CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16889 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10314/2018 R.G. proposto da: IN RI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZI DAVIDE ([...]) -ricorrente- contro NA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO CO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato RADICE ANDREA ([...]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRENTO n. 2814/2017 depositata il 06/02/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16889 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’Avv. DA PE per il pagamento dei compensi professionali in favore di AR AR. 1.1.Il ricorrente espose di essere stato incaricato della difesa in un giudizio civile avente ad oggetto la responsabilità professionale di alcuni sanitari e che aveva stipulato con AR AR un accordo per la determinazione del corrispettivo, che prevedeva l’applicazione dei valori medi ed il 10% del risultato conseguito;
era poi intervenuto un ulteriore accordo con il quale era stato determinato in € 20.000,00 il corrispettivo dovuto al professionista;
la parcella era stata sottoscritta da AR AR, che aveva riconosciuto il debito in favore del professionista. 1.2.Seguì l’opposizione da parte di AR AR, la quale dedusse, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda perché non preceduta dal procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, sostenne che la sottoscrizione della parcella non costituiva riconoscimento del debito e che il compenso doveva essere determinato secondo i parametri previsti dal DM 140/2012 e non dal DM 55/2014; inoltre, lo scaglione applicabile andava parametrato sulla base del risultato ottenuto e non sul valore della causa. 1.3.Il Tribunale di Trento, con ordinanza ex art.14 D. Lgs 150/2011 del 6.2.2019, rigettò l’opposizione. 1.4.In primo luogo, il Tribunale ritenne infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata espletato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, trattandosi di giudizio introdotto con decreto ingiuntivo. 3 di 8 1.5.Nel merito, il Tribunale accertò che, pur applicando il DM 140/2012, il compenso spettante era leggermente superiore alle somme richieste dall’Avv. PE;
considerando, infatti, i valori medi di cui al DM 140/2012, sulla base dello scaglione tra € 100.000, 00 ed € 500.000,00 ed applicando l’aumento del 25% per la conciliazione e del 50% per la pluralità di parti, si perveniva alla somma di € 20.374,00, superiore alla somma di € 20.000,00 richiesta dall’Avv. PE. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR AR sulla base di tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso l’Avv. DA PE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, previsto per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art.14 del D.Lgs 150 del 2011, perché il procedimento avrebbe ad oggetto non la mera determinazione del compenso ma l’accertamento della fonte dell’obbligazione, essendo stato contestato che l’obbligo di pagamento fosse riconducibile al primo accordo intercorso tra le parti o ad un accordo successivo. 1.1.L’eccezione è infondata. 1.2.Le Sezioni Unite, con sentenza del 23.2.2018, n. 4485 hanno ritenuto applicabile il procedimento speciale previsto dall’art.14 del D. Lgs 150 del 2011 in tutte le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di avvocato, indipendentemente dal fatto si controverta sull’an debeatur, nell’ipotesi in cui il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto. 1.3. Ne consegue che l’ordinanza del Tribunale, che ha seguito il rito speciale, doveva essere impugnata con ricorso per cassazione. 4 di 8 2.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ motivo di cassazione ex art.360 n.5 c.p.c.: omessa pronuncia circa la sussistenza del riconoscimento del debito”; la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sui presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo in quanto l’accettazione della parcella, unitamente alla sua sottoscrizione, non costituirebbe riconoscimento del debito ma una mera attestazione della sua presa in visione e ritiro, tanto che l’importo richiesto sarebbe stato immediatamente contestato. La dichiarazione di accettazione avrebbe, pertanto, finalità diverse dal riconoscimento del debito, con la conseguenza che non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, peraltro dichiarato provvisoriamente esecutivo, senza che vi fosse il riconoscimento del debito. 2.1.Il motivo è infondato sotto diversi profili. 2.2.In primo luogo, il Tribunale ha determinato il compenso non sulla base alla dichiarazione confessoria contenuta nella parcella sottoscritta dalla ricorrente, ma sulla base del D.M.140/2012 . 2.3.Il motivo non coglie, pertanto, la ratio decidendi. 2.4.In secondo luogo, l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (Cass. Civ., SEz. II, 12.3.2019, n.7020; Cass. n. 4121/2001). 5 di 8 2.5.Correttamente, il Tribunale, indipendentemente dall’esistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, che era fondato sul riconoscimento del debito, ha esaminato il merito della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 132 del 2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, considerato che non ricorrevano i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo perché non valido il riconoscimento del debito. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014), nei procedimenti per ingiunzione la negoziazione assistita non è obbligatoria né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. 3.3.Esisteva, pertanto, una causa espressa di esclusione del procedimento di negoziazione assistita perché il giudizio era stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo, a nulla rilevando la circostanza che ricorressero o meno i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo. 3.4. Le cause di esclusione dell’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita vanno valutate in astratto e non all’esito del giudizio di opposizione, secundum eventum litis. 3.5. Del resto, trattandosi di misura deflattiva, l’improcedibilità della domanda determinerebbe un allungamento del giudizio in contrasto con lo scopo della normativa, tanto più dopo che il giudizio è approdato innanzi ad un organo terzo, come il giudice. 6 di 8 3.6. Come osservato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 18.4.2019, n.97, nella negoziazione assistita il ruolo di assistenza delle parti è svolto dai difensori (a differenza della mediazione in cui tale compito è svolto da un terzo indipendente), sicchè è escluso l’obbligo di esperire la negoziazione assistita per alcuni procedimenti connotati da particolare celerità, come il procedimento di ingiunzione, in cui si determina subito il contatto diretto con il giudice. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per essere il Tribunale incorso nel vizio di extra ed ultra petizione in quanto avrebbe dovuto accertare se fosse vigente l’accordo transattivo, in forza del quale, i compensi erano stati determinati in € 20.000,00, oppure fosse ancora vigente il primo accordo, con il quale le parti facevano riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2.Il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare - indipendentemente dalla iniziativa della controparte - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all'esatta applicazione della legge ( Cass. Civ., Sez. I, 7 di 8 13.11.2018, n. 29200; Cass. Civ. , Sez. III, 23.2.1998, n.1940; Cass. Civ. , Sez.I, 1.9.2003, n. 12750). 4.3.Il giudice di merito, nell'individuazione dell'oggetto della domanda deve, quindi, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, col il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( Cass.. Civ., Sez. I, 28.1.2000, n.961). 4.4.Nel caso di specie, l’Avv. PE ha agito per la liquidazione del compenso professionale, che ha determinato in € 20.000,00 sulla base della transazione ed il Tribunale ha condannato AR AR al pagamento della somma domandata, sia pur determinando il compenso sulla base di cui al DM 140/2012 invocato dalla ricorrente. 4.5.Ne consegue che all’Avv. PE non è stato attribuito un bene diverso da quello domandato, né sussiste il vizio di extrapetizione nell’aver determinato il compenso considerando la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite e per aver definito il giudizio con una transazione. 5.Il ricorso va pertanto rigettato. 5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 8 di 8
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda
era poi intervenuto un ulteriore accordo con il quale era stato determinato in € 20.000,00 il corrispettivo dovuto al professionista;
la parcella era stata sottoscritta da AR AR, che aveva riconosciuto il debito in favore del professionista. 1.2.Seguì l’opposizione da parte di AR AR, la quale dedusse, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda perché non preceduta dal procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, sostenne che la sottoscrizione della parcella non costituiva riconoscimento del debito e che il compenso doveva essere determinato secondo i parametri previsti dal DM 140/2012 e non dal DM 55/2014; inoltre, lo scaglione applicabile andava parametrato sulla base del risultato ottenuto e non sul valore della causa. 1.3.Il Tribunale di Trento, con ordinanza ex art.14 D. Lgs 150/2011 del 6.2.2019, rigettò l’opposizione. 1.4.In primo luogo, il Tribunale ritenne infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata espletato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, trattandosi di giudizio introdotto con decreto ingiuntivo. 3 di 8 1.5.Nel merito, il Tribunale accertò che, pur applicando il DM 140/2012, il compenso spettante era leggermente superiore alle somme richieste dall’Avv. PE;
considerando, infatti, i valori medi di cui al DM 140/2012, sulla base dello scaglione tra € 100.000, 00 ed € 500.000,00 ed applicando l’aumento del 25% per la conciliazione e del 50% per la pluralità di parti, si perveniva alla somma di € 20.374,00, superiore alla somma di € 20.000,00 richiesta dall’Avv. PE. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR AR sulla base di tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso l’Avv. DA PE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, previsto per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art.14 del D.Lgs 150 del 2011, perché il procedimento avrebbe ad oggetto non la mera determinazione del compenso ma l’accertamento della fonte dell’obbligazione, essendo stato contestato che l’obbligo di pagamento fosse riconducibile al primo accordo intercorso tra le parti o ad un accordo successivo. 1.1.L’eccezione è infondata. 