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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 52 R.G. dell'anno 2023, proposta da
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino, Teodoro Venceslao Rodin e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furcas e dall'Avv. Marina Olla, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a firma del notaio rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente Per_1 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, via P. Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza impugnata: 1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di €.9.273,00, oltre CP_1 spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”.
Nell'interesse dell' appellato: Voglia la Corte “rigettare l'avverso appello. Vinte le spese del presente Pt_2 grado”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 14.01.2022 davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1 aveva convenuto in giudizio l' per rappresentare di avere proposto domanda amministrativa
[...] Pt_2 in data 15.10.2020 con il fine di ottenere dall'istituto il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. lg. 503/1992, erroneamente rigettata dall per asserita carenza del requisito sanitario (invalidità in misura pari o Pt_2 superiore all'80%).
In realtà, aveva proseguito il ricorrente, con decreto di omologa in data 20.07.2020, il Tribunale di Cagliari aveva già accertato la sussistenza del requisito sanitario di legge, riconoscendolo invalido civile in misura dell'86% dalla data del 28/12/2018.
Posto che sussistevano, quindi, tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiesta in quanto lavoratore invalido in misura pari all'86%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, aveva quindi concluso perché il Tribunale volesse dichiarare che, in quanto invalido in misura pari o superiore al 80%, aveva diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza ed in misura di legge, condannando l' al pagamento del dovuto con gli accessori di legge. Pt_2
*
L' si era costituito in giudizio per precisare, quanto al requisito sanitario, che lo stesso doveva essere Pt_2 accertato, per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile e non secondo la disciplina normativa che riguardava l'invalidità civile, rilevando altresì, quanto agli altri requisiti, che era onere di parte ricorrente provare il requisito anagrafico e contributivo, perciò cautelativamente contestato, ed evidenziando infine, quanto alla decorrenza, l'applicabilità dell'istituto della cd. finestra mobile, introdotto con il dl 78/2010 e cioè dello spostamento in avanti di dodici della decorrenza della pensione, nonché di eventuali ulteriori tre mesi per la cd. aspettativa di vita ai sensi dell'art. 12 del DL citato, con le successive modifiche, richiamando anche a supporto di tale interpretazione la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.
*
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 1129 del 6 dicembre 2022, aveva accolto la domanda dichiarando il diritto di “di percepire la pensione di vecchiaia ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 8°, d. lgs. 30.12.1992, n. 503, con decorrenza di legge dal 01/11/2021” e condannando quindi l al pagamento in suo favore dei ratei di pensione maturati e scaduti, oltre interessi legali dalle singole Pt_2 scadenze sino al saldo, nonché delle spese processuali liquidate in 3.500,00 € complessivi per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori antistatari.
Più precisamente il primo giudice aveva ritenuto che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile fosse stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro, e quindi di guadagno, dato che l'unico requisito posto dalla legge riguardava appunto la misura dell'invalidità, che non doveva essere inferiore all'80%, come in questo caso in cui il requisito sanitario era quello dell'86%, come omologato dal Tribunale di Cagliari il 28/12/2018, che l' non aveva infatti posto Pt_2 in discussione, sussistendo altresì gli ulteriori requisiti, contributivo e anagrafico, perché documentati in atti. Richiamato poi, quanto all'istituto della cd. finestra mobile il prevalente orientamento della Suprema Corte, il Tribunale aveva proseguito dando atto dell'applicabilità di tale istituto anche in ipotesi come quella di specie, facendo perciò decorrere la pensione di vecchiaia anticipata spettante a dal 1 novembre 2021, Pt_3 dato che era stato riconosciuto invalido dal 28.12.2018 e quindi certamente alla data della domanda amministrativa, ovvero in data successiva al compimento del sessantesimo anno di età, in assenza di contestazione sui requisiti di anzianità contributiva ed assicurativa.
