Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M.
Ricucci, all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ordinanza, relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 9887/2024 R.G. Aff.
Cont. Lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Paolo Sedda per procura generale alle liti in atti resistente
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l'11.11.2024, esponeva Parte_1 quanto segue in punto di fatto: “il ricorrente era titolare di un trattamento assistenziale categoria
INCIV n. 044090007121757 (all.2), dell'importo di € 326,58 erogato dall' resistente, per CP_2 tredici mensilità, a decorrere dal 01.06.2013. Tale trattamento derivava dall'essere stato riconosciuto il medesimo ricorrente quale invalido civile affetto da patologie tali da determinargli un grado invalidante ex art. 13 L. 118/1971.
A causa di un aggravamento del proprio quadro invalidante il sig. instava, in data 28.11.2023, Pt_1 all' al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior grado invalidante funzionale all'erogazione CP_1 della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1971.
Ed infatti, la Commissione medica invalidi civili dell'ASL di Foggia (all.3), con verbale sanitario del
23.01.2024, recepito dall' con trasmissione dello stesso con raccomandata a/r dell'8.07.2024, CP_1 riconosceva il ricorrente affetto da un quadro patologico tale da determinargli un grado invalidante pari al
100%.
10.07.2024, al fine di ottenere la concessione dell'erogazione della pensione di invalidità civile (mediante invio del prescritto Mod. AP70) con l'adeguamento maggiorativo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno
2020, estende ai soggetti invalidi civili totali titolari di pensione i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò al fine di ottenere un adeguamento dell'importo mensile del trattamento assistenziale, già in erogazione, pari ad € 651,51 mensili. Tale istanza, veniva rigettata dal medesimo con provvedimento del 19.09.2024 (all.5), affermando che: “Si invita a presentare nuova CP_2 domanda di ricostituzione allegando documentazione del coniuge, in quanto dai nostri archivi risulta un secondo matrimonio dal novembre 2019 ma occorre il codice fiscale ed un documento di riconoscimento in corso di validità del coniuge, in subordine sentenza di separazione”.
Al contempo lo stesso Ente, con precedente provvedimento del 03.07.2024 (all.6) nel comunicare la maturazione di una debitoria sull'assegno di invalidità civile pari ad € 10.588,60 inerente al periodo gennaio 2022 – luglio 2024 procedeva ad eliminare l'erogazione del medesimo trattamento assistenziale.
A seguito di tale illegittima revoca amministrativa, il sig. per il tramite del sottoscritto difensore, Pt_1 con mail pec del 16.09.2024 (all.7) diffidava il medesimo a procedere all'immediato ripristino CP_2 dell'assegno di invalidità civile sussistendone tutti i requisiti di legge tanto sanitari quanto socio-economici.
Con mail pec del 17.09.2024 (all.7) parte resistente comunicava che:“Gen.mo avv. Russo, come anticipato per le vie brevi al patronato e al sig. la domanda n. 90630002066680 CP_3 Parte_1 non è stata accolta per una discordanza tra lo stato civile presente sulla prestazione (divorziato) e i dati forniti dal comune tramite la procedura Consanpr. Dalla consultazione degli archivi del comune di residenza, l'utente risulta aver contratto matrimonio nel 2019, per cui per poter variare lo stato civile sulla prestazione è necessario conoscere i dati anagrafici della moglie del sig. Per tale motivazione la Pt_1 domanda è stata respinta. Si invita l'utente a presentare una nuova domanda di ricostituzione allegando la copia dei documenti del coniuge, o in subordine i dati dell'eventuale separazione/divorzio”.
Con successiva mail del 18.09.2024 (all.7) il sottoscritto difensore rappresentava che: “… l'erogazione dell'assegno ex art. 13 L. 118/71 non è soggetto ad alcun controllo socio-economico inerente al coniuge dell'istante con il quale, il medesimo, non intrattiene alcun rapporto coniugale essendo separato soltanto di fatto e lo stesso coniuge risulta essere emigrato ed, al momento, irreperibile. Pertanto, si insiste nuovamente sull'immediata ricostituzione dell'assegno di invalidità civile non sussistendovi ragioni ostative alla relativa erogazione. Si resta in attesa di solerte riscontro”. Con mail di risposta del 27.09.2024 (all.7), lo stesso
Istituto insisteva nel sostenere che: “… il sig. è titolare di assegno mensile INVCIV Pt_1
07121757 quale invalido parziale. L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al
99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Difatti tra i requisiti vi è quello del limite di reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge. In data 3.7.2024 la prestazione risulta elaborata centralmente a debito per il veni meno del requisito reddituale dall'anno 2022. Per quanto premesso, ove si ritenesse di rientrare tra gli aventi diritto, il sig. deve presentare domanda di Pt_1 ricostituzione reddituale (nella consueta modalità telematica) con allegato il modello RED relativo agli anni dal 2021 al 2024”. In virtù di ciò, con mail pec del 02.10.2024 (all.7), il sottoscritto difensore inviava il richiesto Mod RED rappresentando che l'invio alternativo (mediante mail-pec del sottoscritto), rispetto alla richiesta procedura interna veniva effettuato in quanto, in assenza del codice fiscale del coniuge del CP_1 ricorrente, il sistema elettronico non consentiva l'inoltro del Mod Red mediante la “consueta modalità CP_1 telematica”.
La sopravvenuta eliminazione dell'assegno mensile INVCIV 07121757, quale invalido parziale, a decorrere dal mese di agosto 2024 per il “venir meno del requisito reddituale dell'anno 2022” così come la correlata debitoria ed il mancato adeguamento dell'importo mensile ai canoni normativi di cui all'articolo
38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 deve ritenersi del tutto illegittima”.
Chiedeva quindi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione del trattamento assistenziale CAT. INV CIV n. 044/090007121757 a decorrere dal mese di agosto 2024 e per l'effetto condannare l' all'immediato ripristino oltre accessori come per legge;
b) accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'indebito pensionistico comunicato con provvedimento del 03.07.2024 e. per l'effetto, dichiararne la relativa irripetibilità; c) per l'effetto condannare l' alla relativa erogazione a decorrere CP_2 dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa oltre interessi come per legge”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la domanda con articolate argomentazioni, CP_1 chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Quanto al requisito del fumus boni juris, è pacifico tra le parti che era Parte_1 titolare di assegno d'invalidità civile ex art. 13 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971
n. 118, art. 8 D. L.vo 23/11/ 1988 n. 509 dal 1°.6.2013.
Risulta poi per tabulas ed è parimenti pacifico che questi, a seguito di domanda amministrativa di aggravamento del 28.11.2023, è stato dichiarato invalido al 100% nella seduta collegiale del 23.1.2024 con decorrenza dal 28.11.2023.
Dalla narrativa del libello introduttivo della lite e dalla tempistica della presentazione della successiva domanda amministrativa del 10.7.2024, non vi è dubbio che il ricorrente abbia inteso ottenere la maggiorazione sociale della pensione d'invalidità civile, cui legittimamente aveva diritto a decorrere dal 28.11.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 4 L. n. 448/2001 e 15 de D.L. n. 10472020.
In particolare, il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488 del 2001 ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche, all'art. 70, co.1 della l. n. 388 del 2000, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n.
544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002).
Il comma 4 ha stabilito che “I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222”. Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro
6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, inoltre, “dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma
6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno Euro 516,46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione…. L'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n.
30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017).” (cfr. Cass. n. 6950 del 2023).
Alla luce delle suesposte determinazioni di legge, correttamente l' ha ritenuto di CP_1 rigettare l'istanza del 10.7.2024, in assenza di compiuti accertamenti sulla situazione di coniugato o meno del dalla quale doveva necessariamente discendere la Pt_1 conseguente - differente - verifica della condizione reddituale: tanto, si rimarca, perché la richiesta dell'adeguamento maggiorativo era stata collegata alla pensione d'inabilità civile ex art. 12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118.
3. Merita sicura censura, invece, la sospensione dell'assegno d'invalidità civile (non senza rimarcare che l'assegno d'invalidità civile e la pensione d'inabilità civile sono identiche nel quantum), operata dall'Ente sulla base di erronei presupposti di fatto e di diritto.
In quest'ottica, non sembra inutile rammentare che per le prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile il requisito reddituale e quello occupazionale, da intendersi quali elementi costitutivi della pretesa e non già mere condizioni di erogabilità del beneficio (Cass. n.
30250 del 14.10.2022), devono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicchè il relativo accertamento va compiuto con riguardo all'anno da cui decorre la prestazione e non a quello precedente (Cass. n. 8633/2014, secondo cui tale regola trova conferma nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali “il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, “è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva”).
Quanto allo stato occupazionale per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13 L. n.
118/71, come modificato dall'art. 1, comma 35, L. n. 247/2007, che definisce invalidi coloro “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”), si richiama, poi, la recente modifica apportata dall'art. 12 ter del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa previsto dal citato art. 13, stabilendo che il requisito dell'inattività lavorativa “deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.
Orbene, detta sospensione del beneficio è correlata, secondo le determinazioni dell'Ente, alla debitoria di € 10.588,60, cristallizzata per il periodo gennaio 2022-luglio 2024 nella nota del 3.7.2024 (all. 6 fascicolo di parte , sebbene, dalla certificazione reddituale del CP_1 ricorrente, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 7.11.2024, risultino essere stati percepiti, per gli anni d'imposta 2022 e 2023, soltanto redditi esenti e, come suevidenziato, non debbano riscontrarsi altri requisiti socio-economici. Deve quindi dichiararsi l'illegittimità della sospensione del trattamento assistenziale CAT. INV CIV n.
044/090007121757 a decorrere dal mese di agosto 2024 e per l'effetto l' va CP_1 condannato all'immediato ripristino della prestazione, oltre accessori come per legge.
4. Lo scrutinio sulla legittimità dell'indebito, a seguito di ricalcolo della prestazione dal
1°.1.2021 (i dati reddituali offerti agli atti, in relazione alla predetta annualità, dovranno eventualmente essere delibati a cognizione piena), non può essere affrontato in questa sede, in ragione della mancanza di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio invocato, non risultando dagli atti di causa che sia stata avviata dall' alcuna iniziativa forzosa di CP_1 recupero delle somme.
5. Sussiste altresì il requisito del periculum in mora quanto al capo a) della domanda cautelare. ha dedotto e dimostrato la percezione, in assenza dell'erogazione del beneficio Pt_1 correlato all'invalidità civile, del solo reddito d'inclusione, senza dubbio insufficiente a far fronte alle spese relative al canone di locazione dell'abitazione sita in Foggia, Via Guido
d'Orso n. 65, pari ad € 300,00 mensili (doc. 10 fascicolo di parte) e dei consumi per l'energia elettrica (doc.11), dei quali appare l'esclusivo debitore, anche in ragione di essere unico componente nel certificato di stato di famiglia (doc. 9).
Alla stregua delle considerazioni esposte l'istanza cautelare, nei limiti suevidenziati, deve essere accolta, così restando assorbita, nell'ambito della presente indagine, ogni ulteriore questione anche in ordine alla condizione di coniugato o meno del ricorrente.
6. La prevalente soccombenza dell' regola le spese (D. M. n. 147/2022; procedimenti CP_1 cautelari, scaglione “infra” € 26.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., iscritta al n. 9887/2024 R.G.L., così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione del trattamento assistenziale CAT. INV CIV n. 044/090007121757 a decorrere dal mese di agosto 2024 e, per l'effetto, condanna l' all'immediato ripristino CP_1 della prestazione, oltre accessori come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per CP_1 essa, all'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 1.752,00 oltre IVA,
CAP e spese generali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro
(Lilia M. Ricucci)