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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7339 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Vernazza, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E nato a [...], il [...]), contumace;
CP_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con l 21.6.2012 in Guagnano (LE); CP_1 che dalla loro unione era nato il figlio il 19.8.2013; che con sentenza del Persona_1
10.1.2022 del Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
25.6.2019, era stata dichiarata la separazione personale, alle seguenti condizioni, concordate tra le parti e riportate in atti:
“1) affidamento condiviso del figlio minore, ad entrambi i genitori, in modo da Persona_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre;
2) assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra alla madre;
Parte_1 3) che il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, può vedere e tenere con sé il minore tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola (in difetto di scuola dalle 12,00) sino alle ore 20,30, nonché a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola (in difetto di scuola dalle ore 12,00) sino alla domenica alle 20,00; durante le festività natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 06 gennaio, durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, o la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in estate per due periodi continuativi di giorni 10 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e che, in difetto d'accordo, si fissano nei primi 10 giorni di luglio ed agosto gli anni pari, e nei giorni dal 11 al 20 luglio ed agosto gli anni dispari;
c) versamento a carico del sig. ed in favore della sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento del minore, dell'importo di € 275,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale istat;
d) il pagamento delle spese straordinarie per il minore, per tali richiamando il vigente protocollo del
Tribunale di Lecce, a carico delle parti in misura pari al 50%.”.
Ha aggiunto che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che entrambe le parti avevano intrapreso nuove relazioni affettive, da cui erano nati altri figli;
che la situazione lavorativa delle parti era quella specificata in ricorso e che si era sempre adoperata per provvedere alle esigenze del figlio minore, mentre il convenuto non versava alcunché a titolo di mantenimento per il figlio dal dicembre 2022. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni della separazione. pur ritualmente citato per l'udienza di prima comparizione del 13.2.2025 CP_1
(come da deposito effettuato in data 7.2.2025), è rimasto contumace.
Nel corso dell'udienza del 13.2.2025 la ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato: “mi riporto al ricorso introduttivo e ne chiedo l'accoglimento. Il padre vede regolarmente R_ anche se modifichiamo di comune accordo il calendario della separazione secondo le esigenze del minore, specie perché frequenta la scuola e altre attività a Sandonaci e il padre risiede a Guagnano. Può essere R_ pertanto confermato il calendario della separazione. Negli ultimi tempi il padre non ha corrisposto l'assegno mensile per il figlio, adducendo problemi economici. Da quando è stato istituito l'A.U.U. l'ho percepito interamente, con il consenso implicito del convenuto. Tenuto conto della percezione dell'intera misura dell'A.U.U. da parte mia, l'assegno a carico del padre potrà essere rideterminato in euro 230 mensili.”.
All'esito della stessa udienza, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, con la rideterminazione nei termini sopra indicati dell'importo dell'assegno a carico del padre, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato, in via provvisoria e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente alle stesse condizioni della separazione, “rideterminando in euro 230,00 mensili il contributo a carico del padre, in considerazione del versamento alla madre dell'intero A.U.U. per il figlio”, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dal convenuto, neppure costituitosi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il figlio, possono essere confermati i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione, così come espressamente richiesto dalla ricorrente all'udienza di comparizione del 13.2.2025. Non vi sono elementi, infatti, che inducano a ritenere sostanzialmente modificate le condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione esistente all'epoca della separazione;
la richiesta di contributo economico per la prole formulata dalla ricorrente, nei termini specificati all'udienza di comparizione del 13.2.2025, sopra riportati, va, pertanto, accolta, con una lieve riduzione del contributo per il minore rispetto alla sentenza di separazione, tenuto conto della Persona_1 percezione da parte della ricorrente dell'intero importo dell'A.U.U. per il figlio, così come espressamente richiesto da parte ricorrente in sede di ascolto. Il contributo complessivo, non superiore a quello stabilito in sede di separazione, deve comunque ritenersi compatibile con la capacità contributiva del padre, indubbiamente dotato di una sia pur generica capacità lavorativa.
Anche il regime di affidamento del figlio minorenne e il calendario di incontri di quest'ultimo con il padre (modificato occasionalmente, di comune accordo tra le parti, in considerazione delle esigenze del figlio minore, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 13.2.2025) stabiliti con la sentenza di separazione, possono trovare conferma, come specificato in dispositivo, in mancanza di nuovi elementi di valutazione e risultando tuttora adeguati all'interesse della prole.
Le spese straordinarie per il figlio resteranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in dispositivo.
La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione del convenuto, non costituitosi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7.11.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Guagnano (LE) il
21.6.2012 tra e trascritto nei registri di matrimonio di Parte_1 CP_1 quel Comune al n. 6 Parte II Serie A anno 2012, alle seguenti condizioni:
- il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
- il sig. otrà vedere e tenere con sé il figlio, fatto salvo ogni diverso accordo CP_1 tra le parti, tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola
(in difetto di scuola dalle 12,00) sino alle ore 20,30, nonché a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola (in difetto di scuola dalle ore 12,00) sino alla domenica alle
20,00; durante le festività natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, o la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in estate per due periodi continuativi di giorni 10 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e che, in difetto d'accordo, si fissano nei primi 10 giorni di luglio ed agosto gli anni pari, e nei giorni dal
11 al 20 luglio ed agosto gli anni dispari;
- obbligo di i corrispondere a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, un assegno mensile di € 230,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore