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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/10/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione dei coniugi promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Valentina Magrin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabbro Pierluigi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: Disporre la decadenza (od in subordine la sospensione) della responsabilità genitoriale del Sig. Parte_2
Disporre l'affido super esclusivo dei minori e alla madre, Persona_1 Persona_2 in ragione dell'evidente incapacità genitorial l figli sotto il profilo morale, educativo ed economico.
Disporre il collocamento dei minori presso la casa familiare sita in Monfalcone via Carducci n. 14 con conferma della già disposta assegnazione della stessa alla madre
1 Disporre che il padre possa vedere i figli solo alla presenza di educatori nei tempi e modi stabiliti dai Servizi sociali competenti, previo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità del Sig. . Parte_1
Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei minori corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
Disporre che la madre quale genitore affidatario continui a percepire il 100% dell'A.U.
Spese di lite integralmente rifuse.”
Per la parte resistente:
In via principale: 1) disporre, previa conferma della presa in carico ai servizi sociali, competenti per territorio del nucleo familiare, l'immediata ripresa dei rapporti tra resistente ed i figli, inizialmente alla presenza di un educatore, secondo un calendario che verrà fissato dagli operatori;
2) disporre la revoca dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente con l'importo mensile di € 100,00; 3) pronunciare la separazione dei coniugi;
4) disporre l'affidamento condiviso dei figli e con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa di Monfalcone, via , e ella casa, in ragione di detto collocamento, alla ricorrente;
5) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nella giornata di sabato, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, e, nella settimana successiva, nella giornata della domenica con gli stessi orari, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) dal momento in cui il resistente disporrà di una propria abitazione disporre che: a) i figli permangano con il padre a fine settimana alterni dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 delle domenica e nella settimana successiva il sabato, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, e così in via alternata;
b) ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso;
la priorità nella scelta delle settimane un anno spetterà ad un genitore e l'anno successivo all'altro: c) per il periodo Parte_3 e trascorrano il periodo dal 24.12 al 30.12 con la madre e quelli dal 31.12 al 06.01 con il Persona_2
p l'anno successivo;
7) disporre che il resistente concorra al mantenimento dei figli con il versamento alla moglie della somma di € 500,00 (250,00 a favore di ciascun figlio) entro il giorno 5 del mese, assegno unico a favore del resistente, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat e ciò in ragione del temporaneo accollo in capo allo stesso dei prestiti contratti per l'acquisto della casa coniugale di Monfalcone e per quella in Romania, spese straordinarie secondo protocollo in uso preso questo Tribunale, 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
8) disporre che dal momento in cui la ricorrente percepirà una retribuzione non inferiore ad € 850,00, l'assegno unico per i figli venga percepito dalla ricorrente, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (150,00 a favore di ciascun figlio) entro il giorno 5 del mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat e da quel momento le rate dei mutui di cui al punto precedente verranno onorati in pari quota dai coniugi, spese straordinarie per i figli secondo protocollo in uso presso questo Tribunale, ripartite in pari quota trai coniugi;
9) spese di lite rifuse.
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 05/01/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03/01/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 22/08/200 trascritto in Italia, nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...] l'[...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il 03/1 chiesto pronunciarsi la loro se
[...] personale alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti volti ad autorizzare i coniugi a vivere separati, a disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolazione del diritto di visita paterno con la presenza dei servizi sociali, la contribuzione dell'assegno di
2 mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari a 400,00 mensili, nonché di 200,00 in favore della stessa oltre alla percezione integrale dell'assegno unico per i figli. Infine, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale acquisisse informativa presso il Comando dei Carabinieri al fine di conoscere la sua situazione familiare connotata da condotte di violenza domestica e di genere.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha designato il Giudice relatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti urgenti e ha altresì proceduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, chiedendo al Pubblico Ministero, alla luce della situazione di violenza domestica, la trasmissione degli atti aventi ad oggetto informazioni relative all'esistenza di eventuali procedimenti penali relativi ad abusi e alle violenze allegate, laddove non coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. il Giudice relatore così provveduto inaudita altera parte:
Letto il ricorso depositato da ed i relativi allegati Parte_1
Rilevato che
(da nubile ) e Parte_1 Per_3 Parte_2
Rumeni, tto
[...] 22/08/2009 a Piatra-Neamt, in Romania, l'atto di matrimonio non è stato trascritto in Italia e la vita coniugale si è attualizzata in Monfalcone, via Carducci n.14, dove entrambi risiedono
Dall'Unione matrimoniale sono nati (n. Lavagna il 11/03/2011) e Persona_1 Per_2 (n. Monfalcone il 03/12/2016).
[...]
Nel richiedere la pronuncia di sentenza di separazione per le ragioni ed alle condizioni di cui al ricorso, ha chiesto l'adozione di provvedimenti Parte_1 urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.
In particolare, la ricorrente ha allegato che:
a) La famiglia viveva a Monfalcone (in un appartamento in comproprietà trai coniugi). b) Fino a che era lavoratore dipendente, la Parte_2 famiglia, pu re sul reddito di questi per far fronte alle esigenze e per provvedere alla restituzione dei prestiti contratti (mutuo sull'appartamento in Monfalcone, mutuo contratto in Romania). Tale situazione veniva a modificarsi quando decideva di Parte_2 lasciare il lavoro dipendente ditoriale di vendita autoveicoli. A seguito di tale scelta il contributo del marito si riduceva e la ricorrente trovava una occupazione part-time a tempo determinato (con entrate oscillanti tra i 300 e i 700 € circa) e si vedeva costretta a chiedere aiuto economico e materiale ai propri genitori (anch'essi residenti in [...]) per far fronte alle esigenze della propria famiglia. c) I coniugi sono contitolari di un conto corrente presso la banca Unicredit – sul quale viene accreditato l'assegno unico mensile (per € 387,40) – su cui opera esclusivamente
. Recentemente questi utilizzerebbe – a Parte_2 detta della ricorrente – le somme versate per spese del tutto personali;
d) Dalla fine del 2022 l'atteggiamento di nei Parte_2 confronti dei famigliari cambiava, diventando distaccato nei confronti dei figli e minaccioso nei confronti della ricorrente. e) Nel corso del 2023 iniziava a porre in Parte_2 essere condotte vio Parte_1
3 in data 09/11/2023 sporgeva denuncia nei confronti del marito Parte_2 e si trasferiva coi figli presso l'abitazione dei propri genitori (sempre in Monfalcone); f) Nel mese di dicembre la ricorrente, venuta a conoscenza che il marito aveva lasciato la casa coniugale, ritornava in essa. g) Attualmente i figli vedono il padre sporadicamente e che gli stessi sono privi di assistenza sanitaria;
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti urgenti circa la collocazione dei figli presso la madre con assegnazione della casa coniugale, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e la previsione di un contributo al mantenimento proprio e dei figli.
Considerato che
L'art. 473bis. 15 c.p.c., di recente introduzione, ha colmato il vuoto normativo, tradizionalmente avvertito, nel sistema previgente che, all'interno del contenzioso di famiglia, non prevedeva forme di tutela anteriori alla c.d. udienza presidenziale e che aveva indotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere ammissibile, in questi cari, il rimedio cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.;
L'emanazione del provvedimento indifferibile ex art. 473bis. 15 c.p.c. è subordinata al ricorrere di due presupposti, tra loro alternativi:
a) la sussistenza di un pregiudizio di carattere imminente ed irreparabile (formulazione che richiama la nozione di periculum in mora contenuta nell'art. 700 c.p.c.) che si ritiene integrata tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio.
b) la circostanza che la regolare convocazione dell'altra parte in udienza potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Ritenuto che
Le allegazioni gravi e circostanziate contenute nel ricorso introduttivo non consentono di attendere la prima udienza (fissata per il giorno 29/11/2023) per l'adozione di provvedimenti interinali;
A fronte delle allegazioni della ricorrente si ritiene necessario, in via provvisoria:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Collocare prevalentemente i minori e Persona_1 Persona_2 presso la madre, con assegnazio l Monfalcone, Via Carducci n. 14;
3. Disporre incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone pel la presa in carico del nucleo famigliare, con attività di monitoraggio e supporto al nucleo stesso e in particolare alla ricorrente e ai di lei figli e I Persona_1 Persona_2 Servizi Sociali, nell'esclusivo interesse dei minori, dovranno valutare l'opportunità della frequentazione padre-figli, regolarizzando, in attesa di ulteriori provvedimenti del tribunale, dati nel contraddittorio tra le parti, che regolarizzino in maniera più scandita i periodi di collocamento e le visite dei minori presso il padre;
4. A fronte della disparità reddituale allegata, in assenza di una compiuta ricostruzione delle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali del resistente – il quale risulta percepire interamente l'assegno unico famigliare per i figli – atteso che risulta che i figli siano attualmente interamente a carico della madre e a fronte dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, si ritiene che possa essere determinato a carico di e a favore di Parte_2 Parte_1
4 un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 Parte_2 (€ 225,00 a figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità che saranno indicate dalla ricorrente alla controparte. Per le stesse ragioni le spese straordinarie relative ai minori, individuate come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, dovranno essere ripartite nella misura del 70% a carico del padre, 30% a carico della madre.