Quanto alle spese di lite, il primo giudice, le aveva liquidate a carico dell siccome soccombente, Pt_2 riferendosi alla tabella per la materia previdenziale di cui al D.M. n. 55 del 2014, ed al di sotto dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la serialità e semplicità della questione trattata, richiamando a supporto della decisione di scendere al di sotto dei parametri minimi, l'ordinanza della
Suprema Corte n. 11601 del 2018.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 Pt_2
* ha formulato i seguenti tre motivi di appello. Parte_1
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132, n. 4, c.p.c.
Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, fornendo una motivazione, a suo dire, soltanto apparente, aveva richiamato “la serialità e semplicità della questione trattata” per giustificare la liquidazione al di sotto dei minimi per la fase istruttoria/trattazione e non aveva, in realtà, indicato il criterio seguito nella quantificazione dei compensi, alcunché argomentando in ordine alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'opera prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente e ai risultati conseguiti, nonché, quanto alla difficoltà dell'affare, ai contrasti giurisprudenziali, alla quantità e al contenuto della corrispondenza necessariamente intrattenuta con il cliente, senza neanche fornire alcuna indicazione circa il valore della causa e lo scaglione applicato, in contrasto con le precise indicazioni fornite dal legislatore nel comma 1 del citato articolo 4 del DM 55 del 2014 per la valutazione della difficoltà della causa.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 5, DM 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado in quanto il giudice Pt_1 aveva liquidato le spese in misura onnicomprensiva e unitaria, senza indicare i compensi relativi alle singole fasi, né lo scaglione di valore utilizzato, operando quindi una liquidazione globale che precludeva alla parte interessata il controllo dei limiti delle relative tabelle e la possibilità di denunciare specifiche violazioni della legge o delle tariffe, senza neppure considerare che, in caso di apprezzabile scostamento dai parametri medi, il giudice è tenuto comunque a specificare i criteri di liquidazione del compenso.
3) Violazione del D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo, l'appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice avesse derogato ai minimi tariffari con la motivazione della semplicità e serialità della questione, erroneamente richiamando anche al riguardo un orientamento della Suprema Corte, risalente al 2018, allorché la normativa di riferimento era differente, e che non poteva considerare quindi le modifiche sostanziali nel frattempo intervenute al D.M. n. 55 del 2014, apportate prima dal D.M. n. 37 del 2018 e poi dal D.M. n. 147 del 2022, che avevano reso vincolanti i minimi tariffari.
E di recente, anche la Suprema Corte aveva chiarito che la diminuzione dei compensi, prima prevista solo fino al 50%, era oggi contemplata non oltre il 50%, ponendo un limite oltre il quale il giudice non aveva possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari, con la conseguenza che in ipotesi come quella di specie non era possibile scendere al di sotto della riduzione del
50% dei valori medi, tanto più in presenza di una controversia che, lungi dall'essere semplice e seriale, riguardava un argomento controverso (l'applicazione alle domande di pensionamento anticipato dei criteri previsti per l'accertamento dell'invalidità civile in luogo di quelli previsti per l'invalidità pensionabile), come agevolmente rilevabile dalle difese dell' e di cui la sentenza aveva dato atto con motivazione Pt_2 articolata su ben nove pagine, caratterizzata da richiami a pronunce della Suprema Corte vista la presenza di contrasti in giurisprudenziali in materia, che avrebbero giustificato l'utilizzo dei valori perlomeno medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le questioni di valore indeterminabile (scaglione da 26.000,01 € a
52.000,00 €).
Per le ragioni esposte, ha concluso l'appellante, la statuizione sulle spese si doveva ritenere illegittima, con la conseguenza che le spese dovevano essere ricalcolate utilizzando i valori medi previsti dallo scaglione invocato, pari complessivamente a 9.273,00 €, di cui 1.701,00 € per la fase di studio, 1.204,00 € per la fase introduttiva, 2.693 € per la fase istruttoria e/o di trattazione e, infine, 3.675,00 € per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
*
L'appello è solo in parte fondato.
