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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 186/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025
promossa da
, nata a [...] – Perù (EE), il 16.03.1971, CF: Parte_1
, residente in [...] int. 5, cittadinanza peruviana, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Olga Sola del Foro di Modena presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] -Perù (EE), il 20.05.1980, CF: Controparte_1
, con ultima residenza in Modena, Strada San Faustino n.154 – cancellato per C.F._2
irreperibilità in data 10.02.2018, cittadinanza peruviana
CONVENUTO contumace
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come in ricorso, ex art 473 bis.12 c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, contrariis rejectis,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Modena (MO) il 09/01/2016 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Modena (MO) al n. 3 parte 1 anno 2016 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Modena (MO);
2) Confermare per il resto, aggiornandole, le statuizioni economiche già assunte con sentenza di separazione tra le parti pronunciata dal Tribunale di Modena n. 1653/2021 pubblicata in data
06/12/2021 nel procedimento n. 4810/2018 R.G. e cioè:
Disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la minore
[...]
la somma di € 230,00 (ovvero € 200,00 disposti in separazione rivalutati ISTAT alla Persona_1
data del deposito della domanda di divorzio ed arrotondato) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle Spese Straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena in data 25/09/2019, da intendersi qui richiamato;
Disporre che l'Assegno Unico per la figlia sia percepito, per i periodi in cui Persona_1
la stessa ne ha diritto, interamente dalla madre;
Parte_1
Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge.”
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 09.01.2016, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Modena – anno 2016 -3 p.
1. Dalla loro unione era nata, precedentemente, in data 09.11.2016, la figlia . Persona_1
I coniugi si sono separati con sentenza di separazione giudiziale n. 1653 emessa il 06.12.2021 dal
Tribunale di Modena con la quale la figlia, allora minore veniva, affidata in via esclusiva alla madre ed il contributo al mantenimento della stessa dovuto dal padre determinato in euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 15.01.2025 ha chiesto la dichiarazione di Parte_1 scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 3 L. n. 898/1970, atteso il decorso del tempo e la
2 mancata riconciliazione dei coniugi, nonché il proseguimento della contribuzione al mantenimento di da parte del padre atteso che la stessa, se pur divenuta maggiorenne il 9 Persona_1
novembre 2024, non è ancora economicamente autosufficiente non avendo ancora completato il suo percorso di studi, sino ad ora proseguito in modo lineare e soddisfacente.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 14.05.2025 presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di trasferirsi all'estero e di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La figlia è divenuta maggiorenne il 9 novembre 2024 e, conseguentemente, è Persona_1
ancora giovanissima, non ha ancora ultimato il suo percorso formativo scolastico e, pertanto, è, senza sua colpa, ancora dipendente economicamente dai genitori.
Atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica, il padre è tenuto a Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia proseguendo a versare, a tale titolo, Persona_1
la somma di euro 230,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (15.01.2025).
Essendosi trasferito all'estero, la ricorrente viene autorizzata a Controparte_1 fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la figlia. CP_2
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta
3 (introduzione del giudizio e partecipazione alla prima e unica udienza), in misura corrispondente circa ai valori minimi - vista la semplicità delle questioni trattate - per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), con riduzione del
30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09.01.2016 in Modena tra
[...]
nata a [...] – Perù (EE), il 16.03.1971 e , nato a Parte_1 Controparte_1
Lima -Perù (EE), il 20.05.1980, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena (MO) al n. 3 parte 1 anno 2016;
2) obbliga a versare a 230,00 euro mensili Controparte_1 Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dal 15.01.2025, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3) autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2
figlia;
4) Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che liquida in € 2.034,20 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
5) incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo
1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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