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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 785/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti,
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 26.05.2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , nata a [...] il [...] è portatore Parte_1 di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare di conseguenza l' in persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore dell'istante CP_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (02/07/2017), oltre interessi legali come per legge;
condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, oltre alla spese forfettarie, come prevede la legge CP_2 vigente, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, sulla base della tariffa forense approvata con D.M. n.55 del 10 marzo 2014 come modificato dal D.M. n.37/18 .;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.03.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “PSICOSINDROME DEMENZIALE (CDR NON
MISURATO) IN SOGGETTO SOVRAPPESO, DIABETICO, UROINCONTINENTE, IPERTESO,
POLIARTROSICO, CON DISRITMIA CARDIACA IN TERAPIA CON ANTICOAGULANTI E
IPOACUSIA, PUNTEGGIO ASL NELLA SCALE DI VALUTAZIONE ADL = 1/6 - IADL 0/8.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Allo stato, si ritiene sussistente la condizione medico legale per attribuire la indennità di accompagnamento;
c) A far data dall' Ottobre 2023. d) La sig.ra è in condizioni di handicap ex art. 3 comma 1 Pt_1
Legge 5 febbraio 1992, n 104.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 da ottobre 2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 del dott. ; Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 785/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti,
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 26.05.2022 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , nata a [...] il [...] è portatore Parte_1 di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare di conseguenza l' in persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore dell'istante CP_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (02/07/2017), oltre interessi legali come per legge;
condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, oltre alla spese forfettarie, come prevede la legge CP_2 vigente, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, sulla base della tariffa forense approvata con D.M. n.55 del 10 marzo 2014 come modificato dal D.M. n.37/18 .;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.03.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “PSICOSINDROME DEMENZIALE (CDR NON
MISURATO) IN SOGGETTO SOVRAPPESO, DIABETICO, UROINCONTINENTE, IPERTESO,
POLIARTROSICO, CON DISRITMIA CARDIACA IN TERAPIA CON ANTICOAGULANTI E
IPOACUSIA, PUNTEGGIO ASL NELLA SCALE DI VALUTAZIONE ADL = 1/6 - IADL 0/8.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Allo stato, si ritiene sussistente la condizione medico legale per attribuire la indennità di accompagnamento;
c) A far data dall' Ottobre 2023. d) La sig.ra è in condizioni di handicap ex art. 3 comma 1 Pt_1
Legge 5 febbraio 1992, n 104.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 da ottobre 2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 del dott. ; Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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