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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 123/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(P.I.: ), P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliato in NAPOLI, P.TTA MATILDE CP_1 Parte_2
SERRAO n. 7, con il patrocinio dell'avv. ETTORE GASSANI, contro
Controparte_2
(P.I.: ), P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 23 Pt_ elettivamente domiciliata in SALERNO, VIA DIAZ, TRAV. GUGLIEMI , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI ESPOSITO,
e contro
Controparte_3
(P.I.: IT 03554090286),
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, PIAZZA EREMITANI n. 18, con il patrocinio dagli avv.ti OLIVIERO EDOARDO PESSI e TOMMASO PERILONGO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2530/2023, depositata in data
21.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
Tutto ciò premesso l'appellante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia,
Voglia in riforma della sentenza num. 2530/23-RG. 3231/23 del Tribunale di Padova, in via istruttoria, ammettere la CTU tecnica sul veicolo marca Porsche, modello Macan - telaio num. WP1ZZZ95ZLLB01940, targato FX 688YA, accogliere l'appello e dichiarare la responsabilità contrattuale della condannando Controparte_2
l'appellata al risarcimento dei danni come da domanda, condannare l'appellata al pagamento della somma di Euro 20.871,26# per danno emergente oltre al risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo in misura pari all'importo del danno ovvero maggiore o minore ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, compensi ed accessori di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Tenere indenne l'appellante dalle spese di giudizio nei confronti della evocata in giudizio unicamente per il Controparte_3
perfezionamento del contraddittorio.
pagina 2 di 23 Conclusioni dell'appellata Controparte_2
come da comparsa di costituzione per l'integrale rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di I grado e condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite da determinare anche ai sensi dell'art 96 Cpc stante la palese temerarietà della iniziativa giudiziale, il tutto in favore dell'appellata Controparte_2
anticipante.
Conclusioni dell'appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, e previa ogni più utile declaratoria,
- in via principale: respingere l'appello promosso da avverso la Sentenza Parte_1
n. 2530/2023 d.d. 14 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata in pari data, resa dal Tribunale di Padova ad esito del giudizio R.G. 3231/23, per le ragioni esposte in atti;
e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 2530/2023 d.d. 14 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata in pari data;
- in via subordinata: per le ragioni esposte in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'Appellante, accettare e dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato e, per l'effetto, limitare in funzione dei criteri di cui all'art. 1227 c.c. qualunque condanna dovesse essere comminata nei confronti delle parti appellate, e respingere, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva formulata anche a titolo di appello incidentale dal nei confronti di Controparte_4 [...]
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata;
CP_3
in ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese di lite e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, la Parte_1
pagina 3 di 23 premettendo:
- che in data 7.8.19 acquistava l'autoveicolo marca Porsche, modello “Macan”, telaio n. WP1ZZZ95ZLLB01940, targato FX 688YA, presso la concessionaria
[...]
CP_2
- che in data 26.9.21 il mezzo, dopo avere segnalato un'anomalia, si fermava e veniva trasportato presso il vicino centro assistenza Porsche della sito in CP_5
Arezzo, via Giacomo Konz nn. 63/65,
- che la causa del guasto era individuata nella rottura del motore per malfunzionamento della pompa del vuoto o depressore, venendo preventivata una spesa di riparazione di € 20.871,26,
- che la circostanza risultava confermata anche da una perizia,
- che, trattandosi di un difetto di fabbricazione, sussisteva la responsabilità
extracontrattuale della casa costruttrice,
- che, del pari, doveva ritenersi responsabile contrattualmente la Controparte_2
in qualità di venditrice,
- che la mancata disponibilità del mezzo per esigenze lavorative e/o di rappresentanza le aveva comportato un danno patrimoniale,
- che la mediazione obbligatoria non aveva avuto alcun esito,
ha chiesto, previo svolgimento di CTU, la condanna di ovvero di Controparte_3
anche in solido, al risarcimento dei danni derivati al veicolo, nonché Controparte_2
di quelli conseguiti al mancato utilizzo del mezzo nella complessiva misura di €
20.871,00, previa rivalutazione monetaria del dovuto e con maggiorazione degli interessi compensativi dall'evento al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2
- osservava che la richiesta dell'attrice si basava su una mera ipotesi e che, pertanto,
pagina 4 di 23 l'istanza volta all'esperimento della consulenza tecnica doveva reputarsi esplorativa,
- riferiva che l'attrice aveva già instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, convenendo la sola concessionaria, dapprima avanti al Tribunale di
Napoli e, a seguito del rilievo della propria incompetenza, innanzi quello di Salerno in sede di riassunzione,
- aggiungeva che con ordinanza del 28.4.22 il ricorso era stato dichiarato inammissibile,
- eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Padova, affermando che sussisteva quella del Tribunale di Salerno,
- obiettava, in subordine, il difetto di legittimazione attiva di nel Parte_1
presupposto per cui, terminato il leasing, il veicolo era stato ceduto in data 19.7.22 alla come risultante dal certificato cronologico della Controparte_6
relativa targa,
- precisava che, in seguito, l'automobile era stata oggetto di un ulteriore passaggio di proprietà in data 7.2.23, cui era conseguito anche un cambio della targa ad essa associata,
- ribadiva che, alla luce di tali fatti, non era più possibile accertare l'effettivo stato del veicolo mediante perizia, data l'indisponibilità del mezzo,
- sosteneva, di conseguenza, che non era nemmeno verificabile l'asserito vizio costruttivo e l'eventuale quantificazione del danno, tenuto conto che il preventivo del centro Porsche di Arezzo e la consulenza versata in atti non erano elementi sufficienti a dimostrare la pretesa avanzata in giudizio,
- contestava, nel merito, che l'intervento del 6.11.20 avesse avuto ad oggetto il motore, replicando che in realtà si trattava di un problema ai freni e alle luci,
- evidenziava che il giorno 19.12.19 l'amministratrice delegata della società attrice si pagina 5 di 23 era recata presso la concessionaria, chiedendo la sostituzione del parabrezza,
- sottolineava che non risultava alcun tagliando o manutenzione ordinaria del mezzo presso i centri Porsche, segnalando quindi che tali attività erano state svolte da officine esterne non autorizzate,
- opponeva una carenza della propria legittimazione passiva, deducendo che, da un lato, gli interventi tecnici eseguiti presso la non avevano Controparte_2
coinvolto il motore, e, dall'altro, che l'attrice si era limitata a rappresentare quanto già allegato in sede di ATP,
- sosteneva di avere diritto di essere manlevata da parte di Controparte_3
affermando:
o che con a fattura di vendita n. 1313044399 del 17.7.19 il veicolo le era stato appunto ceduto da quest'ultima,
o che, a sua volta, essa aveva alienato il mezzo alla Controparte_7
come risultante dalla fattura n. 194P4000171 del 5.8.19,
[...]
o che quest'ultima l'aveva poi concessa in locazione finanziaria alla
[...]