5. Attesa l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente e rilevato che dagli atti emerge che il pagamento dei mutui relativi a spese nell'interesse della coppia (mutuo sulla casa di Monfalcone, mutuo in Romania) siano sostenuti da entrate provenienti dal solo , tenuto conto delle allegazioni circa Parte_2 la durat gale e la giovane età della ricorrente, può essere riconosciuto a favore di e a carico Parte_1 di pari ad e Parte_2 100,00.
Non essendo ancora pervenuti gli atti dalla Procura delle Repubblica, richiesto con provvedimento presidenziale del 04/01/2024, si riserva all'esito del ricevimento degli stessi e all'instaurazione del contraddittorio l'adozione di provvedimenti in deroga al normale esercizio della responsabilità genitoriale;
Alla luce delle allegazioni di abusi famigliari/condotte di violenza domestica, si ritiene, in analogia con quanto disposto dall'art. 473 bis. 42, che le parti non siano tenute a comparire personalmente a tale udienza.
P.Q.M.
In via provvisoria:
Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone il collocamento prevalente d e presso la madre Persona_1 Persona_2 con assegnazione alla medesima della casa famigliare, sita in Monfalcone, Via Carducci 14;
Dispone la presa in carico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone la presa in carico del nucleo famigliare nei termini sopra indicati, per attività di monitoraggio, supporto e regolamentazione del rapporto di frequentazione padre-figli nelle more del procedimento, valutato l'esclusivo interesse dei minori;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento di nella misura di € 100,00 e dei figli Parte_1
e € 225,00 ciascuno), somme soggette Persona_1 Persona_2 alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, d versarsi a favore di
[...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1 fissando l'udienza per la modifica/revoca/conferma dei suddetti provvedimenti.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha domandato, a Parte_2 parziale modifica del decreto d.d. 05/01/2024 e previa conferma della presa in carico ai Servizi sociali competenti per territorio del nucleo familiare, l'immediata ripresa dei rapporti tra il resistente ed i figli, inizialmente alla presenza di un educatore, e la revoca dell'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento di Pt_2 Parte_2 Persona_4
nella misura di €100,00 mensili.
[...]
Instaurato il contraddittorio, a seguito dell'udienza d.d. 24/01/2024, il provvedimento dato in via urgente è stato pertanto così modificato:
Rilevato che
5 Nell'atto introduttivo e nel corso dell'udienza , pur Parte_2 non aderendo alla ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente, si è dimostrato collaborativo rispetto alle esigenze manifestate da in Parte_1 relazione alla gestione dei figli della coppia e Persona_1 Persona_2 dichiarandosi favorevole a rilasciare il proprio a scolastico, all'iscrizione al tempo pieno e al rilascio di documenti. Parte_2
si è poi dichiarato desideroso di riprendere con magg
[...] con i figli e ha aderito alla presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali per attività di monitoraggio e supporto. si è pure Parte_1 dichiarata favorevole alla ripresa dei rapporti padre-figli, rappresentando come, in particolare, abbia manifestato particolare sofferenza a causa del distacco della figura Persona_1 paterna, con conseguenze negative sotto il profilo del rendimento scolastico.
Sotto il profilo economico, il resistente ha chiesto una modifica di quanto provvisoriamente disposto inaudita altera parte con provvedimento del 05/01/2024, rappresentando le proprie difficoltà economiche a causa degli esborsi mensili che continua a sostenere nell'interesse della coppia (pagamento rate di mutuo per due immobili, uno in Italia e l'altro in Romania, in comproprietà con la moglie, restituzione altro prestito contratto nell'interesse della famiglia) e delle spese che dovrà sostenere per reperire una soluzione abitativa propria (attualmente ha allegato di essere ospite da amici). Lasciato il lavoro subordinato da dipendente (con entrate mensili di circa 1.600€), unica sua fonte di reddito di Parte_2
è data dall'attività imprenditoriale di recente ape
[...] irregolari, oltre dal percepimento integrale dell'assegno unico, pari a circa € 378,40.
Ritenuto che
In punto di affidamento dei minori, a fronte della collaborazione dimostrata da
[...]
nell'aderire alle decisioni della moglie circa le Parte_2 accudimento di e deve essere in questa sede Persona_1 Persona_2 confermata la r fid on essendo emersi indici di pregiudizio tali da comportare la revoca o diverse modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In punto di collocamento, deve essere confermato quanto già disposto, prevedendo il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di comproprietà dei coniugi.
In punto di regolamentazione del diritto di visita, fermo restando l'incarico dato ai servizi sociali, può essere in questa sede accolto quanto determinato dalle parti, prevedendo sin da subito una ripresa dei rapporti tra con la possibilità di incontri, anche non Parte_4 presenziati, nella giornata di sabato pomeriggio (orari da concordarsi tra le parti – almeno un paio d'ore) e il contatto quotidiano mediante telefonata.
Deve essere confermata altresì la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone per attività di monitoraggio e supporto al nucleo stesso. A fronte della ripresa dei rapporti padre e figli, i Servizi dovranno monitorare la ripresa dei rapporti e verificarne la regolarità, segnalando al Tribunale senza ritardo qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori. I Servizi potranno altresì disporre un ampliamento dei periodi di frequentazione, valutando altresì, allorquando Parte_2
avrà trovato una sistemazione abitativa idonea, la possibilità di prevedere
[...] minori a casa del padre. I servizi sociali dovranno prendere contatto anche con le scuole frequentate dai minori, acquisendo ogni ulteriore elemento utile e suggerendo, laddove emergesse la necessità, soluzioni di intervento nell'interesse dei minori;
Circa le condizioni economiche, fermo restando ogni più opportuno accertamento che sarà effettuato in fase istruttoria, a fronte della situazione debitoria esposta dal resistente (in gran
6 parte dovuta a costi sostenuti nell'interesse di entrambi, quali il pagamento rate di due mutui su immobili in comproprietà e restituzione rate mensili per finanziamenti), dell'assegnazione della casa coniugale della ricorrente, della mancanza di una differente soluzione abitativa del resistente (che è ospitato provvisoriamente da amici ma che presto dovrà sostenere i costi di un canone locatizio) e della percezione integrale dell'assegno unico in capo allo stesso, è opportuno prevedere un aumento del contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 (250,00 € a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in essere. Può essere invece, sempre impregiudicata ogni ulteriore valutazione all'esito dell'espletanda istruttoria, revocato il contributo al mantenimento della moglie attese le spese ingenti sostenute da nell'interesse della coppia (che si concretizzano Parte_2 sostanzialmente in una forma di mantenimento indiretto) e la giovane età della ricorrente.
Visto l'art. 473bis.15 c.p.c.
P.Q.M.
A parziale modifica del provvedimento reso in data 05/01/2024, in via provvisoria:
• Prende atto degli accordi raggiunti in sede d'udienza (consenso in punto di autorizzazioni allo psicologo scolastico, all'iscrizione al tempo pieno e al rilascio di documenti);
• Dispone l'affido condiviso di e Persona_1 Persona_2
• Dispone il collocamento prevalente di e presso Persona_1 Persona_2 la madre con assegnazione alla stessa it rducci n. 14;
• Stabilisce, salvo migliore accordo o modifica disposta dai Servizi Sociali delegati, che le frequentazioni tra padre e figli avvengano una volta alla settimana, mediante incontri al sabato pomeriggio (indicativamente di 2 ore, da orario da concordare), oltre a telefonata con cadenza quotidiana;
• Conferma l'incarico dato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone nei termini sopra indicati per attività di monitoraggio e controllo, incaricando altresì i Servizi di valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, modifiche dei tempi di frequentazione padre-figli in senso ampliativo con possibilità futura di pernottamento, prendere contatti e acquisire informazioni dalle scuole frequentate dai minori, valutando possibilità di intervento laddove emergesse la necessità, e di segnalare senza ritardo al Tribunale ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei fig nella misura di € Persona_1 Persona_2 500,00 (€ 25,00 ciascuno), somma soggette alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore di in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle
• spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia, nella misura del 70%
Dispone che i Servizi Sociali relazionino il proprio intervento, depositando alla Cancelleria dell'intestato Tribunale (sub fascicolo principale RG 7/2024), relazione scritta entro il termine del 08/06/2024;
All'udienza di prima comparizione le parti processuali si sono accordate limitatamente alle condizioni previste in materia di Assegno Unico, domandando altresì di pronunciarsi sentenza di separazione in punto di status. Il Giudice si è, pertanto, riservato di riferire al Collegio ai fini dell'adozione della decisione parziale. Con sentenza non definitiva n. 129/2024 pubbl. il 13/05/2024 è stata pronunciata separazione dei coniugi in punto di status e disposta la prosecuzione del processo come da separata ordinanza, nella quale è stata
7 disposta la modifica dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, quantificato in
€400,00 (€ 200,00 ciascun figlio) e la non ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti;
All'udienza successiva il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone di prendere contatti con il signor , Parte_2 raccomandando altresì quest'ultimo di attivarsi per relazionarsi con i Servizi sociali. Infine, si è regolamentato il diritto di visita paterno per il periodo estivo ed è stato fissato un termine per il deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e della documentazione attestante l'aggiornamento delle condizioni economiche delle parti.
All'udienza d.d. 02/10/2024 è stato disposto, con particolare riguardo alle necessità scolastiche, mediche e burocratiche dei minori, l'affido esclusivo dei figli minori Persona_1 e in favore della madre , limitato dall'obbligo Persona_2 Parte_1
d tiziare delle decisioni ta stabilita la presa in carico dell'intero nucleo famigliare al Consultorio Famigliare competente per il Comune di Monfalcone per attività di sostegno e supporto alla Genitorialità, nonché è stata disciplinata la modalità degli incontri tra minori e il padre che devono avvenire alla presenza di educatori, almeno in una fase iniziale, con facoltà dei Servizi incaricati di modulare gli incontri sulla base dell'esclusivo interesse dei minori. Infine, si è autorizzato il deposito della documentazione ulteriore.
All'udienza d.d. 30/01/2025 il Giudice, alla luce della circostanza emersa nelle more dell'udienza dell'avvio di indagini penali nei confronti del sig. per delitti c.d. codice Parte_1 rosso nei confronti della nuova compagna, ha disposto l'apertura di un subprocedimento, fissando udienza per la trattazione della causa e invitando la Procura a relazionare in merito ad eventuali aggiornamenti circa il procedimento penale di cui al RGNR 2177/2023, nonché all'eventuale sottoposizione del resistente a misure cautelari anche nell'ambito di altri procedimenti penali. Inoltre, si è proceduto a fissare i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e repliche delle parti processuali.
All'udienza d.d. 12/03/2025 il Giudice ha preso atto che non sono stati forniti aggiornamenti dalla Procura della Repubblica circa il procedimento penale summenzionato, né è stato aperto un subprocedimento per la trattazione della richiesta di ordine di protezione.
Conseguentemente si è nuovamente chiesto alla Procura della Repubblica di relazionare in ordine al procedimento de quo, nonché dell'eventuale applicazione di misure cautelari a carico di per altri fatti di reato inerenti a maltrattamenti in famiglia o simili. Parte_2 Si è autorizzata parte ricorrente al deposito del verbale di perquisizione subito dalla stessa per il procedimento di Codice Rosso aperto nei confronti del resistente e a danno di terza persona, nonché al deposito di altra documentazione idonea a dimostrare le minacce subite dalla Parte_1
Nelle more del procedimento principale le parti processuali hanno proceduto al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e repliche delle parti processuali nei termini espressamente previsti dalla legge, come indicato dal provvedimento d.d. 30/01/2025.
A scioglimento della riserva è stato adottato il provvedimento relativo all'ordine di protezione, nei termini così riportati:
Rilevato che
Nell'ambito del procedimento di separazione promosso da Parte_1
nei confronti di (nel cui ambito
[...] Parte_2
condotte di viole altra e sono stati assunti provvedimenti provvisori volti a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale
8 rispetto ai figli della coppia – nato a [...] il [...] – e Persona_1
– nato a [...] il [...] – con anche attivazione dei Persona_2 onsultorio Familiare competenti per territorio) la ricorrente ha domandato l'emissione di un ordine di protezione a norma degli artt. 473bis. 69 e ss. c.p.c., allegando come fosse indagato per delitti rientranti Parte_2 nella sfera del c.d. “Codice Rosso” (maltrattamenti e atti persecutori) per fatti commessi ai danni della nuova compagna e come lo stesso si fosse presentato a casa della stessa ricorrente provando a riconciliarsi.
Aperto un apposito sub procedimento per la trattazione della questione – nell'ambito del quale non vi è stata la costituzione del resistente – la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di aver “subito” una perquisizione presso la propria abitazione operata dalla Polizia Giudiziaria per i fatti di reato sopra descritti.
Su invito dello scrivente Giudice, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia aveva trasmesso, in data 12/01/2024, gli atti di indagine del fascicolo del procedimento penale sub RGNR 2177/2023 (nel cui ambito risulta Parte_2 indagato per i reati di lesioni aggravate e minaccia commessi ai danni di Parte_1
per fatti commessi nel novembre 2023) e, in data
[...] relativi al procedimento penale sub RGNR 2504/2024, nel cui ambito
[...]
risulta indagato per i reati di maltrattamenti e atti p Parte_2 commessi ai danni di tale (nuova compagna del resistente), con applicazione di Persona_5 misura cautelare domiciliare.
Considerato che
Preliminarmente si rammenta come l'istituto dell'ordine di protezione (che trovano ora la loro collocazione sistematica nei già menzionati artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. a seguito della L. 206/2021, in cui è confluito il contenuto dei previgenti artt. 342 bis e 342 ter c.c. e art. 736 bis) consta nell'adozione di misure temporanee, caratterizzate dal requisito dell'urgenza, volte ad emendare, con effetti provvisori e temporanei, una situazione pregiudizievole, correlata ad una fattispecie di convivenza dai caratteri violenti o comunque potenzialmente forieri di arrecare danno, fisico o morale, ai membri del consesso familiare. Ratio dell'istituto è quella di intervenire in situazioni patologiche di sopruso familiare, con l'effetto di porre dine ad una situazione di convivenza turbata e di impedire il protrarsi di comportamenti violenti nell'ambito famigliare.
Si ritiene che il presupposto per l'emanazione di tali misure di salvaguardia sia la condotta di un coniuge o del convivente, che si estrinsechi in modalità tali da arrecare grave pregiudizio all'integrità, fisica o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o del convivente. È da osservarsi come la condotta abusante non è stata espressamente qualificata dal legislatore, al fine di permettere al giudice di poter considerare quali pregiudizievoli tutte le condotte che difficilmente potrebbero essere inserite in una tipizzazione analitica (sul punto si è osservato infatti che le condotte abusanti possano assumere forme a geometria variabile che variano a seconda del caso di specie e del contesto in cui avvengono).
Sul punto la Giurisprudenza ritiene che il pregiudizio all'integrità fisica non necessariamente consegue ad aggressioni fisiche ben potendo costituire l'evento di aggressioni meramente verbali se, a causa della reiterazione delle stesse e del clima di continua tensione venutosi a creare all'interno della famiglia, sono in grado di arrecare una lesione alla salute di natura fisica alle vittime, restando il riferimento al pregiudizio dell'integrità morale, pure contenuto nella norma, relegato ai casi in cui le ingiurie o minacce arrechino sofferenze di tipo esclusivamente morale o psichico. Costituisce ormai principio assodato e condiviso che gli ordini di protezione possono essere emessi non solo allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali, ma anche di impedire e prevenire condotte antigiuridiche in ambito
9 familiare ove le stesse possano aver luogo, in quanto propiziate dalla vicinanza – in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione – tra i coniugi/conviventi. Si osserva infine che, mentre in passato era dubbio che l'attualità della convivenza fosse uno dei presupposti per l'emanazione dell'istituto, il legislatore della riforma, su impulso della giurisprudenza, è intervenuto sul punto prevedendo, nell'inciso finale del comma primo dell'art. 473bis.69 c.p.c., che gli ordini di protezione possono essere adottati anche quando la convivenza tra autore dell'illecito e vittima è cessata.
Ritenuto che
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra brevemente delineate al caso di specie, l'ordine di protezione richiesto da nei confronti di Parte_1
deve essere respinto. Parte_2
Sebbene la ricorrente abbia segnalato in passato condotte violente nei propri confronti commesse da (il cui vaglio è attualmente pendente presso altra Parte_2 Autorità giudiziaria) e sia emerso come lo stesso abbia posto in essere condotte altrettanto violente ai danni della propria nuova compagna (tanto da portare all'applicazione di una misura cautelare personale e la richiesta di giudizio immediato in data 13/03/2025) si deve ritenere come allo stato non appaiono sussistere ragioni di urgenza per l'adozione della misura richiesta.
Si deve infatti ritenere come le condotte lesive poste in essere da Parte_2
ai danni di siano ormai risalenti nel
[...] Parte_1 el frattempo to, avvenuto nel mese di novembre 2024, con per cercare di ristabilire la Parte_1 relazione – non abbia onfronti della stessa. Rispetto a questo ultimo punto si osserva inoltre che, nell'immediatezza dei fatti asseritamente commessi ai danni della ricorrente (di cui al procedimento penale RGNR 2177/2023), momento in cui le esigenze cautelari erano più pregnanti e poteva apparire imminente un pregiudizio alla persona offesa, non sono state richieste o adottate misure cautelari nei confronti di
[...]
. Parte_2
Si ritiene inoltre che, per quanto i fatti di reato di cui al procedimento penale sub RGNR 2504/2024 appaiano di una certa gravità (motivo per il quale è stata disposta apposita misura cautelare) e possano essere sintomatici di inclinazioni violente di Parte_2
, la circostanza che gli stessi siano stati posti in essere nei confronti di un
[...] rivo di qualsiasi legame con , esclude Parte_1 l'attualità di un pregiudizio effettivo nei confronti della stessa.
Non essendo state allegate o provate circostanze ulteriori idonee a comprovare la sussistenza di condotte ulteriori ed attuali poste in essere da ai danni Parte_2 di , si deve pertanto rigettare la domanda. Parte_1
Non avendo parte resistente contraddetto sul punto, si ritiene infine che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di ordine di protezione famigliare avanzata da Parte_1
nei confronti di .
[...] Parte_2
Nulla sulle spese di lite
Si è pertanto proceduto alla chiusura del subprocedimento e alla prosecuzione del giudizio principale.
All'udienza d.d. 11/06/2025 il Giudice ha preso atto delle memorie depositate e delle note precisate, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
10 2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini Parte_1 che seguono.
Preliminarmente si richiama la sentenza parziale n. 129/2024 del 10/05/2024 che ha pronunciato la separazione dei coniugi.
In secondo luogo, rispetto agli ulteriori aspetti della controversia, si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Circa l'affidamento e il collocamento dei minori e Persona_1 Persona_2
Sul punto, si rammenta come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art. 330 c.c., rappresenta la conseguenza più grave della violazione o dell'abuso da parte del genitore dei doveri e dei diritti nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che per integrare tale grave ipotesi sia necessario che la condotto (attiva od omissiva) del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio;
tuttavia, avendo tale istituto una funzione preventiva (rispetto agli interessi del minore) e non repressiva (rispetto al genitore), è necessario valutare il danno in una prospettiva futura, ossia quello che potrebbe derivare dalla reiterazione di tali condotte nei confronti del figlio. In tale prospettiva, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia divenuta irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per il minore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate, pur tenuto in debita considerazione la circostanza che risulti imputato per fatti di violenza Parte_2 commessi ai danni di e indagato per fatti di violenza Parte_1 commessi ai danni de eresse manifestato dal padre nei confronti dei figli, almeno nella fase finale del presente giudizio (non avendo proseguito i percorsi di riavvicinamento delegati dal giudice ai servizi sociali), la circostanza che, almeno nella fase iniziale, lo stesso padre ha mostrato una volontà attiva a ricostruire un rapporto con entrambi i minori induce il Collegio a ritenere che sia prematuro comminare tale misura, che costituisce l'extrema ratio prevista dall'ordinamento, non apparendo ancora irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per i minori e Persona_1 Persona_2
Tuttavia a fronte del disinteresse manifestato dal padre nell'ultima fase del giudizio, dell'omessa contribuzione da parte di a contribuire ai Parte_2 bisogni materiali della famiglia (anche omettendo di versare la propria quota del mutuo dell'abitazione), la circostanza che i minori siano attualmente esclusivamente gestiti dalla madre, il Collegio ritiene che e debbano essere affidati alla madre Persona_1 Persona_2 secondo la modalità super a permettere all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come
[...]
si sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento dei figli, Parte_1
carico dei minori e garantendo agli stessi – come pure si evince dalle numerose relazioni dei Servizi incaricati – un ambiente oltremodo idoneo a soddisfarne i bisogni educativi, morali e materiali e le esigenze di crescita.
e per lo stesso ordine di ragioni, devono essere collocati in via Persona_1 Persona_2 pr con assegnazione alla stessa della casa famigliare sita in Monfalcone, Via Carducci n.14 (immobile in comproprietà delle parti);
Quanto ai rapporti con il padre, qualora lo stesso dovesse nuovamente manifestare serio interesse alla ripresa nei rapporti con la figli e è necessario che Persona_1 Persona_2
11 tale ripresa avvenga nel modo più graduale possibile, con l'intervento di soggetti esterni che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno sicuramente avvenire, in un primo momento, alla presenza di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati. Pertanto, si ritiene necessario confermare la prosecuzione per ulteriori mesi 12 del mandato ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare per le attività già in essere
Circa il mantenimento dei minori
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene infine, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c., che per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti – il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
In particolare si osserva come la ricorrente svolga la Parte_1 professione di impiegata, percependo una retri mensili in forza di contratto di lavoro a tempo pieno dal luglio 2024. In passato la stessa ha svolto analoghe mansioni, percependo una retribuzione inferiore in forza di contratto di lavoro part time. Oltre all'abitazione in cui abita (in comproprietà con il resistente), non possiede altri immobili o fonti di reddito.
Meno lineare appare la situazione economica e reddituale di Parte_2
. Dalle allegazioni di parte ricorrente emerge come lo st
[...] un lavoratore dipendente, percependo in forza di ciò un reddito che permetteva di mantenere i bisogni della famiglia (integrato alle piccole entrate della ricorrente stessa). Successivamente a fronte della decisione dello stesso di aprire una propria ditta, la situazione economica del nucleo famigliare è peggiorata. Attualmente non sono noti i redditi del resistente, non risulta che lo stesso corrisponda o meno un canone di locazione. Si osserva come lo stesso sia comproprietario con la ricorrente di quella che è stata la casa famigliare e che è circostanza allegata (di cui però non c'è prova documentale) che il resistente è proprietario di un immobile in Romania. appare infine gravato da alcuni Parte_2 debiti, tra cui il pagamento di metà del mutuo della casa coniugale, rispetto al quale però parte ricorrente ha allegato come lo stesso abbia, nell'ultimo periodo, omesso di versare la propria quota.
12 Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle capacità economiche, anche potenziali, delle parti, della circostanza che i minori risultano collocati pressoché esclusivamente presso la madre, che i rapporti con il padre sono sporadici e che l'assegnazione della casa coniugale (di cui è Parte_2 comproprietaria nella misura della metà) costituisc to, tanto nei confronti dei figli quanto nei confronti della ricorrente, il Collegio ritiene di stabilire a carico del resistente e a favore della ricorrente il contributo mensile al mantenimento ordinario dei figlio e nella misura di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) Persona_1 Persona_2 mensile, somma so lu da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Per lo stesso ordine di ragioni le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico della parti nella
In punto di assegno unico si evidenzia che a fronte dell'affidamento in modalità esclusiva in capo alla madre, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Ritenuta la soccombenza integrale di , alla luce del valore Parte_2 indeterminabile della causa, tenuto c , appare opportuno fare applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e
€ 52.000,00.
Considerato che risulta essere ammessa al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato deve essere condannato a versare gli Parte_2 importi, come sopra determinati in favore dello Stato. Si rammenta sul punto che, come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza parziale, così provvede:
Dispone che i minori e siano affidati in capo a Persona_1 Persona_2 [...]
nella modalità c.d. super esclusiva rafforzata;
Parte_1
e presso la madre Controparte_1 Per_2 Persona_2 Parte_1
con assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, Via Carducci n.14;
[...]
Conferma l'incarico per ulteriori mesi 12 ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare competenti per il Comune di Monfalcone, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora la volontà di riprendere i rapporti con Parte_5 i figli minori, di sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre, con la presenza, almeno iniziale, di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate
13 dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 Persona_1
la somma mensile di € 600 (€ 300,00 a figlio), som Persona_6 a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_2 dell'Erario, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre a esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Giudice estensore
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione dei coniugi promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Valentina Magrin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabbro Pierluigi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: Disporre la decadenza (od in subordine la sospensione) della responsabilità genitoriale del Sig. Parte_2
Disporre l'affido super esclusivo dei minori e alla madre, Persona_1 Persona_2 in ragione dell'evidente incapacità genitorial l figli sotto il profilo morale, educativo ed economico.
Disporre il collocamento dei minori presso la casa familiare sita in Monfalcone via Carducci n. 14 con conferma della già disposta assegnazione della stessa alla madre
1 Disporre che il padre possa vedere i figli solo alla presenza di educatori nei tempi e modi stabiliti dai Servizi sociali competenti, previo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità del Sig. . Parte_1
Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei minori corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
Disporre che la madre quale genitore affidatario continui a percepire il 100% dell'A.U.
Spese di lite integralmente rifuse.”
Per la parte resistente:
In via principale: 1) disporre, previa conferma della presa in carico ai servizi sociali, competenti per territorio del nucleo familiare, l'immediata ripresa dei rapporti tra resistente ed i figli, inizialmente alla presenza di un educatore, secondo un calendario che verrà fissato dagli operatori;
2) disporre la revoca dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente con l'importo mensile di € 100,00; 3) pronunciare la separazione dei coniugi;
4) disporre l'affidamento condiviso dei figli e con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa di Monfalcone, via , e ella casa, in ragione di detto collocamento, alla ricorrente;
5) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nella giornata di sabato, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, e, nella settimana successiva, nella giornata della domenica con gli stessi orari, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) dal momento in cui il resistente disporrà di una propria abitazione disporre che: a) i figli permangano con il padre a fine settimana alterni dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 delle domenica e nella settimana successiva il sabato, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, e così in via alternata;
b) ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso;
la priorità nella scelta delle settimane un anno spetterà ad un genitore e l'anno successivo all'altro: c) per il periodo Parte_3 e trascorrano il periodo dal 24.12 al 30.12 con la madre e quelli dal 31.12 al 06.01 con il Persona_2
p l'anno successivo;
7) disporre che il resistente concorra al mantenimento dei figli con il versamento alla moglie della somma di € 500,00 (250,00 a favore di ciascun figlio) entro il giorno 5 del mese, assegno unico a favore del resistente, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat e ciò in ragione del temporaneo accollo in capo allo stesso dei prestiti contratti per l'acquisto della casa coniugale di Monfalcone e per quella in Romania, spese straordinarie secondo protocollo in uso preso questo Tribunale, 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
8) disporre che dal momento in cui la ricorrente percepirà una retribuzione non inferiore ad € 850,00, l'assegno unico per i figli venga percepito dalla ricorrente, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (150,00 a favore di ciascun figlio) entro il giorno 5 del mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat e da quel momento le rate dei mutui di cui al punto precedente verranno onorati in pari quota dai coniugi, spese straordinarie per i figli secondo protocollo in uso presso questo Tribunale, ripartite in pari quota trai coniugi;
9) spese di lite rifuse.
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 05/01/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03/01/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 22/08/200 trascritto in Italia, nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...] l'[...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il 03/1 chiesto pronunciarsi la loro se
[...] personale alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti volti ad autorizzare i coniugi a vivere separati, a disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolazione del diritto di visita paterno con la presenza dei servizi sociali, la contribuzione dell'assegno di
2 mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari a 400,00 mensili, nonché di 200,00 in favore della stessa oltre alla percezione integrale dell'assegno unico per i figli. Infine, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale acquisisse informativa presso il Comando dei Carabinieri al fine di conoscere la sua situazione familiare connotata da condotte di violenza domestica e di genere.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha designato il Giudice relatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti urgenti e ha altresì proceduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, chiedendo al Pubblico Ministero, alla luce della situazione di violenza domestica, la trasmissione degli atti aventi ad oggetto informazioni relative all'esistenza di eventuali procedimenti penali relativi ad abusi e alle violenze allegate, laddove non coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. il Giudice relatore così provveduto inaudita altera parte:
Letto il ricorso depositato da ed i relativi allegati Parte_1
Rilevato che
(da nubile ) e Parte_1 Per_3 Parte_2
Rumeni, tto
[...] 22/08/2009 a Piatra-Neamt, in Romania, l'atto di matrimonio non è stato trascritto in Italia e la vita coniugale si è attualizzata in Monfalcone, via Carducci n.14, dove entrambi risiedono
Dall'Unione matrimoniale sono nati (n. Lavagna il 11/03/2011) e Persona_1 Per_2 (n. Monfalcone il 03/12/2016).
[...]
Nel richiedere la pronuncia di sentenza di separazione per le ragioni ed alle condizioni di cui al ricorso, ha chiesto l'adozione di provvedimenti Parte_1 urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.
In particolare, la ricorrente ha allegato che:
a) La famiglia viveva a Monfalcone (in un appartamento in comproprietà trai coniugi). b) Fino a che era lavoratore dipendente, la Parte_2 famiglia, pu re sul reddito di questi per far fronte alle esigenze e per provvedere alla restituzione dei prestiti contratti (mutuo sull'appartamento in Monfalcone, mutuo contratto in Romania). Tale situazione veniva a modificarsi quando decideva di Parte_2 lasciare il lavoro dipendente ditoriale di vendita autoveicoli. A seguito di tale scelta il contributo del marito si riduceva e la ricorrente trovava una occupazione part-time a tempo determinato (con entrate oscillanti tra i 300 e i 700 € circa) e si vedeva costretta a chiedere aiuto economico e materiale ai propri genitori (anch'essi residenti in [...]) per far fronte alle esigenze della propria famiglia. c) I coniugi sono contitolari di un conto corrente presso la banca Unicredit – sul quale viene accreditato l'assegno unico mensile (per € 387,40) – su cui opera esclusivamente
. Recentemente questi utilizzerebbe – a Parte_2 detta della ricorrente – le somme versate per spese del tutto personali;
d) Dalla fine del 2022 l'atteggiamento di nei Parte_2 confronti dei famigliari cambiava, diventando distaccato nei confronti dei figli e minaccioso nei confronti della ricorrente. e) Nel corso del 2023 iniziava a porre in Parte_2 essere condotte vio Parte_1
3 in data 09/11/2023 sporgeva denuncia nei confronti del marito Parte_2 e si trasferiva coi figli presso l'abitazione dei propri genitori (sempre in Monfalcone); f) Nel mese di dicembre la ricorrente, venuta a conoscenza che il marito aveva lasciato la casa coniugale, ritornava in essa. g) Attualmente i figli vedono il padre sporadicamente e che gli stessi sono privi di assistenza sanitaria;
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti urgenti circa la collocazione dei figli presso la madre con assegnazione della casa coniugale, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e la previsione di un contributo al mantenimento proprio e dei figli.
Considerato che
L'art. 473bis. 15 c.p.c., di recente introduzione, ha colmato il vuoto normativo, tradizionalmente avvertito, nel sistema previgente che, all'interno del contenzioso di famiglia, non prevedeva forme di tutela anteriori alla c.d. udienza presidenziale e che aveva indotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere ammissibile, in questi cari, il rimedio cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.;
L'emanazione del provvedimento indifferibile ex art. 473bis. 15 c.p.c. è subordinata al ricorrere di due presupposti, tra loro alternativi:
a) la sussistenza di un pregiudizio di carattere imminente ed irreparabile (formulazione che richiama la nozione di periculum in mora contenuta nell'art. 700 c.p.c.) che si ritiene integrata tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio.
b) la circostanza che la regolare convocazione dell'altra parte in udienza potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Ritenuto che
Le allegazioni gravi e circostanziate contenute nel ricorso introduttivo non consentono di attendere la prima udienza (fissata per il giorno 29/11/2023) per l'adozione di provvedimenti interinali;
A fronte delle allegazioni della ricorrente si ritiene necessario, in via provvisoria:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Collocare prevalentemente i minori e Persona_1 Persona_2 presso la madre, con assegnazio l Monfalcone, Via Carducci n. 14;
3. Disporre incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone pel la presa in carico del nucleo famigliare, con attività di monitoraggio e supporto al nucleo stesso e in particolare alla ricorrente e ai di lei figli e I Persona_1 Persona_2 Servizi Sociali, nell'esclusivo interesse dei minori, dovranno valutare l'opportunità della frequentazione padre-figli, regolarizzando, in attesa di ulteriori provvedimenti del tribunale, dati nel contraddittorio tra le parti, che regolarizzino in maniera più scandita i periodi di collocamento e le visite dei minori presso il padre;
4. A fronte della disparità reddituale allegata, in assenza di una compiuta ricostruzione delle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali del resistente – il quale risulta percepire interamente l'assegno unico famigliare per i figli – atteso che risulta che i figli siano attualmente interamente a carico della madre e a fronte dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, si ritiene che possa essere determinato a carico di e a favore di Parte_2 Parte_1
4 un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 Parte_2 (€ 225,00 a figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità che saranno indicate dalla ricorrente alla controparte. Per le stesse ragioni le spese straordinarie relative ai minori, individuate come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, dovranno essere ripartite nella misura del 70% a carico del padre, 30% a carico della madre.
