Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente rel.
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 27 gennaio 2025, a seguito di camera di consiglio ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
Agostino Di Feo con domicilio eletto in Salerno, al C.so G. Garibaldi n. 38
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t, parte rappresentata e difesa CP_1 come in atti dall'Avv. Orlando Caponigro, con domicilio eletto in Salerno alla via
V. Fornari, n. 52
PARTE APPELLATA
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex. art. 2 co. 1 bis del d.l.
463/83, conv. in L. 683/1983 – previdenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza n. 2101/2022 pubblicata in data 13/14 dicembre 2022 il
Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha accolto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato in data 9 marzo 2022 nei confronti dell' , in persona
[...] Pt_1 del legale rappresentante p.t., avente ad oggetto l'impugnazione delle ordinanze ingiunzione n. OI-000111219, n. OI-00037079 e n. OI000534621, asseritamente notificate dall' in data 8 febbraio 2022 e relative a sanzioni per omesso CP_2
versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n.
463/1983, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi: omessa notifica dell'atto di accertamento, pagamento delle somme richieste, novazione dell'obbligazione e imputazione di pagamento ex art. 1193 cod. civ..
2. A sostegno del proprio convincimento il Tribunale ha osservato, in particolare, che:
- “ contrariamente a quanto asserito dalla società opponente, è destituita di fondamento la prima eccezione sollevata dalla società ricorrente, relativa all'omessa notifica degli atti prodromici: infatti, l'emissione delle ordinanze ingiunzione de quibus è stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico ad essa sotteso (cioè l'avviso di accertamento o diffida ad adempiere) in data
28.03.2017, in data 08.06.2017 e in data 07.10.2019, come risulta provato dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr. le racc. a/r allegate Pt_1 al fascicolo telematico dell'opposto ) ”; Pt_1
- “ E' inammissibile, poi, l'eccezione della mancata osservanza del termine di 90 di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981: infatti, tale eccezione è stata sollevata dalla parte opponente per la prima volta nelle note scritte 09.12.2022 e trattasi di una circostanza non rilevabile d'ufficio ”;
- “ è fondata l'eccezione di pagamento sollevata dalla parte opponente. Infatti, in riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI000111219, relativa all'accertamento
7202.13/03/2017.0090098, notificato in data 08.06.2017 mediante racc. r/r
783218381937, riguardante versamenti in scadenza per le mensilità di ottobre
2010 e gennaio 2011, le quote a carico risultano pagate nei termini, come riferito dallo stesso Istituto previdenziale (che ha riferito che procederà all'archiviazione…)”;
2 - “ Analoga è la situazione rispetto alle altre due ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-00037079 e n. OI-000534621, come riferito e documentato dalla società opponente: infatti, la società opponente ha depositato agli atti le ricevute dei pagamenti effettuati prima della notifica degli avvisi di accertamento ”;
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto:
- “ sull'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene fondata
l'estinzione delle ordinanze ingiunzione 37079 e 534621 impugnate per intervenuto pagamento ”;
- “ sulla violazione dell'art. 2 co. 1 bis del d.l. n. 463/83 ”;
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
5. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni depositate dalle parti, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è infondato.
7. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. 000111219 relativa all'accertamento
.7202.13/03/2017.0090098, sul rilievo dell'annullamento in autotutela Pt_1 operato dall' per intervenuto pagamento delle somme dovute, come dedotto Pt_1 dall'Ente nell'atto di appello (cfr. pag. 2) e non contestato dalla società appellata.
8. Con il primo motivo di appello l' deduce che “ in relazione alle quote a Pt_1 carico non versate, oggetto dell'ordinanza ingiunzione 37079 adottata all'esito della notifica dell'atto di accertamento n. 49537, notificato in data 28.3.2017 (all. prod. primo grado diffida con r/r) relativo ai periodi ottobre e novembre/2010
(oggetto dell'avviso di addebito 400-2011- 20002420-36) le quote a carico risultano pagate in ritardo ” e che “ allo stesso modo, all'atto di accertamento
141114, notificato in data 19.9.2019, cui è seguito l'ordinanza ingiunzione
534621, il periodo dicembre 2017, oggetto dell'avviso di addebito 400-2018-
3 0000683172, ed il periodo aprile 2018, oggetto dell'avviso di addebito 400-2018-
00052470, risultano pagati in data 30.12.2020 ”.
