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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4197 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza del 04/12/2024, depositata il 18/12/2024. tra
( ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti
Roberto Moroni e Rosalba Rizzo ed elettivamente domiciliata in Frascati
(RM) alla Via Ajani n. 33 presso lo studio del primo avvocato, come da procura in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 24146/15; Appellante
e
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Silvia Macchi ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via F. Cesi n. 72 presso lo studio dell'Avv. Domenico Ferraresi, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
1 Tribunale di Roma, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…. in accoglimento della spiegata opposizione, voler dichiarare il decreto ingiuntivo n. 24146/15 n. 65951/15 illegittimo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa e per quelli che verranno esposti in corso di causa e, per l'effetto, revocarlo;
respingere in ogni caso ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito della Controparte_1 ridurre l'importo ingiunto in considerazione del pagamento di € 24.000,00
-a fronte di € 30.552,79- già corrisposto dalla Parte_1 in favore della stessa . Con vittoria di
[...] Controparte_1 spese ….”;
B) Con comparsa di risposta depositata il 29/02/2016, si costituiva che si opponeva all'accoglimento delle domande della Controparte_1 opponente e formulava le seguenti conclusioni: “….. in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società denominata nonché la carenza di capacità Controparte_2 processuale della stessa ex art. 75 c.p.c. e ciò per i motivi detti in atti;
Nel merito, rigettare l'opposizione avversa poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
…… In via meramente gradata, qualora il giudice ritenesse di non accogliere le difese sopra spiegate, comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento o da liquidarsi secondo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese …”; C) Depositata documentazione e raccolta prova testimoniale la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge;
D) Con sentenza n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data
22/01/2019, il Tribunale di Roma così provvedeva: “a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite per complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge.”; E) Con atto di citazione in appello con contestuale istanza ex art. 283
c.p.c., tempestivamente notificato, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 1477/2019, pubblicata in data 22/01/2019, chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) … sospendere la provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza
2 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; 2) ….. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1477/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione X Civile, …… nell'ambito del giudizio N.R.G. 240/2016, depositata in cancelleria in data 22.01.2019, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte appellante al pagamento della somma
(ridotta) di € 6.552,79 in considerazione del pagamento di € 24.000,00 -a fronte della complessiva somma di € 30.552,79- già corrisposto dalla in favore della stessa Parte_1 [...] quale residuo importo di cui alla fattura n. 050/2011 emessa per CP_1 le lavorazioni di cui al contratto di subappalto del 24.06.2010 con contestuale nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata;
3) Con vittoria di spese …. ”;
F) Con comparsa di risposta depositata il 03/10/2019, si è costituita hiedendo: “1. In via preliminare, per i motivi Controparte_1 suesposti, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile;
2. In via principale, rigettare l'appello per tutti i motivi sopra esposti, confermando la sentenza di primo grado;
3. Con vittoria di spese ….”; G) Respinta la richiesta di inibitoria, con ordinanza del 04/12/202024, depositata il 18/12/2024, la causa, già riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo (R.G.
65951/2015) con il quale deduceva che: a) Controparte_1 aveva sottoscritto nel 2010 con il Comune di Rocca Priora Parte_1
(RM) un contratto di appalto per i lavori di completamento dei marciapiedi di Via Tuscolana S.P. n.215; b) con contratto di subappalto del 24/06/2010 aveva affidato le suddette opere ad Parte_1 CP_1 CP_1
“per un importo pattuito pari a € 65.971,83”; c) completati i lavori
[...] oggetto del subappalto, aveva emesso la Controparte_1 fattura n.050/2011 per l'importo di € 65.971,83; d) malgrado non fossero mai state proposte contestazioni, : non aveva provveduto a Parte_1 pagare l'intero importo della fattura e aveva effettuato soltanto un bonifico bancario in data 12/12/2012 di € 45.433,62, imputato in parte al pagamento di una fattura precedente (n.011/2011 di € 21.433,62), non inerente i lavori oggetto del ricorso, ragion per cui residuava un saldo di € 41.971,83
3 (65.971,83 – 24.000,00 = 41.971.83). Tanto esposto, Controparte_1 chiedeva che fosse ingiunto a il pagamento della
[...] Parte_1 somma di € 41.971,83 oltre interessi moratori. Il Tribunale accoglieva il ricorso e con decreto ingiuntivo n. 24146/2015 depositato in data 28/10/2015, ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 41.971,83 oltre interessi e spese.
(nuova Parte_1 denominazione assunta da proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo deducendo, in primo luogo, che nell'articolo II del contratto era stato pattuito che l'importo del subappalto non avrebbe dovuto superare “il 15% dell'importo appaltato comprensivo degli oneri della sicurezza e dei lavori in economia” e, pertanto, il corrispettivo dovuto per il contratto di subappalto ammontava ad € 30.552,79 (15% di 203.685,30 - importo appaltato). In secondo luogo, la opponente deduceva che parte delle opere di cui al progetto esecutivo non erano state eseguite correttamente dall'opposta e ciò aveva reso necessario il successivo intervento di altra impresa. L'opponente rilevava, altresì, che la somma di
€ 24.000,00, pari quanto corrisposto con il bonifico bancario del 12/12/2012 e l'importo portato dalla precedente fattura, era stata ritenuta da entrambe le parti “più che sufficiente” a “coprire il dovuto per il lavoro svolto”, tenuto anche conto degli inadempimenti lamentati. Su queste premesse, la opponente rassegnava le conclusioni sopra integralmente riportate.
La opposta, costituendosi in giudizio, deduceva che “oltre il subappalto autorizzato per il 15%, la ha maturato altro Controparte_1 credito derivante dalla fornitura del materiale utilizzato dalla Parte_1 per l'esecuzione dell'appalto, oltre i noli.” e per dare prova del suo credito aggiuntivo (rispetto a quanto pattuito nel contratto di subappalto) depositava documenti di trasporto e fatture. La opposta, ancora, evidenziava che non sussistevano violazioni del contratto di subappalto per gli importi aggiuntivi poiché: “Nessuna norma del subappalto è stata violata, esso è stato eseguito nella percentuale autorizzata e nessun divieto di fornire materiale alla committente (attività svolta dalla opposta per conto terzi) esiste per l'appalto di specie.” Sulla scorta di tali deduzioni formulava le conclusioni sopra trascritte.
Con sentenza n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019, il Tribunale di Roma, ritenute provata l'esecuzione sia delle opere oggetto
4 del contratto di subappalto e sia di quelle ulteriori, oltre che l'assenza di contestazioni, rigettava l'opposizione. ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado formulando un solo motivo di appello con il quale ha proposto le seguenti contestazioni: a) la fattura n.50/2011, posta a fondamento del decreto opposto, era stata emessa per l'importo di € 65.971,53, per le opere relative al subappalto, ma il valore del subappalto secondo i termini del contratto non poteva essere superiore all'importo di € 30.552,42 (15% di € 203.685,30); b) non era stata fornita la prova dell'accordo relativo alle attività non comprese nel contratto di subappalto e, comunque, tale contratto sarebbe stato nullo perché contra legem;
c) i lavori aggiuntivi rispetto al contratto di subappalto non erano stati comunque provati. In forza di tali argomentazioni ha chiesto, in accoglimento dell'appello, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e statuire che parte appellante è tenuta a pagare la somma (ridotta) di € 6.552,79 ovvero quanto residua rispetto all'importo complessivo previsto nel contratto di subappalto del 24/06/2010 (€ 30.552,79), detratto il pagamento di € 24.000,00 già corrisposto dalla Parte_1 in favore della stessa con contestuale nuovo
[...] Controparte_1 regolamento delle spese processuali.
Il motivo è fondato.
In via preliminare si osserva che la normativa ratione temporis applicabile al contratto di subappalto di cui è causa, stipulato in data 24/06/2010, è il
D. Lgs 12/04/2006 n. 163 che all'art. 118 regolamentava il subappalto.
Ai fini della decisione, occorre, altresì, rilevare che, secondo l'orientamento della S.C., il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche: “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche.” (Cass. n. 19296/2018).
5 Nel caso de quo, le parti, nella premessa del contratto di subappalto, hanno fatto riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 118, comma 3 (concernente i rapporti in materia di pagamenti del corrispettivo tra stazione appaltante, affidatario e subappaltatore), comma 4 (concernente le responsabilità dell'affidatario per i prezzi ed oneri di sicurezza delle prestazioni e gli adempimenti del subappaltatore) e comma 6 (concernente il rispetto degli obblighi di cui al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e quella previdenziale e la responsabilità in solido con il subappaltatore).
Le altre pattuizioni del contratto di subappalto rilevanti ai fini della decisione sono l'articolo II, inerente il “corrispettivo del subappalto”, in cui è stato pattuito che “Il lavoro viene appaltato a corpo e a misura e comunque l'importo non supererà il 15% dell'importo appaltato comprensivo…” con la precisazione che “comprendono inoltre a carico del subappaltatore tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori da eseguire….”; nell'articolo IX è stato, invece, pattuito che “variazioni o addizioni ai lavori assunti con il presente contratto” dovessero essere ordinati “per iscritto”, ed infine, l'onere della forma scritta per ogni modifica del contratto era pattuito anche nell'articolo XI a pena di nullità: “Ogni modifica al presente contratto dovrà essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.” . Tanto premesso, nelle difese proposte nel presente grado di giudizio l'appellata ha ribadito che l'importo del subappalto è pari ad € 30.552,79 e cioè al 15% calcolato sull'importo totale dell'appalto (€ 203.000,00) e che nel ricorso per ingiunzione ha quantificato l'importo del subappalto in € 65.971,83 per un “errore materiale”. La appellata ha ribadito, altresì, che le somme aggiuntive rispetto a quanto ancora dovuto per il subappalto si riferiscono a “fornitura dei materiali e dei noli” che “nulla hanno a che fare con il subappalto in questione”; infine, ha precisato che “La ha inoltre fornito alla materiali che ha anche Controparte_1 Parte_1 trasportato in cantiere e in parte tenuto in deposito presso il suo magazzino di Palestrina atteso che il cantiere è una pubblica via e non poteva contenere le merci che sarebbero rimaste così incustodite e ha fornito noli mezzi (si veda doc. 1 della comparsa bolle con destinazione merci e fatture materiali.)”. Tuttavia, dalla disamina degli atti prodotti in primo grado dalla appellata, risulta provato (documenti di trasporto) che i materiali erano destinati al
6 cantiere del subappalto, ma non vi è prova, così come per i “noli”, che si trattasse di forniture distinte dal subappalto, cosicché si deve ritenere che, a differenza di quanto dedotto dalla la “fornitura dei materiali” CP_1 ed i “noli” dei quali l'appellata ha chiesto il pagamento attenessero proprio al subappalto.
Si aggiunga che non è plausibile ritenere che le forniture dei materiali potessero essere considerate autonomamente rispetto a quanto pattuito nel contratto di subappalto, in quanto nell'articolo II del contratto sono posti espressamente “a carico del subappaltatore tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori da eseguire”. Anche i noli dei mezzi necessari per i lavori o il trasporto dei materiali sul cantiere rientrano nel subappalto perché necessari per la esecuzione delle opere, come si evince dalla richiesta affidamento in subappalto inviata da al Comune di Parte_1
Rocca Priora nella quale si fa riferimento anche ai “noli”. Ne consegue che la “fornitura dei materiali” ed i “noli” rientravano nelle opere oggetto del subappalto e che vi è stato, quindi, di fatto un ampliamento dell'importo del 15% fissato nel contratto. Tale accordo non scritto, concernente l'importo del subappalto e/o l'inserimento di altre attività che hanno fatto lievitare l'importo è nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio perché si evince dalla disamina del contratto di subappalto, titolo posto a fondamento dell'ingiunzione. In particolare, la nullità discende dalla violazione dell'articolo II nel punto in cui le parti hanno concordato che “l'importo non supererà il 15% dell'importo appaltato…” e tale violazione non può essere superata ipotizzando un altro tipo di accordo tra le parti giacché, per quanto sopra evidenziato, le forniture ed i noli rientravano espressamente nel contratto, tant'è che nel ricorso per ingiunzione è stato indicato quale importo del contratto di subappalto proprio l'importo modificato. In sostanza, è evidente che è stata di fatto operata una modifica al rialzo del coefficiente del 15% in violazione dell'obbligo della forma scritta prevista per le modifiche contrattuali a pena di nullità e da ciò consegue la nullità degli accordi inerenti la “fornitura dei materiali e dei noli”. L' appellata, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva proposto, in via gradata, evidentemente per l'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità dell'accordo avente ad oggetto la modifica dell'importo del subappalto, un'azione di ingiustificato arricchimento, così deducendo nelle conclusioni ivi formulate: “In via meramente gradata, qualora il giudice ritenesse di
7 non accogliere le difese sopra spiegate, comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento o da liquidarsi secondo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa ex art. 1226 c.c..” Tale domanda, non esaminata dal Tribunale perché evidentemente ritenuta assorbita dalla integrale conferma del decreto opposto, non risulta, però, riproposta da nel presente grado di giudizio. CP_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma
(ridotta) di € 6.552,79 che residua sull'importo complessivo previsto nel contratto di subappalto del 24/06/2010 (€ 30.552,79), detratto il pagamento di € 24.000,00 già corrisposto dalla Parte_1 con bonifico del 12/12/2012, oltre gli interessi commerciali decorrenti
[...] dalla data del primo sollecito di pagamento del 06/09/2013.
Per quanto concerne le spese di lite, la Corte ritiene che vanno integralmente compensate sia per il primo che per il secondo grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ), avverso la sentenza del Tribunale di
[...] P.IVA_1
Roma n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la appellante Parte_1
( in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t. a pagare alla appellata Controparte_1
( in persona del legale rapp.te p.t. la somma di € P.IVA_2
6.552,79, oltre gli interessi commerciali dal 06/09/2013 al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4197 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza del 04/12/2024, depositata il 18/12/2024. tra
( ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti
Roberto Moroni e Rosalba Rizzo ed elettivamente domiciliata in Frascati
(RM) alla Via Ajani n. 33 presso lo studio del primo avvocato, come da procura in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 24146/15; Appellante
e
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Silvia Macchi ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via F. Cesi n. 72 presso lo studio dell'Avv. Domenico Ferraresi, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
1 Tribunale di Roma, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…. in accoglimento della spiegata opposizione, voler dichiarare il decreto ingiuntivo n. 24146/15 n. 65951/15 illegittimo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa e per quelli che verranno esposti in corso di causa e, per l'effetto, revocarlo;
respingere in ogni caso ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito della Controparte_1 ridurre l'importo ingiunto in considerazione del pagamento di € 24.000,00
-a fronte di € 30.552,79- già corrisposto dalla Parte_1 in favore della stessa . Con vittoria di
[...] Controparte_1 spese ….”;
B) Con comparsa di risposta depositata il 29/02/2016, si costituiva che si opponeva all'accoglimento delle domande della Controparte_1 opponente e formulava le seguenti conclusioni: “….. in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società denominata nonché la carenza di capacità Controparte_2 processuale della stessa ex art. 75 c.p.c. e ciò per i motivi detti in atti;
Nel merito, rigettare l'opposizione avversa poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
…… In via meramente gradata, qualora il giudice ritenesse di non accogliere le difese sopra spiegate, comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento o da liquidarsi secondo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese …”; C) Depositata documentazione e raccolta prova testimoniale la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge;
D) Con sentenza n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data
22/01/2019, il Tribunale di Roma così provvedeva: “a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite per complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge.”; E) Con atto di citazione in appello con contestuale istanza ex art. 283
c.p.c., tempestivamente notificato, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 1477/2019, pubblicata in data 22/01/2019, chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) … sospendere la provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione della sentenza
2 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; 2) ….. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1477/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione X Civile, …… nell'ambito del giudizio N.R.G. 240/2016, depositata in cancelleria in data 22.01.2019, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte appellante al pagamento della somma
(ridotta) di € 6.552,79 in considerazione del pagamento di € 24.000,00 -a fronte della complessiva somma di € 30.552,79- già corrisposto dalla in favore della stessa Parte_1 [...] quale residuo importo di cui alla fattura n. 050/2011 emessa per CP_1 le lavorazioni di cui al contratto di subappalto del 24.06.2010 con contestuale nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata;
3) Con vittoria di spese …. ”;
F) Con comparsa di risposta depositata il 03/10/2019, si è costituita hiedendo: “1. In via preliminare, per i motivi Controparte_1 suesposti, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile;
2. In via principale, rigettare l'appello per tutti i motivi sopra esposti, confermando la sentenza di primo grado;
3. Con vittoria di spese ….”; G) Respinta la richiesta di inibitoria, con ordinanza del 04/12/202024, depositata il 18/12/2024, la causa, già riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo (R.G.
65951/2015) con il quale deduceva che: a) Controparte_1 aveva sottoscritto nel 2010 con il Comune di Rocca Priora Parte_1
(RM) un contratto di appalto per i lavori di completamento dei marciapiedi di Via Tuscolana S.P. n.215; b) con contratto di subappalto del 24/06/2010 aveva affidato le suddette opere ad Parte_1 CP_1 CP_1
“per un importo pattuito pari a € 65.971,83”; c) completati i lavori
[...] oggetto del subappalto, aveva emesso la Controparte_1 fattura n.050/2011 per l'importo di € 65.971,83; d) malgrado non fossero mai state proposte contestazioni, : non aveva provveduto a Parte_1 pagare l'intero importo della fattura e aveva effettuato soltanto un bonifico bancario in data 12/12/2012 di € 45.433,62, imputato in parte al pagamento di una fattura precedente (n.011/2011 di € 21.433,62), non inerente i lavori oggetto del ricorso, ragion per cui residuava un saldo di € 41.971,83
3 (65.971,83 – 24.000,00 = 41.971.83). Tanto esposto, Controparte_1 chiedeva che fosse ingiunto a il pagamento della
[...] Parte_1 somma di € 41.971,83 oltre interessi moratori. Il Tribunale accoglieva il ricorso e con decreto ingiuntivo n. 24146/2015 depositato in data 28/10/2015, ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 41.971,83 oltre interessi e spese.
(nuova Parte_1 denominazione assunta da proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo deducendo, in primo luogo, che nell'articolo II del contratto era stato pattuito che l'importo del subappalto non avrebbe dovuto superare “il 15% dell'importo appaltato comprensivo degli oneri della sicurezza e dei lavori in economia” e, pertanto, il corrispettivo dovuto per il contratto di subappalto ammontava ad € 30.552,79 (15% di 203.685,30 - importo appaltato). In secondo luogo, la opponente deduceva che parte delle opere di cui al progetto esecutivo non erano state eseguite correttamente dall'opposta e ciò aveva reso necessario il successivo intervento di altra impresa. L'opponente rilevava, altresì, che la somma di
€ 24.000,00, pari quanto corrisposto con il bonifico bancario del 12/12/2012 e l'importo portato dalla precedente fattura, era stata ritenuta da entrambe le parti “più che sufficiente” a “coprire il dovuto per il lavoro svolto”, tenuto anche conto degli inadempimenti lamentati. Su queste premesse, la opponente rassegnava le conclusioni sopra integralmente riportate.
La opposta, costituendosi in giudizio, deduceva che “oltre il subappalto autorizzato per il 15%, la ha maturato altro Controparte_1 credito derivante dalla fornitura del materiale utilizzato dalla Parte_1 per l'esecuzione dell'appalto, oltre i noli.” e per dare prova del suo credito aggiuntivo (rispetto a quanto pattuito nel contratto di subappalto) depositava documenti di trasporto e fatture. La opposta, ancora, evidenziava che non sussistevano violazioni del contratto di subappalto per gli importi aggiuntivi poiché: “Nessuna norma del subappalto è stata violata, esso è stato eseguito nella percentuale autorizzata e nessun divieto di fornire materiale alla committente (attività svolta dalla opposta per conto terzi) esiste per l'appalto di specie.” Sulla scorta di tali deduzioni formulava le conclusioni sopra trascritte.
Con sentenza n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019, il Tribunale di Roma, ritenute provata l'esecuzione sia delle opere oggetto
4 del contratto di subappalto e sia di quelle ulteriori, oltre che l'assenza di contestazioni, rigettava l'opposizione. ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado formulando un solo motivo di appello con il quale ha proposto le seguenti contestazioni: a) la fattura n.50/2011, posta a fondamento del decreto opposto, era stata emessa per l'importo di € 65.971,53, per le opere relative al subappalto, ma il valore del subappalto secondo i termini del contratto non poteva essere superiore all'importo di € 30.552,42 (15% di € 203.685,30); b) non era stata fornita la prova dell'accordo relativo alle attività non comprese nel contratto di subappalto e, comunque, tale contratto sarebbe stato nullo perché contra legem;
c) i lavori aggiuntivi rispetto al contratto di subappalto non erano stati comunque provati. In forza di tali argomentazioni ha chiesto, in accoglimento dell'appello, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e statuire che parte appellante è tenuta a pagare la somma (ridotta) di € 6.552,79 ovvero quanto residua rispetto all'importo complessivo previsto nel contratto di subappalto del 24/06/2010 (€ 30.552,79), detratto il pagamento di € 24.000,00 già corrisposto dalla Parte_1 in favore della stessa con contestuale nuovo
[...] Controparte_1 regolamento delle spese processuali.
Il motivo è fondato.
In via preliminare si osserva che la normativa ratione temporis applicabile al contratto di subappalto di cui è causa, stipulato in data 24/06/2010, è il
D. Lgs 12/04/2006 n. 163 che all'art. 118 regolamentava il subappalto.
Ai fini della decisione, occorre, altresì, rilevare che, secondo l'orientamento della S.C., il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche: “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche.” (Cass. n. 19296/2018).
5 Nel caso de quo, le parti, nella premessa del contratto di subappalto, hanno fatto riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 118, comma 3 (concernente i rapporti in materia di pagamenti del corrispettivo tra stazione appaltante, affidatario e subappaltatore), comma 4 (concernente le responsabilità dell'affidatario per i prezzi ed oneri di sicurezza delle prestazioni e gli adempimenti del subappaltatore) e comma 6 (concernente il rispetto degli obblighi di cui al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e quella previdenziale e la responsabilità in solido con il subappaltatore).
Le altre pattuizioni del contratto di subappalto rilevanti ai fini della decisione sono l'articolo II, inerente il “corrispettivo del subappalto”, in cui è stato pattuito che “Il lavoro viene appaltato a corpo e a misura e comunque l'importo non supererà il 15% dell'importo appaltato comprensivo…” con la precisazione che “comprendono inoltre a carico del subappaltatore tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori da eseguire….”; nell'articolo IX è stato, invece, pattuito che “variazioni o addizioni ai lavori assunti con il presente contratto” dovessero essere ordinati “per iscritto”, ed infine, l'onere della forma scritta per ogni modifica del contratto era pattuito anche nell'articolo XI a pena di nullità: “Ogni modifica al presente contratto dovrà essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.” . Tanto premesso, nelle difese proposte nel presente grado di giudizio l'appellata ha ribadito che l'importo del subappalto è pari ad € 30.552,79 e cioè al 15% calcolato sull'importo totale dell'appalto (€ 203.000,00) e che nel ricorso per ingiunzione ha quantificato l'importo del subappalto in € 65.971,83 per un “errore materiale”. La appellata ha ribadito, altresì, che le somme aggiuntive rispetto a quanto ancora dovuto per il subappalto si riferiscono a “fornitura dei materiali e dei noli” che “nulla hanno a che fare con il subappalto in questione”; infine, ha precisato che “La ha inoltre fornito alla materiali che ha anche Controparte_1 Parte_1 trasportato in cantiere e in parte tenuto in deposito presso il suo magazzino di Palestrina atteso che il cantiere è una pubblica via e non poteva contenere le merci che sarebbero rimaste così incustodite e ha fornito noli mezzi (si veda doc. 1 della comparsa bolle con destinazione merci e fatture materiali.)”. Tuttavia, dalla disamina degli atti prodotti in primo grado dalla appellata, risulta provato (documenti di trasporto) che i materiali erano destinati al
6 cantiere del subappalto, ma non vi è prova, così come per i “noli”, che si trattasse di forniture distinte dal subappalto, cosicché si deve ritenere che, a differenza di quanto dedotto dalla la “fornitura dei materiali” CP_1 ed i “noli” dei quali l'appellata ha chiesto il pagamento attenessero proprio al subappalto.