1.2.Le Sezioni Unite, con sentenza del 23.2.2018, n. 4485 hanno ritenuto applicabile il procedimento speciale previsto dall’art.14 del D. Lgs 150 del 2011 in tutte le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di avvocato, indipendentemente dal fatto si controverta sull’an debeatur, nell’ipotesi in cui il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto. 1.3. Ne consegue che l’ordinanza del Tribunale, che ha seguito il rito speciale, doveva essere impugnata con ricorso per cassazione. 4 di 8 2.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ motivo di cassazione ex art.360 n.5 c.p.c.: omessa pronuncia circa la sussistenza del riconoscimento del debito”; la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sui presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo in quanto l’accettazione della parcella, unitamente alla sua sottoscrizione, non costituirebbe riconoscimento del debito ma una mera attestazione della sua presa in visione e ritiro, tanto che l’importo richiesto sarebbe stato immediatamente contestato. La dichiarazione di accettazione avrebbe, pertanto, finalità diverse dal riconoscimento del debito, con la conseguenza che non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, peraltro dichiarato provvisoriamente esecutivo, senza che vi fosse il riconoscimento del debito. 2.1.Il motivo è infondato sotto diversi profili. 2.2.In primo luogo, il Tribunale ha determinato il compenso non sulla base alla dichiarazione confessoria contenuta nella parcella sottoscritta dalla ricorrente, ma sulla base del D.M.140/2012 . 2.3.Il motivo non coglie, pertanto, la ratio decidendi. 2.4.In secondo luogo, l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (Cass. Civ., SEz. II, 12.3.2019, n.7020; Cass. n. 4121/2001). 5 di 8 2.5.Correttamente, il Tribunale, indipendentemente dall’esistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, che era fondato sul riconoscimento del debito, ha esaminato il merito della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 132 del 2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, considerato che non ricorrevano i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo perché non valido il riconoscimento del debito. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014), nei procedimenti per ingiunzione la negoziazione assistita non è obbligatoria né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. 3.3.Esisteva, pertanto, una causa espressa di esclusione del procedimento di negoziazione assistita perché il giudizio era stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo, a nulla rilevando la circostanza che ricorressero o meno i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo. 3.4. Le cause di esclusione dell’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita vanno valutate in astratto e non all’esito del giudizio di opposizione, secundum eventum litis. 3.5. Del resto, trattandosi di misura deflattiva, l’improcedibilità della domanda determinerebbe un allungamento del giudizio in contrasto con lo scopo della normativa, tanto più dopo che il giudizio è approdato innanzi ad un organo terzo, come il giudice. 6 di 8 3.6. Come osservato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 18.4.2019, n.97, nella negoziazione assistita il ruolo di assistenza delle parti è svolto dai difensori (a differenza della mediazione in cui tale compito è svolto da un terzo indipendente), sicchè è escluso l’obbligo di esperire la negoziazione assistita per alcuni procedimenti connotati da particolare celerità, come il procedimento di ingiunzione, in cui si determina subito il contatto diretto con il giudice. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per essere il Tribunale incorso nel vizio di extra ed ultra petizione in quanto avrebbe dovuto accertare se fosse vigente l’accordo transattivo, in forza del quale, i compensi erano stati determinati in € 20.000,00, oppure fosse ancora vigente il primo accordo, con il quale le parti facevano riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2.Il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare - indipendentemente dalla iniziativa della controparte - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all'esatta applicazione della legge ( Cass. Civ., Sez. I, 7 di 8 13.11.2018, n. 29200; Cass. Civ. , Sez. III, 23.2.1998, n.1940; Cass. Civ. , Sez.I, 1.9.2003, n. 12750). 4.3.Il giudice di merito, nell'individuazione dell'oggetto della domanda deve, quindi, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, col il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( Cass.. Civ., Sez. I, 28.1.2000, n.961). 4.4.Nel caso di specie, l’Avv. PE ha agito per la liquidazione del compenso professionale, che ha determinato in € 20.000,00 sulla base della transazione ed il Tribunale ha condannato AR AR al pagamento della somma domandata, sia pur determinando il compenso sulla base di cui al DM 140/2012 invocato dalla ricorrente. 4.5.Ne consegue che all’Avv. PE non è stato attribuito un bene diverso da quello domandato, né sussiste il vizio di extrapetizione nell’aver determinato il compenso considerando la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite e per aver definito il giudizio con una transazione. 5.Il ricorso va pertanto rigettato. 5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 8 di 8
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda