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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 5 di RACL dell'anno 2022, proposta da
nato a [...], il [...], Parte_1
CF: , res.te in Sestu, Vico Dessì n.16, ed elett.te dom.to in C.F._1
Cagliari, Via Pascoli n. 4, presso e nello Studio dell'Avv. Giorgio Deiana
[CF ] che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale C.F._2
apposta in calce, con atto separato, che si deposita telematicamente.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' avvocato Marina Olla ( unitamente e/o C.F._3 disgiuntamente all'avvocato Alessandro Doa ( ) in virtù di C.F._4
procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. notaio in Persona_1
1 Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala, 2, sede della locale avvocatura.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, nato a [...] il Parte_1
07.09.1975, CF: , ha convenuto in giudizio l' quale C.F._1 CP_1 gestore del Fondo di garanzia, per ottenere il pagamento del TFR di cui all'art. 2 L. n.
297/82 a seguito dell'attività di lavoro svolta alle dipendenze di . Controparte_2
In particolare, il ricorrente ha allegato di essere creditore di Controparte_2
della somma di euro 6.042,16 a titolo di tfr, in forza di verbale di conciliazione Racl
3880/12 Conc. 156/13 del Tribunale di Cagliari , reso esecutivo il 30.04.2013 con decreto di pari data, come indicato nell'atto di precetto, in rinnovazione, ritualmente notificato in data 2.05.2019.
Il ricorrente ha, inoltre, allegato di aver inutilmente intrapreso l'esecuzione mobiliare nei confronti del titolare della Ditta, cancellata a far data dal 22.01.2009, e di aver, altresì, accertato che il titolare della ditta non è titolare di alcun Controparte_2
bene ne mobile ne immobile.
CP_ Il 25.09.2019 il ricorrente ha presentato al Fondo di Garanzia la domanda ai sensi della L. n. 297/1982 per la liquidazione delle somme a titolo di tfr e, stante il mancato riscontro dell'Ente, in data 16.12.2019 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale rigettato in data 03 aprile 2020 con la seguente motivazione: la domanda di intervento al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il
25.09.2019 non è stata accolta perchè “duplicato di precedente domanda del 31.07.2013 già decaduta”.
Il ricorrente ha sottolineato che non si trattava di duplicazione di domanda in quanto la domanda, oggetto del presente giudizio, è seguita ad una differente procedura di recupero delle somme intrapresa con la notifica dell'atto di precetto in data
02.05.2019.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza e contestando nel
2 merito la fondatezza della pretesa. All'uopo ha esposto che il ricorrente aveva CP_ presentato domanda al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge
297/1982 a seguito dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della P_
; che l' non aveva corrisposto quanto dovuto;
che aveva radicato il
[...] CP_1 giudizio Rg 4828/16 (doc. 4); che l' si era costituito in giudizio eccependo, in via CP_1 preliminare, la prescrizione estintiva di legge (1 anno), di cui all'art. 2 comma V del
D.Lgs. 80/92 e la decadenza annuale dall'azione, ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, evidenziando l'insussistenza dei requisiti per l'accesso al Con sentenza CP_4
612/19 (doc. 2), il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di decadenza. Detta sentenza veniva confermata, con pronuncia n. 134/20, dalla Corte di Appello, che respingeva l'avverso gravame sull'assunto che “La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n.
639/1970 ha carattere inderogabile, essendo finalizzata alla certezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali di ordine pubblico.” (doc. 3).
In data 25.9.2019, parte ricorrente ha presentato una nuova domanda di intervento del Fondo di Garanzia, non accolta dall' e, quindi, ha radicato CP_1
l'odierno ricorso, nel quale sostanzialmente ripropone, per quanto riguarda le somme asseritamente dovute in suo favore a titolo di TFR, la domanda già esaminata dal
Tribunale nel giudizio R.g. 4828/16 (doc. 4).
CP_ Tanto premesso l' ha sostenuto che l'odierna domanda appare inammissibile in quanto la decadenza prevista dall'art. 47 dalla legge 639/70, già rilevata dal Tribunale adito con la sentenza n. 612/19 (confermata sul punto dalla successiva pronuncia della
Corte di Appello), è di ordine sostanziale ed è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale, con la sentenza n. 870 del 14-7-2021, ha dichiarata inammissibile la domanda.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . CP_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
3 Per l'appellante:
a) Accogliere le domande formulate in primo grado e conseguentemente dichiarare il diritto di al pagamento da parte l' Parte_1 CP_5 della somma a titolo di TFR per € 6.042,16 e, in ogni caso, dichiarare l'
[...] [...] tenuto a corrispondere all'appellante la somma a titolo di TFR per € Controparte_6
6.042,16 oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge..
Per l'appellato:
a) Tutto ciò premesso, l' come in atti rappresentato e difeso, chiede che CP_1
l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, voglia:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- con vittoria delle spese di lite, ove ne ricorrano i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di decadenza
Con motivo che deve essere esaminato preliminarmente, l'appellante afferma che non si sarebbe verificata la decadenza dall'azione giudiziaria disciplinata dall'art. 47 DPR 639-1970. Sostiene che la domanda amministrativa per cui è causa era differente da quella oggetto del precedente procedimento, in quanto basata su elementi diversi: era stata infatti documentata tutta l'attività indirizzata a riscuotere il credito, che si era rivelata infruttuosa.
Sostiene che si tratta di domanda diversa, idonea a far decorrere un nuovo termine.
Pacificamente la questione riguarda il decorso del termine annuale, per la materia in esame.
Il Tribunale ha accolta l'eccezione, dell' , affermando che la decadenza ha CP_1
natura sostanziale e non procedimentale, per cui il suo avverarsi produce la perdita del diritto, non solo la chiusura della procedura. Tale affermazione deve essere condivisa ed
è nozione comune in giurisprudenza, già richiamata dal Tribunale e cui questa Corte si
4 conforma e richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
“Cass. Ord. 21039/2018: n tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 639 del
1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”.
Vedi anche:
Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.”
Questa impostazione è del resto coerente con i principi generali tenuti presente da Cass. S.U. n. 12718 del 2009, di cui questa Corte si pone in piena adesione e cui dichiara di conformarsi.
Il principio di fondo su cui le S.U. dovevano pronunciarsi era lo stabilire se la durata del termine previsto dall'art. 47 potesse essere prolungata a seguito di attività amministrative svolte dalle parti successivamente alla scadenza del termine fissato per il loro compimento dallo stesso art. 47. La risposta data è stata negativa: il sistema di scadenze non è posticipabile a seguito di tardivo pronunciamento dell' o, tra le CP_1
altre, tardiva produzione documentale effettuata dalle parti.
Sulla base di quanto esposto, l'appellato era perciò decaduto dall'azione già al tempo del precedente procedimento, e tale decadenza è stata accertata giudizialmente in modo irrevocabile: vedi C.A. Cagliari n. 134 del 14-7-2020.
Il conclusione, la nuova domanda giudiziale qui oggetto del giudizio riguardava
5 il medesimo diritto già azionato in precedenza e del quale era stata accertata la perdita.
Il Tribunale, pertanto, ha concluso correttamente che la domanda oggetto del giudizio fosse inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, e tale decisione va pertanto confermata. La domanda proposto contro l' deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, poiché non pare contestabile, virtualmente, l'originaria spettanza del diritto in capo all'appellante, che ha visto respingere la propria domanda solo per il perfezionarsi della decadenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 18-5-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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