TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1937/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 1937/ 2007 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Pesca, giusta procura in atti
-ATTRICE- nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Matteo Ricchiuti e Giuseppe Vitale, giuste procure in atti
- CONVENUTO -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/08/2007 esponeva di essere erede del Parte_1
defunto , il quale, in vita, aveva acquistato da suo fratello Persona_1
- con atto per Notar del 21.8.1987 Rep. 47454 - un appezzamento di CP_1 Per_2
terreno in Novi Velia alla località “Vigna S. Leonardo” di mq 996 riportato nel Catasto
Terreni al Fol. 2 p.lla 268/b (definitiva 506), sul quale aveva costruito una casa per civile abitazione ed un adiacente garage;
che per raggiungere con mezzi meccanici sia il predetto fondo che gli edifici realizzati su di esso il ed i suoi familiari si CP_1
servivano di una stradina posta sulla parte a valle del citato fondo confinante con quello del venditore;
che ella, come il suo dante causa, aveva sempre ritenuto che tale porzione pagina 1 di 7 di fondo, utilizzata a stradina, facesse parte dell'appezzamento di terreno acquistato, in ciò confortata anche dal fatto che quella stradina veniva utilizzata per il transito veicolare non solo da ma anche da e da Persona_1 Controparte_2 Per_3
(altri germani ) a cui favore, nel precitato rogito, era stato espressamente
[...]
previsto il diritto di passaggio pedonale e carrabile (ed a titolo di formale servitù) sulla parte a valle del fondo acquistato da esso che tale situazione si era protratta CP_1
per quasi un ventennio in quanto l'attrice, anche dopo la morte di suo marito, aveva sempre posseduto tale zona, utilizzandola per accedere con la sua autovettura sia nel seminterrato locale garage e sia, percorrendo altra piccola rampa in terra battuta, al livello del piano terra del fabbricato di abitazione;
che qualche tempo addietro
[...]
la invitava a non passare più per tale stradina, in quanto di sua proprietà; a CP_1
seguito di tali richieste la sig.ra si rivolgeva ad un tecnico, il quale verificava che il Pt_1
tratto iniziale della stradina, ossia la parte più prossima all'incrocio tra la stessa e la via
Comunale ricadeva per circa due metri nella proprietà del resistente;
che ella comunque comunicava a che avrebbe continuato a passare per la stradina Controparte_1
in questione;
che in data 14/8/2006 veniva avvertita del fatto che Controparte_1
, tramite un operaio, aveva effettuato uno scavo all'ingresso della proprietà di essa
[...]
(quella adibita a stradina) per posizionarvi un pilastrino in ferro destinato a Pt_1
sorreggere un cancello che il resistente aveva intenzione di apporvi e che, in tale occasione, veniva rotto il pozzetto di ispezione della rete fognaria interrata che serviva per lo smaltimento dei liquami provenienti dal fabbricato attoreo e che si trovava posizionato sotto la sede di tale stradina;
che richiedeva l'intervento dei Carabinieri della
Stazione di Vallo della Lucania i quali erano riusciti a convincere il a desistere CP_1
dal suo proposito e che veniva rimosso il pilastrino e ripristinato lo stato dei luoghi;
tuttavia, qualche giorno dopo, , a mezzo di altri operai, effettuava Controparte_1
i lavori di scavo del pozzetto di fondazione del pilastrino in ferro riposizionandovi lo stesso che era stato rimosso qualche giorno prima e a nulla erano valse le richieste di essa finalizzate ad ottenere la rimozione del pilastrino e il ripristino dei luoghi in Pt_1
quanto, alla fine del successivo mese di ottobre, il resistente aveva posizionato un cancello in ferro all'ingresso di zona di terreno adibita a stradina;
che di tale cancello, pagina 2 di 7 anche se tenuto continuamente aperto, il non aveva mai consegnato ad essa CP_1
alcuna chiave ma che, anzi, aveva ripreso ad invitarla a non utilizzare più tale Pt_1
stradina; che tali comportamenti costituivano molestia del possesso sulla porzione di terreno da essa posseduta.
Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ordinare Parte_1
all'Ing. nato a [...] il [...] ed ivi residente di rimuovere Controparte_1
il cancello in ricorso descritto e di cessare dal compiere qualsiasi attività che rappresenti una molestia al descritto pacifico possesso vantato dalla ricorrente su tale stradina. Pt_1
2) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/2007 si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso, in quanto proposto oltre l'anno dalle pretese turbative;
nel merito, l'infondatezza del medesimo, atteso che la ricorrente non aveva mai avuto il possesso sulla stradina de quo. All'uopo deduceva che egli non aveva mai invitato la a non passare su quella Pt_1
zona, poiché mai ne aveva avuto il possesso, avendola solo diffidata prima verbalmente poi a mezzo raccomandata del 15/07/2005 “ad evitare intrusioni lungo la sua proprietà”; che la stradina per cui è causa era stata utilizzata anche dai germani e Per_3 CP_2
(nelle more della costruzione della costituita servitù ), attesi gli stretti legami di parentela;
che il cancello era rimasto sempre aperto, per cui non vi era necessità di alcuna chiave.
Concludeva, pertanto, per dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile perché tardiva e mancante dei presupposti di legge e rigettarla;
subordinatamente, ritenere e dichiarare la domanda infondata in fatto e in diritto e rigettarla. Con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. il Tribunale, con ordinanza del 12/12/2007, depositata in cancelleria in data 13/12/2007 così statuiva: “- dichiara il ricorso inammissibile, perché tardivo, relativamente alle molestie costituite dalle diffide a non utilizzare la stradina per cui è causa;
rigetta il ricorso, perché infondato, relativamente alle opere materiali ivi denunciate;
-condanna la ricorrente Pt_1
a rifondere le spese di giudizio sostenute dal resistente ing.
[...] CP_1 CP_1
, che liquida in complessivi euro 2.550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 550,00
[...]
pagina 3 di 7 per diritti ed euro 1.900,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari, IVA. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dei difensori del resistente avv.ti Matteo Ricchiuti e Giuseppe Vitale.”
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo. Parte_1
Il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo e condannava la reclamante al pagamento delle spese di giudizio.
In data 09/09/2008 formulava istanza – ex art. 703 u.c. cpc – di Parte_1
prosecuzione del giudizio nel merito.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni e, dopo vari rinvii dovuti sia ad esigenze di ruolo che alle richieste delle parti per un bonario componimento della vicenda, ritenuta matura per la decisione, con provvedimento del 07/07/2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
In primo luogo, appare opportuno precisare che la domanda proposta da Parte_1
deve essere qualificata quale azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, ossia che la domanda sia da considerarsi quale denuncia di spoglio – con richiesta di reintegrazione nel relativo possesso del suolo materialmente occupato dal cancello e di una richiesta al Giudice di far cessare le molestie arrecate dal resistente al possesso da parte della al proprio fondo – deve rilevarsi che è la stessa ad aver Pt_1 Pt_1
qualificato in tal senso la domanda nel ricorso introduttivo ( pag. 3 del ricorso); inoltre, gli atti ivi descritti, rappresentano delle limitazioni al normale godimento e possesso della stradina per cui è causa, con conseguente richiesta di inibitoria delle molestie subite.
Sul punto è opportuno precisare che le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela. Sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra loro, essendo poi compito del giudice qualificare esattamente la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la proposizione dell'azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative, con conseguente possibilità di attuare i rimedi di cui all'art. 1170 c.c., senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, poiché l'azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2015, n.
7480). La proposizione della sola azione di manutenzione preclude, invece, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell'indebito ampliamento del petitum, l'accoglimento di misure di contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa.
All'esito di tale qualifica della domanda, va richiamato il disposto di cui all'art. 1170 c.c. il quale prevede che: “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”. Per molestia si intende qualsiasi azione materiale che arrechi un apprezzabile disturbo al possessore;
la funzione di tale azione è quella di far cessare la molestia in atto e di impedire future turbative per consentire al possessore molestato di continuare l'esercizio del proprio possesso in modo pieno ed invariato.
Tale azione mira a difendere il possessore da un'aggressione meno intensa dello spoglio;
essa è costituita da quel fatto che modifica o restringe indebitamente il possesso altrui.
Deve trattarsi in altre parole di un'ingerenza illecita che arrechi un disturbo apprezzabile, cioè non episodico o duraturo, ma potenzialmente reiterabile e tale da compromettere sensibilmente l'esercizio del potere di fatto sulla cosa posseduta. A differenza dello spoglio, che determina il venir meno per il possessore della disponibilità della cosa o del godimento della cosa in tutto o in parte, la molestia limita o rende più difficoltoso il potere di fatto sulla cosa o sul bene.
Con riferimento, infine, all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa (c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto. pagina 5 di 7 Giova, tuttavia, precisare come per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configuri necessariamente una molestia del possesso, bensì "solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili" (Cass. civ., sez. 2, sent. 11.11.2002, n. 15788, poi confermata ex multis da Cass. civ., sez. 2, sent. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. civ., sez.
2, sent. 23.10.2018, n. 26787).
Tanto premesso la domanda è infondata e, pertanto, con le precisazioni che seguono deve essere confermata l'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale in data
03/07/2008 e depositata in cancelleria il 11/07/2008.
In questa fase a cognizione piena, infatti, parte attrice non ha fornito elementi di prova che consentano di addivenire ad un convincimento diverso rispetto a quello adottato in sede di reclamo, non avendo l'istruttoria espletata nella presente fase di merito consentito di ritenere provate le molestie di cui si chiede l'inibitoria.
La prova testimoniale espletata è del tutto inconferente, dal momento che i testi escussi hanno riferito in ordine a circostanze irrilevanti ai fini della prova delle lamentate turbative (l'abbassamento della quota del piano viario, il soggetto che aveva pagato tali lavori, i confini tra le due proprietà).
L'apposizione del cancello (circostanza peraltro non contestata dal resistente), non ha integrato alcuna turbativa del possesso, dal momento che lo stesso, rimanendo sempre aperto (circostanza ammessa dalla ricorrente e confermata dai testi escussi), non ha affatto compromesso l'attività di godimento del bene.
Basti sul punto ricordare che in tema di azione di manutenzione, non configurano una molestia nel possesso quei comportamenti che non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto sulla cosa, essendo viceversa necessario che l'attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente pagina 6 di 7 in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione.
In assenza delle lamentate turbative, ossia dell'elemento oggettivo della fattispecie, non occorre indagare in merito alla sussistenza dell'animus turbandi.
Alla luce di tali considerazioni e nel rispetto del principio generale in base al quale, chi invoca una certa tutela in giudizio provare i fatti che costituiscono fondamento della domanda, ossia del diritto che con essa si fa valere (cfr. art. 2697 c.c.) la domanda non può che essere rigettata.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte soccombente alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 2.552,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 1937/ 2007 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Pesca, giusta procura in atti
-ATTRICE- nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Matteo Ricchiuti e Giuseppe Vitale, giuste procure in atti
- CONVENUTO -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/08/2007 esponeva di essere erede del Parte_1
defunto , il quale, in vita, aveva acquistato da suo fratello Persona_1
- con atto per Notar del 21.8.1987 Rep. 47454 - un appezzamento di CP_1 Per_2
terreno in Novi Velia alla località “Vigna S. Leonardo” di mq 996 riportato nel Catasto
Terreni al Fol. 2 p.lla 268/b (definitiva 506), sul quale aveva costruito una casa per civile abitazione ed un adiacente garage;
che per raggiungere con mezzi meccanici sia il predetto fondo che gli edifici realizzati su di esso il ed i suoi familiari si CP_1
servivano di una stradina posta sulla parte a valle del citato fondo confinante con quello del venditore;
che ella, come il suo dante causa, aveva sempre ritenuto che tale porzione pagina 1 di 7 di fondo, utilizzata a stradina, facesse parte dell'appezzamento di terreno acquistato, in ciò confortata anche dal fatto che quella stradina veniva utilizzata per il transito veicolare non solo da ma anche da e da Persona_1 Controparte_2 Per_3
(altri germani ) a cui favore, nel precitato rogito, era stato espressamente
[...]
previsto il diritto di passaggio pedonale e carrabile (ed a titolo di formale servitù) sulla parte a valle del fondo acquistato da esso che tale situazione si era protratta CP_1
per quasi un ventennio in quanto l'attrice, anche dopo la morte di suo marito, aveva sempre posseduto tale zona, utilizzandola per accedere con la sua autovettura sia nel seminterrato locale garage e sia, percorrendo altra piccola rampa in terra battuta, al livello del piano terra del fabbricato di abitazione;
che qualche tempo addietro
[...]
la invitava a non passare più per tale stradina, in quanto di sua proprietà; a CP_1
seguito di tali richieste la sig.ra si rivolgeva ad un tecnico, il quale verificava che il Pt_1
tratto iniziale della stradina, ossia la parte più prossima all'incrocio tra la stessa e la via
Comunale ricadeva per circa due metri nella proprietà del resistente;
che ella comunque comunicava a che avrebbe continuato a passare per la stradina Controparte_1
in questione;
che in data 14/8/2006 veniva avvertita del fatto che Controparte_1
, tramite un operaio, aveva effettuato uno scavo all'ingresso della proprietà di essa
[...]
(quella adibita a stradina) per posizionarvi un pilastrino in ferro destinato a Pt_1
sorreggere un cancello che il resistente aveva intenzione di apporvi e che, in tale occasione, veniva rotto il pozzetto di ispezione della rete fognaria interrata che serviva per lo smaltimento dei liquami provenienti dal fabbricato attoreo e che si trovava posizionato sotto la sede di tale stradina;
che richiedeva l'intervento dei Carabinieri della
Stazione di Vallo della Lucania i quali erano riusciti a convincere il a desistere CP_1
dal suo proposito e che veniva rimosso il pilastrino e ripristinato lo stato dei luoghi;
tuttavia, qualche giorno dopo, , a mezzo di altri operai, effettuava Controparte_1
i lavori di scavo del pozzetto di fondazione del pilastrino in ferro riposizionandovi lo stesso che era stato rimosso qualche giorno prima e a nulla erano valse le richieste di essa finalizzate ad ottenere la rimozione del pilastrino e il ripristino dei luoghi in Pt_1
quanto, alla fine del successivo mese di ottobre, il resistente aveva posizionato un cancello in ferro all'ingresso di zona di terreno adibita a stradina;
che di tale cancello, pagina 2 di 7 anche se tenuto continuamente aperto, il non aveva mai consegnato ad essa CP_1
alcuna chiave ma che, anzi, aveva ripreso ad invitarla a non utilizzare più tale Pt_1
stradina; che tali comportamenti costituivano molestia del possesso sulla porzione di terreno da essa posseduta.
Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ordinare Parte_1
all'Ing. nato a [...] il [...] ed ivi residente di rimuovere Controparte_1
il cancello in ricorso descritto e di cessare dal compiere qualsiasi attività che rappresenti una molestia al descritto pacifico possesso vantato dalla ricorrente su tale stradina. Pt_1
2) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/2007 si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso, in quanto proposto oltre l'anno dalle pretese turbative;
nel merito, l'infondatezza del medesimo, atteso che la ricorrente non aveva mai avuto il possesso sulla stradina de quo. All'uopo deduceva che egli non aveva mai invitato la a non passare su quella Pt_1
zona, poiché mai ne aveva avuto il possesso, avendola solo diffidata prima verbalmente poi a mezzo raccomandata del 15/07/2005 “ad evitare intrusioni lungo la sua proprietà”; che la stradina per cui è causa era stata utilizzata anche dai germani e Per_3 CP_2
(nelle more della costruzione della costituita servitù ), attesi gli stretti legami di parentela;
che il cancello era rimasto sempre aperto, per cui non vi era necessità di alcuna chiave.
Concludeva, pertanto, per dichiarare la domanda improcedibile e/o inammissibile perché tardiva e mancante dei presupposti di legge e rigettarla;
subordinatamente, ritenere e dichiarare la domanda infondata in fatto e in diritto e rigettarla. Con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. il Tribunale, con ordinanza del 12/12/2007, depositata in cancelleria in data 13/12/2007 così statuiva: “- dichiara il ricorso inammissibile, perché tardivo, relativamente alle molestie costituite dalle diffide a non utilizzare la stradina per cui è causa;
rigetta il ricorso, perché infondato, relativamente alle opere materiali ivi denunciate;
-condanna la ricorrente Pt_1
a rifondere le spese di giudizio sostenute dal resistente ing.
[...] CP_1 CP_1
, che liquida in complessivi euro 2.550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 550,00
[...]
pagina 3 di 7 per diritti ed euro 1.900,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari, IVA. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dei difensori del resistente avv.ti Matteo Ricchiuti e Giuseppe Vitale.”
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo. Parte_1
Il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo e condannava la reclamante al pagamento delle spese di giudizio.