9. La censura è infondata per le ragioni di seguito esposte.
10. In parziale difformità rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime cure, è necessario rilevare che:
1) per ciò che concerne l'ordinanza-ingiunzione n. 000037079 notificata in data 8 febbraio 2022 al sig. quale l.r.p.t. della (cfr. Parte_2 CP_1 avviso di giacenza 786043949819 - ricevuta di ritiro presso l'Ufficio Postale di
Campagna n. 686043949818 in atti), contenente gli avvisi di accertamento
.7202.13/03/2017.0049537 e .7202.13/03/2017.0049538 in uno alla Pt_1 Pt_1 sanzione amministrativa di €19.000,00:
a) l'avviso di accertamento .7202.13/03/2017.0049537, indirizzato Pt_1
personalmente al sig. quale rappresentante legale della Parte_2
società è oggetto di contestazione tra le parti esclusivamente in CP_1
relazione alla cartella di pagamento 400-2011-20002420-36 ;
- tale cartella di pagamento 400-2011-20002420-36 notificata in data 13 giugno
2011, include i tributi riferiti al mese di ottobre 2010 il cui saldo era di CP_3
€94,00 e la quota da versare di €56,85 ed al mese di novembre 2010 il cui saldo era di €68,00 e la quota da versare di €40,70, il tutto per un importo CP_3 complessivo di €97,55;
- dalla ricostruzione della documentazione depositata in atti e dalla rilevata corrispondenza tra il n. identificativo dell'atto di accertamento ( 49537 ) e quello indicato sulla cartolina di avvenuto ricevimento versata in atti dall' , è Pt_1 possibile affermare che il procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento .7202.13/03/2017.0049537 indirizzato a Pt_1 Parte_2
rappresentante legale della società odierna appellata si è perfezionato CP_1
in data 28 marzo 2017 con la consegna del plico a mezzo agente postale nelle mani di ( moglie del suindicato rappresentante legale Controparte_4 CP_5
);
- tuttavia, la cartella di pagamento 400-2011-20002420-36 è confluita nel piano di ripartizione del pagamento unitamente ad altre somme iscritte a ruolo, in n. di
72 rate mensili, accordata da Equitalia spa alla società con CP_1
4 decorrenza dal 24 ottobre 2014 (v. allegato 11 documentazione di primo grado
; CP_1
- dall'ulteriore certificazione allegata dalla parte appellata, in particolare dal “ dettaglio complessivo dei pagamenti effettuati ” dell' , Controparte_6 si evince specificamente che l'ammontare iniziale di €176,65 richiesto per la cartella 400-2011-20002420-36 è stato interamente soddisfatto tramite il pagamento dilazionato;
b) per ciò che concerne l'ulteriore avviso di accertamento
.7202.13/03/2017.0049538 contenuto nella suindicata n. OI – 000037079: Pt_1
- risulta direttamente indirizzato alla società diversamente dall'atto CP_1
di accertamento n. 49537 diretto personalmente al sig. quale Parte_2
rappresentante legale della società
- è ugualmente oggetto di contestazione tra le parti esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento 400-2011-20002420-36 e per i periodi di cui sopra
(ottobre 2010 – novembre 2010);
- dall'esame dei documenti di causa non risulta alcuna prova della dedotta notificazione.
2) In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000534621 notificata in data 28 febbraio 2022 al sig. uale l.r.p.t. della (cfr. numero Parte_2 CP_1 di avviso di giacenza 786044270719 apposto sull'ordinanza ingiuntiva e codice trascritto sulla ricevuta di ritiro presso l'Ufficio Postale di Campagna n.
