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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monica Lorenzini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1211 dell'anno 2024 TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIOCCHI LUIGI Parte_1 C.F._1 to in , è , giusta procura in calce all'atto di citazione
attore CONTRO
(C.F. )+8 CP_1 C.F._2
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17 aprile 2025 e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo
“svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Con atto di citazione notificato ritualmente vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 TE , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 essere comproprietario per 1/6 – in forza di successione legittima del signor deceduto il 24 Persona_1 aprile 2004- su terreno uliveto distinto al NCT al foglio 1 part 19, Classe 3, .420, R.D. € 7, 50, R.A. 3,12; nonchè comproprietario per 1/6 su terreno uliveto distinto al NCT al foglio1, part 328, classe 3, superficie mq 2.400, R.D. € 7,44 R.A. € 3,10 in Arrone località Palombare e chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dei sopradescritti immobili stante il possesso ininterrotto e pacifico esercitato uti dominus dal oltre venti anni . I convenuti non si costituivano e rimanevano contumaci. La causa veniva istruita con il deposito di documenti tra cui la visura catastale, l'estratto di morte del signor
, la dichiarazione ricognitiva di intervenuta usucapione del signor del 2 Persona_1 Controparte_8
a dichiarazione ricognitiva di intervenuta usucapione della signora dell'1. Controparte_9 02.2012, l'istanza di mediazione ed il contestuale verbale negativo della stessa ed inoltre con le prove orali, quindi sulle conclusioni specificate in epigrafe la causa il giudice decideva la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc emettendo sentenza in assenza delle parti. La domanda attorea merita accoglimento. L'evocazione in giudizio dei convenuti è rituale attesa la perfezionata notificazione e quindi il contraddittorio appare integro.
Occorre osservare che l'azione di usucapione ex art 1158 c.c. costituisce una fattispecie acquisitiva che determina l'acquisto della proprietà su un determinato bene e presuppone la sussistenza del possesso continuo ed ininterrotto di durata ventennale con contenuto corrispondente a quello del proprietario tale da delineare la piena signoria sul bene in contrapposizione all'inerzia del titolare. ( Cass. 8662/2010) Tale modo di acquisto della proprietà funzionale alla esigenza di dare certezza alla situazione di fatto del pacifico utilizzo del bene, determina la privazione del diritto di proprietà in capo ai convenuti e ciò comporta l'onere per parte attrice di fornire le prove riguardanti i requisiti che legittimano l'usucapione al fine di bilanciare i contrapposti interessi in campo. Ciò vuol dire che l'onere della prova sulla domanda di usucapione ha connotati rigorosi anche con riferimento alla decorrenza del termine iniziale di inizio del possesso. La circostanza che la domanda di usucapione non è stata contestata dai convenuti che neppure si sono costituiti in giudizio, appare come una prova principale per l'accoglimento della medesima. Va altresì aggiunta la prova testimoniale la quale ha rafforzato la certezza sul possesso ininterrotto e pacifico dei beni immobili per cui è causa da parte dell'attore . Quindi è emerso in modo incontestabile che l'attore da oltre venti anni è in possesso degli immobili in questione e che ne ha goduto liberamente ed ininterrottamente. La valutazione complessiva dei suindicati elementi probatori anche tenuto conto che i convenuti sono rimasti contumaci e nulla hanno prodotto in contrario, porta a ritenere provato l'usucapione con conseguente accoglimento della domanda attorea. Ne discende altresì che il competente Conservatore è tenuto ad eseguire, con esonero da ogni responsabilità, le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza. La particolarità del giudizio e la mancata opposizione di controparte costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea proposta da nei confronti dei convenuti, Parte_1 accerta l'intervenuto usucapione dei beni immobili: su terreno uliveto distinto al NCT al foglio 1 part 19, Classe 3, superficie mq 2.420, R.D. € 7, 50, R.A. 3,12; su terreno uliveto distinto al NCT al foglio1, part 328, classe 3, superficie mq 2.400, R.D. € 7,44 R.A. € 3,10 in Arrone località Palombare;
ordinando al Conservatore competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità:
- compensa tra le parti le spese di lite. Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi. TE, 17/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Monica Lorenzini
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