5. Attesa l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente e rilevato che dagli atti emerge che il pagamento dei mutui relativi a spese nell'interesse della coppia (mutuo sulla casa di Monfalcone, mutuo in Romania) siano sostenuti da entrate provenienti dal solo , tenuto conto delle allegazioni circa Parte_2 la durat gale e la giovane età della ricorrente, può essere riconosciuto a favore di e a carico Parte_1 di pari ad e Parte_2 100,00.
Non essendo ancora pervenuti gli atti dalla Procura delle Repubblica, richiesto con provvedimento presidenziale del 04/01/2024, si riserva all'esito del ricevimento degli stessi e all'instaurazione del contraddittorio l'adozione di provvedimenti in deroga al normale esercizio della responsabilità genitoriale;
Alla luce delle allegazioni di abusi famigliari/condotte di violenza domestica, si ritiene, in analogia con quanto disposto dall'art. 473 bis. 42, che le parti non siano tenute a comparire personalmente a tale udienza.
P.Q.M.
In via provvisoria:
Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone il collocamento prevalente d e presso la madre Persona_1 Persona_2 con assegnazione alla medesima della casa famigliare, sita in Monfalcone, Via Carducci 14;
Dispone la presa in carico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone la presa in carico del nucleo famigliare nei termini sopra indicati, per attività di monitoraggio, supporto e regolamentazione del rapporto di frequentazione padre-figli nelle more del procedimento, valutato l'esclusivo interesse dei minori;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento di nella misura di € 100,00 e dei figli Parte_1
e € 225,00 ciascuno), somme soggette Persona_1 Persona_2 alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, d versarsi a favore di
[...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1 fissando l'udienza per la modifica/revoca/conferma dei suddetti provvedimenti.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha domandato, a Parte_2 parziale modifica del decreto d.d. 05/01/2024 e previa conferma della presa in carico ai Servizi sociali competenti per territorio del nucleo familiare, l'immediata ripresa dei rapporti tra il resistente ed i figli, inizialmente alla presenza di un educatore, e la revoca dell'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento di Pt_2 Parte_2 Persona_4
nella misura di €100,00 mensili.
[...]
Instaurato il contraddittorio, a seguito dell'udienza d.d. 24/01/2024, il provvedimento dato in via urgente è stato pertanto così modificato:
Rilevato che
5 Nell'atto introduttivo e nel corso dell'udienza , pur Parte_2 non aderendo alla ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente, si è dimostrato collaborativo rispetto alle esigenze manifestate da in Parte_1 relazione alla gestione dei figli della coppia e Persona_1 Persona_2 dichiarandosi favorevole a rilasciare il proprio a scolastico, all'iscrizione al tempo pieno e al rilascio di documenti. Parte_2
si è poi dichiarato desideroso di riprendere con magg
[...] con i figli e ha aderito alla presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali per attività di monitoraggio e supporto. si è pure Parte_1 dichiarata favorevole alla ripresa dei rapporti padre-figli, rappresentando come, in particolare, abbia manifestato particolare sofferenza a causa del distacco della figura Persona_1 paterna, con conseguenze negative sotto il profilo del rendimento scolastico.
Sotto il profilo economico, il resistente ha chiesto una modifica di quanto provvisoriamente disposto inaudita altera parte con provvedimento del 05/01/2024, rappresentando le proprie difficoltà economiche a causa degli esborsi mensili che continua a sostenere nell'interesse della coppia (pagamento rate di mutuo per due immobili, uno in Italia e l'altro in Romania, in comproprietà con la moglie, restituzione altro prestito contratto nell'interesse della famiglia) e delle spese che dovrà sostenere per reperire una soluzione abitativa propria (attualmente ha allegato di essere ospite da amici). Lasciato il lavoro subordinato da dipendente (con entrate mensili di circa 1.600€), unica sua fonte di reddito di Parte_2
è data dall'attività imprenditoriale di recente ape
[...] irregolari, oltre dal percepimento integrale dell'assegno unico, pari a circa € 378,40.
Ritenuto che
In punto di affidamento dei minori, a fronte della collaborazione dimostrata da
[...]
nell'aderire alle decisioni della moglie circa le Parte_2 accudimento di e deve essere in questa sede Persona_1 Persona_2 confermata la r fid on essendo emersi indici di pregiudizio tali da comportare la revoca o diverse modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In punto di collocamento, deve essere confermato quanto già disposto, prevedendo il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di comproprietà dei coniugi.
In punto di regolamentazione del diritto di visita, fermo restando l'incarico dato ai servizi sociali, può essere in questa sede accolto quanto determinato dalle parti, prevedendo sin da subito una ripresa dei rapporti tra con la possibilità di incontri, anche non Parte_4 presenziati, nella giornata di sabato pomeriggio (orari da concordarsi tra le parti – almeno un paio d'ore) e il contatto quotidiano mediante telefonata.
Deve essere confermata altresì la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone per attività di monitoraggio e supporto al nucleo stesso. A fronte della ripresa dei rapporti padre e figli, i Servizi dovranno monitorare la ripresa dei rapporti e verificarne la regolarità, segnalando al Tribunale senza ritardo qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori. I Servizi potranno altresì disporre un ampliamento dei periodi di frequentazione, valutando altresì, allorquando Parte_2
avrà trovato una sistemazione abitativa idonea, la possibilità di prevedere
[...] minori a casa del padre. I servizi sociali dovranno prendere contatto anche con le scuole frequentate dai minori, acquisendo ogni ulteriore elemento utile e suggerendo, laddove emergesse la necessità, soluzioni di intervento nell'interesse dei minori;
Circa le condizioni economiche, fermo restando ogni più opportuno accertamento che sarà effettuato in fase istruttoria, a fronte della situazione debitoria esposta dal resistente (in gran
6 parte dovuta a costi sostenuti nell'interesse di entrambi, quali il pagamento rate di due mutui su immobili in comproprietà e restituzione rate mensili per finanziamenti), dell'assegnazione della casa coniugale della ricorrente, della mancanza di una differente soluzione abitativa del resistente (che è ospitato provvisoriamente da amici ma che presto dovrà sostenere i costi di un canone locatizio) e della percezione integrale dell'assegno unico in capo allo stesso, è opportuno prevedere un aumento del contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 (250,00 € a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in essere. Può essere invece, sempre impregiudicata ogni ulteriore valutazione all'esito dell'espletanda istruttoria, revocato il contributo al mantenimento della moglie attese le spese ingenti sostenute da nell'interesse della coppia (che si concretizzano Parte_2 sostanzialmente in una forma di mantenimento indiretto) e la giovane età della ricorrente.
Visto l'art. 473bis.15 c.p.c.
P.Q.M.
A parziale modifica del provvedimento reso in data 05/01/2024, in via provvisoria:
• Prende atto degli accordi raggiunti in sede d'udienza (consenso in punto di autorizzazioni allo psicologo scolastico, all'iscrizione al tempo pieno e al rilascio di documenti);
• Dispone l'affido condiviso di e Persona_1 Persona_2
• Dispone il collocamento prevalente di e presso Persona_1 Persona_2 la madre con assegnazione alla stessa it rducci n. 14;
• Stabilisce, salvo migliore accordo o modifica disposta dai Servizi Sociali delegati, che le frequentazioni tra padre e figli avvengano una volta alla settimana, mediante incontri al sabato pomeriggio (indicativamente di 2 ore, da orario da concordare), oltre a telefonata con cadenza quotidiana;
• Conferma l'incarico dato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone nei termini sopra indicati per attività di monitoraggio e controllo, incaricando altresì i Servizi di valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, modifiche dei tempi di frequentazione padre-figli in senso ampliativo con possibilità futura di pernottamento, prendere contatti e acquisire informazioni dalle scuole frequentate dai minori, valutando possibilità di intervento laddove emergesse la necessità, e di segnalare senza ritardo al Tribunale ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei fig nella misura di € Persona_1 Persona_2 500,00 (€ 25,00 ciascuno), somma soggette alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore di in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle
• spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia, nella misura del 70%
Dispone che i Servizi Sociali relazionino il proprio intervento, depositando alla Cancelleria dell'intestato Tribunale (sub fascicolo principale RG 7/2024), relazione scritta entro il termine del 08/06/2024;
All'udienza di prima comparizione le parti processuali si sono accordate limitatamente alle condizioni previste in materia di Assegno Unico, domandando altresì di pronunciarsi sentenza di separazione in punto di status. Il Giudice si è, pertanto, riservato di riferire al Collegio ai fini dell'adozione della decisione parziale. Con sentenza non definitiva n. 129/2024 pubbl. il 13/05/2024 è stata pronunciata separazione dei coniugi in punto di status e disposta la prosecuzione del processo come da separata ordinanza, nella quale è stata
7 disposta la modifica dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, quantificato in
€400,00 (€ 200,00 ciascun figlio) e la non ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti;
All'udienza successiva il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali competenti per il Comune di Monfalcone di prendere contatti con il signor , Parte_2 raccomandando altresì quest'ultimo di attivarsi per relazionarsi con i Servizi sociali. Infine, si è regolamentato il diritto di visita paterno per il periodo estivo ed è stato fissato un termine per il deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e della documentazione attestante l'aggiornamento delle condizioni economiche delle parti.
