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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2770/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Marco Castegnaro (C.F. ) e Marco Beltrametti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via C.F._3
Lentasio n. 9, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 C.F._4
Paolo Grimaldi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Nocera Inferiore, Via A. Barbarulo n. 50, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6969/2023, emessa e pubblicata in data 8.9.2023, notificata in data 12.9.2023
Conclusioni :
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione e, in particolare, respinte le domande principali e subordinate proposte dalla signora
[...]
in via di appello incidentale nonché l'istanza di ammissione di CTU contabile, CP_1 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 6969/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte in primo grado e per i motivi di appello svolti pagina 1 di 15 nel merito:
- dichiarare improcedibili o comunque respingere tutte le domande e le pretese economiche avanzate dalla signora;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la nullità del rapporto di locazione intercorso tra le parti;
- condannare la signora alla restituzione di tutte le somme indebitamente Controparte_1 corrisposte dal signor disponendo la compensazione con quanto eventualmente Pt_1 risultasse dovuto alla locatrice per la detenzione dell'immobile oggetto di causa fino al 2 dicembre 2020 o sino a quella diversa data che la Corte d'Appello ritenesse di indicare, con condanna della signora al pagamento del maggior dovuto;
Controparte_1
- condannare la signora al rimborso dei costi sostenuti per addivenire alla Controparte_1 riconsegna dell'immobile dalla data del 2 dicembre 2020 in avanti ed alle spese della procedura di mediazione;
- condannare la signora ex artt. 91-96 c.p.c. al pagamento di una somma, Controparte_1 equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per aver avviato la presente lite in mala fede ed in maniera completamente temeraria ed infondata;
in via istruttoria:
- senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cod. proc. civ. depositata in data 19 giugno
2021 nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, con i testi ivi indicati nonché, se ritenuto, affinché venga disposta CTU per la verifica della genuinità dei messaggi Whatsapp prodotti in causa, per quanto mai disconosciuti ex adverso. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per l'appellata e appellante incidentale : Controparte_1
“Conclude affinché l'On. Corte adita, rigettando ogni avversa richiesta e dichiarando inammissibile ed infondata anche la richiesta della difesa del avanzata solo a verbale Pt_1 all'udienza del 16.01.2024, voglia:
1) RIGETTARE integralmente l'appello principale in quanto del tutto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto unitamente alle richieste istruttorie di parte appellante principale ed all'istanza avanzata solo a verbale all'udienza del 16.01.2024 e
2) ACCOGLIERE l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, voglia così provvedere:
a) ACCERTARE e DICHIARARE la detenzione sine titulo dell'immobile costituito da num.2 locali e servizi, sito in Milano alla Via Angelo Inganni n.79, scala A, piano 7°, int. 29, identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 464, part. n.43, sub. 51, Cat. A3, cl. 4, vani 3, R.C. Lit.795.000, posta in essere dal sig. e, per l'effetto; Parte_1
b) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della al pagamento dell'indennità di CP_1 occupazione sine titulo del predetto immobile da quantificarsi nella somma di € 800,00 al mese, con decorrenza dal mese di settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile
(24.05.2021), per un totale di num. 57 mensilità e quantificata nella misura di € 45.600,00, nonché dei danni materiali (danno emergente) e per i mancati guadagni (lucro cessante) causati alla Sig.ra direttamente conseguenti al mancato sfruttamento economico CP_1
pagina 2 di 15 dell'immobile di sua proprietà dovuto all'illegittima occupazione dello stesso, ovvero nella misura mensile maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare ricorrendo a C.T.U. che anche in questa sede si richiede, con termine per indicare C.T. di parte, ovvero che sarà determinata dal Giudice anche ricorrendo all'equità e, per l'effetto c) CONDANNARE il a pagare dell'indennità di occupazione sine titulo del predetto Pt_1 immobile per l'illegittima occupazione con decorrenza dal settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021), oppure nella misura del valore del canone mensile dovuto di € 800,00 mensili dal mese di settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021), per un totale di num. 57 mensilità, quantificata nella misura di € 45.600,00, oltre ad € 1.500,00 per l'illegittima locupletazione del nell'aver incassato Pt_1 denaro da terzi ed oltre al valore dei beni di proprietà della danneggiati dal CP_1 Pt_1 così come accertato dall' del Tribunale di Milano con verbale del 21.05.2021, oltre CP_2 accessori come per legge, e ciò a titolo di indennità + danno;
d) CONDANNARE il a pagare € 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni (ovvero Pt_1 nella misura da contenere nel limite di valore dello scaglione già dichiarato da parte appellante principale) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, per l'impossibilità di trarre profitto dall'immobile per l'illegittima occupazione, per lucro cessante, ovvero nel maggiore
o minore importo che già si è chiesto in primo grado di determinare a mezzo C.T.U. e di cui si rinnova la richiesta anche in questa sede, con termine per indicare C.T. di parte, ovvero che sarà determinata dal Giudice in relazione al valore locativo di pari immobile nella zona ove è ubicato l'immobile di cui è causa ovvero da determinare secondo equità;
e) CONDANNARE il al pagamento delle spese, anche quelle generali ex art.2 T.F., e Pt_1 dell'onorario del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
f) CONDANNARE il al pagamento delle spese e dell'onorario per la mancata Parte_1 adesione all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
g) CONDANNARE il al pagamento del risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., comma Pt_1
3°, per la palese volontà di abusare del processo, da quantificare nella misura di € 13.370,00, pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica, come da nota spese allegata, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà quantificare d'ufficio in relazione al valore della causa, al comportamento processuale tenuto, all'abuso perpetrato, allo sfruttamento della proprietà della per trarne illecito profitto, alla illecita CP_1 strumentalità delle sue pretese ed in proporzione alle delicate questioni sottese;
h) CONDANNARE il al pagamento del risarcimento dei danni ex art.96, comma Parte_1
1°, c.p.c. nella giusta misura di €.13.370,00, pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica, come da nota spese allegata, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà quantificare tenendo conto del comportamento processuale del il quale ha Pt_1 dolosamente ed irresponsabilmente resistito all'azione nella perfetta consapevolezza dell'abuso perpetrato in danno della che è stata costretta ad adire il Tribunale CP_1 nel persistente totale disinteressamento del anche in sede di invito alla stipula di Pt_1 convenzione di negoziazione assistita ed in sede di mediazione ordinata dal giudice.
In subordine, in caso di conferma della decisione di primo grado e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande riconvenzionali:
pagina 3 di 15 i) CONDANNARE il a pagare l'importo di € 12.964,77, pari a tutte le spese sostenute Pt_1 dalla , così come documentate, con decorrenza dal settembre 2016 e fino CP_1 all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021); l) CONDANNARE il al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva per la Pt_1 mensilità di dicembre 2019, oltre agli accessori come per legge dalla maturazione del credito
e fino all'effettivo soddisfo.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Milano deduceva: Controparte_1
a) di aver concesso in uso, a partire dal settembre 2016, a , “a mero titolo di Parte_1 cortesia ed amicizia” un immobile di sua proprietà sito in Milano, via A. Inganni 79/A,
“perché, a dire del da lì a pochi giorni avrebbe trovato altro alloggio idoneo per sé Pt_1 da prendere in locazione”;
b) da allora, il si era “rifiutato di stipulare regolare contratto di locazione e così di Pt_1 pagare il canone e tutte le utenze fornite all'immobile” anche se, “per tutto il tempo trascorso, ripetutamente dichiarava e garantiva di rilasciare l'immobile (…) determinando nella Sig.ra la convinzione che si ponesse fine all'incresciosa vicenda”. CP_1
Stante la perdurante occupazione dell'immobile da parte del al quale era stato Pt_1 inutilmente chiesto, anche con raccomandata del 10.2.2020 (“restituita per irreperibilità”), la riconsegna dell'appartamento, la ricorrente si era vista costretta ad adire il Tribunale per
“esperire nei confronti del convenuto azione personale di rilascio dell'immobile in questione per la detenzione sine titulo dal medesimo posta in essere con la contestuale condanna del al pagamento dell'indennità di occupazione spettante ex art. 1591 c.c.”, quantificata Pt_1 in € 800,00 mensili, con “ogni riserva di ottenere il risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede”.
Chiedeva altresì di condannare il resistente al pagamento delle spese ed onorario del giudizio nonché di quelle sostenute “per la mancata adesione all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”.
