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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
CE OC Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 85/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.I. E COD. FISC. Parte_1
), già ; P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rencricca
appellante in riassunzione
contro
(C.F. ), appartenente al Gruppo IVA Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con P. IVA incorporante per fusione la (C.F. CP_1 P.IVA_3 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale Dott. ; P.IVA_4 Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Melchiorri e Paolo Melchiorri;
appellata in riassunzione
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 866/2015 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 27 ottobre 2015, come parzialmente modificata dalla sentenza n.
1140/2020 della Corte d'Appello di L'Aquila pubblicata in data 11 settembre 2020.
In vista dell'udienza sostituita dallo scambio note scritte con termini fino al 23 settembre 2025, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 866/2015 del 13 ottobre 2015 (e pubblicata il successivo 27 ottobre 2015) e della sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 1140/2020 pubblicata l'11.09.2020, nella parte in cui, quest'ultima ha ritenuto che “né la norma né il contratto prevedono nello specifico speciali forme per l'accettazione della cessione da parte della
[...]
È vero che il contratto si esprime indicando Parte_3 la necessità di una «formale» accettazione, ma all'espressione non può essere attribuito alcuno specifico intento di aggravamento della disciplina legale richiamata, la quale, come già esposto, non prevede nessuna specifica formalità per l'accettazione” e, Part quindi, ha conseguenzialmente disposto “la condanna la a corrispondere alla società l'importo di € 246.385,79” con la integrale compensazione delle CP_2 spese di lite, voglia:
1. conformarsi, nella regolazione del rapporto sostanziale, al decisum della Corte di Cassazione in ordine al profilo accolto dell'epigrafata ordinanza e, quindi, accerti e dichiari la invalidità e/o inefficacia nei confronti dell' degli atti di cessione dei crediti vantati dalla Struttura privata Parte_1 accreditata (incorporata dall' in favore di CP_4 CP_5 Controparte_2 dichinandoli non opponibili alla medesima in quanto non si è Parte_1 verificato il presupposto del formale assenso della medesima di cui all'art. 13 Pt_1 del Contratto laddove prevedeva espressamente che “La cessione potrà essere
pag. 2/22 Part accettata solo mediante assenso formale della [sottolineato nostro - ndr] ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_2
e, quindi, l'insussistenza di ogni posizione creditoria della medesima e, per CP_2 essa, di quale società incorporante per fusione la predetta Controparte_6 CP_2 nei confronti dell'esponente in ragione dei titoli dedotti in causa Parte_1 revocando integralmente il decreto ingiuntivo N. 171/2010 emesso il 13 maggio 2010 opposto in primo grado dinanzi il Tribunale di L' e la consequenziale pronuncia Pt_1
Part di codesta Corte di cui alla sentenza n. 1140/2020 dell'11.09.2020 con la quale la
è stata condannata a corrispondere alla società l'importo di € CP_2
246.385,79;
3. in ragione della integrale soccombenza di all'esito di tutte le fasi CP_2 processuali disporne la contestuale condanna, unitamente e/o alternativamente ad
al pagamento delle spese del giudizio di appello n. 574/2016 R.G. e Controparte_6 della relativa fase dell0inibitoria nonché degli esborsi anticipati dall'
[...]
, così come dettagliati e documentati nel presente atto;
Parte_1
4. sempre in ragione della integrale soccombenza di all'esito di tutte le fasi CP_2 processuali disporne la contestuale condanna, unitamente e/o alternativamente ad
al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Controparte_6
Cassazione n. 7309/2021 R.G. nonché degli esborsi anticipati dall' , Parte_1 così come dettagliati e documentati nel presente atto definitosi con l'epigrafata
Ordinanza n. 29420/2023 che ha rimesso la relativa decisione a codesta Corte territoriale disponendo che “cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte di merito provvederà anche sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità”;
Il tutto, con vittoria degli esborsi anticipati e degli onorari della presente fase di rinvio oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
pag. 3/22 Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale, accertata e dichiarata la validità, efficacia ed opponibilità, nei confronti della , degli atti di cessione intercorsi Parte_5 tra ed – per tutti i motivi di cui al presente atto - con Parte_6 Controparte_2 conseguente declaratoria di legittimazione attiva della cessionaria, rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in Parte_5 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto,
- in accoglimento delle domande articolate in via incidentale da Controparte_1 accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad – incorporante Controparte_1 per fusione la - del diritto al pagamento dei corrispettivi richiesti per Controparte_2 le prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2009 per complessivi €. 330.424,74, Part condannare la n. di al pagamento dei residui ancora Pt_5 Parte_5 dovuti sulle partite creditorie nn. 1631/09 e 7193/09 per €. 69.671,44 ed €. 14.367,51, nonché, previa disapplicazione della clausola contrattuale contenuta nell'art. n. 11.5 di cui all'accordo siglato tra la e la Parte_5 [...]
, al pagamento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/02, anche sul ritardato Controparte_7 versamento dell'importo di €. 2.628.389,00, corrisposta sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, accertato e dichiarato che sul ritardato versamento dell'importo di €.
2.628.389,00 sono maturati gli interessi al tasso legale, condannare la Parte_5
al pagamento di siffatti interessi a far data dalle rispettive notifiche
[...] degli atti di cessione sino agli intervenuti pagamenti, nonché sulla sorte capitale residua, sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado Parte_1 di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 866/2015 pubblicata in data 27 ottobre 2015 il
Tribunale di L'Aquila, decidendo in ordine alla domanda di opposizione a decreto pag. 4/22 ingiuntivo n. 171/2010 proposta da Parte_1
cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della
[...] Controparte_2 somma di € 2.958.813,74 oltre interessi di mora maturati e maturandi nella misura pari al saggio di cui all'art. 1284 C.C., con la decorrenza dal centoventesimo giorno dalla presentazione delle fatture, nonché interessi anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno nonché delle competenze e delle spese della fase monitoria, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la
[...] al pagamento, in favore della della Parte_7 Controparte_2 somma di € 330.424,74, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria fino all'effettivo soddisfo e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.192,80, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1 A fondamento della domanda, parte opponente eccepiva, in via preliminare, che il difensore dell'opposta fosse indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo quale semplice domiciliatario, per cui la non risultava regolarmente rappresentata in Controparte_2 giudizio.
Nel merito, deduceva la non debenza delle somme ingiunte in quanto, in primo luogo, la creditrice si era resa cessionaria del credito senza che la cessione fosse stata accettata Part dalla in violazione dell'articolo 70, comma 3, del Regio Decreto 2440 del 1923 e, inoltre, per il superamento dei limiti di spesa previsti per le prestazioni sanitarie rese a favore sia di cittadini residenti nella regione, sia di cittadini residenti al di fuori della Part Co regione , evidenziando che nel contratto intercorso tra la e la era Pt_3 previsto un termine dilatorio per l'effettuazione dei pagamenti di centoventi giorni da subordinare ad accertamenti e controlli ad opera di un'apposita commissione ispettiva.
Adduceva, poi, che le fatture azionate in via monitoria non avevano valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che alcune di esse erano state pagate per un importo inferiore in quanto la commissione ispettiva permanente aveva ritenuto non appropriato l'importo richiesto, ovvero alcune somme erano state decurtate in quanto erano stati superati i tetti di spesa previsti;
sottolineava, inoltre, la duplicazione pag. 5/22 delle istanze di pagamento per le medesime fatture, per le quali l'opposta aveva già ottenuto un provvedimento monitorio anche presso il Tribunale di Avezzano.
Da ultimo, rappresentava l'inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2002 che prevede la disciplina degli interessi per le transazioni commerciali, ipotesi diversa da quella inerente al rimborso per prestazioni sanitarie, nonché l'impossibilità di concedere la rivalutazione monetaria ed il maggior danno.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta Controparte_2 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni e deducendo, in via preliminare, la validità della rappresentanza in giudizio nella fase monitoria, in presenza di procura regolarmente apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, e Part l'improcedibilità del giudizio, in quanto la aveva provveduto all'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo oltre il termine di cinque giorni previsto nell'articolo 645 c.p.c.
Eccepiva l'inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo 70 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 e contestava lo sforamento del tetto massimo delle prestazioni da rendere per i pazienti sia della regione che di altre regioni. Inoltre, rappresentava che a Pt_3 fronte dell'intero importo ingiunto in via monitoria, la controparte aveva effettuato vari pagamenti, tanto che le somme complessive da versare si erano ridotte fino all'importo Con di € 330.424,74, sostenendo che che le prestazioni svolte dalla non erano state Part contestate dalla la quale, inoltre, non aveva contestato i ricoveri e le prestazioni svolte dalla clinica, né addotto o provato il superamento del budget.