All'udienza d.d. 02/10/2024 è stato disposto, con particolare riguardo alle necessità scolastiche, mediche e burocratiche dei minori, l'affido esclusivo dei figli minori Persona_1 e in favore della madre , limitato dall'obbligo Persona_2 Parte_1
d tiziare delle decisioni ta stabilita la presa in carico dell'intero nucleo famigliare al Consultorio Famigliare competente per il Comune di Monfalcone per attività di sostegno e supporto alla Genitorialità, nonché è stata disciplinata la modalità degli incontri tra minori e il padre che devono avvenire alla presenza di educatori, almeno in una fase iniziale, con facoltà dei Servizi incaricati di modulare gli incontri sulla base dell'esclusivo interesse dei minori. Infine, si è autorizzato il deposito della documentazione ulteriore.
All'udienza d.d. 30/01/2025 il Giudice, alla luce della circostanza emersa nelle more dell'udienza dell'avvio di indagini penali nei confronti del sig. per delitti c.d. codice Parte_1 rosso nei confronti della nuova compagna, ha disposto l'apertura di un subprocedimento, fissando udienza per la trattazione della causa e invitando la Procura a relazionare in merito ad eventuali aggiornamenti circa il procedimento penale di cui al RGNR 2177/2023, nonché all'eventuale sottoposizione del resistente a misure cautelari anche nell'ambito di altri procedimenti penali. Inoltre, si è proceduto a fissare i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e repliche delle parti processuali.
All'udienza d.d. 12/03/2025 il Giudice ha preso atto che non sono stati forniti aggiornamenti dalla Procura della Repubblica circa il procedimento penale summenzionato, né è stato aperto un subprocedimento per la trattazione della richiesta di ordine di protezione.
Conseguentemente si è nuovamente chiesto alla Procura della Repubblica di relazionare in ordine al procedimento de quo, nonché dell'eventuale applicazione di misure cautelari a carico di per altri fatti di reato inerenti a maltrattamenti in famiglia o simili. Parte_2 Si è autorizzata parte ricorrente al deposito del verbale di perquisizione subito dalla stessa per il procedimento di Codice Rosso aperto nei confronti del resistente e a danno di terza persona, nonché al deposito di altra documentazione idonea a dimostrare le minacce subite dalla Parte_1
Nelle more del procedimento principale le parti processuali hanno proceduto al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e repliche delle parti processuali nei termini espressamente previsti dalla legge, come indicato dal provvedimento d.d. 30/01/2025.
A scioglimento della riserva è stato adottato il provvedimento relativo all'ordine di protezione, nei termini così riportati:
Rilevato che
Nell'ambito del procedimento di separazione promosso da Parte_1
nei confronti di (nel cui ambito
[...] Parte_2
condotte di viole altra e sono stati assunti provvedimenti provvisori volti a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale
8 rispetto ai figli della coppia – nato a [...] il [...] – e Persona_1
– nato a [...] il [...] – con anche attivazione dei Persona_2 onsultorio Familiare competenti per territorio) la ricorrente ha domandato l'emissione di un ordine di protezione a norma degli artt. 473bis. 69 e ss. c.p.c., allegando come fosse indagato per delitti rientranti Parte_2 nella sfera del c.d. “Codice Rosso” (maltrattamenti e atti persecutori) per fatti commessi ai danni della nuova compagna e come lo stesso si fosse presentato a casa della stessa ricorrente provando a riconciliarsi.
Aperto un apposito sub procedimento per la trattazione della questione – nell'ambito del quale non vi è stata la costituzione del resistente – la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di aver “subito” una perquisizione presso la propria abitazione operata dalla Polizia Giudiziaria per i fatti di reato sopra descritti.
Su invito dello scrivente Giudice, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia aveva trasmesso, in data 12/01/2024, gli atti di indagine del fascicolo del procedimento penale sub RGNR 2177/2023 (nel cui ambito risulta Parte_2 indagato per i reati di lesioni aggravate e minaccia commessi ai danni di Parte_1
per fatti commessi nel novembre 2023) e, in data
[...] relativi al procedimento penale sub RGNR 2504/2024, nel cui ambito
[...]
risulta indagato per i reati di maltrattamenti e atti p Parte_2 commessi ai danni di tale (nuova compagna del resistente), con applicazione di Persona_5 misura cautelare domiciliare.
Considerato che
Preliminarmente si rammenta come l'istituto dell'ordine di protezione (che trovano ora la loro collocazione sistematica nei già menzionati artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. a seguito della L. 206/2021, in cui è confluito il contenuto dei previgenti artt. 342 bis e 342 ter c.c. e art. 736 bis) consta nell'adozione di misure temporanee, caratterizzate dal requisito dell'urgenza, volte ad emendare, con effetti provvisori e temporanei, una situazione pregiudizievole, correlata ad una fattispecie di convivenza dai caratteri violenti o comunque potenzialmente forieri di arrecare danno, fisico o morale, ai membri del consesso familiare. Ratio dell'istituto è quella di intervenire in situazioni patologiche di sopruso familiare, con l'effetto di porre dine ad una situazione di convivenza turbata e di impedire il protrarsi di comportamenti violenti nell'ambito famigliare.
Si ritiene che il presupposto per l'emanazione di tali misure di salvaguardia sia la condotta di un coniuge o del convivente, che si estrinsechi in modalità tali da arrecare grave pregiudizio all'integrità, fisica o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o del convivente. È da osservarsi come la condotta abusante non è stata espressamente qualificata dal legislatore, al fine di permettere al giudice di poter considerare quali pregiudizievoli tutte le condotte che difficilmente potrebbero essere inserite in una tipizzazione analitica (sul punto si è osservato infatti che le condotte abusanti possano assumere forme a geometria variabile che variano a seconda del caso di specie e del contesto in cui avvengono).
Sul punto la Giurisprudenza ritiene che il pregiudizio all'integrità fisica non necessariamente consegue ad aggressioni fisiche ben potendo costituire l'evento di aggressioni meramente verbali se, a causa della reiterazione delle stesse e del clima di continua tensione venutosi a creare all'interno della famiglia, sono in grado di arrecare una lesione alla salute di natura fisica alle vittime, restando il riferimento al pregiudizio dell'integrità morale, pure contenuto nella norma, relegato ai casi in cui le ingiurie o minacce arrechino sofferenze di tipo esclusivamente morale o psichico. Costituisce ormai principio assodato e condiviso che gli ordini di protezione possono essere emessi non solo allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali, ma anche di impedire e prevenire condotte antigiuridiche in ambito
9 familiare ove le stesse possano aver luogo, in quanto propiziate dalla vicinanza – in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione – tra i coniugi/conviventi. Si osserva infine che, mentre in passato era dubbio che l'attualità della convivenza fosse uno dei presupposti per l'emanazione dell'istituto, il legislatore della riforma, su impulso della giurisprudenza, è intervenuto sul punto prevedendo, nell'inciso finale del comma primo dell'art. 473bis.69 c.p.c., che gli ordini di protezione possono essere adottati anche quando la convivenza tra autore dell'illecito e vittima è cessata.
Ritenuto che
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra brevemente delineate al caso di specie, l'ordine di protezione richiesto da nei confronti di Parte_1
deve essere respinto. Parte_2
Sebbene la ricorrente abbia segnalato in passato condotte violente nei propri confronti commesse da (il cui vaglio è attualmente pendente presso altra Parte_2 Autorità giudiziaria) e sia emerso come lo stesso abbia posto in essere condotte altrettanto violente ai danni della propria nuova compagna (tanto da portare all'applicazione di una misura cautelare personale e la richiesta di giudizio immediato in data 13/03/2025) si deve ritenere come allo stato non appaiono sussistere ragioni di urgenza per l'adozione della misura richiesta.
Si deve infatti ritenere come le condotte lesive poste in essere da Parte_2
ai danni di siano ormai risalenti nel
[...] Parte_1 el frattempo to, avvenuto nel mese di novembre 2024, con per cercare di ristabilire la Parte_1 relazione – non abbia onfronti della stessa. Rispetto a questo ultimo punto si osserva inoltre che, nell'immediatezza dei fatti asseritamente commessi ai danni della ricorrente (di cui al procedimento penale RGNR 2177/2023), momento in cui le esigenze cautelari erano più pregnanti e poteva apparire imminente un pregiudizio alla persona offesa, non sono state richieste o adottate misure cautelari nei confronti di
[...]
. Parte_2
Si ritiene inoltre che, per quanto i fatti di reato di cui al procedimento penale sub RGNR 2504/2024 appaiano di una certa gravità (motivo per il quale è stata disposta apposita misura cautelare) e possano essere sintomatici di inclinazioni violente di Parte_2
, la circostanza che gli stessi siano stati posti in essere nei confronti di un
[...] rivo di qualsiasi legame con , esclude Parte_1 l'attualità di un pregiudizio effettivo nei confronti della stessa.
Non essendo state allegate o provate circostanze ulteriori idonee a comprovare la sussistenza di condotte ulteriori ed attuali poste in essere da ai danni Parte_2 di , si deve pertanto rigettare la domanda. Parte_1
Non avendo parte resistente contraddetto sul punto, si ritiene infine che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di ordine di protezione famigliare avanzata da Parte_1
nei confronti di .
[...] Parte_2
Nulla sulle spese di lite
Si è pertanto proceduto alla chiusura del subprocedimento e alla prosecuzione del giudizio principale.
All'udienza d.d. 11/06/2025 il Giudice ha preso atto delle memorie depositate e delle note precisate, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
10 2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini Parte_1 che seguono.
Preliminarmente si richiama la sentenza parziale n. 129/2024 del 10/05/2024 che ha pronunciato la separazione dei coniugi.
In secondo luogo, rispetto agli ulteriori aspetti della controversia, si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Circa l'affidamento e il collocamento dei minori e Persona_1 Persona_2
Sul punto, si rammenta come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art. 330 c.c., rappresenta la conseguenza più grave della violazione o dell'abuso da parte del genitore dei doveri e dei diritti nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che per integrare tale grave ipotesi sia necessario che la condotto (attiva od omissiva) del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio;
tuttavia, avendo tale istituto una funzione preventiva (rispetto agli interessi del minore) e non repressiva (rispetto al genitore), è necessario valutare il danno in una prospettiva futura, ossia quello che potrebbe derivare dalla reiterazione di tali condotte nei confronti del figlio. In tale prospettiva, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia divenuta irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per il minore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate, pur tenuto in debita considerazione la circostanza che risulti imputato per fatti di violenza Parte_2 commessi ai danni di e indagato per fatti di violenza Parte_1 commessi ai danni de eresse manifestato dal padre nei confronti dei figli, almeno nella fase finale del presente giudizio (non avendo proseguito i percorsi di riavvicinamento delegati dal giudice ai servizi sociali), la circostanza che, almeno nella fase iniziale, lo stesso padre ha mostrato una volontà attiva a ricostruire un rapporto con entrambi i minori induce il Collegio a ritenere che sia prematuro comminare tale misura, che costituisce l'extrema ratio prevista dall'ordinamento, non apparendo ancora irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per i minori e Persona_1 Persona_2
Tuttavia a fronte del disinteresse manifestato dal padre nell'ultima fase del giudizio, dell'omessa contribuzione da parte di a contribuire ai Parte_2 bisogni materiali della famiglia (anche omettendo di versare la propria quota del mutuo dell'abitazione), la circostanza che i minori siano attualmente esclusivamente gestiti dalla madre, il Collegio ritiene che e debbano essere affidati alla madre Persona_1 Persona_2 secondo la modalità super a permettere all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come
[...]
si sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento dei figli, Parte_1
carico dei minori e garantendo agli stessi – come pure si evince dalle numerose relazioni dei Servizi incaricati – un ambiente oltremodo idoneo a soddisfarne i bisogni educativi, morali e materiali e le esigenze di crescita.
e per lo stesso ordine di ragioni, devono essere collocati in via Persona_1 Persona_2 pr con assegnazione alla stessa della casa famigliare sita in Monfalcone, Via Carducci n.14 (immobile in comproprietà delle parti);
Quanto ai rapporti con il padre, qualora lo stesso dovesse nuovamente manifestare serio interesse alla ripresa nei rapporti con la figli e è necessario che Persona_1 Persona_2
11 tale ripresa avvenga nel modo più graduale possibile, con l'intervento di soggetti esterni che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno sicuramente avvenire, in un primo momento, alla presenza di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati. Pertanto, si ritiene necessario confermare la prosecuzione per ulteriori mesi 12 del mandato ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare per le attività già in essere
Circa il mantenimento dei minori
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene infine, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c., che per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti – il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
In particolare si osserva come la ricorrente svolga la Parte_1 professione di impiegata, percependo una retri mensili in forza di contratto di lavoro a tempo pieno dal luglio 2024. In passato la stessa ha svolto analoghe mansioni, percependo una retribuzione inferiore in forza di contratto di lavoro part time. Oltre all'abitazione in cui abita (in comproprietà con il resistente), non possiede altri immobili o fonti di reddito.
Meno lineare appare la situazione economica e reddituale di Parte_2
. Dalle allegazioni di parte ricorrente emerge come lo st
[...] un lavoratore dipendente, percependo in forza di ciò un reddito che permetteva di mantenere i bisogni della famiglia (integrato alle piccole entrate della ricorrente stessa). Successivamente a fronte della decisione dello stesso di aprire una propria ditta, la situazione economica del nucleo famigliare è peggiorata. Attualmente non sono noti i redditi del resistente, non risulta che lo stesso corrisponda o meno un canone di locazione. Si osserva come lo stesso sia comproprietario con la ricorrente di quella che è stata la casa famigliare e che è circostanza allegata (di cui però non c'è prova documentale) che il resistente è proprietario di un immobile in Romania. appare infine gravato da alcuni Parte_2 debiti, tra cui il pagamento di metà del mutuo della casa coniugale, rispetto al quale però parte ricorrente ha allegato come lo stesso abbia, nell'ultimo periodo, omesso di versare la propria quota.
12 Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle capacità economiche, anche potenziali, delle parti, della circostanza che i minori risultano collocati pressoché esclusivamente presso la madre, che i rapporti con il padre sono sporadici e che l'assegnazione della casa coniugale (di cui è Parte_2 comproprietaria nella misura della metà) costituisc to, tanto nei confronti dei figli quanto nei confronti della ricorrente, il Collegio ritiene di stabilire a carico del resistente e a favore della ricorrente il contributo mensile al mantenimento ordinario dei figlio e nella misura di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) Persona_1 Persona_2 mensile, somma so lu da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Per lo stesso ordine di ragioni le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico della parti nella
In punto di assegno unico si evidenzia che a fronte dell'affidamento in modalità esclusiva in capo alla madre, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Ritenuta la soccombenza integrale di , alla luce del valore Parte_2 indeterminabile della causa, tenuto c , appare opportuno fare applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e
€ 52.000,00.
Considerato che risulta essere ammessa al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato deve essere condannato a versare gli Parte_2 importi, come sopra determinati in favore dello Stato. Si rammenta sul punto che, come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza parziale, così provvede:
Dispone che i minori e siano affidati in capo a Persona_1 Persona_2 [...]
nella modalità c.d. super esclusiva rafforzata;
Parte_1
e presso la madre Controparte_1 Per_2 Persona_2 Parte_1
con assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, Via Carducci n.14;
[...]
Conferma l'incarico per ulteriori mesi 12 ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare competenti per il Comune di Monfalcone, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora la volontà di riprendere i rapporti con Parte_5 i figli minori, di sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre, con la presenza, almeno iniziale, di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate
13 dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 Persona_1
la somma mensile di € 600 (€ 300,00 a figlio), som Persona_6 a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_2 dell'Erario, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre a esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Giudice estensore
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
14