2. Si costituiva in giudizio fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e Parte_1 sostenendo:
- di occupare l'immobile in forza di un rapporto di locazione che la signora
- come fatto con il precedente “ospite” – aveva “preferito non CP_1 formalizzare né tantomeno registrare”, pur avendo le parti pattuito i termini del rapporto come segue: “euro 600,00 al mese maggiorato di euro 50,00, per i 4 mesi di accensione del riscaldamento condominiale, nonché pagamento delle spese legate alle utenze se di importo superiore a euro 50,00”;
- di aver regolarmente versato quanto pattuito sino al dicembre 2019 e di avere interrotto i pagamenti da gennaio 2020 allorché, avendo perso il lavoro di cameriere all'Hotel Gallia “a seguito dei provvedimenti assunti per far fronte all'emergenza pandemica”, non era invece più riuscito a farvi fronte.
A conferma di quanto dedotto il produceva le conversazioni avute via WhatsApp con Pt_1 la ricorrente (cfr. docc. 1,2,3) nonché copia degli estratti conto con evidenziazione dei prelievi eseguiti dal suo conto corrente in coincidenza dei periodi indicati nella chat (docc. dal 5 al 14). pagina 4 di 15 Il resistente eccepiva dunque la nullità del rapporto di locazione stipulato senza la forma scritta, con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto proposto con rito ordinario anziché locatizio (avanzando richiesta di conversione del rito) e improcedibilità dello stesso per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010. Chiedeva, nel merito, la declaratoria di nullità del rapporto di locazione e, stante la ripetibilità delle somme versate, la rideterminazione “del rapporto di dare e avere tra le parti, compensando il credito del signor ) con l'importo che potrebbe essere ritenuto dovuto alla Pt_1
Locatrice, da determinarsi sulla base di parametri oggettivi, con condanna di quest'ultima al pagamento della differenza in favore del Conduttore”. Ribadiva inoltre la disponibilità a riconsegnare l'immobile a partire dalla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti
(2.12.2020) e chiedeva, infine, la condanna della ricorrente per responsabilità processuale, avendo quest'ultima agito in giudizio in aperta mala fede.
3. Assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, vertendo la controversia in materia locatizia, conclusasi negativamente per mancata volontà della alla sua prosecuzione (come da verbale del 9.2.2021 doc. 18 fascicolo di CP_1 primo grado ed esclusa la conversione del rito in applicazione dell'art. 40, III comma Pt_1
c.p.c., il Giudice proseguiva secondo il rito ordinario, concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 2.10.2021, all'esito dell'espletata istruttoria, pronunciava sentenza con la quale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile (restituito il 24.5.2021), accoglieva parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava a corrispondere la somma di € 10.200,00, CP_1 Pt_1 oltre interessi legali sino al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2021, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, valutate le evidenze istruttorie, riteneva “dato fattuale pacificamente acquisito” che si trattasse, nella fattispecie in esame, “di contratto di locazione verbale non registrato”
e riteneva altresì pienamente provato il pagamento in contanti, alla locatrice e ai genitori di quest'ultima, del canone di locazione per il periodo anteriore al gennaio 2020 (e cioè dal settembre 2016 sino al dicembre 2019).
Tuttavia, nella prospettazione del giudice di primo grado, non era possibile “né ricondurre il rapporto di locazione alle condizioni di legge ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 (in quanto il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2020 ha provocato il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio), né dichiararne la nullità (trattandosi di nullità di protezione, che non è azionabile dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice)”.
Non avendo il convenuto richiesto di dichiarare la nullità del contratto di locazione, ma la sua riconduzione alle condizioni di legge ex art. 13, co. 5, L. 431 del 1998, “con conseguente rideterminazione del canone e condanna della locatrice alla restituzione delle somme eccedenti corrisposte a decorrere dal settembre 2016 fino al dicembre 2019”, il giudice di prime cure non dichiarava la nullità del rapporto locativo. Accoglieva invece parzialmente la domanda della , stante “l'alterazione del rapporto sinallagmatico per CP_1 mancata corresponsione del canone”, con conseguente condanna del a corrispondere Pt_1 alla stessa la somma equitativamente liquidata in € 10.200,00 (€ 600,00 mensili comprensivi pagina 5 di 15 di spese accessorie x 17 mensilità) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2021.
Il giudice, infine, respingeva la domanda formulata dalla di condanna del CP_1 Pt_1 al pagamento del risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4. Con atto di appello regolarmente notificato a controparte in data 12.10.2023, Parte_1 interponeva gravame, affidato a quattro motivi.
[...]
4.1 Con il primo motivo, rubricato “omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di nullità del rapporto locativo e conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter dichiarare tale nullità”, l'appellante censura la mancata dichiarazione di nullità del rapporto di locazione concluso con la , ritualmente proposta CP_1 dall'appellante “sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella precisazione delle proprie conclusioni (integralmente trascritte anche nella sentenza impugnata)”.
Sul punto, osserva come la ricorrente non avesse mai richiesto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, di pronunciare la nullità del contratto, ma, piuttosto, di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile ad opera del che avrebbe Pt_1 indebitamente approfittato dell'ospitalità concessagli per qualche giorno, appropriandosi da allora dell'appartamento.
4.2 Con il secondo motivo di appello - intitolato “erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda del Convenuto di ricevere in restituzione tutte le somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto e per essersi, viceversa, pronunciato su una domanda mai formulata dal Convenuto” - parte appellante lamenta che il Tribunale, a fronte di un rapporto nullo, non ha erroneamente riconosciuto il suo diritto di ricevere in restituzione le somme indebitamente corrisposte, eventualmente detraendo quanto spettante all'appellata a titolo di indennità di occupazione. Sottolinea altresì che la decisione del
Tribunale di rigettare la domanda di riconduzione del contratto alle condizioni di legge è stata assunta extra petita, perché egli non aveva mai formulato una tale domanda.
4.3 Con il terzo motivo di appello - “errata condanna del Convenuto al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma di euro 10.200,00” - il critica la sentenza Pt_1 nella parte in cui ha commisurato l'indennità di occupazione sine titulo al canone locativo che era stato convenuto tra le parti. Il Tribunale avrebbe dovuto invece applicare “il criterio predeterminato forfettariamente dall'art. 13 della legge n. 431/98 (ritenuto legittimo dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2017) del pagamento di un importo annuo 'pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato' ” ovvero basato sulle quotazioni immobiliari per zone territoriali omogenee (OMI) elaborate semestralmente dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione delle quali “il canone di locazione mensile sarebbe stato pari ad euro 272,00”, con la conseguenza che, “operata la compensazione tra quanto corrisposto dal signor in forza del rapporto nullo e quanto spettante alla Pt_1 signora a titolo di indennità di occupazione, avrebbe comunque dovuto CP_1 comportare una condanna di quest'ultima a versare all'Appellante non meno di euro
17.678,00”.
Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente ritenuto l'indennità di occupazione dovuta sino al mese di maggio 2021, data di formale riconsegna dell'immobile a seguito di offerta reale ex art. 1216 c.c., laddove invece l'immobile era stato rilasciato sin dal novembre 2020 e la pagina 6 di 15 signora , in più occasioni, aveva pretestuosamente rifiutato di riprenderlo in CP_1 consegna.
4.4 Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata condanna della per responsabilità aggravata, avendo la stessa agito in giudizio “in piena mala CP_1 fede”.
5. Quest'ultima, costituitasi nel presente giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la “formale rinuncia” alle domande “non coltivate nel corso del giudizio” dal e ai mezzi istruttori richiesti Pt_1
“in questa sede”. Nel merito, ha ribadito che “non vi è prova agli atti dell'esistenza del contratto di locazione vantato dal per avere “entrambe le parti mai inteso concludere un contratto di Pt_1 locazione e ciò a prescindere dalla forma ad substantiam”, ribadendo altresì che l'occupazione da parte del dell'immobile di proprietà della “fosse fondata Pt_1 CP_1 sulla mera cortesia che quest'ultima, conosciuto il che si era guadagnato la sua Pt_1 fiducia, si fosse resa disponibile ad ospitarlo per il periodo strettamente necessario a far sì che lo stesso trovasse miglior alloggio in cui stare”.