Evidenziava il necessario pagamento degli interessi moratori e del maggior danno, rappresentando che sulla base del contratto sottoscritto tra le parti, erano dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dai centoventi giorni dalla ricezione della Part contabilità, senza necessità di messa in mora della e che la predetta era tenuta anche al risarcimento del maggior danno in quanto risultava evidente che l'applicazione degli interessi al tasso legale non era idonea a ristorare la situazione patrimoniale del creditore, gravemente pregiudicato dai ritardi della debitrice, danno non bisognoso di prova in quanto il creditore era una società finanziaria esercente attività imprenditoriale.
pag. 6/22 Da ultimo, richiedeva la rivalutazione monetaria, sempre sulla base dell'appartenenza del creditore alla categoria imprenditoriale.
1.3 Acquisite le produzioni documentali e rigettata l'istanza di CTU contabile avanzata dalla la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei Controparte_2 termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda.
2.1 In particolare, in via preliminare, rigettava l'eccezione proposta dall'opponente finalizzata alla declaratoria di invalidità della cessione del credito fatto valere dalla
[...] in considerazione del mancato rispetto della procedura descritta dagli art. CP_8
69 e 70 RD 2440/1923, pur espressamente richiamata in contratto, rilevando come la normativa in questione, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, non era applicabile ai rapporti in esame, non rientrando negli specifici casi previsti dalla stessa.
Nel merito, rilevava che in sede di cognizione ordinaria la documentazione versata in atti dall'opposta, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, non poteva considerarsi adeguata a dimostrare la sussistenza del credito portato da alcune fatture, atteso che dall'esame delle medesime non si evinceva né la prestazione effettuata, né i giorni di ricovero, né i nominativi dei pazienti, ma vi era esclusivamente un generico riferimento ad addebiti per prestazioni rese a favore di residenti in regione o fuori regione, con riferimento ad un tabulato non prodotto in giudizio, con la conseguenza che era di fatto preclusa qualsiasi possibilità di verificare nello specifico il contenuto delle prestazioni erogate.
Preso atto dell'avvenuto pagamento parziale di alcune delle fatture azionate, tuttavia, in ordine a specifici saldi reclamati dall'opposta (saldo di € 69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 ed e 14.367,51 in relazione alla fattura 7193/2009), ribadiva il deficit probatorio e riteneva infondata la domanda, riconoscendo invece dovuto il pagamento dei crediti portati dalle fatture 7191/2009, 7831/2009 e 18/2009 per complessivi €
660.219,24 e, dato atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, accertava la spettanza di un residuo credito pari ad € 330.424,74.
pag. 7/22 Accertava, inoltre, la spettanza di interessi al tasso legale, con la decorrenza indicata in contratto dalla data di ricevimento della fattura ma, sul rilievo che di tale dato storico non vi fosse prova in giudizio, concludeva nel senso di ritenere spettanti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda monitoria.
Da ultimo, rigettava la domanda di rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valuta, e anche la domanda diretta al pagamento degli interessi composti, richiamando in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte e chiarendo come la previsione contrattuale al riguardo non prevedesse tale convenzione.
3. Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_1
3.1 “La erroneità in fatto ed in diritto della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c. e, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione sul capo della sentenza relativo alla necessità di accettazione, da parte dell' , della cessione del credito in Parte_1 ragione della specifica previsione di cui all'art. 13 del Contratto per Prestazioni di
Assistenza Ospedaliera”.
Con tale motivo di gravame, l'appellante contestava la gravata decisione per aver erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2 in conseguenza della mancata accettazione, in forza di una specifica previsione
[...] negoziale, dell'atto di cessione del credito e, quindi, della stessa non opponibilità nei suoi confronti del predetto negozio la cui efficacia era stata condizionata all'adesione, mai intervenuta, della pubblica amministrazione UT, così come, invece, prescritto dall'art. 13 del contratto del 6 agosto 2009.
3.2 “Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla determinazione del residuo importo dovuto dall' in violazione degli Parte_1 artt. artt. 112 e 115 c.p.c.”.
Con il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata rispetto all'accoglimento del primo, contestava la decisione deducendo l'errore di fatto, laddove pag. 8/22 da un lato il primo giudice aveva chiarito le ragioni per le quali non poteva affermarsi sussistere la prova del diritto della opposta a ricevere il pagamento del saldo di €
69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 e di € 14.367,51 in relazione alla fattura
7193/2009 e, dall'altro, aveva poi omesso di detrarre i relativi importi dal totale preteso all'esito dei vari pagamenti intervenuti medio tempore.
4. Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse pretese e Controparte_2 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Spiegava, altresì, appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
4.1 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha negato la pretesa creditoria derivante dal contratto di assistenza ospedaliera sottoscritto il 6.08.2009 con la Pt_5 di sull'assunto che “non sia stata fornita idonea Parte_1 documentazione a corredo per il riscontro delle prestazioni erogate e contabilizzate nella fattura n. 1631/2009 e nella fattura n. 7193/2009”.
Con il primo motivo l'appellante incidentale sosteneva la sicura debenza da parte Parte dell' dell'intera somma residua, senza alcuna decurtazione, censurando quei passaggi motivazionali secondo i quali, invece, i dati inviati sarebbero stati inidonei ed insufficienti ai fini della liquidazione degli importi fatturati.
4.2 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha escluso l'applicabilità, anche per
i ritardati pagamenti, del tasso di interesse ex D.lgs. 231/02, ritenendo pienamente operativa, valida ed efficace la clausola contrattuale contenuta nell'accordo del
6.08.2009”.
Con il secondo motivo, relativo alla tipologia di interessi dovuti, contestava la decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, emesso in attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002).
4.3 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto applicabile il tasso legale fissandone la decorrenza dalla data della domanda monitoria solo sul residuo importo
pag. 9/22 di €. 330.424,74 in luogo delle date di notifica degli atti di cessione da intendersi quale messa in mora”.
Al riguardo, censurava la decisione per avere il Tribunale ritenuto che prima della notifica del decreto ingiuntivo non fosse stato posto in essere alcun atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., circostanza asseritamente determinante la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1219 c.c.
5. L'intestata Corte, riunito al suddetto gravame il fascicolo iscritto al RG n. 624/2016 ex art. 335 c.p.c. in quanto ad oggetto la medesima decisione, con la sentenza n.
1140/2020 pubblicata in data 11 settembre 2020, accoglieva parzialmente l'appello Parte principale e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la a corrispondere alla società l'importo di € 246.385,79, dichiarava CP_2 inammissibile l'appello principale proposto dalla società ed iscritto al RG n. CP_2
524/2016 e rigettava ogni altra domanda nonché l'appello incidentale, compensando integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
5.1 In particolare, dichiarava in via preliminare inammissibile l'appello principale proposto dalla (rubricato al n. 624/2016) perché notificato alla parte Controparte_2 personalmente e non al domicilio eletto.
Part Nel merito, rigettava il primo motivo di gravame con il quale la aveva contestato l'erroneo rigetto dell'eccezione con la quale si prospettava l'invalidità della cessione del credito per il mancato rispetto della procedura prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 rilevando che, sebbene l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale e che essa è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse e sebbene, nel caso di specie, il contratto all'art. 13 ultimo periodo richiamasse espressamente tale normativa, cosicché la volontà contrattuale era idonea a rendere la stessa cogente per le parti, evidenziava tuttavia come la cessione del credito debba rispettare specifiche formalità legali, come indicato dagli articoli 69 e 70 del RD 2440/1923, che richiedono che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
pag. 10/22 Evidenziava che se per la cessione è necessaria l'adozione di atti formali, viceversa né la norma né il contratto prevedevano nello specifico speciali forme per l'accettazione della cessione da parte della Parte_3
e che sebbene il contratto si esprimesse indicando la necessità di una formale
[...] accettazione, all'espressione non poteva essere attribuito alcuno specifico intento di aggravamento della disciplina legale richiamata. Pertanto, rilevava che la sicura esistenza di pagamenti effettuati in favore della società opposta successivamente alla detta cessione poteva e doveva essere considerata come prova della esistenza di idonea accettazione della cessione, con conseguente opponibilità della cessione alla Pt_4
Part Accoglieva, invece, il secondo motivo di appello della proposto in via subordinata, disponendo la decurtazione dall'importo complessivo gli importi di € 69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 e di € 14.367,51 in relazione alla fattura 7193/2009, pervenendo in tal modo, secondo il corretto conteggio, ad un totale di € 246.385,79.
Ritenuto valido l'appello incidentale proposto da in quanto formulato Controparte_2 nella comparsa di riposta tempestivamente depositata e proposto dopo la proposizione di quello principale invalido ma certamente prima della declaratoria di inammissibilità dello stesso appello principale nel fascicolo RG n. 624/2016 poi riunito, nel merito, Part richiamando i motivi dell'accoglimento del motivo d'appello formulato dalla Parte rigettava il primo motivo diretto a sostenere la sicura debenza da parte dell' dell'intera somma residua, senza alcuna decurtazione.
Rigettava anche il secondo motivo inerente all'erroneità del rigetto della domanda di applicazione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, ritenendo che la clausola contrattuale che prevedeva una deroga alla disciplina generale degli interessi dovesse essere specificamente negoziata e doppiamente firmata ai sensi degli artt. 1341, 1342 e segg. del codice civile, e che non vi fossero elementi sufficienti per dichiararla iniqua, atteso che la deroga era stata oggetto di specifica negoziazione e anche di doppia sottoscrizione da parte del creditore.
6. Avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione Controparte_2 sulla base di quattro motivi.
pag. 11/22 6.1 Con il primo motivo di ricorso deduceva la nullità della sentenza Controparte_2 per violazione dell'articolo 24 Cost. nonché degli articoli 101,170 e 330 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale proposto da essa società (rubricato al RG n. 624/2016), in quanto notificato alla parte e non già al domicilio eletto, mentre avrebbe dovuto ritenere che la notifica fosse stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'avvocato De Nardis quale risultante dall'albo professionale nonché dagli atti di giudizio di primo grado. Deduceva di avere Part notificato, oltre che all'azienda sanitaria personalmente, anche al procuratore della il quale risultava irreperibile in loco ma non trasferito, sicché alla prima udienza di comparizione aveva formulato istanza di rimessione in termini per rinnovare la notifica.
6.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, eccepiva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697-2729 c.c., in ordine alla valutazione delle prove e alla idoneità probatoria dei fatti non contestati, per non avere la Corte applicato il principio di non contestazione e non aver ritenuto provate le prestazioni, attesa la valenza probatoria delle fatture, degli intervenuti pagamenti e la decurtazione per inappropriatezza della verifica ispettiva del CIP.
6.1.3 Con il terzo motivo di ricorso, contestava la violazione e falsa applicazione degli articoli 1-2-5 del D.lgs. n. 231/2002 per avere la decisione ritenuto erroneamente non applicabili alla fattispecie gli interessi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali nonostante la diretta applicabilità della norma alla fattispecie in esame e per non aver ritenuto nulla la clausola pattizia che prevede una deroga al tasso moratorio per la sua contrarietà alla legge.
6.1.4 Con il quarto motivo, eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362
c.c. in tema di interpretazione di contratti e atti unilaterali, nonché dell'art. 1219 c.c., deducendo che la decisione avrebbe erroneamente interpretato gli atti di cessione nella misura in cui era stata negata l'efficacia della messa in mora agli effetti della decorrenza degli interessi.
Part 6.5 Con controricorso la contestava le avverse argomentazioni e deduzioni rilevandone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.
pag. 12/22 Proponeva, altresì, ricorso incidentale autonomo avverso la sentenza n. 1140/2020 dell'11 settembre 2020 sulla base di due motivi.
6.5.1 Con il primo motivo, lamentava la nullità della sentenza per violazione degli art. 112, 153 e 345 c.p.c. nonché dell'art. 111 della Costituzione, deducendo che la Corte avrebbe stravolto il motivo di impugnazione disattendendo il profilo di censura evocato Part in via principale da essa la quale aveva rimarcato che la necessità di un formale atto di adesione da parte dell'azienda alla cessione avesse origine pattizia, avente valore cogente indipendentemente dal richiamo alla generale previsione in materia di contabilità di Stato. Deduceva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato aveva accertato che il contratto richiamava espressamente la normativa in materia di contabilità di Stato, resa così cogente tra le parti, e dall'altro aveva ritenuto che all'espressione formale accettazione non potesse essere attribuito alcun intento di aggravamento della disciplina legale richiamata che non prevedeva nessuna specifica formalità per l'accettazione. Osservava, quindi, che erroneamente la decisione aveva ritenuto che l'esistenza di pagamenti effettuati in favore della società dopo la cessione dovesse essere considerata come prova dell'esistenza di idonea accettazione della cessione.
6.5.2 Con il secondo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt.1362,1363,1366,1369 c.c. in relazione all'art. 1326 c.c. e 1352 c.c., in combinato disposto con l'art. 1324 c.c. e in relazione all'art 1260 c.c. nonché in relazione agli artt.
16,17, 69 e 70 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), in combinato disposto all'art 9 all. E della legge 2248/1865 (LAC) e in relazione all'art. 3 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502.
Nello specifico, contestava l'erronea interpretazione del contratto operata dalla decisione per aver ritenuto equipollente all'assenso formale un comportamento concludente, rilevando che per la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione è prevista la forma scritta ad substantiam e che gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà non surrogabili con un comportamento concludente. Inoltre, deduceva l'erronea valutazione del pag. 13/22 comportamento complessivo, anche posteriore, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione quanto dedotto da essa nel proprio atto d'appello, Parte_1 laddove rilevava che l' aveva eseguito ingenti pagamenti direttamente in favore Pt_1 della casa di cura ritenendolo l'unico legittimato.
7. La Suprema Corte decideva con ordinanza n. 29420/2023, pubblicata il 24 ottobre
2024, accogliendo il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Part avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1140/2010, e ritenendo assorbiti i motivi del ricorso principale proposto da Controparte_2
In particolare, la Suprema Corte, richiamando la normativa in materia, con particolare riguardo all'art. 69 del R.D. n. 2440/2023, norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, osservava che la legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione e, nel caso di specie, erano state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina di detta normativa con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con
“assenso formale”.
Rilevava, poi, l'erroneità della decisione della Corte di merito per aver ritenuto che questo richiamo non comportasse un aggravamento della disciplina legale richiamata, sottolineando inoltre che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, è richiesta necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, non essendo sufficiente il comportamento processuale delle parti né la produzione di giudizio di altri mezzi probatori per dimostrare l'accettazione, atteso che anche la ricognizione di debito da parte della pubblica amministrazione richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde.
pag. 14/22 Pertanto, la sentenza veniva cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte
d'Appello di L'Aquila in diversa composizione e incaricandola di procedere ad un nuovo esame dell'appello.
8. Con atto di appello e citazione di rinvio ex art. 389 e 392 c.p.c. l
[...] riassumeva il giudizio chiedendo, in Parte_1 applicazione dei principi di rinvio della Cassazione, che venisse accertata e dichiarata l'invalidità o l'inefficacia nei propri confronti degli atti di cessione dei crediti vantati dalla struttura privata accreditata (incorporata dall' in favore di CP_4 CP_5
dichiarandoli non opponibili alla medesima e, per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, che venisse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e, quindi, l'insussistenza di ogni posizione creditoria della medesima CP_2 [...]
e, per essa, di quale società incorporante per fusione la CP_2 Controparte_6 predetta nei confronti di essa in ragione dei titoli Controparte_2 Parte_1 dedotti in causa, con revoca integrale del decreto ingiuntivo n. 171/2010 emesso il 13 maggio 2010 e con condanna di unitamente e/o alternativamente ad Controparte_2
, al pagamento delle spese del giudizio. Controparte_6
9. Si costituiva con comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio riassunto
[...]
incorporante per fusione la contestando quanto Controparte_1 Controparte_2 dedotto e argomentato da controparte e chiedendo, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della validità, efficacia ed opponibilità, nei confronti della
[...]
degli atti di cessione intercorsi tra ed Parte_5 Parte_6 [...]
e, in accoglimento delle domande articolate in via incidentale assorbite CP_2 dalla pronuncia della Suprema Corte, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto al pagamento dei corrispettivi richiesti per le prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2009 Parte per complessivi € 330.424,74, la condanna della al pagamento in proprio favore dei residui ancora dovuti sulle partite creditorie nn. 1631/09 e 7193/09 per €. 69.671,44 ed €. 14.367,51, nonché, previa disapplicazione della clausola contrattuale contenuta nell'art. n. 11.5 di cui all'accordo siglato tra la e la Parte_5
, al pagamento degli interessi ex D.lgs. n. 231/02, anche Controparte_7 sul ritardato versamento dell'importo di € 2.628.389,00, corrisposta sino all'effettivo pag. 15/22 soddisfo;
in via subordinata, accertato e dichiarato che sul ritardato versamento dell'importo di € 2.628.389,00 erano maturati gli interessi al tasso legale, chiedeva la Part condanna della al pagamento di siffatti interessi a far data dalle rispettive notifiche degli atti di cessione sino agli intervenuti pagamenti, nonché sulla sorte capitale residua, sino all'effettivo soddisfo.
10. Motivi della decisione.
10.1 Al riguardo, questa Corte osserva come debba essere applicato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 29420/2023 con la quale venivano accolti il primo e secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla
[...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Parte_8
L'Aquila n. 1140/2020.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, la Suprema Corte, dopo aver Part premesso che i motivi di ricorso incidentale spiegati dalla assumessero carattere assorbente rispetto a quelli spiegati in via principale da rilevava come CP_2 sebbene la normativa sulla contabilità di Stato, ed in particolare quanto previsto dal
R.D. n. 2440/1923, che richiede l'accettazione formale della cessione del credito non si applicasse analogicamente ad amministrazioni diverse dalle statali, come le aziende sanitarie locali, tuttavia le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, avessero richiamato tale disciplina “con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con “assenso formale”, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione”.
Ciò premesso, in applicazione di tali principi, ritiene questa Corte che gli atti di cessione dei crediti vantati dalla struttura privata accreditata (incorporata CP_4 dall' in favore di siano inefficaci e, quindi, inopponibili nei CP_5 Controparte_2 confronti dell' con Parte_1
pag. 16/22 conseguente carenza di titolarità del credito in capo a e, per essa, a Controparte_2
Intesa San Paolo S.p.a.
Preliminarmente si osserva che il credito oggetto di causa, ceduto dalla
[...] alla riguarda il periodo gennaio – dicembre 2009 Controparte_9 Controparte_2 con riferimento ai crediti attinenti alle prestazioni assistenziali della casa di cura
[...]
. Il contratto relativo a tali annualità, depositato in atti tra i documenti del CP_4
Parte fascicolo della di primo grado, prevede all'art. 13 che “nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Part Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla . La cessione potrà essere Part accettata solo mediante assenso formale della ai sensi e per gli effetti degli articoli
69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
Nello specifico, l'art 69 del R.D. 2440/2023 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.…Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta l'art 9 allegato E dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
pag. 17/22 Ciò posto, appare evidente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale in materia, come la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923, che prevedono l'adozione di atti formali per la cessione dei crediti, non sia applicabile se non in caso di contratti di durata come appalti o somministrazioni e non nei casi in oggetto, nei quali la disciplina negoziale può derogare sulla forma della cessione e sulla Part previsione dell'accettazione della anch'essa con possibile previsione a forma libera.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza d garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Nella specie, si trattava di crediti per assistenza a Part malati vantati da una fondazione nei confronti di una e ceduti ad un terzo)” (Cass.
Sent. n. 18339 del 27 agosto 2014; Cass. n.24758 del 15 settembre 2021).
Ancora, si è chiarito che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 – che richiede, per
l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. Ord. n. 30658 del 21 luglio 2017; Cass. Sez. III n. 32788 del 13 dicembre 2019).
L'asserita estensione dei principi derogatori previsti in materia di appalti ai rapporti come quello per cui è causa, è stata anche di recente sottoposta a critica dalla Suprema
pag. 18/22 Corte nella parte in cui ha chiarito che “la giurisprudenza di legittimità esclude che, in materia di crediti sanitari, e più precisamente in materia di accreditamento tra case di cura e Regione/ASL, possa trovare applicazione la normativa di cui all'art. 70 r.d. n. Part 2440/1923, giacché la stessa riguarda solo lo Stato Centrale, e non e le e le
Regioni, è norma speciale non suscettibile di estensione analogica, applicandosi la stessa solo ai rapporti di appalto, di somministrazione e di fornitura, e non ai rapporti concessori quale è quello sanitario, ove la prestazione non è resa in favore dalla
Regione/ASL, ma per conto di esse e in favore dei singoli pazienti, non essendo prevista alcuna acquisizione del bene o servizio in capo alla parte pubblica, stante peraltro
l'assenza del collaudo quale strumento acquisitivo” (cfr. Cass. Sez. III ord. n. 20868 del 26.07.2024).
Nel caso di specie, tuttavia, analizzando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, emerge chiaramente, come evidenziato dalla Suprema Corte, che sono state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare, tramite l'articolo 13 del contratto del 6 agosto 2009, l'applicabilità della disciplina normativa sulla contabilità di
Stato, con particolare riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da effettuarsi con “assenso formale”, estendendo in tal modo al loro regolamento negoziale e alle sue successive vicende la più rigorosa disciplina prevista per i contratti dell'amministrazione statale, richiedendo, in deroga alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la sola accettazione del debitore ceduto, quale condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto una esplicita manifestazione di consenso e, quindi, la forma scritta ad substantiam di detta adesione.
Nel caso di specie, la cessione del credito da alla per il CP_4 Controparte_2
Part periodo gennaio – dicembre 2009 non risulta sia stata accettata formalmente dalla né la richiesta forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla produzione di altri mezzi probatori o dal comportamento concludente delle parti nel senso di un'accettazione implicita, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 2091 del 25.01.2022, “nel caso in cui la ricognizione di debito si inserisca in una complessa operazione di cessione del credito - come avvenuto nella
pag. 19/22 fattispecie in esame - tale effetto può prodursi solo ove la ricognizione presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di validità ed efficacia, perché, come più volte affermato,
l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione (Cass. n. 3184 del 18/02/2016), né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass. n. 26664 del 18/12/2007).
1.5. In proposito, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte, ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 6/12/2007).
Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 21/6/1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988 cod.civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali
e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del
29/05/2003; Cass. n. 25435 del 06/12/2007)”.
Privo di pregio appare essere l'assunto dell'appellata secondo cui la regola di cui agli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, secondo la quale al negozio traslativo del credito deve essere espressa formale adesione da parte del P.A. UT (peraltro, in forma scritta ad substantiam), sarebbe soggetta a talune deroghe dettagliatamente codificate in giurisprudenza in materia di appalti e, in particolare, sulla base delle richiamata recente pag. 20/22 ordinanza della S.C. n. 6038 del 06.03.2025, a quella per cui la suddetta regola sarebbe limitata alle ipotesi di prestazioni riferite a contratti in corso.
Part Ed invero, come correttamente dedotto dalla dalla documentazione in atti si evince chiaramente che gli atti di cessione per cui è causa sono intervenuti tutti in corso di validità del contratto del 06.08.2009 e, quindi, contrariamente a quanto assunto da
, la cessione del credito riguardava proprio le “prestazioni riferite ai Controparte_1 contratti in corso”. Ne deriva la piena e pacifica operatività della regola richiamata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, atteso che al momento delle cessioni del credito e alle notifiche dei relativi atti si era nella piena vigenza e operatività della Part Co convenzione tra l' UT e la Canistro cedente, anche alla luce della circostanza, richiamata proprio dall'ordinanza della S.C. n. 6038/2025, per cui
“l'accettazione…..doveva intendersi limitata, in ottica derogatoria al regime di diritto comune, alle ipotesi di prestazioni riferite a contratti in corso, altrimenti venendo meno la finalità sottesa alla prescrizione richiamata, ovvero quella di assicurare che al soggetto ancora in procinto di erogare compiutamente alla pubblica amministrazione la prestazione possano venir meno i mezzi finanziari necessari”.
Quanto alle deduzioni dell'appellata in ordine alla mancata Controparte_1 conoscenza della clausola di incedibilità dei crediti, all'applicazione della disciplina del
TU in materia bancaria e creditizia con formazione del silenzio assenso, alla nullità della clausola sulla cessione per avere previsto una condizione meramente potestativa ed una condizione sulla inopponibilità da far valere sine die, deve rilevarsene l'inammissibilità in quanto mai sollevate in primo grado e pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Part 11. Conclusivamente, deve ritenersi la cessione non opponibile alla e la
[...]
quale incorporante priva della titolarità dal lato attivo Controparte_1 Controparte_2 dell'obbligazione vantata nei confronti dell' Parte_1
con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della
[...] medesima azionata in sede monitoria, unitamente alla richiesta dei relativi interessi.
pag. 21/22 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in grado di appello, vanno poste a carico dell'appellata incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente CP_2 giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 866/2015 del Tribunale di
[...]
L'Aquila pubblicata in data 22 giugno 2023, come parzialmente riformata dalla sentenza n. 1140/2020 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata in data 11 settembre 2020, nei confronti di incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
in riassunzione da rinvio della Cassazione con ordinanza n. 29420/2023 CP_2 depositata in data 24 ottobre 2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 866/2015 del Tribunale di L'Aquila, dichiara insussistente l'intero credito vantato da incorporante per fusione Controparte_1 la nei confronti dell' Controparte_2 Parte_1
confermando la revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2010 emesso il
[...]
13 maggio 2010;
2) condanna incorporante per fusione la alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in favore di : Parte_1
- delle spese di lite liquidate per compensi in € 14.239,00 per il grado di appello, in €
10.773,00 per il giudizio di legittimità e in € € 14.239,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 ottobre 2025
La Presidente est.