Parte_1
- specificava che, pur trattandosi di una vendita a catena, aveva diritto di rivalsa verso la dato che il suo inadempimento era connesso o Controparte_3
consequenziale a quello del primo venditore, secondo quanto affermato in atto di citazione,
- instava, in via preliminare, per l'accertamento della carenza dei presupposti processuali evidenziati in comparsa,
- chiedeva, da ultimo, di dichiarare la per i motivi espositi, Controparte_3
tenuta a garantirla e manlevarla per ogni ipotesi di soccombenza.
Costituitasi a sua volta in giudizio, quest'ultima:
pagina 6 di 23 - deduceva che in data 7.8.19 la aveva sottoscritto con Porsche Parte_1
Financial Services Italia S.p.A. un contratto di leasing, avente scadenza il 7.9.23, per la concessione in uso e il possibile acquisto dal Centro Porsche Napoli della vettura in oggetto,
- riferiva che in data 27.9.21 l'attrice aveva fatto condurre la vettura presso il Centro di Arezzo, lamentando una “forte rumorosità del motore e l'accensione di CP_3
varie spie” da cui la necessità di fermo dell'auto,
- affermava che il malfunzionamento era da attribuire alla scarsa manutenzione e/o al non corretto utilizzo del mezzo da parte dell'utilizzatore, dato che non lo aveva mai sottoposto ad alcun tagliando o intervento di manutenzione ordinaria completa presso le autofficine autorizzate riferibili al marchio CP_3
- aggiungeva che l'attrice non aveva accettato di trasferire la vettura presso la sede di
, nonostante il suggerimento ricevuto dal Centro di Arezzo, CP_6
- riportava che in data 5.11.21 la General Food S.p.A. aveva chiesto informazioni sui tempi di consegna della vettura, a cui si era risposto evidenziando:
o che, in qualità di importatrice commerciale del Gruppo Porsche, essa era estranea alla vicenda,
o che si era comunque interfacciata presso il Centro di Arezzo, il quale l'aveva assicurata che l'attrice fosse stata informata sui tempi e sulle difficoltà di effettuare tempestivamente l'intervento,
o che comunque, l'autorizzazione allo smontaggio del motore era subentrato solo successivamente,
- segnalava che il 26.1.22 l'attrice si era quindi rivolta al Centro Porsche di Napoli per chiedere la sostituzione del motore e il risarcimento dei danni, inviando la relativa comunicazione, per mera conoscenza, anche ad essa e al di Arezzo, CP_4
pagina 7 di 23 - affermava che con nota del 1.2.22 il Centro di Napoli aveva contestato le pretese avversarie, precisando che l'intervento dallo stesso effettuato sull'automobile in data
6.11.20 aveva avuto ad oggetto esclusivamente l'impianto frenante e non l'esecuzione di un tagliando standard,
- deduceva che, a seguito di un esame dei pubblici registri automobilistici, era emerso:
o che l'attrice aveva acquisito la proprietà del veicolo in data 21.7.22, previo riscatto del leasing da Porsche Financial Services Italia S.p.A.,
o che contestualmente la vettura era stata ceduta alla Controparte_6
o che il successivo 7.2.23 era poi stata acquistata dalla sig.ra , Persona_1
la quale otteneva la distruzione della targa,
- segnalava l'esistenza di un difetto nella procura alle liti notificata unitamente all'atto di citazione, in quanto non recava l'indicazione di tra i soggetti nei CP_3
confronti dei quali doveva essere promossa la causa,
- eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, specificando in particolare che essa non era la società costruttrice della vettura, bensì una mera importatrice commerciale,
- opponeva la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc,
argomentando che non sarebbe stato chiarito il suo coinvolgimento nella questione in oggetto,
- obiettava il difetto della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire in capo all'attrice, argomentando che General Food S.p.A. non era più né proprietaria né locataria del mezzo,
- negava che fosse possibile accertare le cause del guasto della vettura, dato:
o che la vettura era stata ceduta in proprietà e probabilmente si trovava pagina 8 di 23 all'estero,
o che, fra l'altro, avrebbe potuto essere stata oggetto di ulteriori interventi,
o che il mezzo non era mai stato tagliandato almeno prima del 2021,
- contestava la sussistenza della propria legittimazione passiva, precisando:
o di essere un soggetto giuridico distinto rispetto alla società costruttrice dell'auto,
o di non aver venduto il bene alla Parte_1
o di non aveva eseguito alcun intervento di manutenzione alla vettura,
- sosteneva che non potesse trovare applicazione al caso di specie, per difetto dei relativi presupposti, la disciplina di cui agli artt. 115 e 116 del D. Lgs. n. 206/2005, il quale estende la responsabilità del produttore al fornitore,
- sottolineava che il difetto di fabbricazione era rimasto indimostrato,
- affermava che i malfunzionamenti fossero semmai dovuti a una negligenza dell'utilizzatore, da esaminare per gli effetti di cui all'art. 1227 cc,
- deduceva la parzialità della perizia prodotta da controparte, rilevando che non poteva ritenersi idonea neanche sotto il profilo indiziario,
- evidenziava che la richiesta di manleva del di Napoli era infondata, CP_4
in quanto si sarebbe dovuto provare che l'inadempimento del secondo fosse a lei riconducibile,
- chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc e rigettate le istanze istruttorie di parte attrice con ordinanza del 31.10.23, la causa è stata quindi decisa con la sentenza 2530/2023, pubblicata in data 21.12.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- rilevata l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali:
pagina 9 di 23 o precisando che non ricorreva alcuna nullità della procura, in quanto la stessa era apposta in calce all'atto e, pertanto, si riferiva inequivocabilmente anche a Controparte_3
o evidenziando che la citazione era sufficientemente specifica, ragion per cui non poteva dichiararsene la sua nullità,
o sottolineando che il Tribunale intestato era competente ai sensi dell'art. 33
cpc, dal momento che aveva sede in Padova, Controparte_3
- ritenuto che la domanda verso quest'ultima fosse infondata, dal momento che la stessa era mera importatrice del veicolo e non produttrice dello stesso,
- reputato che l'attrice non avesse fornito sufficienti elementi di prova in ordine all'asserito danno,
o segnalando che, in merito a quello patrimoniale per la riparazione del motore, era stato depositato solo un preventivo di spesa e non erano stati formulati capitoli di prova diretti a dimostrare l'esecuzione della riparazione,
o laddove, d'altro canto, sarebbe stato sufficiente produrre i documenti attestanti l'avvenuto pagamento,
- opinata l'infondatezza dell'ulteriore richiesta di ristoro concernente il danno subito a causa del mancato utilizzo del mezzo, non essendo stato né allegato né dimostrato il sostenimento di alcuna spesa in proposito, ha rigettato le domande proposte dall'attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in quanto soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, peraltro nei soli confronti del di Napoli, CP_4
pagina 10 di 23 come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto Controparte_2
invece il rigetto dell'appello in quanto infondato:
- eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla dato Parte_1
che il veicolo sarebbe stato oggetto di cessione a terzi prima dell'inizio del giudizio e, per tale motivo, non sarebbe più possibile svolgere una consulenza tecnica sul mezzo,
- ribadendo la sua estraneità rispetto a quanto lamentato dall'appellante, posto:
o che il precedente intervento del 6.11.20 effettuato sul mezzo non riguardava il motore,
o che la si era rivolta ad officine non autorizzate per la Parte_1
manutenzione del veicolo, sicché a loro doveva rivolgere le sue rimostranze,
o che l'appellante non aveva allegato e prodotto alcunché di nuovo rispetto al procedimento per ATP incardinato innanzi il Tribunale di Salerno e conclusosi con una declaratoria di inammissibilità,
- riproponendo la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
- sottolineando la temerarietà del gravame.
Costituitasi anche a cui la citazione veniva notificata ai fini del Controparte_3
perfezionamento del contraddittorio, questa:
- rimarcava la correttezza della sentenza di primo grado,
- denunciava la nullità della citazione in appello per irregolarità della formulazione della vocatio in ius, dato che, recando un invito a costituirsi entro settanta giorni e non venti, si sarebbe determinata una lesione del suo diritto di difesa,
- lamentava l'inammissibilità del gravame per mancanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 342 cpc e per i motivi di cui all'art. 348 bis cpc,
pagina 11 di 23 - segnalava che l'appellante aveva rinunciato ad ogni domanda nei suoi confronti,
- osservava, dunque, che la relativa parte di sentenza doveva ritenersi ormai passata in giudicato, così come la regolazione delle spese di primo grado nei suoi confronti,
- assumeva l'insussistenza di ragioni idonee a giustificare la sua evocazione in giudizio,
- evidenziava che le allegazioni di controparte circa le cause del danno rimanevano tuttora incerte,
- notava come la stessa società appellante avesse riconosciuto di non avere mai proceduto alla riparazione del veicolo,
- sosteneva l'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte in secondo grado,
precisando che fra l'altro non sarebbero neanche state riportate per intero,
- sottolineava la temerarietà dell'appello e la possibile valutazione di tale comportamento ai fini dell'art. 96 cpc.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio e assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 12 di 23 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Va rigettata, altresì, l'eccezione di nullità della citazione in appello sollevata da fondata sul fatto che l'impugnante avrebbe indicato alle Controparte_3
controparti un termine di settanta giorni anteriori alla prima udienza per costituirsi in giudizio in luogo di quello di venti giorni previsto per la proposizione del gravame incidentale.
In via preliminare, va rilevato che in effetti il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato nel giudizio di secondo grado corrisponde a quello indicato al secondo comma dell'art. 343 cpc per la proposizione dell'appello incidentale, stabilito in
“almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis, secondo comma”. È a questo termine, dunque, che l'appellante deve fare riferimento ai fini della predisposizione della citazione in appello nella parte in cui formula l'invito rivolto all'intimato a costituirsi nel procedimento in base al combinato disposto del comma primo dell'art. 342 e del terzo comma dell'art. 163 cpc.
pagina 13 di 23 Non è condivisibile, invece, l'opinione, maturata in seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 10.10.22 n. 149, secondo cui il termine sarebbe pari a quello di settanta giorni anteriori all'udienza di prima comparizione, richiamando al riguardo:
- il rinvio contenuto nell'art. 342 cpc all'art. 163 cpc, il cui terzo comma al numero sette stabilisce che l'attore formuli al convenuto l'invito a costituirsi in giudizio “nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall'articolo 166”,
- la lettera del primo comma dell'art. 347 cpc (nel testo vigente al momento della proposizione della citazione in appello da parte di , secondo il Parte_1
quale la costituzione in appello deve avvenire “secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
Va rilevato, infatti, che il termine per la costituzione tempestiva in giudizio deve trovare un giusto coordinamento con le regole proprie della fase del giudizio in cui ci si trova.
Più precisamente, in appello non potranno trovare piana applicazione le norme stabilite per la costituzione tempestiva del convenuto in primo grado, considerando che:
- da un lato, in quella sede il termine di settanta giorni è stabilito in ragione della necessità di predisporre le memorie integrative disciplinate all'art. 171 ter cpc, sconosciute invece al giudizio di riesame,
- dall'altro, si originerebbe un'incongruenza con il termine di venti giorni previsto per la formulazione dell'appello incidentale.
Queste conclusioni, poi, hanno trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 31.10.24 n. 164 con cui si è proceduto a riscrivere il primo comma dell'art. 347 cpc, il quale, dopo avere disciplinato le modalità di partecipazione al giudizio dell'appellante, afferma ora che “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di
pagina 14 di 23 citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Tanto premesso, e riscontrata quindi l'infondatezza dell'eccezione, va comunque negato che l'invito a costituirsi tempestivamente entro un termine diverso da quello prescritto potesse comportare la nullità della citazione, non essendo questo uno dei casi tassativamente contemplati dal primo comma dell'art. 164 cpc.
E, d'altronde, va precisato che nel caso in esame:
- è stata indicata la data dell'udienza di prima comparizione,
- è stato rispettato il termine minimo a comparire che deve intercorrere tra la notificazione della citazione (occorsa in data 19.1.24) e l'udienza libellata (fissata al
21.6.24), così come determinato dal secondo comma dell'art. 342 cpc,
- è stato predisposto l'invito a costituirsi.
Laddove poi non va nemmeno dimenticato che, in base al terzo alinea dell'art. 164 cpc, gli eventuali vizi della vocatio in ius devono intendersi sanati a seguito della costituzione in giudizio di avvenuta in data 12.4.24. Controparte_3
E, del pari, va escluso che possa ravvisarsi una lesione del diritto di difesa dell'appellato nell'indicazione del termine di settanta giorni in luogo di quello corretto di venti, dovendosi osservare al riguardo:
- che il termine è fissato direttamente dalla legge e, pertanto, la parte ben poteva costituirsi nel termine inferiore senza incorrere in decadenze,
- che, in ogni caso, la parte non ha spiegato in concreto quale lesione abbia subito in relazione all'errata indicazione.
3.3 Venendo quindi all'esame del merito, con il primo motivo d'appello si intende censurare la parte di sentenza in cui il primo giudice ha negato il risarcimento del danno pagina 15 di 23 nei confronti del venditore sul presupposto per cui non fosse stata prodotta la prova degli esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo. Si evidenzia, al riguardo, che nell'atto introduttivo non si era mai allegato di avere aggiustato il motore e che,
pertanto, alcuna prova poteva essere offerta al riguardo.
Le appellate contestano quanto affermato, sottolineando che lo stesso appellante avrebbe dichiarato di non avere subito alcun danno non patrimoniale, confermando di non avere riparato il veicolo.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e di conseguente condanna al pagamento del danno occorso al motore del veicolo, formulata nei confronti della concessionaria Controparte_2
per difetto della legittimazione attiva sostanziale in capo alla Parte_1
Non può essere condivisa, infatti, la ricostruzione offerta dall'appellante (puntualmente contestata dalle appellate), secondo cui tra le parti sarebbe stato concluso un contratto di compravendita in data 7.8.19 avente ad oggetto l'acquisto del mezzo.
L'esame della documentazione acquisita agli atti ha confermato che, in realtà, la aveva la disponibilità dell'automobile quale utilizzatrice, in virtù di Parte_1
un rapporto contrattuale di locazione finanziaria, come dimostrato:
- dalla carta di circolazione del veicolo (doc. n. 3, depositato dall'appellante con la citazione di primo grado), da cui emerge:
o che la proprietà del veicolo era intestata alla Porsche Financial Services
Italia S.p.A. (rigo “C.2.1”),
o che aveva la disponibilità materiale del veicolo quale Parte_1
pagina 16 di 23 conduttrice (rigo “C.3.1”),
o che in essa è anche riportata l'indicazione “data scadenza locazione
07.09.2023”,
- dal certificato cronologico estratto dal Pubblico Registro Automobilistico relativo alla targa “FX688YA” (doc. n. 4, depositato da con la comparsa Controparte_2
di risposta di primo grado), il quale riporta:
o la “prima iscrizione di veicolo nuovo” (cfr. pag. 1 del documento citato) in data 7.8.19, indicando:
▪ Porsche Financial Services Italia S.p.A. quale “proprietario”,
▪ in qualità di “venditore”, Controparte_2
▪ come “locatario”, Parte_1
▪ l'iscrizione della locazione con la relativa data di scadenza al 7.9.23,
o un primo “trasferimento di proprietà” (cfr. pagg.
1-2 del documento citato)
con data 21.7.22, riguardo al quale è precisato:
▪ il titolo in forza del quale è avvenuta la cessione (scrittura privata del
29.7.22)
▪ la società acquirente, con denominazione Controparte_6
o la cancellazione della locazione avvenuta in data 21.7.22 (cfr. pag. 2 del documento citato),
o un successivo trasferimento di proprietà del 7.2.23 (cfr. pag. 3 del documento citato) effettuato in favore di Persona_1
Alla luce di quanto riscontrato, va dunque escluso, sotto un primo profilo, che possa
Con ravvisarsi un pregiudizio in capo alla ristorabile da parte della Parte_1
pagina 17 di 23 non essendoci prova dell'acquisto della proprietà del mezzo anteriore Controparte_2
alla data di verificazione del guasto (26.9.21). La mancata conclusione di una compravendita, fra l'altro, rende irrilevante l'obiezione sollevata dall'appellante nella parte in cui richiama la disciplina della responsabilità contrattuale del venditore nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, sancita dall'art. 130 del D. Lgs.
6.9.05 n. 206, dal momento che la normativa invocata non potrebbe comunque trovare applicazione nella fattispecie in esame, posto che il rapporto non vede coinvolto un “consumatore”, così come definito alla lettera a) dell'art. 3 della medesima fonte normativa.
Né, in astratto, potrebbe riconoscersi un diritto al risarcimento lamentando che Porsche
Financial Services Italia S.p.A. fosse tenuta in ogni caso alla manutenzione straordinaria del mezzo, dato:
- che l'appellante non ha allegato alcunché in merito,
- che non è stato depositato il contratto di locazione finanziaria e, di conseguenza, non
è possibile apprezzare le relative clausole al fine di ricostruire gli obblighi ricadenti su ciascuna delle parti interessate.
Sotto un secondo profilo, poi, deve anche essere rigettata per difetto di allegazione e di prova la domanda di risarcimento per il mancato godimento del veicolo in conseguenza della sua inutilizzabilità per il difetto al motore.
Sul punto, infatti, la responsabilità contrattuale del concedente – ipotizzabile in astratto dal momento che il concedente è tenuto a garantire il godimento del bene dato in
leasing e laddove quest'ultimo risultasse inutilizzabile per un vizio originario ben dovrebbe rispondere della impossibilità di utilizzarlo medio tempore – non risulta pagina 18 di 23 debitamente circostanziata dal momento che l'appellante si è limitato a denunciare l'inadempimento, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova circa il verificarsi e l'entità del danno eventualmente patito.
Da un lato, infatti, ove si fosse voluta contestare la necessità di continuare a pagare il canone locativo pur nell'impossibilità di utilizzare il veicolo, innanzi tutto sarebbe stato necessario allegare la relativa circostanza, dimostrare l'avvenuto pagamento in epoca successiva al guasto del canone che era tenuta a versare quale Parte_1
corrispettivo per la fruizione del veicolo e, infine, fornire indicazione dell'ammontare di esso, così da consentire la quantificazione del risarcimento.
Adempimenti, questi, peraltro omessi entrambi dal patrocinio della appellante.
D'altro lato, invece, ove si fosse voluto sostenere che il mancato utilizzo della vettura avesse comportato la necessità di noleggiarne un'altra, si sarebbe, anche in tale ipotesi,
dovuto allegare la relativa circostanza e dimostrarla, ciò a cui non si è peraltro dato corso, sicché non può essere riconosciuto alcun ristoro.
3.4 Con la seconda ragione di gravame si deduce, quindi, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del Tribunale omettendo di esprimersi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica sul motore richieste nelle memorie istruttorie.
Le appellate ribadiscono, al contrario, l'inammissibilità di tali istanze, in quanto la prova per testi avrebbe ad oggetto circostanze irrilevanti, indimostrate e/o indimostrabili, mentre la CTU si rivolverebbe in un'indagine peritale materialmente impossibile a seguito dell'intervenuta alienazione del veicolo.
La censura deve considerarsi assorbita, dal momento che, una volta negata la pagina 19 di 23 sussistenza dell'an debeatur e del quantum della domanda svolta da Parte_1
a seguito del rigetto del motivo di appello esaminato sub 3.3, rimane irrilevante qualsiasi ulteriore questione attinente all'esistenza del vizio al motore.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che in caso di conferma della sentenza impugnata, la relativa decisione può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che la partecipazione di è stata giustificata Controparte_3
dalla riproposizione della domanda di manleva da parte della Controparte_2
(cfr. il relativo atto di appello, pagg. 6-7) al fine di vedersi garantita in ipotesi di soccombenza sulla domanda di risarcimento formulata dalla poi Parte_1
pagina 20 di 23 rivelatasi infondata,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
pagina 21 di 23 Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 2530/2023 resa dal Tribunale
di Padova in data 21.12.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di ciascuna controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
pagina 22 di 23 della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 23 di 23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 123/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(P.I.: ), P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliato in NAPOLI, P.TTA MATILDE CP_1 Parte_2
SERRAO n. 7, con il patrocinio dell'avv. ETTORE GASSANI, contro
Controparte_2
(P.I.: ), P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 23 Pt_ elettivamente domiciliata in SALERNO, VIA DIAZ, TRAV. GUGLIEMI , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI ESPOSITO,
e contro
Controparte_3
(P.I.: IT 03554090286),
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, PIAZZA EREMITANI n. 18, con il patrocinio dagli avv.ti OLIVIERO EDOARDO PESSI e TOMMASO PERILONGO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2530/2023, depositata in data
21.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
Tutto ciò premesso l'appellante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia,
Voglia in riforma della sentenza num. 2530/23-RG. 3231/23 del Tribunale di Padova, in via istruttoria, ammettere la CTU tecnica sul veicolo marca Porsche, modello Macan - telaio num. WP1ZZZ95ZLLB01940, targato FX 688YA, accogliere l'appello e dichiarare la responsabilità contrattuale della condannando Controparte_2
l'appellata al risarcimento dei danni come da domanda, condannare l'appellata al pagamento della somma di Euro 20.871,26# per danno emergente oltre al risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo in misura pari all'importo del danno ovvero maggiore o minore ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, compensi ed accessori di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Tenere indenne l'appellante dalle spese di giudizio nei confronti della evocata in giudizio unicamente per il Controparte_3
perfezionamento del contraddittorio.
pagina 2 di 23 Conclusioni dell'appellata Controparte_2
come da comparsa di costituzione per l'integrale rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di I grado e condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite da determinare anche ai sensi dell'art 96 Cpc stante la palese temerarietà della iniziativa giudiziale, il tutto in favore dell'appellata Controparte_2
anticipante.
Conclusioni dell'appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, e previa ogni più utile declaratoria,
- in via principale: respingere l'appello promosso da avverso la Sentenza Parte_1
n. 2530/2023 d.d. 14 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata in pari data, resa dal Tribunale di Padova ad esito del giudizio R.G. 3231/23, per le ragioni esposte in atti;
e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 2530/2023 d.d. 14 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata in pari data;
- in via subordinata: per le ragioni esposte in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'Appellante, accettare e dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato e, per l'effetto, limitare in funzione dei criteri di cui all'art. 1227 c.c. qualunque condanna dovesse essere comminata nei confronti delle parti appellate, e respingere, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva formulata anche a titolo di appello incidentale dal nei confronti di Controparte_4 [...]
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata;
CP_3
in ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese di lite e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, la Parte_1
pagina 3 di 23 premettendo:
- che in data 7.8.19 acquistava l'autoveicolo marca Porsche, modello “Macan”, telaio n. WP1ZZZ95ZLLB01940, targato FX 688YA, presso la concessionaria
[...]
CP_2
- che in data 26.9.21 il mezzo, dopo avere segnalato un'anomalia, si fermava e veniva trasportato presso il vicino centro assistenza Porsche della sito in CP_5
Arezzo, via Giacomo Konz nn. 63/65,
- che la causa del guasto era individuata nella rottura del motore per malfunzionamento della pompa del vuoto o depressore, venendo preventivata una spesa di riparazione di € 20.871,26,
- che la circostanza risultava confermata anche da una perizia,
- che, trattandosi di un difetto di fabbricazione, sussisteva la responsabilità
extracontrattuale della casa costruttrice,
- che, del pari, doveva ritenersi responsabile contrattualmente la Controparte_2
in qualità di venditrice,
- che la mancata disponibilità del mezzo per esigenze lavorative e/o di rappresentanza le aveva comportato un danno patrimoniale,
- che la mediazione obbligatoria non aveva avuto alcun esito,
ha chiesto, previo svolgimento di CTU, la condanna di ovvero di Controparte_3
anche in solido, al risarcimento dei danni derivati al veicolo, nonché Controparte_2
di quelli conseguiti al mancato utilizzo del mezzo nella complessiva misura di €
20.871,00, previa rivalutazione monetaria del dovuto e con maggiorazione degli interessi compensativi dall'evento al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2
- osservava che la richiesta dell'attrice si basava su una mera ipotesi e che, pertanto,
pagina 4 di 23 l'istanza volta all'esperimento della consulenza tecnica doveva reputarsi esplorativa,
- riferiva che l'attrice aveva già instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, convenendo la sola concessionaria, dapprima avanti al Tribunale di
Napoli e, a seguito del rilievo della propria incompetenza, innanzi quello di Salerno in sede di riassunzione,
- aggiungeva che con ordinanza del 28.4.22 il ricorso era stato dichiarato inammissibile,
- eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Padova, affermando che sussisteva quella del Tribunale di Salerno,
- obiettava, in subordine, il difetto di legittimazione attiva di nel Parte_1
presupposto per cui, terminato il leasing, il veicolo era stato ceduto in data 19.7.22 alla come risultante dal certificato cronologico della Controparte_6
relativa targa,
- precisava che, in seguito, l'automobile era stata oggetto di un ulteriore passaggio di proprietà in data 7.2.23, cui era conseguito anche un cambio della targa ad essa associata,
- ribadiva che, alla luce di tali fatti, non era più possibile accertare l'effettivo stato del veicolo mediante perizia, data l'indisponibilità del mezzo,
- sosteneva, di conseguenza, che non era nemmeno verificabile l'asserito vizio costruttivo e l'eventuale quantificazione del danno, tenuto conto che il preventivo del centro Porsche di Arezzo e la consulenza versata in atti non erano elementi sufficienti a dimostrare la pretesa avanzata in giudizio,
- contestava, nel merito, che l'intervento del 6.11.20 avesse avuto ad oggetto il motore, replicando che in realtà si trattava di un problema ai freni e alle luci,
- evidenziava che il giorno 19.12.19 l'amministratrice delegata della società attrice si pagina 5 di 23 era recata presso la concessionaria, chiedendo la sostituzione del parabrezza,
- sottolineava che non risultava alcun tagliando o manutenzione ordinaria del mezzo presso i centri Porsche, segnalando quindi che tali attività erano state svolte da officine esterne non autorizzate,
- opponeva una carenza della propria legittimazione passiva, deducendo che, da un lato, gli interventi tecnici eseguiti presso la non avevano Controparte_2
coinvolto il motore, e, dall'altro, che l'attrice si era limitata a rappresentare quanto già allegato in sede di ATP,
- sosteneva di avere diritto di essere manlevata da parte di Controparte_3
affermando:
o che con a fattura di vendita n. 1313044399 del 17.7.19 il veicolo le era stato appunto ceduto da quest'ultima,
o che, a sua volta, essa aveva alienato il mezzo alla Controparte_7
come risultante dalla fattura n. 194P4000171 del 5.8.19,
[...]
o che quest'ultima l'aveva poi concessa in locazione finanziaria alla
[...]
Parte_1
- specificava che, pur trattandosi di una vendita a catena, aveva diritto di rivalsa verso la dato che il suo inadempimento era connesso o Controparte_3
consequenziale a quello del primo venditore, secondo quanto affermato in atto di citazione,
- instava, in via preliminare, per l'accertamento della carenza dei presupposti processuali evidenziati in comparsa,
- chiedeva, da ultimo, di dichiarare la per i motivi espositi, Controparte_3
tenuta a garantirla e manlevarla per ogni ipotesi di soccombenza.
Costituitasi a sua volta in giudizio, quest'ultima:
pagina 6 di 23 - deduceva che in data 7.8.19 la aveva sottoscritto con Porsche Parte_1
Financial Services Italia S.p.A. un contratto di leasing, avente scadenza il 7.9.23, per la concessione in uso e il possibile acquisto dal Centro Porsche Napoli della vettura in oggetto,
- riferiva che in data 27.9.21 l'attrice aveva fatto condurre la vettura presso il Centro di Arezzo, lamentando una “forte rumorosità del motore e l'accensione di CP_3
varie spie” da cui la necessità di fermo dell'auto,
- affermava che il malfunzionamento era da attribuire alla scarsa manutenzione e/o al non corretto utilizzo del mezzo da parte dell'utilizzatore, dato che non lo aveva mai sottoposto ad alcun tagliando o intervento di manutenzione ordinaria completa presso le autofficine autorizzate riferibili al marchio CP_3
- aggiungeva che l'attrice non aveva accettato di trasferire la vettura presso la sede di
, nonostante il suggerimento ricevuto dal Centro di Arezzo, CP_6
- riportava che in data 5.11.21 la General Food S.p.A. aveva chiesto informazioni sui tempi di consegna della vettura, a cui si era risposto evidenziando:
o che, in qualità di importatrice commerciale del Gruppo Porsche, essa era estranea alla vicenda,
o che si era comunque interfacciata presso il Centro di Arezzo, il quale l'aveva assicurata che l'attrice fosse stata informata sui tempi e sulle difficoltà di effettuare tempestivamente l'intervento,
o che comunque, l'autorizzazione allo smontaggio del motore era subentrato solo successivamente,
- segnalava che il 26.1.22 l'attrice si era quindi rivolta al Centro Porsche di Napoli per chiedere la sostituzione del motore e il risarcimento dei danni, inviando la relativa comunicazione, per mera conoscenza, anche ad essa e al di Arezzo, CP_4
pagina 7 di 23 - affermava che con nota del 1.2.22 il Centro di Napoli aveva contestato le pretese avversarie, precisando che l'intervento dallo stesso effettuato sull'automobile in data
6.11.20 aveva avuto ad oggetto esclusivamente l'impianto frenante e non l'esecuzione di un tagliando standard,
- deduceva che, a seguito di un esame dei pubblici registri automobilistici, era emerso:
o che l'attrice aveva acquisito la proprietà del veicolo in data 21.7.22, previo riscatto del leasing da Porsche Financial Services Italia S.p.A.,
o che contestualmente la vettura era stata ceduta alla Controparte_6
o che il successivo 7.2.23 era poi stata acquistata dalla sig.ra , Persona_1
la quale otteneva la distruzione della targa,
- segnalava l'esistenza di un difetto nella procura alle liti notificata unitamente all'atto di citazione, in quanto non recava l'indicazione di tra i soggetti nei CP_3
confronti dei quali doveva essere promossa la causa,
- eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, specificando in particolare che essa non era la società costruttrice della vettura, bensì una mera importatrice commerciale,
- opponeva la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc,
argomentando che non sarebbe stato chiarito il suo coinvolgimento nella questione in oggetto,
- obiettava il difetto della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire in capo all'attrice, argomentando che General Food S.p.A. non era più né proprietaria né locataria del mezzo,
- negava che fosse possibile accertare le cause del guasto della vettura, dato:
o che la vettura era stata ceduta in proprietà e probabilmente si trovava pagina 8 di 23 all'estero,
o che, fra l'altro, avrebbe potuto essere stata oggetto di ulteriori interventi,
o che il mezzo non era mai stato tagliandato almeno prima del 2021,
- contestava la sussistenza della propria legittimazione passiva, precisando:
o di essere un soggetto giuridico distinto rispetto alla società costruttrice dell'auto,
o di non aver venduto il bene alla Parte_1
o di non aveva eseguito alcun intervento di manutenzione alla vettura,
- sosteneva che non potesse trovare applicazione al caso di specie, per difetto dei relativi presupposti, la disciplina di cui agli artt. 115 e 116 del D. Lgs. n. 206/2005, il quale estende la responsabilità del produttore al fornitore,
- sottolineava che il difetto di fabbricazione era rimasto indimostrato,
- affermava che i malfunzionamenti fossero semmai dovuti a una negligenza dell'utilizzatore, da esaminare per gli effetti di cui all'art. 1227 cc,
- deduceva la parzialità della perizia prodotta da controparte, rilevando che non poteva ritenersi idonea neanche sotto il profilo indiziario,
- evidenziava che la richiesta di manleva del di Napoli era infondata, CP_4
in quanto si sarebbe dovuto provare che l'inadempimento del secondo fosse a lei riconducibile,
- chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc e rigettate le istanze istruttorie di parte attrice con ordinanza del 31.10.23, la causa è stata quindi decisa con la sentenza 2530/2023, pubblicata in data 21.12.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- rilevata l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali:
pagina 9 di 23 o precisando che non ricorreva alcuna nullità della procura, in quanto la stessa era apposta in calce all'atto e, pertanto, si riferiva inequivocabilmente anche a Controparte_3
o evidenziando che la citazione era sufficientemente specifica, ragion per cui non poteva dichiararsene la sua nullità,
o sottolineando che il Tribunale intestato era competente ai sensi dell'art. 33
cpc, dal momento che aveva sede in Padova, Controparte_3
- ritenuto che la domanda verso quest'ultima fosse infondata, dal momento che la stessa era mera importatrice del veicolo e non produttrice dello stesso,
- reputato che l'attrice non avesse fornito sufficienti elementi di prova in ordine all'asserito danno,
o segnalando che, in merito a quello patrimoniale per la riparazione del motore, era stato depositato solo un preventivo di spesa e non erano stati formulati capitoli di prova diretti a dimostrare l'esecuzione della riparazione,
o laddove, d'altro canto, sarebbe stato sufficiente produrre i documenti attestanti l'avvenuto pagamento,
- opinata l'infondatezza dell'ulteriore richiesta di ristoro concernente il danno subito a causa del mancato utilizzo del mezzo, non essendo stato né allegato né dimostrato il sostenimento di alcuna spesa in proposito, ha rigettato le domande proposte dall'attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in quanto soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, peraltro nei soli confronti del di Napoli, CP_4
pagina 10 di 23 come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto Controparte_2
invece il rigetto dell'appello in quanto infondato:
- eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla dato Parte_1
che il veicolo sarebbe stato oggetto di cessione a terzi prima dell'inizio del giudizio e, per tale motivo, non sarebbe più possibile svolgere una consulenza tecnica sul mezzo,
- ribadendo la sua estraneità rispetto a quanto lamentato dall'appellante, posto:
o che il precedente intervento del 6.11.20 effettuato sul mezzo non riguardava il motore,
o che la si era rivolta ad officine non autorizzate per la Parte_1
manutenzione del veicolo, sicché a loro doveva rivolgere le sue rimostranze,
o che l'appellante non aveva allegato e prodotto alcunché di nuovo rispetto al procedimento per ATP incardinato innanzi il Tribunale di Salerno e conclusosi con una declaratoria di inammissibilità,
- riproponendo la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
- sottolineando la temerarietà del gravame.
Costituitasi anche a cui la citazione veniva notificata ai fini del Controparte_3
perfezionamento del contraddittorio, questa:
- rimarcava la correttezza della sentenza di primo grado,
- denunciava la nullità della citazione in appello per irregolarità della formulazione della vocatio in ius, dato che, recando un invito a costituirsi entro settanta giorni e non venti, si sarebbe determinata una lesione del suo diritto di difesa,
- lamentava l'inammissibilità del gravame per mancanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 342 cpc e per i motivi di cui all'art. 348 bis cpc,
pagina 11 di 23 - segnalava che l'appellante aveva rinunciato ad ogni domanda nei suoi confronti,
- osservava, dunque, che la relativa parte di sentenza doveva ritenersi ormai passata in giudicato, così come la regolazione delle spese di primo grado nei suoi confronti,
- assumeva l'insussistenza di ragioni idonee a giustificare la sua evocazione in giudizio,
- evidenziava che le allegazioni di controparte circa le cause del danno rimanevano tuttora incerte,
- notava come la stessa società appellante avesse riconosciuto di non avere mai proceduto alla riparazione del veicolo,
- sosteneva l'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte in secondo grado,
precisando che fra l'altro non sarebbero neanche state riportate per intero,
- sottolineava la temerarietà dell'appello e la possibile valutazione di tale comportamento ai fini dell'art. 96 cpc.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio e assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 12 di 23 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Va rigettata, altresì, l'eccezione di nullità della citazione in appello sollevata da fondata sul fatto che l'impugnante avrebbe indicato alle Controparte_3
controparti un termine di settanta giorni anteriori alla prima udienza per costituirsi in giudizio in luogo di quello di venti giorni previsto per la proposizione del gravame incidentale.
In via preliminare, va rilevato che in effetti il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato nel giudizio di secondo grado corrisponde a quello indicato al secondo comma dell'art. 343 cpc per la proposizione dell'appello incidentale, stabilito in
“almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis, secondo comma”. È a questo termine, dunque, che l'appellante deve fare riferimento ai fini della predisposizione della citazione in appello nella parte in cui formula l'invito rivolto all'intimato a costituirsi nel procedimento in base al combinato disposto del comma primo dell'art. 342 e del terzo comma dell'art. 163 cpc.
pagina 13 di 23 Non è condivisibile, invece, l'opinione, maturata in seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 10.10.22 n. 149, secondo cui il termine sarebbe pari a quello di settanta giorni anteriori all'udienza di prima comparizione, richiamando al riguardo:
- il rinvio contenuto nell'art. 342 cpc all'art. 163 cpc, il cui terzo comma al numero sette stabilisce che l'attore formuli al convenuto l'invito a costituirsi in giudizio “nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall'articolo 166”,
- la lettera del primo comma dell'art. 347 cpc (nel testo vigente al momento della proposizione della citazione in appello da parte di , secondo il Parte_1
quale la costituzione in appello deve avvenire “secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
Va rilevato, infatti, che il termine per la costituzione tempestiva in giudizio deve trovare un giusto coordinamento con le regole proprie della fase del giudizio in cui ci si trova.
Più precisamente, in appello non potranno trovare piana applicazione le norme stabilite per la costituzione tempestiva del convenuto in primo grado, considerando che:
- da un lato, in quella sede il termine di settanta giorni è stabilito in ragione della necessità di predisporre le memorie integrative disciplinate all'art. 171 ter cpc, sconosciute invece al giudizio di riesame,
- dall'altro, si originerebbe un'incongruenza con il termine di venti giorni previsto per la formulazione dell'appello incidentale.
Queste conclusioni, poi, hanno trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 31.10.24 n. 164 con cui si è proceduto a riscrivere il primo comma dell'art. 347 cpc, il quale, dopo avere disciplinato le modalità di partecipazione al giudizio dell'appellante, afferma ora che “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di
pagina 14 di 23 citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Tanto premesso, e riscontrata quindi l'infondatezza dell'eccezione, va comunque negato che l'invito a costituirsi tempestivamente entro un termine diverso da quello prescritto potesse comportare la nullità della citazione, non essendo questo uno dei casi tassativamente contemplati dal primo comma dell'art. 164 cpc.
E, d'altronde, va precisato che nel caso in esame:
- è stata indicata la data dell'udienza di prima comparizione,
- è stato rispettato il termine minimo a comparire che deve intercorrere tra la notificazione della citazione (occorsa in data 19.1.24) e l'udienza libellata (fissata al
21.6.24), così come determinato dal secondo comma dell'art. 342 cpc,
- è stato predisposto l'invito a costituirsi.
Laddove poi non va nemmeno dimenticato che, in base al terzo alinea dell'art. 164 cpc, gli eventuali vizi della vocatio in ius devono intendersi sanati a seguito della costituzione in giudizio di avvenuta in data 12.4.24. Controparte_3
E, del pari, va escluso che possa ravvisarsi una lesione del diritto di difesa dell'appellato nell'indicazione del termine di settanta giorni in luogo di quello corretto di venti, dovendosi osservare al riguardo:
- che il termine è fissato direttamente dalla legge e, pertanto, la parte ben poteva costituirsi nel termine inferiore senza incorrere in decadenze,
- che, in ogni caso, la parte non ha spiegato in concreto quale lesione abbia subito in relazione all'errata indicazione.
3.3 Venendo quindi all'esame del merito, con il primo motivo d'appello si intende censurare la parte di sentenza in cui il primo giudice ha negato il risarcimento del danno pagina 15 di 23 nei confronti del venditore sul presupposto per cui non fosse stata prodotta la prova degli esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo. Si evidenzia, al riguardo, che nell'atto introduttivo non si era mai allegato di avere aggiustato il motore e che,
pertanto, alcuna prova poteva essere offerta al riguardo.
Le appellate contestano quanto affermato, sottolineando che lo stesso appellante avrebbe dichiarato di non avere subito alcun danno non patrimoniale, confermando di non avere riparato il veicolo.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e di conseguente condanna al pagamento del danno occorso al motore del veicolo, formulata nei confronti della concessionaria Controparte_2
per difetto della legittimazione attiva sostanziale in capo alla Parte_1
Non può essere condivisa, infatti, la ricostruzione offerta dall'appellante (puntualmente contestata dalle appellate), secondo cui tra le parti sarebbe stato concluso un contratto di compravendita in data 7.8.19 avente ad oggetto l'acquisto del mezzo.
L'esame della documentazione acquisita agli atti ha confermato che, in realtà, la aveva la disponibilità dell'automobile quale utilizzatrice, in virtù di Parte_1
un rapporto contrattuale di locazione finanziaria, come dimostrato:
- dalla carta di circolazione del veicolo (doc. n. 3, depositato dall'appellante con la citazione di primo grado), da cui emerge:
o che la proprietà del veicolo era intestata alla Porsche Financial Services
Italia S.p.A. (rigo “C.2.1”),
o che aveva la disponibilità materiale del veicolo quale Parte_1
pagina 16 di 23 conduttrice (rigo “C.3.1”),
o che in essa è anche riportata l'indicazione “data scadenza locazione
07.09.2023”,
- dal certificato cronologico estratto dal Pubblico Registro Automobilistico relativo alla targa “FX688YA” (doc. n. 4, depositato da con la comparsa Controparte_2
di risposta di primo grado), il quale riporta:
o la “prima iscrizione di veicolo nuovo” (cfr. pag. 1 del documento citato) in data 7.8.19, indicando:
▪ Porsche Financial Services Italia S.p.A. quale “proprietario”,
▪ in qualità di “venditore”, Controparte_2
▪ come “locatario”, Parte_1
▪ l'iscrizione della locazione con la relativa data di scadenza al 7.9.23,
o un primo “trasferimento di proprietà” (cfr. pagg.
1-2 del documento citato)
con data 21.7.22, riguardo al quale è precisato:
▪ il titolo in forza del quale è avvenuta la cessione (scrittura privata del
29.7.22)
▪ la società acquirente, con denominazione Controparte_6
o la cancellazione della locazione avvenuta in data 21.7.22 (cfr. pag. 2 del documento citato),
o un successivo trasferimento di proprietà del 7.2.23 (cfr. pag. 3 del documento citato) effettuato in favore di Persona_1
Alla luce di quanto riscontrato, va dunque escluso, sotto un primo profilo, che possa
Con ravvisarsi un pregiudizio in capo alla ristorabile da parte della Parte_1
pagina 17 di 23 non essendoci prova dell'acquisto della proprietà del mezzo anteriore Controparte_2
alla data di verificazione del guasto (26.9.21). La mancata conclusione di una compravendita, fra l'altro, rende irrilevante l'obiezione sollevata dall'appellante nella parte in cui richiama la disciplina della responsabilità contrattuale del venditore nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, sancita dall'art. 130 del D. Lgs.
6.9.05 n. 206, dal momento che la normativa invocata non potrebbe comunque trovare applicazione nella fattispecie in esame, posto che il rapporto non vede coinvolto un “consumatore”, così come definito alla lettera a) dell'art. 3 della medesima fonte normativa.
Né, in astratto, potrebbe riconoscersi un diritto al risarcimento lamentando che Porsche
Financial Services Italia S.p.A. fosse tenuta in ogni caso alla manutenzione straordinaria del mezzo, dato:
- che l'appellante non ha allegato alcunché in merito,
- che non è stato depositato il contratto di locazione finanziaria e, di conseguenza, non
è possibile apprezzare le relative clausole al fine di ricostruire gli obblighi ricadenti su ciascuna delle parti interessate.
Sotto un secondo profilo, poi, deve anche essere rigettata per difetto di allegazione e di prova la domanda di risarcimento per il mancato godimento del veicolo in conseguenza della sua inutilizzabilità per il difetto al motore.
Sul punto, infatti, la responsabilità contrattuale del concedente – ipotizzabile in astratto dal momento che il concedente è tenuto a garantire il godimento del bene dato in
leasing e laddove quest'ultimo risultasse inutilizzabile per un vizio originario ben dovrebbe rispondere della impossibilità di utilizzarlo medio tempore – non risulta pagina 18 di 23 debitamente circostanziata dal momento che l'appellante si è limitato a denunciare l'inadempimento, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova circa il verificarsi e l'entità del danno eventualmente patito.
Da un lato, infatti, ove si fosse voluta contestare la necessità di continuare a pagare il canone locativo pur nell'impossibilità di utilizzare il veicolo, innanzi tutto sarebbe stato necessario allegare la relativa circostanza, dimostrare l'avvenuto pagamento in epoca successiva al guasto del canone che era tenuta a versare quale Parte_1
corrispettivo per la fruizione del veicolo e, infine, fornire indicazione dell'ammontare di esso, così da consentire la quantificazione del risarcimento.
Adempimenti, questi, peraltro omessi entrambi dal patrocinio della appellante.
D'altro lato, invece, ove si fosse voluto sostenere che il mancato utilizzo della vettura avesse comportato la necessità di noleggiarne un'altra, si sarebbe, anche in tale ipotesi,
dovuto allegare la relativa circostanza e dimostrarla, ciò a cui non si è peraltro dato corso, sicché non può essere riconosciuto alcun ristoro.
3.4 Con la seconda ragione di gravame si deduce, quindi, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del Tribunale omettendo di esprimersi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica sul motore richieste nelle memorie istruttorie.
Le appellate ribadiscono, al contrario, l'inammissibilità di tali istanze, in quanto la prova per testi avrebbe ad oggetto circostanze irrilevanti, indimostrate e/o indimostrabili, mentre la CTU si rivolverebbe in un'indagine peritale materialmente impossibile a seguito dell'intervenuta alienazione del veicolo.
La censura deve considerarsi assorbita, dal momento che, una volta negata la pagina 19 di 23 sussistenza dell'an debeatur e del quantum della domanda svolta da Parte_1
a seguito del rigetto del motivo di appello esaminato sub 3.3, rimane irrilevante qualsiasi ulteriore questione attinente all'esistenza del vizio al motore.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che in caso di conferma della sentenza impugnata, la relativa decisione può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che la partecipazione di è stata giustificata Controparte_3
dalla riproposizione della domanda di manleva da parte della Controparte_2
(cfr. il relativo atto di appello, pagg. 6-7) al fine di vedersi garantita in ipotesi di soccombenza sulla domanda di risarcimento formulata dalla poi Parte_1
pagina 20 di 23 rivelatasi infondata,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
pagina 21 di 23 Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 2530/2023 resa dal Tribunale
di Padova in data 21.12.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di ciascuna controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
pagina 22 di 23 della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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