686044270718 in atti), contenente gli avvisi di accertamento
.7202.11/09/2019.0141115 e .7202.11/09/2019.0141114 in uno alla Pt_1 Pt_1 sanzione amministrativa di €17.500,00, è necessario rilevare che:
a) l'avviso di accertamento .7202.11/09/2019.0141114, indirizzato Pt_1
personalmente al sig. quale rappresentante legale della Parte_2
società è oggetto di contestazione tra le parti esclusivamente in CP_1
relazione alla cartella di pagamento 400-2018-00006831-72 inerente al mese di dicembre 2017 e alla cartella di pagamento 400-2018-00052470-48 inerente al mese di aprile 2018 ;
5 - la cartella di pagamento 400-2018-00006831-72 notificata in data 21 giugno
2018 include i tributi riferiti al mese di dicembre 2017 il cui saldo era CP_3 di €445,00 e la quota da versare di € 92,30, mentre la cartella di pagamento
400201800052470-48 notificata in pari data include i tributi riferiti al mese di aprile
2018 il cui saldo era di €159,00 e la quota da versare di €32,90; CP_3
- dalla documentazione depositata, in particolare dall'esame degli allegati “ CAD notifica accertamento 141114 ” e “ rr accertamento 141114 ” versati in atti dall' , è possibile evincere il perfezionamento della notificazione di un atto Pt_1 giudiziario con “ immissione in cassetta ” dell'avviso di tentata consegna per temporanea assenza del destinatario in data 25 settembre 2019 e ritiro presso l'Ufficio postale del plico in data 7 ottobre 2019 (cfr. avviso di ricevimento n.
786034210703 ), tuttavia, non risultando possibile individuare una univoca correlazione tra tali allegati e l'atto di accertamento n. 141114, non può ritenersi provata la notificazione dell'atto oggetto di causa;
b) per ciò che concerne l'ulteriore avviso di accertamento
.7202.11/09/2019.0141115 contenuto nella suindicata n. OI – 000534621, Pt_1
risulta ugualmente oggetto di contestazione tra le parti esclusivamente in relazione pagamento 400-2018-00006831-72 inerente al mese di dicembre 2017
e alla cartella di pagamento 400-2018-00052470-48 inerente al mese di aprile
2018, tuttavia non è stata rinvenuta in atti alcuna allegazione documentale al riguardo, tantomeno la prova della dedotta notificazione.
12. Orbene, appare accertato in base alla ricostruzione di cui sopra che la notificazione degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiuntive nn.
37079 e 534621 è stata provata esclusivamente in relazione all'atto di accertamento .7202.13/03/2017.0049537, avvenuta in data 28 marzo 2017. Pt_1
13. Dalla ricostruzione dei fatti di causa, risulta inoltre incontestato che la società appellata in persona del legale rappresentante sig. CP_1 Parte_2
dopo aver omesso il versamento di ritenute previdenziali ex. art. 2 co. 1
[...]
bis del d.l. 463/83, conv. in L. 683/1983, è stata ammessa da Equitalia spa ad un piano di rateazione del pagamento di 72 rate mensili con decorrenza dal 24 ottobre 2014, all'interno del quale è confluita la cartella di pagamento 400-2011-
20002420-36 contenuta nel citato atto di accertamento
.7202.13/03/2017.0049537 . Solo successivamente, nelle date dell'8 e del Pt_1
6 28 febbraio 2022, la parte appellata ha ricevuto le ordinanze di ingiunzione oggetto di causa.
14. Deve ritenersi applicabile al caso di specie, sulla base della normativa di cui alla L. n. 683/1983 e dell'ulteriore regolamentazione fornita dalla delibera del CdA dell'Ente previdenziale n. 288/1995 e dalle circolari n. 106/2010 e n. 148/2010 in materia di rateazione dell'obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, il consolidato orientamento del Supremo Collegio in materia.
In particolare, già con sent. n. 16984 del 5 ottobre 2012, la S.C. ha ritenuto che “ la rateizzazione, che rappresenta una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza, comporti la sostituzione del debito originario con uno diverso, conseguendone un effetto novativo non dissimile da quello che si produce in seguito all'accoglimento della domanda di condono (posto che detta accettazione, se seguita dal pagamento della prima rata, comporta la definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente all'obbligazione tributaria originaria» (v. sul punto anche Cass. Sez. 5, sent. n. 5867/2013; sent. n. 5664/2014; n.
16400//2015 ).
Di talché, alla stregua di quanto sopra, la rateazione ottenuta dalla società appellata ha comportato la novazione ex artt. 1230 e ss. c.c. dell'obbligazione di versamento delle ritenute, con conseguente rimodulazione dei termini entro i quali adempiere in base alle nuove scadenze fissate dal piano di ammortamento. Ciò tanto non potendosi considerare di ostacolo la apparente non coincidenza tra le parti dell'atto novativo (datore di lavoro ed Equitalia) e le parti della originaria obbligazione (datore di lavoro e ), in considerazione della veste di Equitalia Pt_1
di mero agente della riscossione e della conseguente riconducibilità degli effetti in capo all' . Tale effetto risulta dunque tanto più gravido di effetti ove la Pt_1 rateizzazione si collochi a monte dell'atto di accertamento, come nel caso di specie, ove la prima risale all'anno 2014 mentre la notificazione del secondo è avvenuta soltanto nell'anno 2017.
15. Con il secondo motivo di appello, l'Ente previdenziale censura la violazione dell'art. 2 co. 1 bis del d.l. n. 463/83, deducendo che “ la circostanza di fatto che
7 l'appellato abbia eseguito il pagamento delle ritenute a carico avvalendosi della dilazione non determina il venir meno dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa, permanendo il disvalore del mancato pagamento delle quote a carico non avvenuto né al momento dell'erogazione della retribuzione né tantomeno successivamente entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'accertamento ”.
16. Anche tale motivo di appello è infondato.
17. Sul punto il Supremo Collegio ha invero precisato, in un caso di specie sovrapponibile a quello attualmente in verifica, che “ non può non tenersi conto, nella specie, del fatto che il provvedimento di ammissione alla rateazione (…), provvedendo a rimodulare le scadenze dei versamenti, e senza specificare in alcun modo la persistenza dell'obbligo sotto il profilo penale, ha evidentemente ingenerato, in capo all'imputato, il ragionevole, seppure errato, convincimento che lo stesso rappresentasse, non essendo in quel momento ancora intervenuta alcuna contestazione, anche una causa di “ anticipata ” (…) esclusione della punibilità, rilevante ex art. 59, comma 4, c.p., per gli omessi versamenti collegati a scadenze mensili ” (Cass. penale, Sez. 3, n. 32598/2014 ); tale principio è stato peraltro successivamente confermato in altra pronuncia “ la fattispecie criminosa in esame, in quanto contraddistinta dal dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, potrebbe in determinate situazioni evidenziare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, allorquando cioè il comportamento inadempiente sia ascrivibile a mera colpa. E' stato invero ritenuto da questa Corte che possa essere ascritta alla mera negligenza dell'obbligato il mancato versamento delle ritenute in ragione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (Sez. 3, n.
3663 del 08/01/2014 - dep. 27/01/2014), o che possa ricorrere l'errore scusabile quando la rateizzazione, richiesta ed accordata prima che fosse intervenuta alcuna contestazione, abbia ingenerato in capo all'imputato il ragionevole, seppure errato, convincimento che lo stessa rappresentasse una causa di
"anticipata" (rispetto a quella di cui all'art.2, comma 1 bis, cit.) esclusione della punibilità, rilevante ex art. 59, comma 4, c.p., per gli omessi versamenti collegati a scadenze mensili ritenute cronologicamente superate proprio per effetto della
8 rateazione ” (cfr. la sentenza n. 32598 sopra citata) (Cass. penale sent n.
10188/2018).
18. Per le suesposte considerazioni, l'appello è infondato e va quindi respinto.
19. Le spese processuali del presente grado, liquidate per l'intero in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1
il 16 gennaio 2023 , avverso la sentenza del Tribunale g.l. di CP_1
Salerno nr. 2101/2022 in data 13 dicembre 2022 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi €1.888,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;
Dichiara astrattamente applicabile a la sanzione erariale ex art.13 co I Pt_1
quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 27 gennaio 2025
il presidente
M. Stassano
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