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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3920/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI GI PI OC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che e IO PI Parte_1
OC sono cittadine italiane sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. Per_1
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza
[...] italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Lucca (LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri Persona_1
dello stato civile, della cittadinanza italiana di e IO Pt_1 Parte_1
PI OC nonché dei loro atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. Per_1
(anche noto come , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano nato
[...] Persona_1
il 12/01/1890 a Lucca (LU) – Italia . Successivamente il sig. contraeva matrimonio il Persona_1
07/09/1918 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 03) e dalla loro unione ivi Controparte_2
nasceva il 14/09/1919 la sig.ra (cfr. doc. 04); la sig.ra contraeva Persona_2 Persona_2
matrimonio il 23/10/1941 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 05) e Persona_3 Pt_1
dalla loro unione ivi nasceva il 03/01/1943 il sig. (cfr. doc. 06); 4) Persona_4
il sig. contraeva matrimonio il 11/09/1969 a San Paolo – Brasile Persona_4
con (cfr. doc. 07), e dalla loro unione ivi nascevano il Controparte_3
30/08/1971 la sig.ra (cfr. doc. 08) ed il 11/10/1973 la sig.ra Persona_5
(cfr. doc.11), quest'ultima odierna ricorrente;
5) la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio il 14/02/2004 a San Paolo – Brasile Persona_5
con (cfr. doc.09) e dalla loro unione ivi nasceva il 09/04/2005 la sig.ra Persona_6
IO PI OC (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del pagina 2 di 4 Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . . (anche noto come , Persona_1 Persona_1
mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] – Italia e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
pagina 3 di 4 italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della dom. (anche noto come Persona_1
, mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] – Italia Persona_1
la domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che la sig.ra nata il [...] a [...] - Parte_1
Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 573 [C.F. ] e la sig.ra C.F._1
IO PI OC nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 1450, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3920/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI GI PI OC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che e IO PI Parte_1
OC sono cittadine italiane sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. Per_1
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza
[...] italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Lucca (LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri Persona_1
dello stato civile, della cittadinanza italiana di e IO Pt_1 Parte_1
PI OC nonché dei loro atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. Per_1
(anche noto come , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano nato
[...] Persona_1
il 12/01/1890 a Lucca (LU) – Italia . Successivamente il sig. contraeva matrimonio il Persona_1
07/09/1918 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 03) e dalla loro unione ivi Controparte_2
nasceva il 14/09/1919 la sig.ra (cfr. doc. 04); la sig.ra contraeva Persona_2 Persona_2
matrimonio il 23/10/1941 a San Paolo – Brasile con (cfr. doc. 05) e Persona_3 Pt_1
dalla loro unione ivi nasceva il 03/01/1943 il sig. (cfr. doc. 06); 4) Persona_4
il sig. contraeva matrimonio il 11/09/1969 a San Paolo – Brasile Persona_4
con (cfr. doc. 07), e dalla loro unione ivi nascevano il Controparte_3
30/08/1971 la sig.ra (cfr. doc. 08) ed il 11/10/1973 la sig.ra Persona_5
(cfr. doc.11), quest'ultima odierna ricorrente;
5) la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio il 14/02/2004 a San Paolo – Brasile Persona_5
con (cfr. doc.09) e dalla loro unione ivi nasceva il 09/04/2005 la sig.ra Persona_6
IO PI OC (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del pagina 2 di 4 Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . . (anche noto come , Persona_1 Persona_1
mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] – Italia e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
pagina 3 di 4 italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della dom. (anche noto come Persona_1
, mai naturalizzatosi brasiliano nato il [...] a [...] – Italia Persona_1
la domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che la sig.ra nata il [...] a [...] - Parte_1
Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 573 [C.F. ] e la sig.ra C.F._1
IO PI OC nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 1450, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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