. 22/2015), mentre nel caso inverso di assegno ordinario di invalidità preesistente al trattamento di mobilità (o di disoccupazione, evitando disparità di trattamento a mente di Corte Cost. 234/2011) l'assegno è sospeso per il periodo di fruizione del trattamento e finché non è esercitata l'opzione”.
17. In conclusione, nel caso in esame deve ritenersi il diritto del al riconoscimento dell'importo richiesto a titolo di arretrati CP_1 di assegno di invalidità relativi ai periodi non coincidenti con l'indennità di disoccupazione.
7 18. Il ricorrente ha originariamente quantificato tali somme in complessivi € 11.090,20, (oltre interessi legali nella misura di € 124,50 per un totale di € 11.214,70); con le conclusioni in sede di appello, la somma è stata ridotta per decurtazione di quanto erogato dall' con Pt_1 la mensilità di novembre 2019 a titolo di arretrati sull'assegno ordinario di invalidità pari a € 3.346,80. Tale ultimo importo risulta corrisposto al mediante bonifico effettuato in data 4.11.2019 (v. sub all. CP_1
n. 3 . Ne consegue che spetta all'originario ricorrente, a titolo di Pt_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità, la somma complessiva di € 7.743,40 (€ 11.090,20-€ 3.346,80), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
19. Conclusivamente l'appello principale deve essere respinto e accolto quello incidentale.
20. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore Ester Ferrari
Morandi dichiaratosi antistatario, limitatamente alla fase processuale di primo grado.
21. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
311/2023 del Tribunale di Tivoli, così provvede:
- respinge l'appello principale proposto dall' Pt_1
- accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento di €. 7.867,90, oltre interessi Pt_1 legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di ratei maturati dell'assegno di invalidità per i periodi 1.2.2015–29.2.2016 e 1.4.2018–
30.11.2018;
8 - condanna l' a rifondere a le spese del giudizio Pt_1 Controparte_1 di primo grado liquidate in €.1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, da distrarsi;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, Pt_1 liquidate in €. 1.984,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, quanto alla posizione dell'appellante principale, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
LA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Pt_1
Avv. Simona Miglio
Appellante /appellato incidentale
E
Controparte_1
Avv. Ester Ferrari Morandi
Appellato/appellante incidentale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 311/2023 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 1.3.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante/appellato incidentale:
“… accogliere il presente ricorso e, in parziale riforma della sentenza n.
311/23 del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere, confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Per l'appellato principale/appellante incidentale:
“QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 311/2022 del 01/03/2023:
ACCERTARE documentalmente il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dal 21/01/2015 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/06/2017, o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei Pt_1 maturati dell'assegno di invalidità per i periodi 01/02/2015 –
29/02/2016 / 01/04/2018 – 30/11/2018 (escludendo quindi i periodi di riscossione dell'indennità di disoccupazione NA) per un importo pari ad 7.867,9 Euro, o nell'importo di giustizia, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Tivoli del 19/06/2017 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 222/1984 e successive modifiche.
QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE dichiarare comunque infondata e non provata la pretesa spiegata dall'appellante nell'avverso gravame.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti per entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2019, ha Controparte_1 convenuto in giudizio l' per la condanna degli arretrati dell'assegno Pt_1 ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/1984, relativamente al periodo
1-2015/11-2018, per l'importo complessivo di €. 11.214,70 deducendo:
-che, con decreto di omologa del 19.6.2017, notificato in data
22.6.2017, il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto all'istante l'assegno ex art. 1 L. 222/1984 a decorrere dal 21.1.2015 data della domanda amministrativa;
- che, in data 5.11.2018, l' ha comunicato al la Pt_1 CP_1 liquidazione dell'assegno ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal
21.1.2015 e ha corrisposto dal mese di dicembre 2018 l'importo mensile dovuto;
-di aver percepito la Naspi dal mese di marzo 2016 al mese di marzo
2018;
-che, per il suindicato periodo, tenuto conto dell'incompatibilità prevista dalla disciplina legislativa tra le due prestazioni non è dovuta alcuna somma a titolo di assegno di invalidità;
- che dalla somma richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era già scomputato quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione Naspi dal marzo 2016 al marzo 2018, con esclusione di ogni cumulo con l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/1984.
