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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 04.11.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 07.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 323 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma ed ivi risiede, via del Fontanile Nuovo n. 82, elettivamente domiciliato in
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni RINALDI,
che lo rappresenta e difende, unitariamente agli Avv.ti Walter MICELI, Fabio
NC e OL ER, in forza di procura speciale in allegato al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f., ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore,
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
pagina 1 “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999,
in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente
svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 604,31 oltre
interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'Intestato Tribunale Parte_1
nei confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 604,31 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), ai sensi dell'art. 7 del
CCNL del 2001, relativamente all'anno scolastico 2020/2021 e per una parte dell'anno scolastico 2021/2022
2. In particolare, il ricorrente ha esposto:
− di avere ricoperto il ruolo di docente presso il liceo artistico “Fois” di Cagliari;
− di aver svolto plurime docenze temporanee alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; CP_1
− che per l'anno scolastico 2020/2021 e per parte dell'anno scolastico 2021/2022 (per quest'ultimo solo con riguardo al contratto di supplenza con decorrenza giuridica dal 15.11.2021 fino al 08.06.2022) non ha percepito in busta paga la voce
pagina 2 retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.),
contrattualmente prevista solo in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ma non in caso di contratti relativi alla copertura di esigenze diverse da quelle relative al completamento dell'organico di diritto (supplenze sino al 31
agosto) o di fatto (supplenze sino al 30 giugno);
− che la misura della R.P.D. spettante per la cattedra settimanale completa è pari a euro 5,82 (quota R.P.D.) giornaliera (calcolata sulla base di euro 174,50 mensili :30
giorni) sino al 31.12.2021 e pari a euro 6,15 (calcolata sulla base di euro 184,30
mensili:30 giorni) dal 1.01.2022;
− di aver espletato due supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, con contratto a tempo determinato, di cui:
I. la prima supplenza per 6 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18
ore), per un totale di 229 giorni, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 444,26, calcolata moltiplicando euro 5,82 – quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base delle 6 ore settimanali x 229 giorni;
II. la seconda supplenza con orario di 15 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18 ore), per un totale di 33 giorni, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 160,05, calcolata moltiplicando euro 5,82 – quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base di
15 ore settimanali x 33 giorni;
III. di aver svolto un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 dal
15/11/2021 fino al 08.06.2022, con orario di 2 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18 ore) per un numero di giorni 47 giorni fino al
31.12.2021, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 30,39, calcolata moltiplicando euro 5,82 quota R.P.D.
giornaliera proporzionata sulla base di 2 ore settimanali x47 giorni;
e che a
pagina 3 partire dal 1/01/2022 fino al 08.06.2022, ha svolto per 2 ore settimanali
(rispetto al monte ore completo di 18 ore) un numero di giorni di supplenza pari a 159, maturando il diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 108,65, calcolata moltiplicando euro 6,15–159 giorni.
Su tali basi il ricorrente ha dedotto che l'ammontare complessivo della R.P.D per gli anni scolastici 2020/2021 e l'incarico di supplenza per l'annualità 2021/2022 è
pari a euro 604,31.
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace
4. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei termini che seguono.
In via preliminare, in fatto, deve osservarsi che la ricostruzione del numero di ore relativo alla voce di cui precedente punto I) presenta un calcolo parzialmente inesatto.
Nello specifico, come risulta dallo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo per l'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente è stato titolare di un incarico di docenza presso la scuola primaria con decorrenza dal 6.10.2020 al 8.06.2021 per sei ore settimanali.
Sempre nel suddetto anno scolastico, il ricorrente è stato destinatario di un secondo incarico di docenza presso la scuola superiore con decorrenza dal 10.12.2021 fino al 11.01.2021, per un numero di ore pari a 9.
Di conseguenza:
a) dal 06.10.2020 (data di inizio del primo contratto) al 9.12.2020 (giorno antecedente all'inizio secondo contratto) ha prestato servizio per un numero di ore pari a 6 settimanali e per 65 giorni;
b) dal 10.12.2020 (data di inizio del secondo contratto) al 11.12.2020 (data di conclusione del secondo contratto) il ricorrente ha prestato servizio per 15 ore
pagina 4 settimanali, in quanto, in tale periodo, il contratto da 6 ore settimanali e il suddetto da 9 ore settimanali si sovrappongono per un numero di giorni pari a 33, come correttamente calcolato all'interno della voce di cui al punto II);
c) dal 12.12.2021 (giorno successivo alla conclusione del secondo contratto) al
8.06.2021(data di conclusione del primo contratto) il ricorrente ha prestato servizio per 6 ore settimanali e per un numero di giorni pari a 148.
Da quanto esposto si deve, pertanto, concludere che – nei periodi di cui alla lettera a) e alla lettera c) – il ricorrente abbia svolto complessivamente sei ore settimanali per un numero di giorni pari a 213, e non sei ore settimanali per 229 giorni, come indicato in sede nel ricorso (cfr. punto I di cui sopra).
Nel merito, preme sottolineare, come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito, l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il
pagina 5 personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il
personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione
professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla
luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez.
L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass. civ., Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il
compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione
alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7
del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione
finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata
clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore
pagina 6 della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di
servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché
il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art.
384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si
enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza
operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
Nella vicenda scrutinata, , in base dello stato matricolare, ha Parte_1
espletato vari incarichi di docenza per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
presso il CP_2
Posto quanto sopra, è necessario stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti ben possono essere utilizzati i conteggi esposti da in ricorso, salvo quelli relativi ad una Parte_1
parte dell'anno scolastico 2020/2021 e al totale complessivo delle somme dovute,
pagina 7 che risulta errato (che, come osservato in precedenza, presentano alcune inesattezze).
Nello specifico:
A. Dal 06.10.2020 (data di inizio del primo contratto) al 9.12.2020 (giorno antecedente all'inizio secondo contratto) il ricorrente ha svolto 6 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18 ore), per un totale di 65
giorni, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 126,10 , calcolata moltiplicando euro 5,82 (quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base delle 6 ore settimanali x 65 giorni);
B. dal 10.12.2020 (data di inizio del secondo contratto) al 11.12.2020 ( data di conclusione del secondo contratto), ha svolto 15 ore settimanali rispetto al monte ore completo di 18 ore), per un totale di 33 giorni, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 160,05, calcolata moltiplicando euro 5,82 (quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base delle 6 ore settimanali x 33 giorni, correttamente calcolata da parte ricorrente all'interno della voce di cui al punto II)
C. dal 12.12.2020 (giorno successivo alla conclusione del primo contratto) al
8.06.2021(data di conclusione del primo contratto) ha svolto 6 ore settimanali
(rispetto al monte ore completo di 18 ore), per un totale di 148 giorni,
maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 287,12 , calcolata moltiplicando euro 5,82 (quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base delle 6 ore settimanali x 148 giorni).
Nei periodi di cui alla lettera A) e alla lettera C) risulta, pertanto, che il ricorrente ha diritto alla retribuzione professionale docente per la somma complessiva pari ad euro 403,22.
In proposito, è opportuno prendere posizione sulla richiesta in ordine all'ammontare complessivo delle somme dovute.
pagina 8 Difatti, l'importo complessivo richiesto dal ricorrente (euro 604,31) è inferiore rispetto a quello effettivamente maturato (importo verificato dallo scrivente: euro
702,31).
Lo scrivente ritiene, tuttavia, di non poter liquidare una somma superiore a quella indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
In virtù del principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ex art. 112
c.p.c, infatti, il Giudice non può però riconoscere un beneficio maggiore rispetto a quello domandato dalla parte, in quanto ciò integrerebbe l'ipotesi di ulta petitum,
con il conseguente insorgere di un vizio suscettibile di venire censurato in sede di gravame.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a la somma di
[...] Parte_1
complessivi euro 604,31, a titolo di R.P.D. – Retribuzione Professionale del
Docente.
Il convenuto deve essere condannato a rifondere CP_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e Parte_1
che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente nei termini di cui in motivazione
2. condanna il a pagare a Controparte_1
pagina 9 , per il titolo dedotto, la somma di euro 604,31, oltre Parte_1
interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere delle spese del presente CP_3 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 275,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.ti Giovanni RINALDI, Walter MICELI, Fabio NC e OL
ER.
Cagliari, 07.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 10