TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2681/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Virruso, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via D. Sciortino n. 33, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Lo Re, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione giudiziale - pronuncia sullo status; conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 premettendo di aver contratto in Parte_1 data 13.1.2005 a Bagheria matrimonio civile con – trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto comune al n. 3, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2005 – e che dalla loro unione sono nate le figlie il 28.8.2006, e , l' 8.8.2016, Persona_1 Persona_2 domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 600,00 (€300,00 ciascuna) a titolo di assegno di mantenimento delle figlie, oltre a contribuire in misura non inferiore al 60% alle spese straordinarie. Nella comparsa di costituzione depositata in data 29.1.2024, il resistente si associava alla domanda di separazione personale e di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno;
chiedeva infine che la somma da porre a suo carico quale contributo al mantenimento delle figlie minori fosse determinata in € 350,00 mensili (totali), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4.1.2025, il Giudice delegato, tenuto conto della domanda di pronuncia sullo status avanzata dalla ricorrente, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione su tale profilo.
************
Così brevemente prospettate le posizioni delle parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi è fondata e va accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 21.6.2024, nonché il tenore stesso delle allegazioni delle parti medesime, offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza;
pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che le parti vivono ormai stabilmente separate tra loro da diverso tempo;
tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio. Non ricorrono, per altro verso, le condizioni per definire interamente la causa, che richiede lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria avuto riguardo alle domande svolte;
va in questa sede, dunque, emessa sentenza parziale, rimettendo le parti dinanzi al giudice delegato.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate con ordinanza del giudice delegato del 27.7.2024.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio civile a Controparte_1
Bagheria il 13 gennaio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2005; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva all'esito ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.