Occorre evidenziare che il primo giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese ai sensi del D.M.
55/2014 vigente, ha espressamente fatto riferimento alla tabella per la materia previdenziale, dichiaratamente liquidando al di sotto dei valori minimi la sola fase istruttoria e/o di trattazione in ragione della ritenuta serialità e semplicità della questione trattata, attenendosi quanto alle altre fasi del giudizio liquidate, evidentemente, ai parametri minimi previsti alla tabella per la materia previdenziale e rendendo individuabile, seppure implicitamente ovvero attraverso la complessiva somma liquidata e il calcolo delle altre tre fasi sui valori minimi, lo scaglione di valore utilizzato, che è poi quello dichiarato dallo stesso ricorrente.
Ciò premesso, quanto al primo motivo di appello, il riferimento alla serialità e semplicità della questione trattata, in disparte la questione della violazione dei minimi inderogabili che verrà di seguito esaminata, lungi dal sottovalutare le precise indicazioni del legislatore per le valutazioni della difficoltà della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite e dall'integrare una motivazione soltanto apparente, anche in conformità ai principi elaborati dalla Suprema Corte, è in realtà frutto di una esatta considerazione delle difficoltà rappresentate dai temi proposti in causa, coerente quindi con la tipologia di impegno richiesto al difensore.
Nella fattispecie, infatti, il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sottoposto alla controparte e al giudice questioni di fatto e di diritto connotate da semplicità, e tali rimaste nonostante l'eccezione formulata in proposito dall' in merito alla valutazione dell'invalidità secondo i parametri di invalidità Pt_2 contributiva, che il primo giudice aveva infatti facilmente disatteso richiamando un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in conformità peraltro a quanto segnalato da nelle Pt_1 difese formulate fin dalla prima udienza cartolare tenutasi, nelle quali aveva segnalato i provvedimenti della Suprema Corte in materia, n. 13495 del 2003 e 9081 del 2013.
Ed anche l'applicabilità in ipotesi quale quella di specie dell'istituto della cd. finestra mobile, già dal 2018 risolto dalla giurisprudenza in conformità con il rilievo mosso dall reso necessario dalla mancata Pt_2 allegazione dello stesso da parte del ricorrente, non implicava particolari difficoltà, deponendo in tal senso i riferimenti giurisprudenziali contenuti in sentenza, che lungi dal confermare la difficoltà della controversia ne attestavano, al contrario, la semplicità, rilevata correttamente dal primo giudice.
Può quindi fondatamente affermarsi che, posto che il procedimento non presentava particolari difficoltà, tanto più che si era svolto senza che nelle udienze di trattazione fosse stato necessario lo svolgimento di particolari deduzioni d'udienza, salvo richiamare orientamenti da tempo consolidati in merito ai criteri di valutazione dell'invalidità e segnalare la superfluità della nomina di un consulente tecnico d'ufficio come disposto con l'originario decreto di fissazione della prima udienza, e senza che fosse stata necessaria una discussione finale della causa, se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio, tanto più che in appena tre udienze, svolte nelle forme della trattazione scritta, la controversia era stata decisa, la motivazione della semplicità e serialità della questione trattata riportata in sentenza dal Tribunale fosse tutto meno che apparente e si profilasse soprattutto rispettosa delle previsioni dell'art. 4, comma 1, del DM
55 del 2014 ovvero frutto di una ponderata valutazione delle reali difficoltà presentate dalla causa ai fini della liquidazione delle spese di lite.
*
Il Collegio reputa anche infondate le doglianze formulate dalla difesa appellante con il secondo motivo di appello, che attiene alla “onnicomprensiva unitaria” determinazione del compenso professionale.
