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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2024, n. 11054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 11054 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10887/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Salvadori ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Peschiera Borromeo (MI), Via Vittorio Emanuele II n. 1/D, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F/P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panarese ed elettivamente domiciliato in , Corso Venezia n. 12, come da procura in atti CP_1
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv.ti Mattia Bernardini e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in , via Fabio Filzi n. 2, come da procura in atti CP_1
(C.F. .IVA , Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 resen ll'Avv l Borrello ed elettivamente domiciliata in , via Terraggio n. 17, come da procura in atti CP_1
TERZI CHIAMATI
Conclusioni delle parti
Le parti, all'udienza del giorno 12.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendone la condann to del danno in favore Controparte_1 di parte attrice a titolo di danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), a causa di cinque allagamenti provenienti dalle tubature fognarie e occorsi nell'immobile di sua proprietà. CP_4
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che il signor CE è proprietario dell'immobile posto al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in , Via Chopin n. 111, adibito a CP_1 magazzino;
che sul soffitto di detto immobile sono collocate le tubature fognarie condominiali, le quali trasportano le acque di scarico dai singoli appartamenti alla fognatura comunale;
che, nei locali di tale immobile, si sono verificati cinque allagamenti, precisamente, la notte tra il 06 e il 07 novembre 2017 (il più significativo poiché protrattosi per alcuni giorni), il 05 ottobre 2019, il 26 gennaio 2020, tra il 18 e il 20 maggio 2020 e l'ultimo il 02 settembre 2020; che, nello specifico, una grande quantità di acque scure, è fuoriuscita dal condotto di scarico a causa di una falla nelle tubazioni fognarie condominiali passanti all'interno dei locali dell'attore riversandosi, tra gli altri, anche nell'immobile del signor che, a seguito di tali allagamenti, la proprietà è divenuta inagibile Pt_1
e sono state danneggiate irreparabilmente pareti, pavimento, porte, oltre all'impianto elettrico, nonché gli arredi e i beni ivi contenuti al momento degli eventi suddetti;
che erano presenti nel magazzino delle tele artistiche di proprietà del signor e altre opere in lavorazione appartenenti Pt_1 ad alcuni artisti, ai quali l'attore concedeva l'utilizzo spazio per realizzare le loro creazioni e molte di queste hanno subito danni irreparabili;
che sussiste dunque responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. del convenuto per i danni all'immobile del signor CE CP_1 lamentati e documentati;
che il signor ha sospeso la propria attività lavorativa, per complessivi Pt_1 dodici giorni, per dedicarsi a ripristinare i locali di sua proprietà, danneggiati dagli allagamenti.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, in quanto onto, in particolare, che, nel corso del procedimento instauratosi, non veniva fornita prova delle cause delle presunte infiltrazioni e, dunque, non sussisteva alcuna prova del nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni che avrebbero provocato danni all'immobile e le tubature fognarie bene in custodia al convenuto. Il CP_1 convenuto chiedeva, altresì, autorizzarsi la chiamata in causa dei terzi CP_2 Controparte_3
indicandoli quali soggetti che avrebbero dovuto tenere indenne e manlevare la parte
[...] uanto fosse eventualmente obbligata a pagare in accoglimento delle domande attoree. In particolare, parte convenuta eccepiva la mancata prova degli eventi reiteratamente occorsi e, soprattutto, delle cause delle presunte infiltrazioni, in quanto anche le prove fotografiche allegate alla citazione sono in numero molto limitato e si riferiscono solo al primo (2017) ed al terzo (2020) degli eventi occorsi. Parte convenuta eccepiva altresì l'assenza di qualsivoglia riconoscimento, asserito dalla difesa attorea, da parte del eventi in discussione e dei danni conseguenti;
infine, il Parte_2 convenuto contesta l'am ti “danni”, il cui importo (ottenuto moltiplicando i presunti danni occorsi in seguito alle infiltrazioni che si affermano avvenute nel 2017) risulterebbe del tutto abnorme e comunque irragionevole, oltre che del tutto non provato, anche con riferimento al preteso lucro cessante ed ai danni afferenti arredi, materiali ed altri beni, che si richiede liquidarsi in via equitativa.
Con decreto del 21.07.2022, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi, stante l'allegata qualità dei terzi quali compagnie assicuratrici del , in forza di Controparte_1 contratti di assicurazione prodotti, fissando nuova udienza di prima comparizione per il giorno 10 gennaio 2023.
2 In data 20 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la terza chiamata Controparte_3 chiedendo al Giudice di respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, la terza chiamata circoscriveva temporalmente il suo coinvolgimento nel processo in relazione ai sinistri asseritamente verificatisi nelle date del 26.01.2020, 18-20.05.2020 e 2.09.2020, in quanto gli episodi del 6-7.11.2017 e del 5.10.2019 si sarebbero verificati in periodi precedenti alla sottoscrizione della polizza da parte del e, dunque, non sarebbero CP_1 soggetti alla copertura assicurativa;
eccepiva, inoltre, l' rova relativamente sia alla riconducibilità causale di ciascuna posta di danno ai relativi sinistri e sia all'entità dei danni effettivi correlati ai sinistri oggetto della domanda di manleva svolta nei confronti della società chiamata;
infine, dava atto che avesse già corrisposto l'importo complessivo di Euro 3.400,00 e CP_3 chiedeva di respinge da di manleva formulata dal nei confronti della CP_1 compagnia tenuto conto dei limiti della garanzia assicurativa.
In data 21 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo al CP_2
Giudice di respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, la terza chiamata aderiva alle eccezioni del convenuto volte ad escludere la responsabilità del;
eccepiva, quanto alla domanda di manleva, che la medesima fosse infondata, CP_1 ave corrisposto al quanto dovuto in ragione di polizza ed ai sensi ed CP_2 CP_1 alle condizioni di contratto (Euro2.000,00); infine, quanto alla quantificazione del danno, eccepiva l'assenza di qualsivoglia evidenza probatoria e che l'importo richiesto dall'attore fosse del tutto avulso dai criteri che l'ordinamento indica per la sua liquidazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
All'udienza del 12.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, queste risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò premesso, quanto al merito della lite, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
3.1. Preliminarmente, in punto di diritto, giova rilevare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., sezioni unite, 20943/2022).
3 Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti. Infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. applicabile alla fattispecie in esame, ipotesi di responsabilità oggettiva, richiede pur sempre la prova, oltre che del rapporto di custodia tra la res e il soggetto a cui si imputa l'evento lesivo, altresì del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato ed il fatto del terzo) solo ove tale presupposto sia stato accertato. Invero il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (cfr. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427 e, da ultimo, Cass. civ. 20943/2022).
3.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio, in quanto non ha provato in giudizio la riconducibilità eziologica dei lamentati fenomeni infiltrativi alla res posta nella sfera di custodia del
[...]
. Controparte_1
Orbene, risulta carente anche solo una specifica allegazione da parte dell'attore relativamente all'elemento del nesso causale dal momento che la difesa attorea si è limitata a produrre in giudizio la documentazione fotografica attestante il primo (2017) e il terzo (26.01.2020) dei lamentati fenomeni infiltrativi (v. docc. 2, 3 e 16, fasc. att.), senza produrre alcuna documentazione tecnica idonea a poter accedere ad un ragionamento presuntivo in ordine alla riconducibilità eziologica degli eventi lesivi alla dedotta res o idonea a poter consentire il compimento di accertamenti peritali che, in difetto di adeguato sostegno probatorio, sarebbero risultati esplorativi.
Infatti, tali prove fotografiche (docc. 2, 3 e 16 fasc. att.), oltre ad essere e riferite solo al primo (2017) ed al terzo (26.01.2020) degli eventi di allagamento come già rilevato, non consentono, in ogni caso, di ricostruire il nesso eziologico tra i beni in custodia al convenuto e i danni lamentati dagli attori di cui alla documentazione prodotta e ciò in quanto le fotografie non possono essere equiparate ad un accertamento tecnico sulla riconducibilità eziologica degli eventi lesivi alla res posta nella custodia del
A nulla rileva, in senso inverso, la produzione del messaggio di posta del 12.01.2018 proveniente dall'Amministratore (dott. ), allegato nell'atto di citazione (doc. 4, fasc. att.), nel quale non si Per_1 evince alcun riferimento c use delle infiltrazioni. Tale messaggio, infatti, non contiene alcun
“espresso riconoscimento” da parte dell'Amministratore della derivazione danni dalla rottura delle tubature fognarie, come asserito da parte attrice (p. 2 atto di citazione).
Né tanto meno parte attrice ha formulato richieste istruttorie (non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) e pertanto non si è potuto dare ingresso ad alcuna istruzione probatoria cui la parte attrice era onerata.
3.3. Meramente ad abundantiam deve altresì rilevarsi che parte attrice, oltre a non aver fornito adeguata prova, neppure presuntiva, in merito all'an debeatur, non ha fornito alcun principio di prova nemmeno con riferimento della quantificazione dei danni lamentati, all'uopo versando in atti soltanto un preventivo e una fattura relativi alle spese sostenute dal signor CE (docc. 15 e 20, fasc. att.).
Quanto al preventivo prodotto in atti (v. doc. 15, fasc. att.), questo non può certamente costituire elemento da cui inferire che dal sinistro siano derivati proprio quei danni indicati nel medesimo documento. Infatti, non solo il preventivo si riferisce esclusivamente al primo episodio di allagamento (2017), ma inoltre, essendo un mero preventivo, non risulta affatto idoneo ad attestare
4 alcun effettivo esborso sostenuto dall'attore, in quanto tale circostanza necessita di conferma mediante prova per testi che, come detto, non è stata nemmeno richiesta.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito che “non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi […]” (Cass. civ. n. 26693 del 2013) e che, in caso di contestazione specifica, sia del danno patito sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo non può concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento (Cass. civ. n. 27624 del 2020).
Quanto alla fattura prodotta in atti (v. doc. 20, fasc. att.), deve peraltro rilevarsi che essa rappresenta un mero elemento indiziario, non costituendo la stessa sufficiente prova né in ordine all'ammontare dei danni lamentati, né rispetto alla necessità delle riparazioni descritte. Infatti, non è chiaro a quali spese si riferisca tale fattura, riportando spese genericamente effettuate per l'acquisto di materiali da parte del signor successivamente al sinistro del maggio 2020, senza essere esplicitata alcuna Pt_1 correlazione con gli eventi di allagamento.
3.4. Pertanto, declinando i principii giurisprudenziali sopra ricordati, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova – presupposto indefettibile per l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. – del nesso eziologico tra la res in custodia ai convenuti e gli eventi lesivi occorsi e, tantomeno, dell'ammontare dei danni lamentati.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale formulata nei confronti di non è meritevole di accoglimento. Controparte_1
4. Il rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti della parte convenuta determina l'assorbimento delle domande di manleva formulata da parte convenuta nei confronti delle parti terze chiamate.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, con riguardo al CP_1 convenuto alle sole fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dal momento che l'atto introduttivo è stato depositato antecedentemente all'entrata in vigore del predetto D.M. e, con riguardo alla compagnia a tutte le fasi dal momento che anche l'atto introduttivo è successivo CP_3 all'entrata i redetto D.M.), come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, e dunque del valore della causa (riconducibile allo scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00), delle questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché dell'effettiva attività difensiva espletata.
Con riguardo al rapporto processuale instaurato da parte convenuta e la parte terza chiamata
[...] in relazione alla domanda di manleva formulata dal Controparte_3 Controparte_1
tener conto della necessità da parte del convenuto
[...] azione contrattuale nei confronti della impresa di assicurazione in relazione alle tesi sostenute dall'attore, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
5 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. ex multis Cass. civ. n. 7431 del 2012).
Alla luce di tali considerazioni, la regolazione delle spese nel rapporto processuale tra parte convenuta e la parte terza chiamata deve essere regolata in forza Parte_3 del principio di c.d. soccombenza nei termini di cui alla parte dispositiva.
Quanto alle spese di lite sostenute da ritiene questo giudice che, nella fattispecie de qua, CP_2 sussistono le condizioni ex art. 92, co , come modificato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per compensarle integralmente tra il Controparte_1
e la Le “gravi ed eccezionali ragioni” si ravvisano,
[...] CP_2 processuale tenuto da con particolare riferimento all'assenza di un'attività difensiva CP_2 effettivamente espletat guito del deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 21.12.2022, la difesa della non ha svolto più alcuna attività difensiva, né ha partecipato ad CP_2 alcuna delle successive udienze ando, per facta concludentia, l'assenza di alcun interesse anche solo al ristoro delle proprie spese processuali per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
− dichiara assorbite le domande formulate da nei Controparte_1 confronti di e di CP_2 Controparte_3
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1
n complessivi Euro 4.966,00 per compensi,
[...]
e C.p.a., come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_3
in complessivi Euro 5.077,00 per compensi, olt
[...]
I.v.a. e C.p.a., come per legge;
− compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra le parti
[...]
e la terza chiamata Controparte_1 CP_2
Milano, 21 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10887/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Salvadori ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Peschiera Borromeo (MI), Via Vittorio Emanuele II n. 1/D, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F/P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panarese ed elettivamente domiciliato in , Corso Venezia n. 12, come da procura in atti CP_1
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv.ti Mattia Bernardini e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in , via Fabio Filzi n. 2, come da procura in atti CP_1
(C.F. .IVA , Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 resen ll'Avv l Borrello ed elettivamente domiciliata in , via Terraggio n. 17, come da procura in atti CP_1
TERZI CHIAMATI
Conclusioni delle parti
Le parti, all'udienza del giorno 12.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendone la condann to del danno in favore Controparte_1 di parte attrice a titolo di danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), a causa di cinque allagamenti provenienti dalle tubature fognarie e occorsi nell'immobile di sua proprietà. CP_4
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che il signor CE è proprietario dell'immobile posto al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in , Via Chopin n. 111, adibito a CP_1 magazzino;
che sul soffitto di detto immobile sono collocate le tubature fognarie condominiali, le quali trasportano le acque di scarico dai singoli appartamenti alla fognatura comunale;
che, nei locali di tale immobile, si sono verificati cinque allagamenti, precisamente, la notte tra il 06 e il 07 novembre 2017 (il più significativo poiché protrattosi per alcuni giorni), il 05 ottobre 2019, il 26 gennaio 2020, tra il 18 e il 20 maggio 2020 e l'ultimo il 02 settembre 2020; che, nello specifico, una grande quantità di acque scure, è fuoriuscita dal condotto di scarico a causa di una falla nelle tubazioni fognarie condominiali passanti all'interno dei locali dell'attore riversandosi, tra gli altri, anche nell'immobile del signor che, a seguito di tali allagamenti, la proprietà è divenuta inagibile Pt_1
e sono state danneggiate irreparabilmente pareti, pavimento, porte, oltre all'impianto elettrico, nonché gli arredi e i beni ivi contenuti al momento degli eventi suddetti;
che erano presenti nel magazzino delle tele artistiche di proprietà del signor e altre opere in lavorazione appartenenti Pt_1 ad alcuni artisti, ai quali l'attore concedeva l'utilizzo spazio per realizzare le loro creazioni e molte di queste hanno subito danni irreparabili;
che sussiste dunque responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. del convenuto per i danni all'immobile del signor CE CP_1 lamentati e documentati;
che il signor ha sospeso la propria attività lavorativa, per complessivi Pt_1 dodici giorni, per dedicarsi a ripristinare i locali di sua proprietà, danneggiati dagli allagamenti.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, in quanto onto, in particolare, che, nel corso del procedimento instauratosi, non veniva fornita prova delle cause delle presunte infiltrazioni e, dunque, non sussisteva alcuna prova del nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni che avrebbero provocato danni all'immobile e le tubature fognarie bene in custodia al convenuto. Il CP_1 convenuto chiedeva, altresì, autorizzarsi la chiamata in causa dei terzi CP_2 Controparte_3
indicandoli quali soggetti che avrebbero dovuto tenere indenne e manlevare la parte
[...] uanto fosse eventualmente obbligata a pagare in accoglimento delle domande attoree. In particolare, parte convenuta eccepiva la mancata prova degli eventi reiteratamente occorsi e, soprattutto, delle cause delle presunte infiltrazioni, in quanto anche le prove fotografiche allegate alla citazione sono in numero molto limitato e si riferiscono solo al primo (2017) ed al terzo (2020) degli eventi occorsi. Parte convenuta eccepiva altresì l'assenza di qualsivoglia riconoscimento, asserito dalla difesa attorea, da parte del eventi in discussione e dei danni conseguenti;
infine, il Parte_2 convenuto contesta l'am ti “danni”, il cui importo (ottenuto moltiplicando i presunti danni occorsi in seguito alle infiltrazioni che si affermano avvenute nel 2017) risulterebbe del tutto abnorme e comunque irragionevole, oltre che del tutto non provato, anche con riferimento al preteso lucro cessante ed ai danni afferenti arredi, materiali ed altri beni, che si richiede liquidarsi in via equitativa.
Con decreto del 21.07.2022, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi, stante l'allegata qualità dei terzi quali compagnie assicuratrici del , in forza di Controparte_1 contratti di assicurazione prodotti, fissando nuova udienza di prima comparizione per il giorno 10 gennaio 2023.
2 In data 20 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la terza chiamata Controparte_3 chiedendo al Giudice di respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, la terza chiamata circoscriveva temporalmente il suo coinvolgimento nel processo in relazione ai sinistri asseritamente verificatisi nelle date del 26.01.2020, 18-20.05.2020 e 2.09.2020, in quanto gli episodi del 6-7.11.2017 e del 5.10.2019 si sarebbero verificati in periodi precedenti alla sottoscrizione della polizza da parte del e, dunque, non sarebbero CP_1 soggetti alla copertura assicurativa;
eccepiva, inoltre, l' rova relativamente sia alla riconducibilità causale di ciascuna posta di danno ai relativi sinistri e sia all'entità dei danni effettivi correlati ai sinistri oggetto della domanda di manleva svolta nei confronti della società chiamata;
infine, dava atto che avesse già corrisposto l'importo complessivo di Euro 3.400,00 e CP_3 chiedeva di respinge da di manleva formulata dal nei confronti della CP_1 compagnia tenuto conto dei limiti della garanzia assicurativa.
In data 21 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo al CP_2
Giudice di respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, la terza chiamata aderiva alle eccezioni del convenuto volte ad escludere la responsabilità del;
eccepiva, quanto alla domanda di manleva, che la medesima fosse infondata, CP_1 ave corrisposto al quanto dovuto in ragione di polizza ed ai sensi ed CP_2 CP_1 alle condizioni di contratto (Euro2.000,00); infine, quanto alla quantificazione del danno, eccepiva l'assenza di qualsivoglia evidenza probatoria e che l'importo richiesto dall'attore fosse del tutto avulso dai criteri che l'ordinamento indica per la sua liquidazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
All'udienza del 12.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, queste risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò premesso, quanto al merito della lite, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
3.1. Preliminarmente, in punto di diritto, giova rilevare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., sezioni unite, 20943/2022).
3 Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti. Infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. applicabile alla fattispecie in esame, ipotesi di responsabilità oggettiva, richiede pur sempre la prova, oltre che del rapporto di custodia tra la res e il soggetto a cui si imputa l'evento lesivo, altresì del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato ed il fatto del terzo) solo ove tale presupposto sia stato accertato. Invero il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (cfr. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427 e, da ultimo, Cass. civ. 20943/2022).
3.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio, in quanto non ha provato in giudizio la riconducibilità eziologica dei lamentati fenomeni infiltrativi alla res posta nella sfera di custodia del
[...]
. Controparte_1
Orbene, risulta carente anche solo una specifica allegazione da parte dell'attore relativamente all'elemento del nesso causale dal momento che la difesa attorea si è limitata a produrre in giudizio la documentazione fotografica attestante il primo (2017) e il terzo (26.01.2020) dei lamentati fenomeni infiltrativi (v. docc. 2, 3 e 16, fasc. att.), senza produrre alcuna documentazione tecnica idonea a poter accedere ad un ragionamento presuntivo in ordine alla riconducibilità eziologica degli eventi lesivi alla dedotta res o idonea a poter consentire il compimento di accertamenti peritali che, in difetto di adeguato sostegno probatorio, sarebbero risultati esplorativi.
Infatti, tali prove fotografiche (docc. 2, 3 e 16 fasc. att.), oltre ad essere e riferite solo al primo (2017) ed al terzo (26.01.2020) degli eventi di allagamento come già rilevato, non consentono, in ogni caso, di ricostruire il nesso eziologico tra i beni in custodia al convenuto e i danni lamentati dagli attori di cui alla documentazione prodotta e ciò in quanto le fotografie non possono essere equiparate ad un accertamento tecnico sulla riconducibilità eziologica degli eventi lesivi alla res posta nella custodia del
A nulla rileva, in senso inverso, la produzione del messaggio di posta del 12.01.2018 proveniente dall'Amministratore (dott. ), allegato nell'atto di citazione (doc. 4, fasc. att.), nel quale non si Per_1 evince alcun riferimento c use delle infiltrazioni. Tale messaggio, infatti, non contiene alcun
“espresso riconoscimento” da parte dell'Amministratore della derivazione danni dalla rottura delle tubature fognarie, come asserito da parte attrice (p. 2 atto di citazione).
Né tanto meno parte attrice ha formulato richieste istruttorie (non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) e pertanto non si è potuto dare ingresso ad alcuna istruzione probatoria cui la parte attrice era onerata.
3.3. Meramente ad abundantiam deve altresì rilevarsi che parte attrice, oltre a non aver fornito adeguata prova, neppure presuntiva, in merito all'an debeatur, non ha fornito alcun principio di prova nemmeno con riferimento della quantificazione dei danni lamentati, all'uopo versando in atti soltanto un preventivo e una fattura relativi alle spese sostenute dal signor CE (docc. 15 e 20, fasc. att.).
Quanto al preventivo prodotto in atti (v. doc. 15, fasc. att.), questo non può certamente costituire elemento da cui inferire che dal sinistro siano derivati proprio quei danni indicati nel medesimo documento. Infatti, non solo il preventivo si riferisce esclusivamente al primo episodio di allagamento (2017), ma inoltre, essendo un mero preventivo, non risulta affatto idoneo ad attestare
4 alcun effettivo esborso sostenuto dall'attore, in quanto tale circostanza necessita di conferma mediante prova per testi che, come detto, non è stata nemmeno richiesta.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito che “non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi […]” (Cass. civ. n. 26693 del 2013) e che, in caso di contestazione specifica, sia del danno patito sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo non può concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento (Cass. civ. n. 27624 del 2020).
Quanto alla fattura prodotta in atti (v. doc. 20, fasc. att.), deve peraltro rilevarsi che essa rappresenta un mero elemento indiziario, non costituendo la stessa sufficiente prova né in ordine all'ammontare dei danni lamentati, né rispetto alla necessità delle riparazioni descritte. Infatti, non è chiaro a quali spese si riferisca tale fattura, riportando spese genericamente effettuate per l'acquisto di materiali da parte del signor successivamente al sinistro del maggio 2020, senza essere esplicitata alcuna Pt_1 correlazione con gli eventi di allagamento.
3.4. Pertanto, declinando i principii giurisprudenziali sopra ricordati, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova – presupposto indefettibile per l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. – del nesso eziologico tra la res in custodia ai convenuti e gli eventi lesivi occorsi e, tantomeno, dell'ammontare dei danni lamentati.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale formulata nei confronti di non è meritevole di accoglimento. Controparte_1
4. Il rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti della parte convenuta determina l'assorbimento delle domande di manleva formulata da parte convenuta nei confronti delle parti terze chiamate.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, con riguardo al CP_1 convenuto alle sole fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dal momento che l'atto introduttivo è stato depositato antecedentemente all'entrata in vigore del predetto D.M. e, con riguardo alla compagnia a tutte le fasi dal momento che anche l'atto introduttivo è successivo CP_3 all'entrata i redetto D.M.), come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, e dunque del valore della causa (riconducibile allo scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00), delle questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché dell'effettiva attività difensiva espletata.
Con riguardo al rapporto processuale instaurato da parte convenuta e la parte terza chiamata
[...] in relazione alla domanda di manleva formulata dal Controparte_3 Controparte_1
tener conto della necessità da parte del convenuto
[...] azione contrattuale nei confronti della impresa di assicurazione in relazione alle tesi sostenute dall'attore, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
5 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. ex multis Cass. civ. n. 7431 del 2012).
Alla luce di tali considerazioni, la regolazione delle spese nel rapporto processuale tra parte convenuta e la parte terza chiamata deve essere regolata in forza Parte_3 del principio di c.d. soccombenza nei termini di cui alla parte dispositiva.
Quanto alle spese di lite sostenute da ritiene questo giudice che, nella fattispecie de qua, CP_2 sussistono le condizioni ex art. 92, co , come modificato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per compensarle integralmente tra il Controparte_1
e la Le “gravi ed eccezionali ragioni” si ravvisano,
[...] CP_2 processuale tenuto da con particolare riferimento all'assenza di un'attività difensiva CP_2 effettivamente espletat guito del deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 21.12.2022, la difesa della non ha svolto più alcuna attività difensiva, né ha partecipato ad CP_2 alcuna delle successive udienze ando, per facta concludentia, l'assenza di alcun interesse anche solo al ristoro delle proprie spese processuali per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
− dichiara assorbite le domande formulate da nei Controparte_1 confronti di e di CP_2 Controparte_3
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1
n complessivi Euro 4.966,00 per compensi,
[...]
e C.p.a., come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_3
in complessivi Euro 5.077,00 per compensi, olt
[...]
I.v.a. e C.p.a., come per legge;
− compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra le parti
[...]
e la terza chiamata Controparte_1 CP_2
Milano, 21 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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