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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10249 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. LIVANI MICHELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.32024, il ricorrente, premesso che con nota del
12.07.2023, l' gli comunicava, tenuto conto dei redditi percepiti nel 2020, di aver CP_1
indebitamente corrisposto, nel periodo 2020/ luglio 2023, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 Finanziaria 2002 (c.d. aumento al milione) sulla pensione n. 020 700335271412 Cat. SOART, per un importo complessivo di
€ 5.664,95; precisato che la detta pensione 020 700335271412 Cat. SOART era cointestata al ricorrente ed alla di lui madre, , deceduta nel gennaio 2023; ha dedotto Persona_1
l'inesistenza e l'irripetibilità del preteso indebito ed ha pertanto richiesto dichiararsi l'inesistenza dell'indebito con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo CP_1
1 di € 1.748,03, oltre interessi legali, illegittimamente compensata dall'ente con altro credito del ricorrente.
Costituitosi in giudizio, l' precisati i fatti di causa, ha dedotto l'erronea CP_1
determinazione del preteso indebito, riconoscendo l'inesistenza dell'indebito per € 4.918,37, in considerazione del diritto della ha percepire la maggiorazione. Ha pertanto ridotto Per_1
l'indebito alla minor somma di € 746,58 per aver corrisposto allo , dopo il decesso Parte_1
della madre, la maggiorazione sociale che invece non era dovuta, tenuto conto della pensione di invalidità e di accompagnamento percepita dal ricorrente. Pertanto, riconosciuto che l'ente aveva già provveduto a recuperare l'importo di € 1.748,03, mediante compensazione con altro credito del ricorrente, si è impegnato alla restituzione in favore dello dell'importo di € 1.001,45, “relativo a quanto trattenuto in più”. Parte_1
Contestata inoltre l'irripetibilità dell'indebito di € 746,58, ha chiesto confermarsi il diritto dell'ente alla ripetizione di tale importo e dichiararsi per il resto cessata la materia del contendere.
E' pacifico fra le parti che lo , invalido civile, fosse contitolare, unitamente Parte_1
alla propria madre, , della pensione ai superstiti. A seguito del decesso della Persona_1
, occorso nel gennaio 2023, lo è divenuto unico titolare della pensione ai Per_1 Parte_1
superstiti.
E' ammesso dallo stesso che l'indebito per cui è causa relativo al periodo CP_1
gennaio 2020/ luglio 2023, è stato annullato con riferimento al periodo anteriore al decesso della , avendo questa effettivamente diritto alla maggiorazione, non essendo titolare di Per_1
altri redditi.
In assenza di prova dell'effettivo annullamento di tale indebito, pari ad € 4.918,37, deve dichiararsene l'inesistenza stante l'ammissione dello stesso ente convenuto.
Quanto al residuo importo di € 746,58, relativo al periodo febbraio2023/luglio 2023, che l' sostiene essere stato corrisposto allo a titolo di maggiorazione non CP_1 Parte_1
dovuta, in considerazione degli ulteriori redditi percepiti dal ricorrente, si osserva che questi si limita a dedure che l' non avrebbe chiarito le ragioni giuridiche e fattuali ed i criteri CP_1
di calcolo di tale minor indebito.
Tuttavia, ribadito che l'indebito ha ad oggetto le quote di maggiorazione sulla pensione ai superstiti corrisposte dall' della sino al luglio 2023, si osserva che era CP_1 Per_1
2 onere del ricorrente dedurre e dimostrare di aver diritto (in proprio) a percepire la maggiorazione.
In assenza di tale allegazione e prova, deve ritenersi l'esistenza dell'indebito per l'importo di € 746,58.
Quanto all'eccepita irripetibilità, si osserva che con riferimento alle prestazioni legate al reddito, fra le quali rientra la maggiorazione per cui è causa, l'art. 13 comma 2, della l. n.
412 del 1991, non fa riferimento nè al dolo dell'assicurato nè all'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, rilevando CP_1
piuttosto soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_2
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, se è vero che l' ha comunicato l'indebita percezione delle CP_1
somme dovute a titolo di maggiorazione della pensione ai superstiti nello stesso anno solare della corresponsione indebita, è altresì vero che l'indebito per cui è causa non attiene ad un mutamento dei requisiti reddituali dello quanto piuttosto, come ammesso Parte_1
dall' all'errore dell'ente che ha continuato a corrispondere sulla pensione la CP_1
maggiorazione alla quale aveva diritto la , cointestataria della pensione ai superstiti, Per_1
pur a seguito del decesso di quest'ultima, ben noto all'ente previdenziale.
In tale contesto, ritiene il giudicante l'inapplicabilità dell'art. 13 cit e l'irripetibilità dell'indebito, considerato che l'erronea corresponsione della maggiorazione pur dopo il decesso della è imputabile al solo ente previdenziale, e tenuto conto dell'affidamento Per_1
incolpevole dell'accipiens stante l'esiguità dell'importo corrisposto mensilmente in più sulla pensione e dell'invalidità totale di cui affetto.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere allo l'importo di € CP_1 Parte_1
1.748,03, oltre interessi indebitamente compensato, mediante trattenuta sui ratei di indennità di accompagnamento liquidati allo in qualità di erede della con nota del Parte_1 Per_1
2.8.2023 (doc. 13 di parte ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del
50% stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
3 Accerta l'inesistenza dell'indebito pari ad € 4.918,37, di cui alla nota del 12.7.2023; CP_1
dichiara l'irripetibilità del residuo indebito di € 746,58; condanna l' a corrispondere allo l'importo di € 1.748,03, oltre interessi dal CP_1 Parte_1
2.8.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.696,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 15.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10249 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. LIVANI MICHELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.32024, il ricorrente, premesso che con nota del
12.07.2023, l' gli comunicava, tenuto conto dei redditi percepiti nel 2020, di aver CP_1
indebitamente corrisposto, nel periodo 2020/ luglio 2023, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 Finanziaria 2002 (c.d. aumento al milione) sulla pensione n. 020 700335271412 Cat. SOART, per un importo complessivo di
€ 5.664,95; precisato che la detta pensione 020 700335271412 Cat. SOART era cointestata al ricorrente ed alla di lui madre, , deceduta nel gennaio 2023; ha dedotto Persona_1
l'inesistenza e l'irripetibilità del preteso indebito ed ha pertanto richiesto dichiararsi l'inesistenza dell'indebito con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo CP_1
1 di € 1.748,03, oltre interessi legali, illegittimamente compensata dall'ente con altro credito del ricorrente.
Costituitosi in giudizio, l' precisati i fatti di causa, ha dedotto l'erronea CP_1
determinazione del preteso indebito, riconoscendo l'inesistenza dell'indebito per € 4.918,37, in considerazione del diritto della ha percepire la maggiorazione. Ha pertanto ridotto Per_1
l'indebito alla minor somma di € 746,58 per aver corrisposto allo , dopo il decesso Parte_1
della madre, la maggiorazione sociale che invece non era dovuta, tenuto conto della pensione di invalidità e di accompagnamento percepita dal ricorrente. Pertanto, riconosciuto che l'ente aveva già provveduto a recuperare l'importo di € 1.748,03, mediante compensazione con altro credito del ricorrente, si è impegnato alla restituzione in favore dello dell'importo di € 1.001,45, “relativo a quanto trattenuto in più”. Parte_1
Contestata inoltre l'irripetibilità dell'indebito di € 746,58, ha chiesto confermarsi il diritto dell'ente alla ripetizione di tale importo e dichiararsi per il resto cessata la materia del contendere.
E' pacifico fra le parti che lo , invalido civile, fosse contitolare, unitamente Parte_1
alla propria madre, , della pensione ai superstiti. A seguito del decesso della Persona_1
, occorso nel gennaio 2023, lo è divenuto unico titolare della pensione ai Per_1 Parte_1
superstiti.
E' ammesso dallo stesso che l'indebito per cui è causa relativo al periodo CP_1
gennaio 2020/ luglio 2023, è stato annullato con riferimento al periodo anteriore al decesso della , avendo questa effettivamente diritto alla maggiorazione, non essendo titolare di Per_1
altri redditi.
In assenza di prova dell'effettivo annullamento di tale indebito, pari ad € 4.918,37, deve dichiararsene l'inesistenza stante l'ammissione dello stesso ente convenuto.
Quanto al residuo importo di € 746,58, relativo al periodo febbraio2023/luglio 2023, che l' sostiene essere stato corrisposto allo a titolo di maggiorazione non CP_1 Parte_1
dovuta, in considerazione degli ulteriori redditi percepiti dal ricorrente, si osserva che questi si limita a dedure che l' non avrebbe chiarito le ragioni giuridiche e fattuali ed i criteri CP_1
di calcolo di tale minor indebito.
Tuttavia, ribadito che l'indebito ha ad oggetto le quote di maggiorazione sulla pensione ai superstiti corrisposte dall' della sino al luglio 2023, si osserva che era CP_1 Per_1
2 onere del ricorrente dedurre e dimostrare di aver diritto (in proprio) a percepire la maggiorazione.
In assenza di tale allegazione e prova, deve ritenersi l'esistenza dell'indebito per l'importo di € 746,58.
Quanto all'eccepita irripetibilità, si osserva che con riferimento alle prestazioni legate al reddito, fra le quali rientra la maggiorazione per cui è causa, l'art. 13 comma 2, della l. n.
412 del 1991, non fa riferimento nè al dolo dell'assicurato nè all'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, rilevando CP_1
piuttosto soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_2
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, se è vero che l' ha comunicato l'indebita percezione delle CP_1
somme dovute a titolo di maggiorazione della pensione ai superstiti nello stesso anno solare della corresponsione indebita, è altresì vero che l'indebito per cui è causa non attiene ad un mutamento dei requisiti reddituali dello quanto piuttosto, come ammesso Parte_1
dall' all'errore dell'ente che ha continuato a corrispondere sulla pensione la CP_1
maggiorazione alla quale aveva diritto la , cointestataria della pensione ai superstiti, Per_1
pur a seguito del decesso di quest'ultima, ben noto all'ente previdenziale.
In tale contesto, ritiene il giudicante l'inapplicabilità dell'art. 13 cit e l'irripetibilità dell'indebito, considerato che l'erronea corresponsione della maggiorazione pur dopo il decesso della è imputabile al solo ente previdenziale, e tenuto conto dell'affidamento Per_1
incolpevole dell'accipiens stante l'esiguità dell'importo corrisposto mensilmente in più sulla pensione e dell'invalidità totale di cui affetto.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere allo l'importo di € CP_1 Parte_1
1.748,03, oltre interessi indebitamente compensato, mediante trattenuta sui ratei di indennità di accompagnamento liquidati allo in qualità di erede della con nota del Parte_1 Per_1
2.8.2023 (doc. 13 di parte ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del
50% stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
3 Accerta l'inesistenza dell'indebito pari ad € 4.918,37, di cui alla nota del 12.7.2023; CP_1
dichiara l'irripetibilità del residuo indebito di € 746,58; condanna l' a corrispondere allo l'importo di € 1.748,03, oltre interessi dal CP_1 Parte_1
2.8.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.696,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 15.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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