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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1494/2021
Successivamente alle ore 15.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1494/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._1 dall'avv. Pietro Ierardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in IL
OL, via Petilina n. 30;
ATTORE contro
, cod. fisc.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Manna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa
Cortese sito in Crotone, via Vittorio Veneto, n. 136/b;
CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in Controparte_1
1 data 16.02.2021, alle ore 19,00 circa, alla guida dell'autovettura di sua proprietà
Peugeot/2008 targata FR094FA, nel percorrere la S.S. 107 con direzione di marcia Cosenza-
Crotone, in corrispondenza della chilometrica 100+VI dell'agro di Caccuri, impattava rovinosamente e senza possibilità di evitarlo, contro un cinghiale che si era repentinamente immesso nella carreggiata;
- a seguito dell'impatto, l'autovettura riportava gravi danni nella parte anteriore sinistra;
- il veicolo, non potendo riprendere la marcia, necessitava di un carroattrezzi al fine di raggiungere l'officina più vicina, la quale stimava il costo delle riparazioni in euro 10.255,45; - dette riparazioni non venivano effettuate, essendosi l'attore determinato per la permuta del veicolo;
- intervenivano, mezz'ora dopo il sinistro, i carabinieri della Compagnia di IL OL che redigevano il rapporto relativo all'occorso; - veniva inutilmente inoltrata richiesta di risarcimento danni nonché invito alla negoziazione assistita alla;
- sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva Controparte_1 dichiararsi la responsabilità di tutti i danni subiti (ripristino del veicolo, mancato utilizzo, soccorso con carroattrezzi e ogni altra posta connessa al giudizio) con conseguente condanna della convenuta nella misura ritenuta di giustizia, in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, contenendola entro la somma di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazioni.
2.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
01.12.2021, la quale rilevava la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva;
- contestava il quantum debeatur in quanto privo di ogni tipo di valutazione e riscontro di tipo oggettivo, mancando ogni elemento di prova circa la quantificazione del danno.
3.
La causa istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di CTU, viene decisa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, avendo parte attorea sufficientemente delineato i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda.
5.
2 Appare, altresì, priva di pregio l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta . Controparte_1
E' principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel caso di risarcimento danni cagionato dalla fauna selvatica trova applicazione il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - che si fonda non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzabilità per trarne utilità
- applicabile anche nel caso di animali di specie selvatiche protette ai sensi della legge n.
157/1992.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157/1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. n. 4671/2024).
In particolare, il diritto di proprietà di tali specie, ex lege n. 157/1992, è in capo allo Stato, ma la gestione è affidata alle Regioni quali ente “utilizzatore” inteso quale ente che si
“serve” del patrimonio faunistico protetto, a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 7969/2020), più in particolare “la competenza normativa, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte eventualmente da altri enti, compreso i poteri sostitutivi in caso di omissioni”.
Ne consegue che la deve essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali, perché se ne serve nel senso indicato ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte, per delega o in virtù di poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti (cfr. Cass. n. 3023/2021; Cass. 8384/2020; Cass.
13848/2020).
6.
Ciò posto, la domanda risarcitoria, proposta dall'attore, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anche con un recente arresto giurisprudenziale, il Supremo Collegio ha precisato che “ la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dall'omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto del neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie
3 dell'art. 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/2020).., come è noto, nel caso di danni da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante” ( cfr. Cass. n.
12714/2024).
Pertanto, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. e, per le ragioni sopra esposte, la è l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali, salvo che provi il caso fortuito ovvero l'attribuzione della stessa ad altro ente pubblico, eventualmente delegato, quale la Provincia, dimostrando che questi sia
“titolare di un'autonomia decisionale e operativa tale da consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. n. 18454/2022; n. 4202/2011; Cass. n. 3384/2015), ne consegue che comunque la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive impartite dall'ente delegante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 230959).
Quanto più specificatamente al caso fortuito è stato altresì precisato che la è tenuta CP_1
a predisporre tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni a persone o cose da parte di animali selvatici e ne risponde in forza della propria posizione di controllo rispetto alla fonte del rischio, a prescindere dalla previa individuazione in capo a sé di una condotta colposa.
La per liberarsi di tale responsabilità dovrà dimostrare che la condotta dell'animale CP_1 sia stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, “come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile di danno”, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo, non evitabile anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto sempre, ovviamente, compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico (cfr. Cass. n. 37595/2022;
Cass. n. 9677/2022; Cass. n. 3292/2022).
Peraltro, occorre evidenziare che, con particolare riferimento alle ipotesi di danni derivanti da sinistri stradali tra veicoli ed animali selvatici, l'imputazione della responsabilità ex art. 4 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c. nei confronti del conducente del veicolo senza guida di rotaie per danni prodotte a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo (Cass. n.
13848/2020), di conseguenza non è sufficiente accertare la mera presenza dell'animale sulla carreggiata o l'impatto tra il veicolo e l'animale, ma si impone al danneggiato di dimostrare
“il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, nonché l'esatta dinamica dell'occorso dalla quale emerga l'adozione, da parte del conducente, di tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida per evitare il danno ( circostanza questa da valutare con rigore in caso, ad esempio, di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia in concreto il carattere di imprevedibilità e irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva(o quantomeno concorrente) del danno” ( Cass. n.
18454/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che parte attorea ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992.
Risulta versata in atti la relazione sull'incidente stradale, redatta dai Carabinieri della
Compagnia di IL OL, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Dal verbale in parola si evince che i CC di IL OL sono giunti sul luogo del sinistro circa 30 minuti dopo l'incidente e dalle dichiarazioni del conducente hanno appreso che “intorno alle ore 19.00, alla guida del proprio veicolo, mentre procedeva regolarmente sulla strada statale SS 107, con direzione di marcia Cosenza/Crotone, all'improvviso giunto nei pressi del KM 100+VI andava ad impattare contro un animale selvatico (cinghiale), il quale attraversava, improvvisamente, longitudinalmente detta statale andando ad impattare contro la parte anteriore sinistra del veicolo e rimanendo ucciso”; i carabinieri provvedevano, inoltre, al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo;
constatavano che l'evento non aveva causato danni fisici a persone e che lo stesso si era verificato su un tratto di strada a due carreggiate in assenza di illuminazione stradale;
dalla relazione emerge inoltre che sul luogo giungeva il personale ANAS di San Giovanni in Fiore, il quale provvedeva a ripristinare la viabilità sulla statale 107, ed il capo cantoniere, CP_2
5 , contattava la ditta “ Petti” incaricata del prelievo della carcassa Per_1 Pt_2 dell'animale rimasto ucciso nell'impatto ( cfr. relazione di incidente stradale, all. 2 atto di citazione).
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto, come descritte nella relazione di incidente, non risultano contestate dalla controparte.
Le modalità dell'occorso trovano ulteriore conferma anche nella ctu espletata, a firma dell'ing. il quale ha affermato la “oggettiva compatibilità tra i danni Persona_2 riportati dal veicolo… e l'evento dannoso” (cfr. relazione peritale pag.13).
Orbene, dalla dinamica del sinistro, confermata dalla documentazione allegata, considerata anche la mancanza di illuminazione stradale e l'assenza di segnaletica di pericolo, è dato ritenere che l'attore non potesse adottare verosimilmente, nel caso concreto, accorgimenti o porre in essere qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto.
Per contro la convenuta non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
7.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni si rileva che risulta depositata in atti CTU estimativa che ha determinato la somma necessaria per la riparazione del veicolo, quantificandola nella somma di euro 8.580,24, Iva compresa (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 16).
La stima dei danni nella misura sopra indicata appare pienamente condivisibile in quanto scevra da vizi logici e sorretta da adeguate argomentazioni tecniche.
Non risultano specificamente allegati e adeguatamente provati ulteriori danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro (16.02.2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat di riferimento, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
6 Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 8.580,24, Iva compresa, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano, in complessivi euro 2.802,50, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, in data 24.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
Sentenza emessa su bozza predisposta con la collaborazione del Funzionario AUPP
NC NA
7
Successivamente alle ore 15.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1494/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._1 dall'avv. Pietro Ierardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in IL
OL, via Petilina n. 30;
ATTORE contro
, cod. fisc.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Manna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa
Cortese sito in Crotone, via Vittorio Veneto, n. 136/b;
CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in Controparte_1
1 data 16.02.2021, alle ore 19,00 circa, alla guida dell'autovettura di sua proprietà
Peugeot/2008 targata FR094FA, nel percorrere la S.S. 107 con direzione di marcia Cosenza-
Crotone, in corrispondenza della chilometrica 100+VI dell'agro di Caccuri, impattava rovinosamente e senza possibilità di evitarlo, contro un cinghiale che si era repentinamente immesso nella carreggiata;
- a seguito dell'impatto, l'autovettura riportava gravi danni nella parte anteriore sinistra;
- il veicolo, non potendo riprendere la marcia, necessitava di un carroattrezzi al fine di raggiungere l'officina più vicina, la quale stimava il costo delle riparazioni in euro 10.255,45; - dette riparazioni non venivano effettuate, essendosi l'attore determinato per la permuta del veicolo;
- intervenivano, mezz'ora dopo il sinistro, i carabinieri della Compagnia di IL OL che redigevano il rapporto relativo all'occorso; - veniva inutilmente inoltrata richiesta di risarcimento danni nonché invito alla negoziazione assistita alla;
- sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva Controparte_1 dichiararsi la responsabilità di tutti i danni subiti (ripristino del veicolo, mancato utilizzo, soccorso con carroattrezzi e ogni altra posta connessa al giudizio) con conseguente condanna della convenuta nella misura ritenuta di giustizia, in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, contenendola entro la somma di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazioni.
2.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
01.12.2021, la quale rilevava la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva;
- contestava il quantum debeatur in quanto privo di ogni tipo di valutazione e riscontro di tipo oggettivo, mancando ogni elemento di prova circa la quantificazione del danno.
3.
La causa istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di CTU, viene decisa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, avendo parte attorea sufficientemente delineato i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda.
5.
2 Appare, altresì, priva di pregio l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta . Controparte_1
E' principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel caso di risarcimento danni cagionato dalla fauna selvatica trova applicazione il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - che si fonda non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzabilità per trarne utilità
- applicabile anche nel caso di animali di specie selvatiche protette ai sensi della legge n.
157/1992.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157/1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. n. 4671/2024).
In particolare, il diritto di proprietà di tali specie, ex lege n. 157/1992, è in capo allo Stato, ma la gestione è affidata alle Regioni quali ente “utilizzatore” inteso quale ente che si
“serve” del patrimonio faunistico protetto, a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 7969/2020), più in particolare “la competenza normativa, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte eventualmente da altri enti, compreso i poteri sostitutivi in caso di omissioni”.
Ne consegue che la deve essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali, perché se ne serve nel senso indicato ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte, per delega o in virtù di poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti (cfr. Cass. n. 3023/2021; Cass. 8384/2020; Cass.
13848/2020).
6.
Ciò posto, la domanda risarcitoria, proposta dall'attore, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anche con un recente arresto giurisprudenziale, il Supremo Collegio ha precisato che “ la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dall'omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto del neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie
3 dell'art. 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/2020).., come è noto, nel caso di danni da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante” ( cfr. Cass. n.
12714/2024).
Pertanto, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. e, per le ragioni sopra esposte, la è l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali, salvo che provi il caso fortuito ovvero l'attribuzione della stessa ad altro ente pubblico, eventualmente delegato, quale la Provincia, dimostrando che questi sia
“titolare di un'autonomia decisionale e operativa tale da consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. n. 18454/2022; n. 4202/2011; Cass. n. 3384/2015), ne consegue che comunque la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive impartite dall'ente delegante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 230959).
Quanto più specificatamente al caso fortuito è stato altresì precisato che la è tenuta CP_1
a predisporre tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni a persone o cose da parte di animali selvatici e ne risponde in forza della propria posizione di controllo rispetto alla fonte del rischio, a prescindere dalla previa individuazione in capo a sé di una condotta colposa.
La per liberarsi di tale responsabilità dovrà dimostrare che la condotta dell'animale CP_1 sia stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, “come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile di danno”, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo, non evitabile anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto sempre, ovviamente, compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico (cfr. Cass. n. 37595/2022;
Cass. n. 9677/2022; Cass. n. 3292/2022).
Peraltro, occorre evidenziare che, con particolare riferimento alle ipotesi di danni derivanti da sinistri stradali tra veicoli ed animali selvatici, l'imputazione della responsabilità ex art. 4 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c. nei confronti del conducente del veicolo senza guida di rotaie per danni prodotte a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo (Cass. n.
13848/2020), di conseguenza non è sufficiente accertare la mera presenza dell'animale sulla carreggiata o l'impatto tra il veicolo e l'animale, ma si impone al danneggiato di dimostrare
“il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, nonché l'esatta dinamica dell'occorso dalla quale emerga l'adozione, da parte del conducente, di tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida per evitare il danno ( circostanza questa da valutare con rigore in caso, ad esempio, di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia in concreto il carattere di imprevedibilità e irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva(o quantomeno concorrente) del danno” ( Cass. n.
18454/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che parte attorea ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992.
Risulta versata in atti la relazione sull'incidente stradale, redatta dai Carabinieri della
Compagnia di IL OL, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Dal verbale in parola si evince che i CC di IL OL sono giunti sul luogo del sinistro circa 30 minuti dopo l'incidente e dalle dichiarazioni del conducente hanno appreso che “intorno alle ore 19.00, alla guida del proprio veicolo, mentre procedeva regolarmente sulla strada statale SS 107, con direzione di marcia Cosenza/Crotone, all'improvviso giunto nei pressi del KM 100+VI andava ad impattare contro un animale selvatico (cinghiale), il quale attraversava, improvvisamente, longitudinalmente detta statale andando ad impattare contro la parte anteriore sinistra del veicolo e rimanendo ucciso”; i carabinieri provvedevano, inoltre, al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo;
constatavano che l'evento non aveva causato danni fisici a persone e che lo stesso si era verificato su un tratto di strada a due carreggiate in assenza di illuminazione stradale;
dalla relazione emerge inoltre che sul luogo giungeva il personale ANAS di San Giovanni in Fiore, il quale provvedeva a ripristinare la viabilità sulla statale 107, ed il capo cantoniere, CP_2
5 , contattava la ditta “ Petti” incaricata del prelievo della carcassa Per_1 Pt_2 dell'animale rimasto ucciso nell'impatto ( cfr. relazione di incidente stradale, all. 2 atto di citazione).
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto, come descritte nella relazione di incidente, non risultano contestate dalla controparte.
Le modalità dell'occorso trovano ulteriore conferma anche nella ctu espletata, a firma dell'ing. il quale ha affermato la “oggettiva compatibilità tra i danni Persona_2 riportati dal veicolo… e l'evento dannoso” (cfr. relazione peritale pag.13).
Orbene, dalla dinamica del sinistro, confermata dalla documentazione allegata, considerata anche la mancanza di illuminazione stradale e l'assenza di segnaletica di pericolo, è dato ritenere che l'attore non potesse adottare verosimilmente, nel caso concreto, accorgimenti o porre in essere qualsiasi manovra volta ad evitare l'impatto.
Per contro la convenuta non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
7.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni si rileva che risulta depositata in atti CTU estimativa che ha determinato la somma necessaria per la riparazione del veicolo, quantificandola nella somma di euro 8.580,24, Iva compresa (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 16).
La stima dei danni nella misura sopra indicata appare pienamente condivisibile in quanto scevra da vizi logici e sorretta da adeguate argomentazioni tecniche.
Non risultano specificamente allegati e adeguatamente provati ulteriori danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro (16.02.2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat di riferimento, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
8.
Assorbita ogni altra questione.
9.
6 Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 8.580,24, Iva compresa, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano, in complessivi euro 2.802,50, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, in data 24.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
Sentenza emessa su bozza predisposta con la collaborazione del Funzionario AUPP
NC NA
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