In data 09/09/2008 formulava istanza – ex art. 703 u.c. cpc – di Parte_1
prosecuzione del giudizio nel merito.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni e, dopo vari rinvii dovuti sia ad esigenze di ruolo che alle richieste delle parti per un bonario componimento della vicenda, ritenuta matura per la decisione, con provvedimento del 07/07/2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
In primo luogo, appare opportuno precisare che la domanda proposta da Parte_1
deve essere qualificata quale azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, ossia che la domanda sia da considerarsi quale denuncia di spoglio – con richiesta di reintegrazione nel relativo possesso del suolo materialmente occupato dal cancello e di una richiesta al Giudice di far cessare le molestie arrecate dal resistente al possesso da parte della al proprio fondo – deve rilevarsi che è la stessa ad aver Pt_1 Pt_1
qualificato in tal senso la domanda nel ricorso introduttivo ( pag. 3 del ricorso); inoltre, gli atti ivi descritti, rappresentano delle limitazioni al normale godimento e possesso della stradina per cui è causa, con conseguente richiesta di inibitoria delle molestie subite.
Sul punto è opportuno precisare che le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela. Sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra loro, essendo poi compito del giudice qualificare esattamente la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la proposizione dell'azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative, con conseguente possibilità di attuare i rimedi di cui all'art. 1170 c.c., senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, poiché l'azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2015, n.
7480). La proposizione della sola azione di manutenzione preclude, invece, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell'indebito ampliamento del petitum, l'accoglimento di misure di contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa.
All'esito di tale qualifica della domanda, va richiamato il disposto di cui all'art. 1170 c.c. il quale prevede che: “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”. Per molestia si intende qualsiasi azione materiale che arrechi un apprezzabile disturbo al possessore;
la funzione di tale azione è quella di far cessare la molestia in atto e di impedire future turbative per consentire al possessore molestato di continuare l'esercizio del proprio possesso in modo pieno ed invariato.
Tale azione mira a difendere il possessore da un'aggressione meno intensa dello spoglio;
essa è costituita da quel fatto che modifica o restringe indebitamente il possesso altrui.
Deve trattarsi in altre parole di un'ingerenza illecita che arrechi un disturbo apprezzabile, cioè non episodico o duraturo, ma potenzialmente reiterabile e tale da compromettere sensibilmente l'esercizio del potere di fatto sulla cosa posseduta. A differenza dello spoglio, che determina il venir meno per il possessore della disponibilità della cosa o del godimento della cosa in tutto o in parte, la molestia limita o rende più difficoltoso il potere di fatto sulla cosa o sul bene.
Con riferimento, infine, all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa (c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto. pagina 5 di 7 Giova, tuttavia, precisare come per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configuri necessariamente una molestia del possesso, bensì "solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili" (Cass. civ., sez. 2, sent. 11.11.2002, n. 15788, poi confermata ex multis da Cass. civ., sez. 2, sent. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. civ., sez.
2, sent. 23.10.2018, n. 26787).
Tanto premesso la domanda è infondata e, pertanto, con le precisazioni che seguono deve essere confermata l'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale in data
03/07/2008 e depositata in cancelleria il 11/07/2008.
In questa fase a cognizione piena, infatti, parte attrice non ha fornito elementi di prova che consentano di addivenire ad un convincimento diverso rispetto a quello adottato in sede di reclamo, non avendo l'istruttoria espletata nella presente fase di merito consentito di ritenere provate le molestie di cui si chiede l'inibitoria.
La prova testimoniale espletata è del tutto inconferente, dal momento che i testi escussi hanno riferito in ordine a circostanze irrilevanti ai fini della prova delle lamentate turbative (l'abbassamento della quota del piano viario, il soggetto che aveva pagato tali lavori, i confini tra le due proprietà).
L'apposizione del cancello (circostanza peraltro non contestata dal resistente), non ha integrato alcuna turbativa del possesso, dal momento che lo stesso, rimanendo sempre aperto (circostanza ammessa dalla ricorrente e confermata dai testi escussi), non ha affatto compromesso l'attività di godimento del bene.
Basti sul punto ricordare che in tema di azione di manutenzione, non configurano una molestia nel possesso quei comportamenti che non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto sulla cosa, essendo viceversa necessario che l'attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente pagina 6 di 7 in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione.
In assenza delle lamentate turbative, ossia dell'elemento oggettivo della fattispecie, non occorre indagare in merito alla sussistenza dell'animus turbandi.
Alla luce di tali considerazioni e nel rispetto del principio generale in base al quale, chi invoca una certa tutela in giudizio provare i fatti che costituiscono fondamento della domanda, ossia del diritto che con essa si fa valere (cfr. art. 2697 c.c.) la domanda non può che essere rigettata.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte soccombente alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 2.552,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
pagina 7 di 7