Si aggiunga che non è plausibile ritenere che le forniture dei materiali potessero essere considerate autonomamente rispetto a quanto pattuito nel contratto di subappalto, in quanto nell'articolo II del contratto sono posti espressamente “a carico del subappaltatore tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori da eseguire”. Anche i noli dei mezzi necessari per i lavori o il trasporto dei materiali sul cantiere rientrano nel subappalto perché necessari per la esecuzione delle opere, come si evince dalla richiesta affidamento in subappalto inviata da al Comune di Parte_1
Rocca Priora nella quale si fa riferimento anche ai “noli”. Ne consegue che la “fornitura dei materiali” ed i “noli” rientravano nelle opere oggetto del subappalto e che vi è stato, quindi, di fatto un ampliamento dell'importo del 15% fissato nel contratto. Tale accordo non scritto, concernente l'importo del subappalto e/o l'inserimento di altre attività che hanno fatto lievitare l'importo è nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio perché si evince dalla disamina del contratto di subappalto, titolo posto a fondamento dell'ingiunzione. In particolare, la nullità discende dalla violazione dell'articolo II nel punto in cui le parti hanno concordato che “l'importo non supererà il 15% dell'importo appaltato…” e tale violazione non può essere superata ipotizzando un altro tipo di accordo tra le parti giacché, per quanto sopra evidenziato, le forniture ed i noli rientravano espressamente nel contratto, tant'è che nel ricorso per ingiunzione è stato indicato quale importo del contratto di subappalto proprio l'importo modificato. In sostanza, è evidente che è stata di fatto operata una modifica al rialzo del coefficiente del 15% in violazione dell'obbligo della forma scritta prevista per le modifiche contrattuali a pena di nullità e da ciò consegue la nullità degli accordi inerenti la “fornitura dei materiali e dei noli”. L' appellata, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva proposto, in via gradata, evidentemente per l'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità dell'accordo avente ad oggetto la modifica dell'importo del subappalto, un'azione di ingiustificato arricchimento, così deducendo nelle conclusioni ivi formulate: “In via meramente gradata, qualora il giudice ritenesse di
7 non accogliere le difese sopra spiegate, comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di ingiusto arricchimento o da liquidarsi secondo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa ex art. 1226 c.c..” Tale domanda, non esaminata dal Tribunale perché evidentemente ritenuta assorbita dalla integrale conferma del decreto opposto, non risulta, però, riproposta da nel presente grado di giudizio. CP_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma
(ridotta) di € 6.552,79 che residua sull'importo complessivo previsto nel contratto di subappalto del 24/06/2010 (€ 30.552,79), detratto il pagamento di € 24.000,00 già corrisposto dalla Parte_1 con bonifico del 12/12/2012, oltre gli interessi commerciali decorrenti
[...] dalla data del primo sollecito di pagamento del 06/09/2013.
Per quanto concerne le spese di lite, la Corte ritiene che vanno integralmente compensate sia per il primo che per il secondo grado di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ), avverso la sentenza del Tribunale di
[...] P.IVA_1
Roma n. 1477/2019 del 21/01/2019, pubblicata in data 22/01/2019, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la appellante Parte_1
( in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t. a pagare alla appellata Controparte_1
( in persona del legale rapp.te p.t. la somma di € P.IVA_2
6.552,79, oltre gli interessi commerciali dal 06/09/2013 al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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