Ha proposto inoltre appello incidentale:
• “sulle conseguenze della vantata nullità del contratto di locazione” sostenendo che, stante la pacifica dimostrazione di inesistenza del contratto, nulla il ha mai Pt_1 corrisposto a titolo di canone di locazione, essendosi egli limitato a rimborsare “spese vive sostenute dalla per i consumi e le utenze di cui il ha goduto” CP_1 Pt_1
(pari “a circa tre/quattro volte € 600,00”) e che, dunque, “alla spetta CP_1 tutto il resto, sia in termini di danno emergente sia in termini di lucro cessante”, “in primis l'indennità di occupazione per tutto il periodo dell'illecita detenzione e fino alla data di rilascio dell'immobile”;
• “sulla detrazione di quanto spetta alla . Risarcimento dei danni e CP_1 indennità per l'occupazione abusiva”, affermando che alla , oltre al CP_1 diritto all'indennizzo, spetta il risarcimento dei danni subiti per indisponibilità dell'immobile, da intendersi, da un lato, quale danno in re ipsa per il mancato guadagno, da rapportare alla perdita di disponibilità del bene e all'impossibilità di conseguire “l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”, dall'altro lato quale danno emergente indicato “alternativamente” o nell'importo di tutte le spese sostenute dalla pari ad € 12.964,77 oppure nel valore del canone mensile pari a € 800,00 CP_1 per 57 mensilità (e così € 45.600,00) oltre ad € 1.500,00 “per l'illegittima locupletazione del nell'aver incassato denaro da terzi”, nonché ad € 54.767,23 Pt_1 per lucro cessante, stante “l'impossibilità di trarre profitto dall'immobile per l'illegittima occupazione”;
• “sulla entità e sul calcolo dell'indennità per l'occupazione abusiva”, di cui ha contestato l'errata liquidazione fatta dal primo giudice in 17 anziché in 18 mensilità, ritenuta comunque dovuta per tutto il periodo che va dal settembre 2016 al 24.5.2021, non potendo rappresentare prova idonea degli asseriti pagamenti per il periodo anteriore al gennaio 2020 gli “scritti informi” erroneamente qualificati “messaggi
pagina 7 di 15 Whatsapp”, “mera elencazione di frasi scritte dallo stesso senza alcun reale Pt_1 riferimento a screenshot di WhatsApp”;
• “sulla responsabilità aggravata”, configurando il comportamento tenuto dal - Pt_1
“sia prima dell'instaurazione del presente giudizio sia nel corso di tutto il giudizio di primo grado” - un “chiaro e gravissimo abuso del processo”, sanzionabile ex art. 96, comma 3 c.p.c. e quantificabile in € 13.370,00, “pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica” nonché ex art. 96, comma 1 c.p.c., da quantificarsi nella medesima misura.
6. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.1.2024 la difesa di Pt_1 chiedeva la cancellazione delle espressioni meglio indicate a verbale e presenti alle pagine
16 e 30 della comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale, la cui valutazione
è stata riservata dal giudice alla decisione finale.
Alla successiva udienza del 5.11.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
7. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale sollevate dalla difesa ex art. 342 c.p.c. sulla base di un'asserita “esposizione CP_1 acritica, generica e ripetitiva delle ragioni già addotte nell'atto di costituzione in giudizio” che non permetterebbe al giudice del gravame di “percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado” nonché ex art. 348 bis c.p.c., stante la totale infondatezza dell'appello “per le inconfutabili prove già formate nel giudizio di primo grado”. Quest'ultima eccezione, con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo (c.d. “ordinanza filtro”), deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione. Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Orbene, nell'atto d'appello principale, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, preservando così l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità. pagina 8 di 15 Del resto la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante, come nel caso di specie, abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi d'appello (Cass. Ord. n. 7675/2019). Da respingere anche l'asserita “formale rinuncia” alle domande formulate dal e ai Pt_1 mezzi istruttori ribaditi in questa sede, invocata dalla difesa sulla base del CP_1 deposito da parte del difensore di in data 13.1.2023 di una “nota informativa” con la Pt_1 quale comunicava al giudice l'irreperibilità dell'ultimo teste da sentire e chiedeva, per ragioni di “economicità processuale e comunque per opportunità sanitaria”, di disporre la prosecuzione del giudizio per la precisazione delle conclusioni ovvero mediante svolgimento dell'udienza già fissata con trattazione in forma scritta o collegamento da remoto.
Non è dato comprendere come una simile richiesta possa comportare, giuridicamente, al di là dell'implicita rinuncia all'escussione del testimone, anche una rinuncia alle domande formulate nel giudizio. Si consideri peraltro che la stessa difesa , con memoria ex Pt_2 art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., aveva richiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa di pronta soluzione, senza che il mancato accoglimento di tale istanza abbia in seguito pregiudicato l'ammissione alla prova contraria dalla stessa dedotta e, men che meno, la rinuncia alle domande e conclusioni svolte, eccezione invero singolarmente sollevata in questa sede nei confronti della controparte.
8. Passando all'esame del merito, è opportuno evidenziare, a fronte di un'opposta ricostruzione dei fatti posti a base dei rispettivi appelli, come la Corte concordi pienamente con la decisione del Tribunale nella parte in cui, alla luce delle risultanze documentali e delle prove orali espletate nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione verbale non registrato, in forza del quale il canone di locazione è stato pagato in contanti dal dall'inizio del rapporto (settembre 2016) sino Pt_1 al dicembre 2019.
Ciò emerge in modo limpido dalle conversazioni WhatsApp1 tra la signora e il CP_1 signor trascritte in ordine cronologico nei docc. 1, 2 e 3 fascicolo di primo grado Pt_1 Pt_1 che, in assenza di una contestazione circostanziata in merito all'indicata provenienza e al relativo contenuto2, provano inequivocabilmente l'esistenza fra le parti di un contratto di locazione non formalizzato né registrato a fronte del quale il pagava in contanti il Pt_1 canone d'affitto (pari a € 600,00 mensili, oltre € 50,00 per riscaldamento nei 4 mesi invernali) versandolo a mani della o dei suoi genitori. CP_1
L'analisi degli estratti conto versati in atti dal e l'esame delle concordi e coerenti Pt_1 dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del 19.10.2022 Testimone_1 Testimone_2 corroborano l'avvenuto versamento in contanti dei canoni di locazione pattuiti, al pari delle ulteriori dichiarazioni del teste coinquilino per qualche mese del che Testimone_3 Pt_1 danno conto degli importi pattuiti a titolo di affitto che il aveva condiviso nel periodo, Tes_3 versandone la metà.
Resta pertanto definitivamente smentita la tesi, ancora ribadita dalla nel primo CP_1 motivo d'appello incidentale, della concessione dell'immobile a titolo di mera cortesia ed amicizia.
9. Si concorda altresì con la pronuncia impugnata in ordine alla riconduzione della nullità del contratto verbale non registrato alla categoria della nullità relativa di protezione, azionabile unicamente dal conduttore. Sul punto, chiara è la pronuncia della Corte di legittimità n. 9475 del 2021 che ha rilevato come, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. n. 431 del 1998, come modificato dall'art. 1, co. 59, L. 28/12/2015 n. 208, la stipula del contratto di locazione in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di nullità relativa del contratto, come tale dunque azionabile solo dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
Si ritiene viceversa errata, dovendosi sul punto accogliere il primo motivo dell'appello principale, la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto di non poter dichiarare la nullità del contratto di locazione verbale non registrato in assenza di un'apposita domanda del conduttore. Difatti, risulta sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del che quest'ultimo non abbia mai richiesto, contrariamente a quanto Pt_1 affermato nella pronuncia gravata, la riconduzione del contratto alle condizioni di legge, ma che abbia invece domandato proprio la dichiarazione di nullità del contratto, come testualmente si ricava dalla lettura delle conclusioni riportate a pag. 14 della comparsa di risposta depositata il 20.11.2020 “b.- nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere tutte le, e ciascuna delle, domande e delle pretese economiche avanzate dalla signora , accertare e dichiarare la nullità del rapporto di locazione e la Controparte_1 disponibilità del signor a riconsegnare l'Immobile già in data 2 dicembre 2020 se del Pt_1 caso mediante consegna delle chiavi banco iudicis” (cfr. pag. 14 della comparsa).
La sentenza impugnata va conseguentemente riformata sul punto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello principale.
Vertendosi infatti in un'ipotesi in cui il contratto è stato concluso verbalmente (e indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da una imposizione del locatore), la prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo - e dunque il pagamento dei canoni da parte del dal settembre 2016 al dicembre 2019 - costituisce un indebito oggettivo. Pt_1
Ne discende, quale conseguenza, che quest'ultimo ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e che la ha l'obbligo di corrispondere quanto CP_1 ricevuto a titolo di canone di locazione dal previa compensazione con quanto dallo Pt_1 stesso dovuto a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile, di cui ha goduto dal settembre del 2016 sino al rilascio dello stesso, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine. Infatti, non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege del rapporto di locazione, la previsione del versamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore.