2. Ha concluso chiedendo condannarsi l' al pagamento della Pt_1 somma di € 11.214,70 a titolo di arretrati di assegno ex art. 1 L.
222/1984.
3. L' si è costituito in giudizio deducendo di aver già corrisposto le Pt_1 somme e ha concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere.
3 4. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha così statuito:
“condanna a corrispondere al ricorrente la somma di Euro Pt_1
2.161,13 per la causale di cui in motivazione;
compensa tra le parti le spese del giudizio”.
5. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in data 9.5.2023, lamentando, con unico motivo, l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado condannato l' Pt_2 al pagamento di un importo già corrisposto.
6. ha resistito al gravame proponendo appello Controparte_1 incidentale per non aver il Tribunale riconosciuto integralmente i ratei dell'assegno di invalidità per le mensilità non coincidenti con la percezione della Naspi e per aver ritenuto legittima la trattenuta operata dall' Pt_1
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appello principale e incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
9. Il Tribunale, dato atto del divieto di cumulo tra due prestazioni, quale circostanza pacifica tra le parti, ha evidenziato che la controversia verteva sulla quantificazione degli importi dovuti. Ha dunque detratto dall'importo di € 24.719,95 lordi - corrispondente a quanto dovuto per ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità da febbraio 2015
(mese successivo alla domanda amministrativa) al novembre 2018
(mese in cui la prestazione ha cominciato a essere erogata) – la somma di € 21.898,96, ricevuta dal a titolo di Naspi, ottenendo una CP_1 differenza pari a € 2.161,13, oggetto della pronuncia di condanna a carico dell' Pt_1
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10. Il giudice di prime ha, infine compensato tra le parti le spese di lite sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto esercitare il diritto di opzione tra le due prestazioni già in sede amministrativa, avendo impedito, cin tale omissione, all'Ente di pagare gli arretrati, nonostante la richiesta rivolta in tal senso dall' con e-mail del 5.11.2018. Pt_2
11. Sostiene censura la sentenza di primo grado l' che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nel condannare l'istituto al pagamento della somma di € 2,161,13 a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto tale somma era già stata corrisposta, come da cedolino di pagamento del 4/11/2019 per € 3.346,80 lordi (sub doc. n.
3 , pagamento pure riconosciuto all'originario ricorrente con le Pt_1 note depositate per l'udienza del 3.12.2019, non residuando altro importo da corrispondere.
12. Il lamenta, invece, che il primo giudice abbia ritenuto CP_1 non dovuti al i ratei dell'assegno ordinario di invalidità nelle CP_1 mensilità non coincidenti con quelle di percezione della Naspi, ritenendo erroneamente legittima la decurtazione operata dall' Pt_1
Precisa l'appellante incidentale di non aver in alcun modo optato per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 nei periodi in cui ha percepito la Naspi, avendo percepito (e confermando oggi tale scelta) negli stessi mesi l'indennità di disoccupazione NA per la quale ha optato con comportamento concludente.
13. Il collegio rileva quanto segue.
È pacifico che il ha ottenuto decreto di omologa, ex art. 445 CP_1 bis c.p.c. del 19.6.2017 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 21.1.2015 e ha iniziato a percepire i ratei dal dicembre 2018 (v. all.ti 1-2 di parte ricorrente).
5 14. Nel periodo di decorrenza degli arretrati da corrispondere al
(1/2/2015 – 30/11/2018), si colloca un periodo in cui il CP_1 medesimo ha percepito l'indennità di disoccupazione NA (da marzo
2016 a marzo 2018, v. all. 6 di parte ricorrente).
15. Cone risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il nel richiedere in via giudiziale gli arretrati dell'assegno di CP_1 invalidità, aveva già escluso dai conteggi i periodi nei quali aveva percepito l'indennità di disoccupazione, limitando la pretesa ai periodi residui;
né, del resto, si poneva una questione di incompatibilità al momento della domanda amministrativa (21.1.2015), quando il non godeva ancora del trattamento Naspi, percepito solo a CP_1 decorrere dal marzo 2016, mentre la e-mail dell' del 5.11.2018 – Pt_1 coeva al provvedimento di liquidazione dei ratei arretrati (v. all. n. 6 dell' -, volta a sollecitare il ricorrente a esercitare il diritto di Pt_1 opzione, si colloca in data posteriore alla cessazione del trattamento
Naspi percepito sino al marzo 2018.
16. Inoltre, in punto di obbligo del diritto di opzione, giova rilevare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord.
n. 8401/2025): “…3.1. Il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia Parte e superstiti poste a carico dell' è espressamente previsto dall'art.
6 comma 7 del D.L. n.148 del 1993 convertito in L. n.236/1993 in cui si afferma la incompatibilità dei due trattamenti. Si tratta di divieto fondato, con specifico riferimento all'assegno di invalidità, sulla identità dell'elemento costitutivo della “incollocazione” (lo ricorda la pronuncia di questa Corte resa con ord. n. 9808/2012). Vi è connessa la facoltà per l'interessato di optare fra le due prestazioni.
3.2. Il divieto di cumulo è dunque temperato dalla facoltà di opzione, il cui mancato esercizio è disciplinato espressamente, in tema di NASpI, dall'art. 11 comma 1 lett. e) del d.lgs. 22/2015 (e, per la prestazione
6 ASpI, dall'art. 2 comma 40 lett.D L.92/12), con la previsione della decadenza dal trattamento se ad esso sopravvenga l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Non altrettanto è stato, tuttavia, previsto per il caso inverso, di trattamento di assegno di invalidità precedente alla domanda di NASpI.
Seguendo la parallela disciplina dell'indennità di mobilità, l'art. 2 comma 5 del d.l. 299/1994 aveva introdotto all'art. 6 comma 7, del d.l.
148/93 conv. in L. n.236/93, l'ulteriore periodo secondo il quale all'atto della iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti
e quello di mobilità, aggiungendo che “in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento”. In sostanza, non è prevista un'automatica conseguenza decadenziale.
(…) 6. A ben vedere, poi, l'incompatibilità dei due trattamenti preclude anche la loro alternatività genetica o sopravvenuta, ossia la contemporanea presenza delle due prestazioni. Per quanto innanzi visto, nel caso di assegno ordinario di invalidità sopravvenuto al trattamento NASpI il lavoratore decade dalla fruizione di quest'ultima, salvo il diritto di opzione (art. 11 d.lgs. 22/2015), mentre nel caso inverso di assegno ordinario di invalidità preesistente al trattamento di mobilità (o di disoccupazione, evitando disparità di trattamento a mente di Corte Cost. 234/2011) l'assegno è sospeso per il periodo di fruizione del trattamento e finché non è esercitata l'opzione”.
17. In conclusione, nel caso in esame deve ritenersi il diritto del al riconoscimento dell'importo richiesto a titolo di arretrati CP_1 di assegno di invalidità relativi ai periodi non coincidenti con l'indennità di disoccupazione.
7 18. Il ricorrente ha originariamente quantificato tali somme in complessivi € 11.090,20, (oltre interessi legali nella misura di € 124,50 per un totale di € 11.214,70); con le conclusioni in sede di appello, la somma è stata ridotta per decurtazione di quanto erogato dall' con Pt_1 la mensilità di novembre 2019 a titolo di arretrati sull'assegno ordinario di invalidità pari a € 3.346,80. Tale ultimo importo risulta corrisposto al mediante bonifico effettuato in data 4.11.2019 (v. sub all. CP_1
n. 3 . Ne consegue che spetta all'originario ricorrente, a titolo di Pt_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità, la somma complessiva di € 7.743,40 (€ 11.090,20-€ 3.346,80), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
19. Conclusivamente l'appello principale deve essere respinto e accolto quello incidentale.
20. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore Ester Ferrari
Morandi dichiaratosi antistatario, limitatamente alla fase processuale di primo grado.
21. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
311/2023 del Tribunale di Tivoli, così provvede:
- respinge l'appello principale proposto dall' Pt_1
- accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento di €. 7.867,90, oltre interessi Pt_1 legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di ratei maturati dell'assegno di invalidità per i periodi 1.2.2015–29.2.2016 e 1.4.2018–
30.11.2018;
8 - condanna l' a rifondere a le spese del giudizio Pt_1 Controparte_1 di primo grado liquidate in €.1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, da distrarsi;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, Pt_1 liquidate in €. 1.984,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, quanto alla posizione dell'appellante principale, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
LA CA
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