CE OC
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
CE OC Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 85/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.I. E COD. FISC. Parte_1
), già ; P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rencricca
appellante in riassunzione
contro
(C.F. ), appartenente al Gruppo IVA Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con P. IVA incorporante per fusione la (C.F. CP_1 P.IVA_3 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale Dott. ; P.IVA_4 Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Melchiorri e Paolo Melchiorri;
appellata in riassunzione
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 866/2015 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 27 ottobre 2015, come parzialmente modificata dalla sentenza n.
1140/2020 della Corte d'Appello di L'Aquila pubblicata in data 11 settembre 2020.
In vista dell'udienza sostituita dallo scambio note scritte con termini fino al 23 settembre 2025, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 866/2015 del 13 ottobre 2015 (e pubblicata il successivo 27 ottobre 2015) e della sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 1140/2020 pubblicata l'11.09.2020, nella parte in cui, quest'ultima ha ritenuto che “né la norma né il contratto prevedono nello specifico speciali forme per l'accettazione della cessione da parte della
[...]
È vero che il contratto si esprime indicando Parte_3 la necessità di una «formale» accettazione, ma all'espressione non può essere attribuito alcuno specifico intento di aggravamento della disciplina legale richiamata, la quale, come già esposto, non prevede nessuna specifica formalità per l'accettazione” e, Part quindi, ha conseguenzialmente disposto “la condanna la a corrispondere alla società l'importo di € 246.385,79” con la integrale compensazione delle CP_2 spese di lite, voglia:
1. conformarsi, nella regolazione del rapporto sostanziale, al decisum della Corte di Cassazione in ordine al profilo accolto dell'epigrafata ordinanza e, quindi, accerti e dichiari la invalidità e/o inefficacia nei confronti dell' degli atti di cessione dei crediti vantati dalla Struttura privata Parte_1 accreditata (incorporata dall' in favore di CP_4 CP_5 Controparte_2 dichinandoli non opponibili alla medesima in quanto non si è Parte_1 verificato il presupposto del formale assenso della medesima di cui all'art. 13 Pt_1 del Contratto laddove prevedeva espressamente che “La cessione potrà essere
pag. 2/22 Part accettata solo mediante assenso formale della [sottolineato nostro - ndr] ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_2
e, quindi, l'insussistenza di ogni posizione creditoria della medesima e, per CP_2 essa, di quale società incorporante per fusione la predetta Controparte_6 CP_2 nei confronti dell'esponente in ragione dei titoli dedotti in causa Parte_1 revocando integralmente il decreto ingiuntivo N. 171/2010 emesso il 13 maggio 2010 opposto in primo grado dinanzi il Tribunale di L' e la consequenziale pronuncia Pt_1
Part di codesta Corte di cui alla sentenza n. 1140/2020 dell'11.09.2020 con la quale la
è stata condannata a corrispondere alla società l'importo di € CP_2
246.385,79;
3. in ragione della integrale soccombenza di all'esito di tutte le fasi CP_2 processuali disporne la contestuale condanna, unitamente e/o alternativamente ad
al pagamento delle spese del giudizio di appello n. 574/2016 R.G. e Controparte_6 della relativa fase dell0inibitoria nonché degli esborsi anticipati dall'
[...]
, così come dettagliati e documentati nel presente atto;
Parte_1
4. sempre in ragione della integrale soccombenza di all'esito di tutte le fasi CP_2 processuali disporne la contestuale condanna, unitamente e/o alternativamente ad
al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Controparte_6
Cassazione n. 7309/2021 R.G. nonché degli esborsi anticipati dall' , Parte_1 così come dettagliati e documentati nel presente atto definitosi con l'epigrafata
Ordinanza n. 29420/2023 che ha rimesso la relativa decisione a codesta Corte territoriale disponendo che “cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte di merito provvederà anche sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità”;
Il tutto, con vittoria degli esborsi anticipati e degli onorari della presente fase di rinvio oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
pag. 3/22 Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale, accertata e dichiarata la validità, efficacia ed opponibilità, nei confronti della , degli atti di cessione intercorsi Parte_5 tra ed – per tutti i motivi di cui al presente atto - con Parte_6 Controparte_2 conseguente declaratoria di legittimazione attiva della cessionaria, rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in Parte_5 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto,
- in accoglimento delle domande articolate in via incidentale da Controparte_1 accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad – incorporante Controparte_1 per fusione la - del diritto al pagamento dei corrispettivi richiesti per Controparte_2 le prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2009 per complessivi €. 330.424,74, Part condannare la n. di al pagamento dei residui ancora Pt_5 Parte_5 dovuti sulle partite creditorie nn. 1631/09 e 7193/09 per €. 69.671,44 ed €. 14.367,51, nonché, previa disapplicazione della clausola contrattuale contenuta nell'art. n. 11.5 di cui all'accordo siglato tra la e la Parte_5 [...]
, al pagamento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/02, anche sul ritardato Controparte_7 versamento dell'importo di €. 2.628.389,00, corrisposta sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, accertato e dichiarato che sul ritardato versamento dell'importo di €.
2.628.389,00 sono maturati gli interessi al tasso legale, condannare la Parte_5
al pagamento di siffatti interessi a far data dalle rispettive notifiche
[...] degli atti di cessione sino agli intervenuti pagamenti, nonché sulla sorte capitale residua, sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado Parte_1 di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 866/2015 pubblicata in data 27 ottobre 2015 il
Tribunale di L'Aquila, decidendo in ordine alla domanda di opposizione a decreto pag. 4/22 ingiuntivo n. 171/2010 proposta da Parte_1
cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della
[...] Controparte_2 somma di € 2.958.813,74 oltre interessi di mora maturati e maturandi nella misura pari al saggio di cui all'art. 1284 C.C., con la decorrenza dal centoventesimo giorno dalla presentazione delle fatture, nonché interessi anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno nonché delle competenze e delle spese della fase monitoria, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la
[...] al pagamento, in favore della della Parte_7 Controparte_2 somma di € 330.424,74, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria fino all'effettivo soddisfo e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.192,80, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1 A fondamento della domanda, parte opponente eccepiva, in via preliminare, che il difensore dell'opposta fosse indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo quale semplice domiciliatario, per cui la non risultava regolarmente rappresentata in Controparte_2 giudizio.
Nel merito, deduceva la non debenza delle somme ingiunte in quanto, in primo luogo, la creditrice si era resa cessionaria del credito senza che la cessione fosse stata accettata Part dalla in violazione dell'articolo 70, comma 3, del Regio Decreto 2440 del 1923 e, inoltre, per il superamento dei limiti di spesa previsti per le prestazioni sanitarie rese a favore sia di cittadini residenti nella regione, sia di cittadini residenti al di fuori della Part Co regione , evidenziando che nel contratto intercorso tra la e la era Pt_3 previsto un termine dilatorio per l'effettuazione dei pagamenti di centoventi giorni da subordinare ad accertamenti e controlli ad opera di un'apposita commissione ispettiva.
Adduceva, poi, che le fatture azionate in via monitoria non avevano valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che alcune di esse erano state pagate per un importo inferiore in quanto la commissione ispettiva permanente aveva ritenuto non appropriato l'importo richiesto, ovvero alcune somme erano state decurtate in quanto erano stati superati i tetti di spesa previsti;
sottolineava, inoltre, la duplicazione pag. 5/22 delle istanze di pagamento per le medesime fatture, per le quali l'opposta aveva già ottenuto un provvedimento monitorio anche presso il Tribunale di Avezzano.
Da ultimo, rappresentava l'inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2002 che prevede la disciplina degli interessi per le transazioni commerciali, ipotesi diversa da quella inerente al rimborso per prestazioni sanitarie, nonché l'impossibilità di concedere la rivalutazione monetaria ed il maggior danno.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta Controparte_2 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni e deducendo, in via preliminare, la validità della rappresentanza in giudizio nella fase monitoria, in presenza di procura regolarmente apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, e Part l'improcedibilità del giudizio, in quanto la aveva provveduto all'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo oltre il termine di cinque giorni previsto nell'articolo 645 c.p.c.
Eccepiva l'inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo 70 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 e contestava lo sforamento del tetto massimo delle prestazioni da rendere per i pazienti sia della regione che di altre regioni. Inoltre, rappresentava che a Pt_3 fronte dell'intero importo ingiunto in via monitoria, la controparte aveva effettuato vari pagamenti, tanto che le somme complessive da versare si erano ridotte fino all'importo Con di € 330.424,74, sostenendo che che le prestazioni svolte dalla non erano state Part contestate dalla la quale, inoltre, non aveva contestato i ricoveri e le prestazioni svolte dalla clinica, né addotto o provato il superamento del budget.
Evidenziava il necessario pagamento degli interessi moratori e del maggior danno, rappresentando che sulla base del contratto sottoscritto tra le parti, erano dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dai centoventi giorni dalla ricezione della Part contabilità, senza necessità di messa in mora della e che la predetta era tenuta anche al risarcimento del maggior danno in quanto risultava evidente che l'applicazione degli interessi al tasso legale non era idonea a ristorare la situazione patrimoniale del creditore, gravemente pregiudicato dai ritardi della debitrice, danno non bisognoso di prova in quanto il creditore era una società finanziaria esercente attività imprenditoriale.
pag. 6/22 Da ultimo, richiedeva la rivalutazione monetaria, sempre sulla base dell'appartenenza del creditore alla categoria imprenditoriale.
1.3 Acquisite le produzioni documentali e rigettata l'istanza di CTU contabile avanzata dalla la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei Controparte_2 termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda.
2.1 In particolare, in via preliminare, rigettava l'eccezione proposta dall'opponente finalizzata alla declaratoria di invalidità della cessione del credito fatto valere dalla
[...] in considerazione del mancato rispetto della procedura descritta dagli art. CP_8
69 e 70 RD 2440/1923, pur espressamente richiamata in contratto, rilevando come la normativa in questione, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, non era applicabile ai rapporti in esame, non rientrando negli specifici casi previsti dalla stessa.
Nel merito, rilevava che in sede di cognizione ordinaria la documentazione versata in atti dall'opposta, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, non poteva considerarsi adeguata a dimostrare la sussistenza del credito portato da alcune fatture, atteso che dall'esame delle medesime non si evinceva né la prestazione effettuata, né i giorni di ricovero, né i nominativi dei pazienti, ma vi era esclusivamente un generico riferimento ad addebiti per prestazioni rese a favore di residenti in regione o fuori regione, con riferimento ad un tabulato non prodotto in giudizio, con la conseguenza che era di fatto preclusa qualsiasi possibilità di verificare nello specifico il contenuto delle prestazioni erogate.
Preso atto dell'avvenuto pagamento parziale di alcune delle fatture azionate, tuttavia, in ordine a specifici saldi reclamati dall'opposta (saldo di € 69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 ed e 14.367,51 in relazione alla fattura 7193/2009), ribadiva il deficit probatorio e riteneva infondata la domanda, riconoscendo invece dovuto il pagamento dei crediti portati dalle fatture 7191/2009, 7831/2009 e 18/2009 per complessivi €
660.219,24 e, dato atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, accertava la spettanza di un residuo credito pari ad € 330.424,74.
pag. 7/22 Accertava, inoltre, la spettanza di interessi al tasso legale, con la decorrenza indicata in contratto dalla data di ricevimento della fattura ma, sul rilievo che di tale dato storico non vi fosse prova in giudizio, concludeva nel senso di ritenere spettanti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda monitoria.
Da ultimo, rigettava la domanda di rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valuta, e anche la domanda diretta al pagamento degli interessi composti, richiamando in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte e chiarendo come la previsione contrattuale al riguardo non prevedesse tale convenzione.
3. Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_1
3.1 “La erroneità in fatto ed in diritto della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c. e, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione sul capo della sentenza relativo alla necessità di accettazione, da parte dell' , della cessione del credito in Parte_1 ragione della specifica previsione di cui all'art. 13 del Contratto per Prestazioni di
Assistenza Ospedaliera”.
Con tale motivo di gravame, l'appellante contestava la gravata decisione per aver erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2 in conseguenza della mancata accettazione, in forza di una specifica previsione
[...] negoziale, dell'atto di cessione del credito e, quindi, della stessa non opponibilità nei suoi confronti del predetto negozio la cui efficacia era stata condizionata all'adesione, mai intervenuta, della pubblica amministrazione UT, così come, invece, prescritto dall'art. 13 del contratto del 6 agosto 2009.
3.2 “Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla determinazione del residuo importo dovuto dall' in violazione degli Parte_1 artt. artt. 112 e 115 c.p.c.”.
Con il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata rispetto all'accoglimento del primo, contestava la decisione deducendo l'errore di fatto, laddove pag. 8/22 da un lato il primo giudice aveva chiarito le ragioni per le quali non poteva affermarsi sussistere la prova del diritto della opposta a ricevere il pagamento del saldo di €
69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 e di € 14.367,51 in relazione alla fattura
7193/2009 e, dall'altro, aveva poi omesso di detrarre i relativi importi dal totale preteso all'esito dei vari pagamenti intervenuti medio tempore.
4. Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse pretese e Controparte_2 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Spiegava, altresì, appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
4.1 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha negato la pretesa creditoria derivante dal contratto di assistenza ospedaliera sottoscritto il 6.08.2009 con la Pt_5 di sull'assunto che “non sia stata fornita idonea Parte_1 documentazione a corredo per il riscontro delle prestazioni erogate e contabilizzate nella fattura n. 1631/2009 e nella fattura n. 7193/2009”.
Con il primo motivo l'appellante incidentale sosteneva la sicura debenza da parte Parte dell' dell'intera somma residua, senza alcuna decurtazione, censurando quei passaggi motivazionali secondo i quali, invece, i dati inviati sarebbero stati inidonei ed insufficienti ai fini della liquidazione degli importi fatturati.
4.2 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha escluso l'applicabilità, anche per
i ritardati pagamenti, del tasso di interesse ex D.lgs. 231/02, ritenendo pienamente operativa, valida ed efficace la clausola contrattuale contenuta nell'accordo del
6.08.2009”.
Con il secondo motivo, relativo alla tipologia di interessi dovuti, contestava la decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, emesso in attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002).
4.3 “Con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto applicabile il tasso legale fissandone la decorrenza dalla data della domanda monitoria solo sul residuo importo
pag. 9/22 di €. 330.424,74 in luogo delle date di notifica degli atti di cessione da intendersi quale messa in mora”.
Al riguardo, censurava la decisione per avere il Tribunale ritenuto che prima della notifica del decreto ingiuntivo non fosse stato posto in essere alcun atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., circostanza asseritamente determinante la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1219 c.c.
5. L'intestata Corte, riunito al suddetto gravame il fascicolo iscritto al RG n. 624/2016 ex art. 335 c.p.c. in quanto ad oggetto la medesima decisione, con la sentenza n.
1140/2020 pubblicata in data 11 settembre 2020, accoglieva parzialmente l'appello Parte principale e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la a corrispondere alla società l'importo di € 246.385,79, dichiarava CP_2 inammissibile l'appello principale proposto dalla società ed iscritto al RG n. CP_2
524/2016 e rigettava ogni altra domanda nonché l'appello incidentale, compensando integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
5.1 In particolare, dichiarava in via preliminare inammissibile l'appello principale proposto dalla (rubricato al n. 624/2016) perché notificato alla parte Controparte_2 personalmente e non al domicilio eletto.
Part Nel merito, rigettava il primo motivo di gravame con il quale la aveva contestato l'erroneo rigetto dell'eccezione con la quale si prospettava l'invalidità della cessione del credito per il mancato rispetto della procedura prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 rilevando che, sebbene l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale e che essa è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse e sebbene, nel caso di specie, il contratto all'art. 13 ultimo periodo richiamasse espressamente tale normativa, cosicché la volontà contrattuale era idonea a rendere la stessa cogente per le parti, evidenziava tuttavia come la cessione del credito debba rispettare specifiche formalità legali, come indicato dagli articoli 69 e 70 del RD 2440/1923, che richiedono che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
pag. 10/22 Evidenziava che se per la cessione è necessaria l'adozione di atti formali, viceversa né la norma né il contratto prevedevano nello specifico speciali forme per l'accettazione della cessione da parte della Parte_3
e che sebbene il contratto si esprimesse indicando la necessità di una formale
[...] accettazione, all'espressione non poteva essere attribuito alcuno specifico intento di aggravamento della disciplina legale richiamata. Pertanto, rilevava che la sicura esistenza di pagamenti effettuati in favore della società opposta successivamente alla detta cessione poteva e doveva essere considerata come prova della esistenza di idonea accettazione della cessione, con conseguente opponibilità della cessione alla Pt_4
Part Accoglieva, invece, il secondo motivo di appello della proposto in via subordinata, disponendo la decurtazione dall'importo complessivo gli importi di € 69.671,44 in relazione alla fattura 1631/2009 e di € 14.367,51 in relazione alla fattura 7193/2009, pervenendo in tal modo, secondo il corretto conteggio, ad un totale di € 246.385,79.
Ritenuto valido l'appello incidentale proposto da in quanto formulato Controparte_2 nella comparsa di riposta tempestivamente depositata e proposto dopo la proposizione di quello principale invalido ma certamente prima della declaratoria di inammissibilità dello stesso appello principale nel fascicolo RG n. 624/2016 poi riunito, nel merito, Part richiamando i motivi dell'accoglimento del motivo d'appello formulato dalla Parte rigettava il primo motivo diretto a sostenere la sicura debenza da parte dell' dell'intera somma residua, senza alcuna decurtazione.
Rigettava anche il secondo motivo inerente all'erroneità del rigetto della domanda di applicazione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, ritenendo che la clausola contrattuale che prevedeva una deroga alla disciplina generale degli interessi dovesse essere specificamente negoziata e doppiamente firmata ai sensi degli artt. 1341, 1342 e segg. del codice civile, e che non vi fossero elementi sufficienti per dichiararla iniqua, atteso che la deroga era stata oggetto di specifica negoziazione e anche di doppia sottoscrizione da parte del creditore.
6. Avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione Controparte_2 sulla base di quattro motivi.
pag. 11/22 6.1 Con il primo motivo di ricorso deduceva la nullità della sentenza Controparte_2 per violazione dell'articolo 24 Cost. nonché degli articoli 101,170 e 330 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale proposto da essa società (rubricato al RG n. 624/2016), in quanto notificato alla parte e non già al domicilio eletto, mentre avrebbe dovuto ritenere che la notifica fosse stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'avvocato De Nardis quale risultante dall'albo professionale nonché dagli atti di giudizio di primo grado. Deduceva di avere Part notificato, oltre che all'azienda sanitaria personalmente, anche al procuratore della il quale risultava irreperibile in loco ma non trasferito, sicché alla prima udienza di comparizione aveva formulato istanza di rimessione in termini per rinnovare la notifica.
6.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, eccepiva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697-2729 c.c., in ordine alla valutazione delle prove e alla idoneità probatoria dei fatti non contestati, per non avere la Corte applicato il principio di non contestazione e non aver ritenuto provate le prestazioni, attesa la valenza probatoria delle fatture, degli intervenuti pagamenti e la decurtazione per inappropriatezza della verifica ispettiva del CIP.
6.1.3 Con il terzo motivo di ricorso, contestava la violazione e falsa applicazione degli articoli 1-2-5 del D.lgs. n. 231/2002 per avere la decisione ritenuto erroneamente non applicabili alla fattispecie gli interessi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali nonostante la diretta applicabilità della norma alla fattispecie in esame e per non aver ritenuto nulla la clausola pattizia che prevede una deroga al tasso moratorio per la sua contrarietà alla legge.
6.1.4 Con il quarto motivo, eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362
c.c. in tema di interpretazione di contratti e atti unilaterali, nonché dell'art. 1219 c.c., deducendo che la decisione avrebbe erroneamente interpretato gli atti di cessione nella misura in cui era stata negata l'efficacia della messa in mora agli effetti della decorrenza degli interessi.
Part 6.5 Con controricorso la contestava le avverse argomentazioni e deduzioni rilevandone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.
pag. 12/22 Proponeva, altresì, ricorso incidentale autonomo avverso la sentenza n. 1140/2020 dell'11 settembre 2020 sulla base di due motivi.
6.5.1 Con il primo motivo, lamentava la nullità della sentenza per violazione degli art. 112, 153 e 345 c.p.c. nonché dell'art. 111 della Costituzione, deducendo che la Corte avrebbe stravolto il motivo di impugnazione disattendendo il profilo di censura evocato Part in via principale da essa la quale aveva rimarcato che la necessità di un formale atto di adesione da parte dell'azienda alla cessione avesse origine pattizia, avente valore cogente indipendentemente dal richiamo alla generale previsione in materia di contabilità di Stato. Deduceva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui da un lato aveva accertato che il contratto richiamava espressamente la normativa in materia di contabilità di Stato, resa così cogente tra le parti, e dall'altro aveva ritenuto che all'espressione formale accettazione non potesse essere attribuito alcun intento di aggravamento della disciplina legale richiamata che non prevedeva nessuna specifica formalità per l'accettazione. Osservava, quindi, che erroneamente la decisione aveva ritenuto che l'esistenza di pagamenti effettuati in favore della società dopo la cessione dovesse essere considerata come prova dell'esistenza di idonea accettazione della cessione.
6.5.2 Con il secondo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt.1362,1363,1366,1369 c.c. in relazione all'art. 1326 c.c. e 1352 c.c., in combinato disposto con l'art. 1324 c.c. e in relazione all'art 1260 c.c. nonché in relazione agli artt.
16,17, 69 e 70 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), in combinato disposto all'art 9 all. E della legge 2248/1865 (LAC) e in relazione all'art. 3 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502.
Nello specifico, contestava l'erronea interpretazione del contratto operata dalla decisione per aver ritenuto equipollente all'assenso formale un comportamento concludente, rilevando che per la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione è prevista la forma scritta ad substantiam e che gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà non surrogabili con un comportamento concludente. Inoltre, deduceva l'erronea valutazione del pag. 13/22 comportamento complessivo, anche posteriore, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione quanto dedotto da essa nel proprio atto d'appello, Parte_1 laddove rilevava che l' aveva eseguito ingenti pagamenti direttamente in favore Pt_1 della casa di cura ritenendolo l'unico legittimato.
7. La Suprema Corte decideva con ordinanza n. 29420/2023, pubblicata il 24 ottobre
2024, accogliendo il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Part avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1140/2010, e ritenendo assorbiti i motivi del ricorso principale proposto da Controparte_2
In particolare, la Suprema Corte, richiamando la normativa in materia, con particolare riguardo all'art. 69 del R.D. n. 2440/2023, norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, osservava che la legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione e, nel caso di specie, erano state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina di detta normativa con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con
“assenso formale”.
Rilevava, poi, l'erroneità della decisione della Corte di merito per aver ritenuto che questo richiamo non comportasse un aggravamento della disciplina legale richiamata, sottolineando inoltre che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, è richiesta necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, non essendo sufficiente il comportamento processuale delle parti né la produzione di giudizio di altri mezzi probatori per dimostrare l'accettazione, atteso che anche la ricognizione di debito da parte della pubblica amministrazione richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde.
pag. 14/22 Pertanto, la sentenza veniva cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte
d'Appello di L'Aquila in diversa composizione e incaricandola di procedere ad un nuovo esame dell'appello.
8. Con atto di appello e citazione di rinvio ex art. 389 e 392 c.p.c. l
[...] riassumeva il giudizio chiedendo, in Parte_1 applicazione dei principi di rinvio della Cassazione, che venisse accertata e dichiarata l'invalidità o l'inefficacia nei propri confronti degli atti di cessione dei crediti vantati dalla struttura privata accreditata (incorporata dall' in favore di CP_4 CP_5
dichiarandoli non opponibili alla medesima e, per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, che venisse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e, quindi, l'insussistenza di ogni posizione creditoria della medesima CP_2 [...]
e, per essa, di quale società incorporante per fusione la CP_2 Controparte_6 predetta nei confronti di essa in ragione dei titoli Controparte_2 Parte_1 dedotti in causa, con revoca integrale del decreto ingiuntivo n. 171/2010 emesso il 13 maggio 2010 e con condanna di unitamente e/o alternativamente ad Controparte_2
, al pagamento delle spese del giudizio. Controparte_6
9. Si costituiva con comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio riassunto
[...]
incorporante per fusione la contestando quanto Controparte_1 Controparte_2 dedotto e argomentato da controparte e chiedendo, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della validità, efficacia ed opponibilità, nei confronti della
[...]
degli atti di cessione intercorsi tra ed Parte_5 Parte_6 [...]
e, in accoglimento delle domande articolate in via incidentale assorbite CP_2 dalla pronuncia della Suprema Corte, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto al pagamento dei corrispettivi richiesti per le prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2009 Parte per complessivi € 330.424,74, la condanna della al pagamento in proprio favore dei residui ancora dovuti sulle partite creditorie nn. 1631/09 e 7193/09 per €. 69.671,44 ed €. 14.367,51, nonché, previa disapplicazione della clausola contrattuale contenuta nell'art. n. 11.5 di cui all'accordo siglato tra la e la Parte_5
, al pagamento degli interessi ex D.lgs. n. 231/02, anche Controparte_7 sul ritardato versamento dell'importo di € 2.628.389,00, corrisposta sino all'effettivo pag. 15/22 soddisfo;
in via subordinata, accertato e dichiarato che sul ritardato versamento dell'importo di € 2.628.389,00 erano maturati gli interessi al tasso legale, chiedeva la Part condanna della al pagamento di siffatti interessi a far data dalle rispettive notifiche degli atti di cessione sino agli intervenuti pagamenti, nonché sulla sorte capitale residua, sino all'effettivo soddisfo.
10. Motivi della decisione.
10.1 Al riguardo, questa Corte osserva come debba essere applicato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 29420/2023 con la quale venivano accolti il primo e secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla
[...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Parte_8
L'Aquila n. 1140/2020.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, la Suprema Corte, dopo aver Part premesso che i motivi di ricorso incidentale spiegati dalla assumessero carattere assorbente rispetto a quelli spiegati in via principale da rilevava come CP_2 sebbene la normativa sulla contabilità di Stato, ed in particolare quanto previsto dal
R.D. n. 2440/1923, che richiede l'accettazione formale della cessione del credito non si applicasse analogicamente ad amministrazioni diverse dalle statali, come le aziende sanitarie locali, tuttavia le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, avessero richiamato tale disciplina “con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con “assenso formale”, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione”.
Ciò premesso, in applicazione di tali principi, ritiene questa Corte che gli atti di cessione dei crediti vantati dalla struttura privata accreditata (incorporata CP_4 dall' in favore di siano inefficaci e, quindi, inopponibili nei CP_5 Controparte_2 confronti dell' con Parte_1
pag. 16/22 conseguente carenza di titolarità del credito in capo a e, per essa, a Controparte_2
Intesa San Paolo S.p.a.
Preliminarmente si osserva che il credito oggetto di causa, ceduto dalla
[...] alla riguarda il periodo gennaio – dicembre 2009 Controparte_9 Controparte_2 con riferimento ai crediti attinenti alle prestazioni assistenziali della casa di cura
[...]
. Il contratto relativo a tali annualità, depositato in atti tra i documenti del CP_4
Parte fascicolo della di primo grado, prevede all'art. 13 che “nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Part Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla . La cessione potrà essere Part accettata solo mediante assenso formale della ai sensi e per gli effetti degli articoli
69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
Nello specifico, l'art 69 del R.D. 2440/2023 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.…Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta l'art 9 allegato E dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
pag. 17/22 Ciò posto, appare evidente, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale in materia, come la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923, che prevedono l'adozione di atti formali per la cessione dei crediti, non sia applicabile se non in caso di contratti di durata come appalti o somministrazioni e non nei casi in oggetto, nei quali la disciplina negoziale può derogare sulla forma della cessione e sulla Part previsione dell'accettazione della anch'essa con possibile previsione a forma libera.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza d garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Nella specie, si trattava di crediti per assistenza a Part malati vantati da una fondazione nei confronti di una e ceduti ad un terzo)” (Cass.
Sent. n. 18339 del 27 agosto 2014; Cass. n.24758 del 15 settembre 2021).
Ancora, si è chiarito che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 – che richiede, per
l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. Ord. n. 30658 del 21 luglio 2017; Cass. Sez. III n. 32788 del 13 dicembre 2019).
L'asserita estensione dei principi derogatori previsti in materia di appalti ai rapporti come quello per cui è causa, è stata anche di recente sottoposta a critica dalla Suprema
pag. 18/22 Corte nella parte in cui ha chiarito che “la giurisprudenza di legittimità esclude che, in materia di crediti sanitari, e più precisamente in materia di accreditamento tra case di cura e Regione/ASL, possa trovare applicazione la normativa di cui all'art. 70 r.d. n. Part 2440/1923, giacché la stessa riguarda solo lo Stato Centrale, e non e le e le
Regioni, è norma speciale non suscettibile di estensione analogica, applicandosi la stessa solo ai rapporti di appalto, di somministrazione e di fornitura, e non ai rapporti concessori quale è quello sanitario, ove la prestazione non è resa in favore dalla
Regione/ASL, ma per conto di esse e in favore dei singoli pazienti, non essendo prevista alcuna acquisizione del bene o servizio in capo alla parte pubblica, stante peraltro
l'assenza del collaudo quale strumento acquisitivo” (cfr. Cass. Sez. III ord. n. 20868 del 26.07.2024).
Nel caso di specie, tuttavia, analizzando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, emerge chiaramente, come evidenziato dalla Suprema Corte, che sono state le stesse parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare, tramite l'articolo 13 del contratto del 6 agosto 2009, l'applicabilità della disciplina normativa sulla contabilità di
Stato, con particolare riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da effettuarsi con “assenso formale”, estendendo in tal modo al loro regolamento negoziale e alle sue successive vicende la più rigorosa disciplina prevista per i contratti dell'amministrazione statale, richiedendo, in deroga alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la sola accettazione del debitore ceduto, quale condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto una esplicita manifestazione di consenso e, quindi, la forma scritta ad substantiam di detta adesione.
Nel caso di specie, la cessione del credito da alla per il CP_4 Controparte_2
Part periodo gennaio – dicembre 2009 non risulta sia stata accettata formalmente dalla né la richiesta forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla produzione di altri mezzi probatori o dal comportamento concludente delle parti nel senso di un'accettazione implicita, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 2091 del 25.01.2022, “nel caso in cui la ricognizione di debito si inserisca in una complessa operazione di cessione del credito - come avvenuto nella
pag. 19/22 fattispecie in esame - tale effetto può prodursi solo ove la ricognizione presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di validità ed efficacia, perché, come più volte affermato,
l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione (Cass. n. 3184 del 18/02/2016), né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass. n. 26664 del 18/12/2007).
1.5. In proposito, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte, ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 6/12/2007).
Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 21/6/1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988 cod.civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali
e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del
29/05/2003; Cass. n. 25435 del 06/12/2007)”.
Privo di pregio appare essere l'assunto dell'appellata secondo cui la regola di cui agli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, secondo la quale al negozio traslativo del credito deve essere espressa formale adesione da parte del P.A. UT (peraltro, in forma scritta ad substantiam), sarebbe soggetta a talune deroghe dettagliatamente codificate in giurisprudenza in materia di appalti e, in particolare, sulla base delle richiamata recente pag. 20/22 ordinanza della S.C. n. 6038 del 06.03.2025, a quella per cui la suddetta regola sarebbe limitata alle ipotesi di prestazioni riferite a contratti in corso.
Part Ed invero, come correttamente dedotto dalla dalla documentazione in atti si evince chiaramente che gli atti di cessione per cui è causa sono intervenuti tutti in corso di validità del contratto del 06.08.2009 e, quindi, contrariamente a quanto assunto da
, la cessione del credito riguardava proprio le “prestazioni riferite ai Controparte_1 contratti in corso”. Ne deriva la piena e pacifica operatività della regola richiamata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, atteso che al momento delle cessioni del credito e alle notifiche dei relativi atti si era nella piena vigenza e operatività della Part Co convenzione tra l' UT e la Canistro cedente, anche alla luce della circostanza, richiamata proprio dall'ordinanza della S.C. n. 6038/2025, per cui
“l'accettazione…..doveva intendersi limitata, in ottica derogatoria al regime di diritto comune, alle ipotesi di prestazioni riferite a contratti in corso, altrimenti venendo meno la finalità sottesa alla prescrizione richiamata, ovvero quella di assicurare che al soggetto ancora in procinto di erogare compiutamente alla pubblica amministrazione la prestazione possano venir meno i mezzi finanziari necessari”.
Quanto alle deduzioni dell'appellata in ordine alla mancata Controparte_1 conoscenza della clausola di incedibilità dei crediti, all'applicazione della disciplina del
TU in materia bancaria e creditizia con formazione del silenzio assenso, alla nullità della clausola sulla cessione per avere previsto una condizione meramente potestativa ed una condizione sulla inopponibilità da far valere sine die, deve rilevarsene l'inammissibilità in quanto mai sollevate in primo grado e pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Part 11. Conclusivamente, deve ritenersi la cessione non opponibile alla e la
[...]
quale incorporante priva della titolarità dal lato attivo Controparte_1 Controparte_2 dell'obbligazione vantata nei confronti dell' Parte_1
con conseguente insussistenza della pretesa creditoria della
[...] medesima azionata in sede monitoria, unitamente alla richiesta dei relativi interessi.
pag. 21/22 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in grado di appello, vanno poste a carico dell'appellata incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente CP_2 giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 866/2015 del Tribunale di
[...]
L'Aquila pubblicata in data 22 giugno 2023, come parzialmente riformata dalla sentenza n. 1140/2020 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata in data 11 settembre 2020, nei confronti di incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
in riassunzione da rinvio della Cassazione con ordinanza n. 29420/2023 CP_2 depositata in data 24 ottobre 2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 866/2015 del Tribunale di L'Aquila, dichiara insussistente l'intero credito vantato da incorporante per fusione Controparte_1 la nei confronti dell' Controparte_2 Parte_1
confermando la revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2010 emesso il
[...]
13 maggio 2010;
2) condanna incorporante per fusione la alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in favore di : Parte_1
- delle spese di lite liquidate per compensi in € 14.239,00 per il grado di appello, in €
10.773,00 per il giudizio di legittimità e in € € 14.239,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 ottobre 2025
La Presidente est.
CE OC
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