Ai fini dell'individuazione della data di rilascio non può che assumersi quella del 24 maggio
2021 allorché l'immobile, su iniziativa del venne effettivamente restituito con le Pt_1 pagina 10 di 15 modalità di cui all'art. 1216 c.c., non potendo assumere rilevanza, a tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal con il terzo motivo di impugnazione, la mera volontà o Pt_1 intenzione del conduttore di offrire, informalmente, le chiavi dell'immobile invitando la ad “attivarsi per riprendere immediato possesso dell'Immobile dando fattivo CP_1 riscontro all'offerta banco iudicis ex art. 1220 c.c. già formulata in corso di causa” (come testualmente indicato nella domanda di mediazione – doc. 17 fascicolo primo grado Pt_1
e ciò alla luce dei comportamenti tenuti da entrambe le parti in ordine alle dibattute iniziative da assumere in concreto per rendere effettiva la dichiarata volontà di riconsegna dell'immobile, tenuto conto, come da corrispondenza intercorsa tra i difensori (doc. 17 e da
19 a 22 fascicolo , dell'offerta avanzata alla controparte dal legale del di ritirare Pt_1 Pt_1 le chiavi presso il suo studio e del rifiuto della in considerazione delle CP_1 limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19, con richiesta di procedere “nei consueti modi, mezzi e nei termini previsti dalla legge, e senza condizioni, con ogni riserva di verificare lo stato dell'immobile e la presenza di eventuali danni”.
10. In ordine alla quantificazione dell'indennità (oggetto del terzo e quarto motivo di appello incidentale) dovuta dal conduttore in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, occorre fare riferimento al criterio normativo di cui all'attuale art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, che, in pratica, della vecchia disposizione oggetto di due sentenze di illegittimità costituzionale ha salvato solo l'effetto relativo al canone dovuto ovvero all'indennità di occupazione maturata, su base annua, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.
Dagli atti di causa (cfr. in particolare l'atto notarile di acquisto del 13.5.1998 e la relazione notarile ventennale in data 16.3.2021 con identificazione catastale attuale) risulta che l'immobile ha una rendita catastale pari a € 410,58. L'importo annuo da corrispondere a titolo di indennità di occupazione è quindi pari al triplo di tale somma (€ 1.231,74) e la somma da versare per l'intero periodo di occupazione sine titulo (da gennaio 2020 a maggio
2021) è pertanto pari a € 1.744,94.
Tale cifra deve essere detratta dall'importo per canoni di locazione complessivamente versato dal nel periodo compreso tra il settembre 2016 e il dicembre 2019, calcolato Pt_1 in complessivi € 24.666,40, considerando il canone medio mensile di € 616,66 (€ 7.400:12) moltiplicato per 40 mesi.
deve quindi essere condannata a corrispondere alla controparte la somma Controparte_1 di € 22.921,46.
Non può, in proposito, trovare spazio l'invocato riconoscimento, richiesto nel secondo motivo di appello incidentale, di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio, asseritamente spettante per tutto il periodo “di indisponibilità dell'immobile e fino all'atto della riconsegna”, da ritenersi “in re ipsa” quale diretta conseguenza dell'occupazione abusiva,
“nei termini di danno emergente e lucro cessante” e ciò non solo in base al principio, richiamato dal primo giudice, di risarcibilità del solo danno effettivo ma, prima ancora, in ragione dell'inammissibilità della domanda, da ritenersi del tutto nuova solo che si leggano le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile, condanna al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione) rispetto a quelle riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 19.1.2023 nel giudizio di primo grado ma, soprattutto, quelle richiamate nella comparsa di costituzione pagina 11 di 15 e risposta depositata nel presente giudizio e ove si consideri che, nel giudizio di primo grado, la difesa aveva fatto espressa riserva di “ottenere il risarcimento dei danni da CP_1 quantificarsi in separata sede” (pag. 2 del ricorso introduttivo).
11. Vanno infine respinte le reciproche censure in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria oggetto del quarto motivo d'appello principale e del quinto motivo di appello incidentale. Quanto al rigetto della domanda proposta dalla CP_1 di condanna del per responsabilità aggravata, l'esito del presente giudizio esclude il Pt_1 dedotto profilo di abuso del processo posto a base della domanda di condanna ex art. 96, III co. c.p.c. proposta in primo grado.
Quanto alla mancata condanna della , in primo grado, per responsabilità CP_1 aggravata si osserva che il profilo di lite temeraria risulta invocato in base a circostanze
(rifiuto alla riconsegna delle chiavi, rifiuto “di dar corso al tentativo di mediazione”, inverosimile ricostruzione dei fatti “sino all'ultimo atto difensivo del primo grado di giudizio”) che, per come valutate alla luce di tutte le osservazioni che precedono, non giustificavano, di per sé, all'esito del giudizio di primo grado, la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.
12. Diversa valutazione, tuttavia, si impone all'esito del presente giudizio, con conseguente accoglimento della domanda riproposta dall'appellante principale di condanna della controparte ex art. 96 I comma c.p.c. “al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per aver avviato la presente lite in mala fede ed in maniera completamente temeraria ed infondata”.
Ed invero, nel caso in esame è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della non soltanto in considerazione dell'esito finale CP_1 della lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere proposto un atto d'appello incidentale macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte - da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice - ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal giudice di primo grado con specifico riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello incidentale configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso - e quindi di abuso - del diritto d'impugnazione. Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., costituisce infatti abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", l'avere insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 24546/2014).
In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Quanto alla possibilità di accertare l'effettiva pagina 12 di 15 esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza.
Orbene, non vi è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere di per sé idoneo a influire sulle scelte e sulle condotte del soggetto. E' possibile inoltre fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese processuali riguardanti la sola rifusione degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione) e della l. 24 marzo 2001,
n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012,
n. 21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la deve essere pertanto CP_1 condannata al pagamento, in favore della controparte, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite liquidate, alla data odierna, per la presente fase (pari ad €
4.888,00), valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione incidentale proposta.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma CP_1
1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla legge n. 228/2012.
13. Non si ritiene infine di accogliere la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa di all'udienza del 16.1.2024 di disporre la cancellazione delle seguenti espressioni Pt_1 presenti a pag. 16 della comparsa di costituzione: “Già è stato contestato ed evidenziato negli scritti difensivi del giudizio di primo grado che false e tendenziose sono le affermazioni rese a verbale del 20.04.2021 del giudizio di primo grado e reiterate anche in questa sede dall'Avv. Castegnaro”; “al solo fine di indurre in errore il Giudice”; “dichiarare falsamente”; “scorrettamente facendo finta di non ricordare l'accaduto e tentando in modo pagina 13 di 15 puerile di correggere il tiro”; “non approfittare dell'assenza del collega in udienza per dichiarare cose false e palesemente smentite dai documenti dallo stesso esibite al Giudice e depositate agli atti e, così, di tentare di indurre in errore il Giudice” e a pag. 30 della comparsa di costituzione: “illecito perpetrato finanche coinvolgendo il suo difensore in comportamenti scorretti ed antigiuridici, dichiarando il falso e tentando di indurre in errore il Giudice”. Trattasi invero di espressioni che, sia pure utilizzando una terminologia “colorita”, erano strettamente preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni allorché, in occasione dell'udienza del 20.4.2021 e in assenza del difensore di controparte, il legale del ebbe a riferire al giudice “dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, con Pt_1 esito negativo per mancanza di volontà della signora di aderirvi”, laddove CP_1 invece quest'ultima, pur avendo aderito alla mediazione, aveva invece dichiarato che non intendeva proseguirla. La stretta attinenza delle affermazioni alla materia del contendere e alla funzione difensiva nel cui ambito esse sono state formulate ne riconduce la portata nell'ambito di una sia pur vivace dialettica difensiva.
14. In base al principio di soccombenza, deve infine essere disposta la condanna della al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, come CP_1 da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (individuato in base al decisum), dei parametri medi quanto alla fase di studio, a quella introduttiva, alla fase istruttoria di primo grado e alla fase decisionale, e minimi quanto alla sola fase di trattazione del presente giudizio, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6969/2023, pubblicata in data 8.9.2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del contratto di locazione verbale non registrato intercorso inter partes
e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
22.921,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compensi di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
quanto al presente grado in complessivi € 4.888,00 per compensi di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore degli Avv. Marco Castegnaro e Marco Beltrametti dichiaratisi antistatari;
pagina 14 di 15 4) condanna altresì a versare alla controparte la somma di € 4.888,00 Controparte_1 ex art. 96, 1 comma c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata e l'ulteriore somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, come modificato dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si osserva che con l'ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. 2 La difesa si limitava genericamente a contestare, nella nota di trattazione scritta depositata il CP_1 29.11.2020, “tutta la documentazione prodotta dal che non ha alcuna valenza probatoria se non di Pt_1 confessione a danno di chi l'ha prodotta in giudizio”; nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. contestava la sola documentazione afferente i prelievi dal conto corrente ritenendola “inconferente ed irrilevante ai fini di causa”. pagina 9 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Marco Castegnaro (C.F. ) e Marco Beltrametti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via C.F._3
Lentasio n. 9, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 C.F._4
Paolo Grimaldi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Nocera Inferiore, Via A. Barbarulo n. 50, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6969/2023, emessa e pubblicata in data 8.9.2023, notificata in data 12.9.2023
Conclusioni :
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione e, in particolare, respinte le domande principali e subordinate proposte dalla signora
[...]
in via di appello incidentale nonché l'istanza di ammissione di CTU contabile, CP_1 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 6969/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte in primo grado e per i motivi di appello svolti pagina 1 di 15 nel merito:
- dichiarare improcedibili o comunque respingere tutte le domande e le pretese economiche avanzate dalla signora;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la nullità del rapporto di locazione intercorso tra le parti;
- condannare la signora alla restituzione di tutte le somme indebitamente Controparte_1 corrisposte dal signor disponendo la compensazione con quanto eventualmente Pt_1 risultasse dovuto alla locatrice per la detenzione dell'immobile oggetto di causa fino al 2 dicembre 2020 o sino a quella diversa data che la Corte d'Appello ritenesse di indicare, con condanna della signora al pagamento del maggior dovuto;
Controparte_1
- condannare la signora al rimborso dei costi sostenuti per addivenire alla Controparte_1 riconsegna dell'immobile dalla data del 2 dicembre 2020 in avanti ed alle spese della procedura di mediazione;
- condannare la signora ex artt. 91-96 c.p.c. al pagamento di una somma, Controparte_1 equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per aver avviato la presente lite in mala fede ed in maniera completamente temeraria ed infondata;
in via istruttoria:
- senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cod. proc. civ. depositata in data 19 giugno
2021 nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, con i testi ivi indicati nonché, se ritenuto, affinché venga disposta CTU per la verifica della genuinità dei messaggi Whatsapp prodotti in causa, per quanto mai disconosciuti ex adverso. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per l'appellata e appellante incidentale : Controparte_1
“Conclude affinché l'On. Corte adita, rigettando ogni avversa richiesta e dichiarando inammissibile ed infondata anche la richiesta della difesa del avanzata solo a verbale Pt_1 all'udienza del 16.01.2024, voglia:
1) RIGETTARE integralmente l'appello principale in quanto del tutto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto unitamente alle richieste istruttorie di parte appellante principale ed all'istanza avanzata solo a verbale all'udienza del 16.01.2024 e
2) ACCOGLIERE l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, voglia così provvedere:
a) ACCERTARE e DICHIARARE la detenzione sine titulo dell'immobile costituito da num.2 locali e servizi, sito in Milano alla Via Angelo Inganni n.79, scala A, piano 7°, int. 29, identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 464, part. n.43, sub. 51, Cat. A3, cl. 4, vani 3, R.C. Lit.795.000, posta in essere dal sig. e, per l'effetto; Parte_1
b) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della al pagamento dell'indennità di CP_1 occupazione sine titulo del predetto immobile da quantificarsi nella somma di € 800,00 al mese, con decorrenza dal mese di settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile
(24.05.2021), per un totale di num. 57 mensilità e quantificata nella misura di € 45.600,00, nonché dei danni materiali (danno emergente) e per i mancati guadagni (lucro cessante) causati alla Sig.ra direttamente conseguenti al mancato sfruttamento economico CP_1
pagina 2 di 15 dell'immobile di sua proprietà dovuto all'illegittima occupazione dello stesso, ovvero nella misura mensile maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare ricorrendo a C.T.U. che anche in questa sede si richiede, con termine per indicare C.T. di parte, ovvero che sarà determinata dal Giudice anche ricorrendo all'equità e, per l'effetto c) CONDANNARE il a pagare dell'indennità di occupazione sine titulo del predetto Pt_1 immobile per l'illegittima occupazione con decorrenza dal settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021), oppure nella misura del valore del canone mensile dovuto di € 800,00 mensili dal mese di settembre 2016 e fino all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021), per un totale di num. 57 mensilità, quantificata nella misura di € 45.600,00, oltre ad € 1.500,00 per l'illegittima locupletazione del nell'aver incassato Pt_1 denaro da terzi ed oltre al valore dei beni di proprietà della danneggiati dal CP_1 Pt_1 così come accertato dall' del Tribunale di Milano con verbale del 21.05.2021, oltre CP_2 accessori come per legge, e ciò a titolo di indennità + danno;
d) CONDANNARE il a pagare € 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni (ovvero Pt_1 nella misura da contenere nel limite di valore dello scaglione già dichiarato da parte appellante principale) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, per l'impossibilità di trarre profitto dall'immobile per l'illegittima occupazione, per lucro cessante, ovvero nel maggiore
o minore importo che già si è chiesto in primo grado di determinare a mezzo C.T.U. e di cui si rinnova la richiesta anche in questa sede, con termine per indicare C.T. di parte, ovvero che sarà determinata dal Giudice in relazione al valore locativo di pari immobile nella zona ove è ubicato l'immobile di cui è causa ovvero da determinare secondo equità;
e) CONDANNARE il al pagamento delle spese, anche quelle generali ex art.2 T.F., e Pt_1 dell'onorario del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
f) CONDANNARE il al pagamento delle spese e dell'onorario per la mancata Parte_1 adesione all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
g) CONDANNARE il al pagamento del risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., comma Pt_1
3°, per la palese volontà di abusare del processo, da quantificare nella misura di € 13.370,00, pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica, come da nota spese allegata, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà quantificare d'ufficio in relazione al valore della causa, al comportamento processuale tenuto, all'abuso perpetrato, allo sfruttamento della proprietà della per trarne illecito profitto, alla illecita CP_1 strumentalità delle sue pretese ed in proporzione alle delicate questioni sottese;
h) CONDANNARE il al pagamento del risarcimento dei danni ex art.96, comma Parte_1
1°, c.p.c. nella giusta misura di €.13.370,00, pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica, come da nota spese allegata, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà quantificare tenendo conto del comportamento processuale del il quale ha Pt_1 dolosamente ed irresponsabilmente resistito all'azione nella perfetta consapevolezza dell'abuso perpetrato in danno della che è stata costretta ad adire il Tribunale CP_1 nel persistente totale disinteressamento del anche in sede di invito alla stipula di Pt_1 convenzione di negoziazione assistita ed in sede di mediazione ordinata dal giudice.
In subordine, in caso di conferma della decisione di primo grado e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande riconvenzionali:
pagina 3 di 15 i) CONDANNARE il a pagare l'importo di € 12.964,77, pari a tutte le spese sostenute Pt_1 dalla , così come documentate, con decorrenza dal settembre 2016 e fino CP_1 all'effettiva data di rilascio dell'immobile (24.05.2021); l) CONDANNARE il al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva per la Pt_1 mensilità di dicembre 2019, oltre agli accessori come per legge dalla maturazione del credito
e fino all'effettivo soddisfo.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Milano deduceva: Controparte_1
a) di aver concesso in uso, a partire dal settembre 2016, a , “a mero titolo di Parte_1 cortesia ed amicizia” un immobile di sua proprietà sito in Milano, via A. Inganni 79/A,
“perché, a dire del da lì a pochi giorni avrebbe trovato altro alloggio idoneo per sé Pt_1 da prendere in locazione”;
b) da allora, il si era “rifiutato di stipulare regolare contratto di locazione e così di Pt_1 pagare il canone e tutte le utenze fornite all'immobile” anche se, “per tutto il tempo trascorso, ripetutamente dichiarava e garantiva di rilasciare l'immobile (…) determinando nella Sig.ra la convinzione che si ponesse fine all'incresciosa vicenda”. CP_1
Stante la perdurante occupazione dell'immobile da parte del al quale era stato Pt_1 inutilmente chiesto, anche con raccomandata del 10.2.2020 (“restituita per irreperibilità”), la riconsegna dell'appartamento, la ricorrente si era vista costretta ad adire il Tribunale per
“esperire nei confronti del convenuto azione personale di rilascio dell'immobile in questione per la detenzione sine titulo dal medesimo posta in essere con la contestuale condanna del al pagamento dell'indennità di occupazione spettante ex art. 1591 c.c.”, quantificata Pt_1 in € 800,00 mensili, con “ogni riserva di ottenere il risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede”.
Chiedeva altresì di condannare il resistente al pagamento delle spese ed onorario del giudizio nonché di quelle sostenute “per la mancata adesione all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”.
2. Si costituiva in giudizio fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e Parte_1 sostenendo:
- di occupare l'immobile in forza di un rapporto di locazione che la signora
- come fatto con il precedente “ospite” – aveva “preferito non CP_1 formalizzare né tantomeno registrare”, pur avendo le parti pattuito i termini del rapporto come segue: “euro 600,00 al mese maggiorato di euro 50,00, per i 4 mesi di accensione del riscaldamento condominiale, nonché pagamento delle spese legate alle utenze se di importo superiore a euro 50,00”;
- di aver regolarmente versato quanto pattuito sino al dicembre 2019 e di avere interrotto i pagamenti da gennaio 2020 allorché, avendo perso il lavoro di cameriere all'Hotel Gallia “a seguito dei provvedimenti assunti per far fronte all'emergenza pandemica”, non era invece più riuscito a farvi fronte.
A conferma di quanto dedotto il produceva le conversazioni avute via WhatsApp con Pt_1 la ricorrente (cfr. docc. 1,2,3) nonché copia degli estratti conto con evidenziazione dei prelievi eseguiti dal suo conto corrente in coincidenza dei periodi indicati nella chat (docc. dal 5 al 14). pagina 4 di 15 Il resistente eccepiva dunque la nullità del rapporto di locazione stipulato senza la forma scritta, con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto proposto con rito ordinario anziché locatizio (avanzando richiesta di conversione del rito) e improcedibilità dello stesso per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010. Chiedeva, nel merito, la declaratoria di nullità del rapporto di locazione e, stante la ripetibilità delle somme versate, la rideterminazione “del rapporto di dare e avere tra le parti, compensando il credito del signor ) con l'importo che potrebbe essere ritenuto dovuto alla Pt_1
Locatrice, da determinarsi sulla base di parametri oggettivi, con condanna di quest'ultima al pagamento della differenza in favore del Conduttore”. Ribadiva inoltre la disponibilità a riconsegnare l'immobile a partire dalla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti
(2.12.2020) e chiedeva, infine, la condanna della ricorrente per responsabilità processuale, avendo quest'ultima agito in giudizio in aperta mala fede.
3. Assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, vertendo la controversia in materia locatizia, conclusasi negativamente per mancata volontà della alla sua prosecuzione (come da verbale del 9.2.2021 doc. 18 fascicolo di CP_1 primo grado ed esclusa la conversione del rito in applicazione dell'art. 40, III comma Pt_1
c.p.c., il Giudice proseguiva secondo il rito ordinario, concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 2.10.2021, all'esito dell'espletata istruttoria, pronunciava sentenza con la quale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile (restituito il 24.5.2021), accoglieva parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava a corrispondere la somma di € 10.200,00, CP_1 Pt_1 oltre interessi legali sino al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2021, con ulteriore condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, valutate le evidenze istruttorie, riteneva “dato fattuale pacificamente acquisito” che si trattasse, nella fattispecie in esame, “di contratto di locazione verbale non registrato”
e riteneva altresì pienamente provato il pagamento in contanti, alla locatrice e ai genitori di quest'ultima, del canone di locazione per il periodo anteriore al gennaio 2020 (e cioè dal settembre 2016 sino al dicembre 2019).
Tuttavia, nella prospettazione del giudice di primo grado, non era possibile “né ricondurre il rapporto di locazione alle condizioni di legge ex art. 13, 6° comma, l. 431/1998 (in quanto il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2020 ha provocato il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio), né dichiararne la nullità (trattandosi di nullità di protezione, che non è azionabile dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice)”.
Non avendo il convenuto richiesto di dichiarare la nullità del contratto di locazione, ma la sua riconduzione alle condizioni di legge ex art. 13, co. 5, L. 431 del 1998, “con conseguente rideterminazione del canone e condanna della locatrice alla restituzione delle somme eccedenti corrisposte a decorrere dal settembre 2016 fino al dicembre 2019”, il giudice di prime cure non dichiarava la nullità del rapporto locativo. Accoglieva invece parzialmente la domanda della , stante “l'alterazione del rapporto sinallagmatico per CP_1 mancata corresponsione del canone”, con conseguente condanna del a corrispondere Pt_1 alla stessa la somma equitativamente liquidata in € 10.200,00 (€ 600,00 mensili comprensivi pagina 5 di 15 di spese accessorie x 17 mensilità) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2021.
Il giudice, infine, respingeva la domanda formulata dalla di condanna del CP_1 Pt_1 al pagamento del risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4. Con atto di appello regolarmente notificato a controparte in data 12.10.2023, Parte_1 interponeva gravame, affidato a quattro motivi.
[...]
4.1 Con il primo motivo, rubricato “omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di nullità del rapporto locativo e conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter dichiarare tale nullità”, l'appellante censura la mancata dichiarazione di nullità del rapporto di locazione concluso con la , ritualmente proposta CP_1 dall'appellante “sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella precisazione delle proprie conclusioni (integralmente trascritte anche nella sentenza impugnata)”.
Sul punto, osserva come la ricorrente non avesse mai richiesto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, di pronunciare la nullità del contratto, ma, piuttosto, di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile ad opera del che avrebbe Pt_1 indebitamente approfittato dell'ospitalità concessagli per qualche giorno, appropriandosi da allora dell'appartamento.
4.2 Con il secondo motivo di appello - intitolato “erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda del Convenuto di ricevere in restituzione tutte le somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto e per essersi, viceversa, pronunciato su una domanda mai formulata dal Convenuto” - parte appellante lamenta che il Tribunale, a fronte di un rapporto nullo, non ha erroneamente riconosciuto il suo diritto di ricevere in restituzione le somme indebitamente corrisposte, eventualmente detraendo quanto spettante all'appellata a titolo di indennità di occupazione. Sottolinea altresì che la decisione del
Tribunale di rigettare la domanda di riconduzione del contratto alle condizioni di legge è stata assunta extra petita, perché egli non aveva mai formulato una tale domanda.
4.3 Con il terzo motivo di appello - “errata condanna del Convenuto al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma di euro 10.200,00” - il critica la sentenza Pt_1 nella parte in cui ha commisurato l'indennità di occupazione sine titulo al canone locativo che era stato convenuto tra le parti. Il Tribunale avrebbe dovuto invece applicare “il criterio predeterminato forfettariamente dall'art. 13 della legge n. 431/98 (ritenuto legittimo dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2017) del pagamento di un importo annuo 'pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato' ” ovvero basato sulle quotazioni immobiliari per zone territoriali omogenee (OMI) elaborate semestralmente dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione delle quali “il canone di locazione mensile sarebbe stato pari ad euro 272,00”, con la conseguenza che, “operata la compensazione tra quanto corrisposto dal signor in forza del rapporto nullo e quanto spettante alla Pt_1 signora a titolo di indennità di occupazione, avrebbe comunque dovuto CP_1 comportare una condanna di quest'ultima a versare all'Appellante non meno di euro
17.678,00”.
Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente ritenuto l'indennità di occupazione dovuta sino al mese di maggio 2021, data di formale riconsegna dell'immobile a seguito di offerta reale ex art. 1216 c.c., laddove invece l'immobile era stato rilasciato sin dal novembre 2020 e la pagina 6 di 15 signora , in più occasioni, aveva pretestuosamente rifiutato di riprenderlo in CP_1 consegna.
4.4 Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata condanna della per responsabilità aggravata, avendo la stessa agito in giudizio “in piena mala CP_1 fede”.
5. Quest'ultima, costituitasi nel presente giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la “formale rinuncia” alle domande “non coltivate nel corso del giudizio” dal e ai mezzi istruttori richiesti Pt_1
“in questa sede”. Nel merito, ha ribadito che “non vi è prova agli atti dell'esistenza del contratto di locazione vantato dal per avere “entrambe le parti mai inteso concludere un contratto di Pt_1 locazione e ciò a prescindere dalla forma ad substantiam”, ribadendo altresì che l'occupazione da parte del dell'immobile di proprietà della “fosse fondata Pt_1 CP_1 sulla mera cortesia che quest'ultima, conosciuto il che si era guadagnato la sua Pt_1 fiducia, si fosse resa disponibile ad ospitarlo per il periodo strettamente necessario a far sì che lo stesso trovasse miglior alloggio in cui stare”.
Ha proposto inoltre appello incidentale:
• “sulle conseguenze della vantata nullità del contratto di locazione” sostenendo che, stante la pacifica dimostrazione di inesistenza del contratto, nulla il ha mai Pt_1 corrisposto a titolo di canone di locazione, essendosi egli limitato a rimborsare “spese vive sostenute dalla per i consumi e le utenze di cui il ha goduto” CP_1 Pt_1
(pari “a circa tre/quattro volte € 600,00”) e che, dunque, “alla spetta CP_1 tutto il resto, sia in termini di danno emergente sia in termini di lucro cessante”, “in primis l'indennità di occupazione per tutto il periodo dell'illecita detenzione e fino alla data di rilascio dell'immobile”;
• “sulla detrazione di quanto spetta alla . Risarcimento dei danni e CP_1 indennità per l'occupazione abusiva”, affermando che alla , oltre al CP_1 diritto all'indennizzo, spetta il risarcimento dei danni subiti per indisponibilità dell'immobile, da intendersi, da un lato, quale danno in re ipsa per il mancato guadagno, da rapportare alla perdita di disponibilità del bene e all'impossibilità di conseguire “l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”, dall'altro lato quale danno emergente indicato “alternativamente” o nell'importo di tutte le spese sostenute dalla pari ad € 12.964,77 oppure nel valore del canone mensile pari a € 800,00 CP_1 per 57 mensilità (e così € 45.600,00) oltre ad € 1.500,00 “per l'illegittima locupletazione del nell'aver incassato denaro da terzi”, nonché ad € 54.767,23 Pt_1 per lucro cessante, stante “l'impossibilità di trarre profitto dall'immobile per l'illegittima occupazione”;
• “sulla entità e sul calcolo dell'indennità per l'occupazione abusiva”, di cui ha contestato l'errata liquidazione fatta dal primo giudice in 17 anziché in 18 mensilità, ritenuta comunque dovuta per tutto il periodo che va dal settembre 2016 al 24.5.2021, non potendo rappresentare prova idonea degli asseriti pagamenti per il periodo anteriore al gennaio 2020 gli “scritti informi” erroneamente qualificati “messaggi
pagina 7 di 15 Whatsapp”, “mera elencazione di frasi scritte dallo stesso senza alcun reale Pt_1 riferimento a screenshot di WhatsApp”;
• “sulla responsabilità aggravata”, configurando il comportamento tenuto dal - Pt_1
“sia prima dell'instaurazione del presente giudizio sia nel corso di tutto il giudizio di primo grado” - un “chiaro e gravissimo abuso del processo”, sanzionabile ex art. 96, comma 3 c.p.c. e quantificabile in € 13.370,00, “pari al compenso minimo liquidabile per la difesa tecnica” nonché ex art. 96, comma 1 c.p.c., da quantificarsi nella medesima misura.
6. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.1.2024 la difesa di Pt_1 chiedeva la cancellazione delle espressioni meglio indicate a verbale e presenti alle pagine
16 e 30 della comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale, la cui valutazione
è stata riservata dal giudice alla decisione finale.
Alla successiva udienza del 5.11.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
7. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale sollevate dalla difesa ex art. 342 c.p.c. sulla base di un'asserita “esposizione CP_1 acritica, generica e ripetitiva delle ragioni già addotte nell'atto di costituzione in giudizio” che non permetterebbe al giudice del gravame di “percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado” nonché ex art. 348 bis c.p.c., stante la totale infondatezza dell'appello “per le inconfutabili prove già formate nel giudizio di primo grado”. Quest'ultima eccezione, con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo (c.d. “ordinanza filtro”), deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione. Neppure può darsi accoglimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Orbene, nell'atto d'appello principale, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, preservando così l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità. pagina 8 di 15 Del resto la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante, come nel caso di specie, abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi d'appello (Cass. Ord. n. 7675/2019). Da respingere anche l'asserita “formale rinuncia” alle domande formulate dal e ai Pt_1 mezzi istruttori ribaditi in questa sede, invocata dalla difesa sulla base del CP_1 deposito da parte del difensore di in data 13.1.2023 di una “nota informativa” con la Pt_1 quale comunicava al giudice l'irreperibilità dell'ultimo teste da sentire e chiedeva, per ragioni di “economicità processuale e comunque per opportunità sanitaria”, di disporre la prosecuzione del giudizio per la precisazione delle conclusioni ovvero mediante svolgimento dell'udienza già fissata con trattazione in forma scritta o collegamento da remoto.
Non è dato comprendere come una simile richiesta possa comportare, giuridicamente, al di là dell'implicita rinuncia all'escussione del testimone, anche una rinuncia alle domande formulate nel giudizio. Si consideri peraltro che la stessa difesa , con memoria ex Pt_2 art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., aveva richiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa di pronta soluzione, senza che il mancato accoglimento di tale istanza abbia in seguito pregiudicato l'ammissione alla prova contraria dalla stessa dedotta e, men che meno, la rinuncia alle domande e conclusioni svolte, eccezione invero singolarmente sollevata in questa sede nei confronti della controparte.
8. Passando all'esame del merito, è opportuno evidenziare, a fronte di un'opposta ricostruzione dei fatti posti a base dei rispettivi appelli, come la Corte concordi pienamente con la decisione del Tribunale nella parte in cui, alla luce delle risultanze documentali e delle prove orali espletate nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione verbale non registrato, in forza del quale il canone di locazione è stato pagato in contanti dal dall'inizio del rapporto (settembre 2016) sino Pt_1 al dicembre 2019.
Ciò emerge in modo limpido dalle conversazioni WhatsApp1 tra la signora e il CP_1 signor trascritte in ordine cronologico nei docc. 1, 2 e 3 fascicolo di primo grado Pt_1 Pt_1 che, in assenza di una contestazione circostanziata in merito all'indicata provenienza e al relativo contenuto2, provano inequivocabilmente l'esistenza fra le parti di un contratto di locazione non formalizzato né registrato a fronte del quale il pagava in contanti il Pt_1 canone d'affitto (pari a € 600,00 mensili, oltre € 50,00 per riscaldamento nei 4 mesi invernali) versandolo a mani della o dei suoi genitori. CP_1
L'analisi degli estratti conto versati in atti dal e l'esame delle concordi e coerenti Pt_1 dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del 19.10.2022 Testimone_1 Testimone_2 corroborano l'avvenuto versamento in contanti dei canoni di locazione pattuiti, al pari delle ulteriori dichiarazioni del teste coinquilino per qualche mese del che Testimone_3 Pt_1 danno conto degli importi pattuiti a titolo di affitto che il aveva condiviso nel periodo, Tes_3 versandone la metà.
Resta pertanto definitivamente smentita la tesi, ancora ribadita dalla nel primo CP_1 motivo d'appello incidentale, della concessione dell'immobile a titolo di mera cortesia ed amicizia.
9. Si concorda altresì con la pronuncia impugnata in ordine alla riconduzione della nullità del contratto verbale non registrato alla categoria della nullità relativa di protezione, azionabile unicamente dal conduttore. Sul punto, chiara è la pronuncia della Corte di legittimità n. 9475 del 2021 che ha rilevato come, ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. n. 431 del 1998, come modificato dall'art. 1, co. 59, L. 28/12/2015 n. 208, la stipula del contratto di locazione in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di nullità relativa del contratto, come tale dunque azionabile solo dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
Si ritiene viceversa errata, dovendosi sul punto accogliere il primo motivo dell'appello principale, la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto di non poter dichiarare la nullità del contratto di locazione verbale non registrato in assenza di un'apposita domanda del conduttore. Difatti, risulta sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del che quest'ultimo non abbia mai richiesto, contrariamente a quanto Pt_1 affermato nella pronuncia gravata, la riconduzione del contratto alle condizioni di legge, ma che abbia invece domandato proprio la dichiarazione di nullità del contratto, come testualmente si ricava dalla lettura delle conclusioni riportate a pag. 14 della comparsa di risposta depositata il 20.11.2020 “b.- nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere tutte le, e ciascuna delle, domande e delle pretese economiche avanzate dalla signora , accertare e dichiarare la nullità del rapporto di locazione e la Controparte_1 disponibilità del signor a riconsegnare l'Immobile già in data 2 dicembre 2020 se del Pt_1 caso mediante consegna delle chiavi banco iudicis” (cfr. pag. 14 della comparsa).
La sentenza impugnata va conseguentemente riformata sul punto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello principale.
Vertendosi infatti in un'ipotesi in cui il contratto è stato concluso verbalmente (e indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da una imposizione del locatore), la prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo - e dunque il pagamento dei canoni da parte del dal settembre 2016 al dicembre 2019 - costituisce un indebito oggettivo. Pt_1
Ne discende, quale conseguenza, che quest'ultimo ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e che la ha l'obbligo di corrispondere quanto CP_1 ricevuto a titolo di canone di locazione dal previa compensazione con quanto dallo Pt_1 stesso dovuto a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile, di cui ha goduto dal settembre del 2016 sino al rilascio dello stesso, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine. Infatti, non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege del rapporto di locazione, la previsione del versamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore.
Ai fini dell'individuazione della data di rilascio non può che assumersi quella del 24 maggio
2021 allorché l'immobile, su iniziativa del venne effettivamente restituito con le Pt_1 pagina 10 di 15 modalità di cui all'art. 1216 c.c., non potendo assumere rilevanza, a tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal con il terzo motivo di impugnazione, la mera volontà o Pt_1 intenzione del conduttore di offrire, informalmente, le chiavi dell'immobile invitando la ad “attivarsi per riprendere immediato possesso dell'Immobile dando fattivo CP_1 riscontro all'offerta banco iudicis ex art. 1220 c.c. già formulata in corso di causa” (come testualmente indicato nella domanda di mediazione – doc. 17 fascicolo primo grado Pt_1
e ciò alla luce dei comportamenti tenuti da entrambe le parti in ordine alle dibattute iniziative da assumere in concreto per rendere effettiva la dichiarata volontà di riconsegna dell'immobile, tenuto conto, come da corrispondenza intercorsa tra i difensori (doc. 17 e da
19 a 22 fascicolo , dell'offerta avanzata alla controparte dal legale del di ritirare Pt_1 Pt_1 le chiavi presso il suo studio e del rifiuto della in considerazione delle CP_1 limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19, con richiesta di procedere “nei consueti modi, mezzi e nei termini previsti dalla legge, e senza condizioni, con ogni riserva di verificare lo stato dell'immobile e la presenza di eventuali danni”.
10. In ordine alla quantificazione dell'indennità (oggetto del terzo e quarto motivo di appello incidentale) dovuta dal conduttore in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, occorre fare riferimento al criterio normativo di cui all'attuale art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, che, in pratica, della vecchia disposizione oggetto di due sentenze di illegittimità costituzionale ha salvato solo l'effetto relativo al canone dovuto ovvero all'indennità di occupazione maturata, su base annua, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.
Dagli atti di causa (cfr. in particolare l'atto notarile di acquisto del 13.5.1998 e la relazione notarile ventennale in data 16.3.2021 con identificazione catastale attuale) risulta che l'immobile ha una rendita catastale pari a € 410,58. L'importo annuo da corrispondere a titolo di indennità di occupazione è quindi pari al triplo di tale somma (€ 1.231,74) e la somma da versare per l'intero periodo di occupazione sine titulo (da gennaio 2020 a maggio
2021) è pertanto pari a € 1.744,94.
Tale cifra deve essere detratta dall'importo per canoni di locazione complessivamente versato dal nel periodo compreso tra il settembre 2016 e il dicembre 2019, calcolato Pt_1 in complessivi € 24.666,40, considerando il canone medio mensile di € 616,66 (€ 7.400:12) moltiplicato per 40 mesi.
deve quindi essere condannata a corrispondere alla controparte la somma Controparte_1 di € 22.921,46.
Non può, in proposito, trovare spazio l'invocato riconoscimento, richiesto nel secondo motivo di appello incidentale, di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio, asseritamente spettante per tutto il periodo “di indisponibilità dell'immobile e fino all'atto della riconsegna”, da ritenersi “in re ipsa” quale diretta conseguenza dell'occupazione abusiva,
“nei termini di danno emergente e lucro cessante” e ciò non solo in base al principio, richiamato dal primo giudice, di risarcibilità del solo danno effettivo ma, prima ancora, in ragione dell'inammissibilità della domanda, da ritenersi del tutto nuova solo che si leggano le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile, condanna al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione) rispetto a quelle riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 19.1.2023 nel giudizio di primo grado ma, soprattutto, quelle richiamate nella comparsa di costituzione pagina 11 di 15 e risposta depositata nel presente giudizio e ove si consideri che, nel giudizio di primo grado, la difesa aveva fatto espressa riserva di “ottenere il risarcimento dei danni da CP_1 quantificarsi in separata sede” (pag. 2 del ricorso introduttivo).
11. Vanno infine respinte le reciproche censure in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria oggetto del quarto motivo d'appello principale e del quinto motivo di appello incidentale. Quanto al rigetto della domanda proposta dalla CP_1 di condanna del per responsabilità aggravata, l'esito del presente giudizio esclude il Pt_1 dedotto profilo di abuso del processo posto a base della domanda di condanna ex art. 96, III co. c.p.c. proposta in primo grado.
Quanto alla mancata condanna della , in primo grado, per responsabilità CP_1 aggravata si osserva che il profilo di lite temeraria risulta invocato in base a circostanze
(rifiuto alla riconsegna delle chiavi, rifiuto “di dar corso al tentativo di mediazione”, inverosimile ricostruzione dei fatti “sino all'ultimo atto difensivo del primo grado di giudizio”) che, per come valutate alla luce di tutte le osservazioni che precedono, non giustificavano, di per sé, all'esito del giudizio di primo grado, la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.
12. Diversa valutazione, tuttavia, si impone all'esito del presente giudizio, con conseguente accoglimento della domanda riproposta dall'appellante principale di condanna della controparte ex art. 96 I comma c.p.c. “al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per aver avviato la presente lite in mala fede ed in maniera completamente temeraria ed infondata”.
Ed invero, nel caso in esame è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della non soltanto in considerazione dell'esito finale CP_1 della lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere proposto un atto d'appello incidentale macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte - da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice - ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal giudice di primo grado con specifico riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello incidentale configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso - e quindi di abuso - del diritto d'impugnazione. Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., costituisce infatti abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", l'avere insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 24546/2014).
In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente. Quanto alla possibilità di accertare l'effettiva pagina 12 di 15 esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza.
Orbene, non vi è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere di per sé idoneo a influire sulle scelte e sulle condotte del soggetto. E' possibile inoltre fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese processuali riguardanti la sola rifusione degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione) e della l. 24 marzo 2001,
n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012,
n. 21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la deve essere pertanto CP_1 condannata al pagamento, in favore della controparte, dell'ulteriore somma, parametrata alla condanna alle spese di lite liquidate, alla data odierna, per la presente fase (pari ad €
4.888,00), valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione incidentale proposta.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma CP_1
1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla legge n. 228/2012.
13. Non si ritiene infine di accogliere la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa di all'udienza del 16.1.2024 di disporre la cancellazione delle seguenti espressioni Pt_1 presenti a pag. 16 della comparsa di costituzione: “Già è stato contestato ed evidenziato negli scritti difensivi del giudizio di primo grado che false e tendenziose sono le affermazioni rese a verbale del 20.04.2021 del giudizio di primo grado e reiterate anche in questa sede dall'Avv. Castegnaro”; “al solo fine di indurre in errore il Giudice”; “dichiarare falsamente”; “scorrettamente facendo finta di non ricordare l'accaduto e tentando in modo pagina 13 di 15 puerile di correggere il tiro”; “non approfittare dell'assenza del collega in udienza per dichiarare cose false e palesemente smentite dai documenti dallo stesso esibite al Giudice e depositate agli atti e, così, di tentare di indurre in errore il Giudice” e a pag. 30 della comparsa di costituzione: “illecito perpetrato finanche coinvolgendo il suo difensore in comportamenti scorretti ed antigiuridici, dichiarando il falso e tentando di indurre in errore il Giudice”. Trattasi invero di espressioni che, sia pure utilizzando una terminologia “colorita”, erano strettamente preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni allorché, in occasione dell'udienza del 20.4.2021 e in assenza del difensore di controparte, il legale del ebbe a riferire al giudice “dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, con Pt_1 esito negativo per mancanza di volontà della signora di aderirvi”, laddove CP_1 invece quest'ultima, pur avendo aderito alla mediazione, aveva invece dichiarato che non intendeva proseguirla. La stretta attinenza delle affermazioni alla materia del contendere e alla funzione difensiva nel cui ambito esse sono state formulate ne riconduce la portata nell'ambito di una sia pur vivace dialettica difensiva.
14. In base al principio di soccombenza, deve infine essere disposta la condanna della al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, come CP_1 da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (individuato in base al decisum), dei parametri medi quanto alla fase di studio, a quella introduttiva, alla fase istruttoria di primo grado e alla fase decisionale, e minimi quanto alla sola fase di trattazione del presente giudizio, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6969/2023, pubblicata in data 8.9.2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del contratto di locazione verbale non registrato intercorso inter partes
e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
22.921,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compensi di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
quanto al presente grado in complessivi € 4.888,00 per compensi di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore degli Avv. Marco Castegnaro e Marco Beltrametti dichiaratisi antistatari;
pagina 14 di 15 4) condanna altresì a versare alla controparte la somma di € 4.888,00 Controparte_1 ex art. 96, 1 comma c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata e l'ulteriore somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, come modificato dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si osserva che con l'ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. 2 La difesa si limitava genericamente a contestare, nella nota di trattazione scritta depositata il CP_1 29.11.2020, “tutta la documentazione prodotta dal che non ha alcuna valenza probatoria se non di Pt_1 confessione a danno di chi l'ha prodotta in giudizio”; nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. contestava la sola documentazione afferente i prelievi dal conto corrente ritenendola “inconferente ed irrilevante ai fini di causa”. pagina 9 di 15