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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione pronunciato la seguente ipotecaria
ZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5692/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 5692/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 08.07.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO
Francione del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _____________
n. 099/25 R.B. Prev. ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roccadaspide (Sa), Via XX Settembre, n. 40;
Ricorrente
Discusso nel termine del 08.07.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Rinaldi del
Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
Deposito minuta elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, _________________
Via della Valle, n. 32/44;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5692/24 R.G. Serra c/o + 1 pag. 1 CP_2
e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 08.07.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 07.11.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2024 000003 51 000, notificata dall in data 08.10.2024, per Controparte_1
complessivi euro 2.707,99, relativa all'omesso pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018, di cui all'avviso di pagamento n. 400
2019 00047477 60 000, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1)
l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
3) l'omessa indicazione degli immobili da ipotecare.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 5692/24 R.G. Serra c/o + 1 pag. 2 CP_2 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 08.07.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica dell'atto impositivo (avviso di addebito), relativo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio: infatti, l'avviso risulta notificato in data
24.07.2019, a mezzo pec (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo telematico del resistente ). CP_3
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, alla luce dell'avvenuta notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito in data
24.07.2019, appare evidente che non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito impugnato e oggetto della comunicazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016;
Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018;
CTR Napoli n. 8464/2018).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (avviso di addebito), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il
Giudizio n. 5692/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-
Giudizio n. 5692/24 R.G. Serra c/o + 1 pag. 4 CP_2 bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in
Giudizio n. 5692/24 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 CP_2 caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_4 CP_3
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_2
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Infine, è infondata anche l'eccezione di omessa indicazione degli immobili da ipotecare. Invero, nessuna norma prescrive l'indicazione nella comunicazione preventiva degli immobili da sottoporre ad ipoteca, né tantomeno ciò è previsto dall'art. 77 del Dpr. n. 602/1973.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla
Giudizio n. 5692/24 R.G. c/o + 1 pag. 6 Pt_1 CP_2 soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell e dell con Controparte_1 CP_3
ricorso depositato in data 07.11.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 650,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 08.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5692/24 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_1 CP_2