Il primo giudice, infatti, ha manifestato la volontà di liquidarlo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, riferendosi ai valori minimi e implicitamente allo scaglione di valore da
26.000,01 a 52.000,00 euro, come facilmente ricavabile sia dalla precisazione che al di sotto dei valori minimi avesse inteso liquidare soltanto la fase istruttoria/trattazione, rilevando che nella stessa era stata trattata una questione seriale e semplice, correttamente a parere del collegio, come già sopra precisato sia dall'importo liquidato in sentenza, del tutto congruente con la somma dei parametri minimi indicati per le singole fasi in tale scaglione una volta esclusa quella di trattazione/istruttoria, liquidata sotto i minimi.
Ed il giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in conformità ai principi elaborati dalla
Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese processuali successive al D.M. n. 55 del 2014, non è neppure vincolato alla determinazione delle stesse secondo i valori medi indicati, e a motivare nel caso di scostamento dai parametri medi, se non apprezzabile, come qui non verificatosi, al contrario dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.
*
Coglie, invece, nel segno la censura formulata con il terzo motivo di appello, riferita alla liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e/o istruttoria perché operata in violazione dei valori minimi inderogabili.
La liquidazione per tale fase, pacificamente non rispettosa dei valori minimi previsti dalla tabella di riferimento, non ha infatti tenuto conto del fatto che non è più consentita, neppure se motivata, una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita,
a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n.
10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale
“appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 31.01.2023) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea
l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense”
(cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento del terzo motivo di appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, parametrandoli per le quattro fasi del giudizio, compresa quella di trattazione e/o istruttoria, riferendosi alla tabella delle cause di previdenza del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022, vigenti alla data della sentenza (6.12.2022) in base ai valori minimi dello scaglione pacificamente applicabile, ossia quello indeterminabile (da 26.000,01 a
52.000,00 euro), non essendovi motivo, per le ragioni sopra precisate, di fare applicazione dei parametri medi. Tali compensi minimi sono pari complessivamente a 4.636,5 euro, ottenuti riducendo del 50% i valori medi previsti per ciascuna delle quattro fasi per le controversie previdenziali di questo valore nella tabella delle cause di previdenza (valori medi di 1.701,00+1.204,00+2.693,00+3.675,00, per un totale di 9.273,00, da ridursi del 50%), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
In ragione del solo parziale accoglimento dei motivi di appello, vanno invece compensate per metà tra le parti le spese di questo grado del giudizio che, per la metà residua, vanno quantificate come da dispositivo, in considerazione della reale complessità della lite e degli adempimenti che la medesima ha richiesto applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/214, come modificato dal DM 147/2022, nella tabella per i giudizi davanti alla Corte d'appello, per le controversie di valore pari alla accertata differenza tra la somma effettivamente spettante a titolo di spese legali (4.636,5) e quella (3.500,00 euro) liquidata dal giudice di primo grado, in cui vanno però incluse anche le spese generali al 15% (si veda su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
Le stesse sono conseguentemente pari a 480,75 € complessivi, ottenuti considerando i parametri riferiti dal
DM 55/2014 alle controversie di appello di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro e i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (536+536+851, per un totale di 1.923,00 euro, da ridursi del 50% per ottenere i compensi minimi e di un ulteriore 50% per la compensazione operata), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, in questo grado del giudizio alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. e dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. 55 del
2014, che non si sono effettivamente svolte, in ragione sempre dei principi sora evidenziati (la controversia
è stata definita in prima udienza e sul punto si richiama Cass. n. 10206/2021 sopra citata).
Le spese anche di questo grado del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che hanno dichiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 Pt_2 sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 06.12.2022, n. 1129 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, ridetermina in complessivi euro 4.636,5 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
Pt_2 compensa per metà tra le parti le spese di questo grado del giudizio e condanna l alla rifusione della Pt_2 restante metà in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 480,75, oltre spese generali al 15%
e accessori dovuti per legge, da distrarsi anche per questo grado del giudizio in favore dei suoi difensori anticipatari.
Cagliari, 25 luglio 2025 La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa