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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 11883/2024, chiamata all'udienza del
31/3/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Garattoni e F. Parte_1
Tomassoli
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/10/2024, il ricorrente di cui in epigrafe, esponendo di essere iscritto alla C.N.P.R., nei confronti della quale presentava domanda di pensione - avendo maturato i requisiti di legge - e che la aveva deliberato la corresponsione Pt_2
della pensione di vecchiaia in suo favore, deduceva che la convenuta aveva applicato a tutti gli iscritti il contributo di solidarietà per gli anni 2013/2014.
Ritenuta l'illegittimità delle ritenute operate, il adiva il Tribunale di Bari, Parte_1
Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
a)dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione di anzianità maturata dal rag. ; Parte_1
b) affermare, come sancito dalla S.C. di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.R. è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del contributo di solidarietà; c) di conseguenza, condannare la resistente alla restituzione in favore del Pt_2
ricorrente delle ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà e dichiarare non più operabile detta detrazione per il futuro;
d) il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'odierna udienza il Giudice rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non vi è prova della notifica né del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione;
la causa viene, pertanto, definita come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 2 di 3 In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 2/10/2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
Dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 11883/2024, chiamata all'udienza del
31/3/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Garattoni e F. Parte_1
Tomassoli
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/10/2024, il ricorrente di cui in epigrafe, esponendo di essere iscritto alla C.N.P.R., nei confronti della quale presentava domanda di pensione - avendo maturato i requisiti di legge - e che la aveva deliberato la corresponsione Pt_2
della pensione di vecchiaia in suo favore, deduceva che la convenuta aveva applicato a tutti gli iscritti il contributo di solidarietà per gli anni 2013/2014.
Ritenuta l'illegittimità delle ritenute operate, il adiva il Tribunale di Bari, Parte_1
Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
a)dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione di anzianità maturata dal rag. ; Parte_1
b) affermare, come sancito dalla S.C. di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.R. è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del contributo di solidarietà; c) di conseguenza, condannare la resistente alla restituzione in favore del Pt_2
ricorrente delle ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà e dichiarare non più operabile detta detrazione per il futuro;
d) il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'odierna udienza il Giudice rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non vi è prova della notifica né del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione;
la causa viene, pertanto, definita come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 2 di 3 In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 2/10/2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
Dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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